12.2004.104
incidente stradale - colpa
17 agosto 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2004.104
Data decisione, Autorità:
17.08.2005, IICCA
Titolo:
incidente stradale - colpa
AUTOMOBILE / VEICOLO A MOTORE / AUTO
CONDUCENTE DI BARCHEO DI VEICOLI PER LA NAVIGAZIONE
INCIDENTE
RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DI VEICOLI A MOTORE
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 35 LCSTR
art. 35 cpv. 3 LCSTR
art. 61 cpv. 2 LCSTR
art. 10 ONCS
Incarto n.
12.2004.104
Lugano
17 agosto
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.57
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 15
maggio 2002 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
AO 2
entrambi rappr. dall’avvRA 2, Lugano
con la quale l’attore ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di fr. 8'055.45 oltre interessi al 5% dall’8 aprile
2001;
domanda avversata da entrambe le convenute, la
convenuta AO 1 avendo altresì postulato in via riconvenzionale la condanna
dell’attore al pagamento di fr. 18'331.55 oltre interessi al 5% dall’8 aprile
2001, e che il Pretore, con decisione 12 maggio 2004, ha respinto;
appellante l’attore, che con atto di appello del 28
maggio 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
dell’accoglimento delle domande di petizione;
mentre le convenute, con osservazioni del 23 giugno
2004, postulano la reiezione del gravame e la conferma della decisione
impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto 1. Il
giorno 8 aprile 2001, verso le ore 7 e 40 del mattino, la Mitsubishi __________
condotta da AO 1, che percorreva via Croce Campagna in direzione di Stabio,
durante la manovra di sorpasso è entrata in collisione con la Mitsubishi __________
guidata da A__________, il quale, circolando nella medesima direzione, aveva
rallentato la propria corsa ed iniziato la manovra di svolta a sinistra per
immettersi sul piazzale del Punto Franco.
2. Con
petizione 15 maggio 2002, AP 1 - detentore della Mitsubishi __________ dal
figlio A__________ - ha chiesto il risarcimento del danno subito sostenendo che
il sinistro sarebbe stato causato da AO 1 la quale procedendo a velocità
eccessiva avrebbe effettuato la manovra di sorpasso del suo veicolo che,
intento a svoltare a sinistra si trovava in regolare preselezione, violando
così le regole della circolazione stradale.
3. Le
convenute si sono opposte alla petizione, adducendo che l’unico responsabile
del sinistro sarebbe il conducente della Mitsubishi __________, il quale
avrebbe iniziato la manovra di svolta senza segnalare adeguatamente le proprie
intenzioni, tagliando così la strada alla convenuta AO 1 che si trovava in fase
di sorpasso.
In via riconvenzionale, la convenuta AO 1 ha quindi chiesto la
condanna dell’attore al risarcimento del danno, quantificato in fr. 18'331,55,
da lei subito a dipendenza del sinistro, domanda alla quale si è opposto
l’attore.
Nei
successivi allegati, e così nelle rispettive conclusioni, le parti hanno confermato
le proprie tesi e domande contestando quelle avversarie.
4. Statuendo
con sentenza 12 maggio 2004, il Pretore ha respinto sia l’azione principale sia
la domanda riconvenzionale, ritenendo che non fosse stata provata l’illiceità
del comportamento né dell’una né dell’altra parte.
5. Con tempestivo appello 28 maggio 2004, l’attore
chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente
la petizione. L’appellante rimprovera al primo giudice di aver mal interpretato
le risultanze istruttorie, in particolare la testimonianze, dalle quali
risulterebbe la violazione del dovere di prudenza commessa dalla controparte,
la quale non avrebbe adeguato la propria velocità alle circostanze, optando per
il sorpasso del veicolo dell’appellante fermo al centro della carreggiata
invece di rallentare.
Delle osservazioni 23
giugno 2004 delle convenute si dirà nella misura del necessario, nei seguenti
considerandi in diritto.
6. L’art.
61 cpv. 2 LCS dispone che il detentore risponde verso un altro detentore dei
danni materiali solo se, fatte salve altre eventualità che qui non ricorrono, la
parte lesa dimostra che il danno è stato cagionato dalla colpa del convenuto. Oltre
a stabilire un preciso onere probatorio a carico del procedente, la norma
implica che nel caso di colpe concomitanti dei detentori coinvolti il danno
dev’essere sopportato in rapporto alle colpe rispettive se è dato un nesso di
causalità tra la colpa e l’insorgenza del danno (Brehm, La responsabilità civile automobile, Berna 1999, n.
690; I CCTF 26 agosto 1993 in re M. e R. SA/ M. e Z.; II CCA 7 aprile 1997 in
re C./ B. e A., cons. 1).
