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Decisione

12.2004.105

appalto - tipi di mercede - sorpasso del preventivo - consegna dell'opera - notifica dei difetti - intempestività - azione estimatoria

17 agosto 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

N. 32 all’art. 367; II CCA 27.8.2003 inc. 12.2002.187). Compete altresì al

committente dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, come

pure a chi egli ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è assodata

processualmente l’intempestività, il Giudice non può ignorare simile

circostanza, e questo nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi

tale fatto (Rep. 1993 pag. 200; II CCA 27.11.2001 in re T./R.). Il termine per

la notifica a norma dell’art. 367 cpv. 1 CO inizia a decorrere dalla consegna

dell’opera (Gauch, op. cit. N. 2109). Nel caso in esame agli atti figura un solo

documento nel quale sono stati evidenziati dei difetti (doc. 1), ma lo stesso

non è datato, né risulta sia stato consegnato, rispettivamente spedito

all’appaltatore nei giorni successivi la consegna dell’opera. Posto che i

lavori sono stati ultimati entro i primi 10 giorni del luglio del 1999, e che

le opere difettose erano evidenti e potevano essere riconosciute al momento

della consegna, le appellanti non possono ragionevolmente pretendere di avere

ancora la possibilità di notificare i difetti all’appaltatore con l’allegato di

risposta del 30 marzo 2000, ovvero 8 mesi dopo la consegna dell’opera. La

notifica è manifestamente tardiva o, quantomeno, non risulta dagli atti che la

committente abbia in altro modo segnalato, tempestivamente all’attore, i

difetti apparenti evidenziati nel sopralluogo e nel doc. 1. Ne