7. L’appellante
censura la decisione del Pretore che avrebbe esaminato il comportamento della conducente
della Mitsubishi __________ limitandosi a verificare se essa avesse azionato
l’indicatore di direzione e se la sua velocità fosse corretta, omettendo di
considerare che in fase di sorpasso aveva maggiori obblighi verso gli altri
utenti della strada.
La
manovra di sorpasso è regolata dagli art. 34 cpv. 2 LCS, 35 LCS e 10 ONC, i
quali prevedono che il conducente che vuole sorpassare deve badare ai veicoli
che giungono in senso inverso ed a quelli che seguono. L’art. 35 cpv. 3 LCS
prescrive che chi sorpassa deve avere speciale riguardo per colui che intende
sorpassare, ritenuto che è comunque vietato sorpassare un veicolo quando il
conducente indica la propria intenzione di voltare a sinistra (cpv. 5). L’art
10 ONC vieta il sorpasso se davanti vi sono veicoli in preselezione e l’art. 35
cpv. 6 LCS dispone che i veicoli in preselezione per voltare a sinistra devono
essere sorpassati solo a destra.
8. Già
si è detto che il regime di responsabilità posto in essere dalla LCS non deroga
al normale onere probatorio sancito dall'art. 8 CC. Ciò significa che ogni
parte deve dimostrare la colpa di controparte e non l’assenza di colpa propria.
Dall’esame
delle tavole processuali non emerge con sufficiente certezza un comportamento
scorretto della convenuta AO 1. In merito ad una sua pretesa velocità eccessiva,
il Pretore sia rilevato la limitata attendibilità dei testimoni perché trattasi
di profani non necessariamente in grado di stabilire la velocità a colpo
d’occhio. In proposito l’appellante si limita a riprodurre le argomentazioni
già esposte nell’allegato conclusivo, riportando acriticamente la testimonianza
del teste S__________, il quale riferisce che la velocità era “sicuramente di
gran lunga oltre i 60 km/h”. Egli però neppure si confronta con le pertinenti
argomentazioni del primo giudice che relativizzano tale testimonianza e
rimangono quindi acquisite. Ad ogni buon conto, neppure la perizia giudiziaria è
concludente su questo punto, ritenuto che la velocità indicata dal perito è
approssimativa (tra i 55 e i 70 km/h: cfr. perizia 21 ottobre 2003, pag. 22) e
non consente di ricavarne delle certezze. Non è poi provato che la velocità
della convenuta non fosse adatta alla situazione. L’appellante ritiene che,
avendo davanti a sè un’automobile ferma in fase di svolta a sinistra, la
convenuta avrebbe dovuto fermarsi in luogo di effettuare la manovra di sorpasso.
Omette però di considerare che la perizia indica che il veicolo guidato
dall’attore non era fermo ma aveva una velocità di 30/40 km/h, ciò che
corrisponde a quanto affermato dalla convenuta e dall’attore medesimo il quale,
nel verbale di polizia ha riferito di aver rallentato, ma non di essersi
fermato (verbale della polizia cantonale dell’8 aprile 2001). In questa
situazione, tenuto conto dell’ampiezza della carreggiata, delle buone condizioni
di visibilità e dell’assenza di traffico, non si può ritenere che la convenuta
circolasse a velocità inadeguata.
9. È
qui ancora da esaminare se effettuando la manovra di sorpasso la convenuta AO 1
sia venuta meno al proprio obbligo di prudenza. Le tavole processuali non
consentono di avere un quadro esatto della dinamica dell’incidente. Non è in
particolare conosciuta la posizione dei veicoli dei protagonisti, segnatamente
di quello dell’attore, al momento in cui la convenuta ha iniziato la manovra
contestata, perché anche qui il perito, in mancanza di informazioni affidabili,
ha dovuto fondare il proprio referto su mere ipotesi, segnatamente in merito
alla posizione dei veicoli ed alla loro velocità, certamente verosimili ma di
impossibile verifica. Pure sul fatto se il veicolo dell’attore avesse inserito
l’indicatore di direzione - che avrebbe imposto di non sorpassare o quantomeno
di farlo sulla destra - i testimoni sono discordanti. A__________ e S__________
affermano che il segnalatore era in funzione, mentre la convenuta AO 1 e__________
P__________ sostengono il contrario. Considerato che le testimonianze discordanti
si elidono a vicenda (Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, ad art. 90 m. 43), un esame complessivo delle tavole processuali non
consente di avere un quadro certo del comportamento dei conducenti dei veicoli
coinvolti. Di conseguenza neppure è possibile ritenere dimostrata l’esistenza
di una illiceità e di una colpa da parte della convenuta AO 1.
L’appello
va quindi respinto e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L’appello
28 maggio 2004 di AP 1 è respinto.
2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr. 350.-
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
Considerandi
alle convenute complessivi fr. 600.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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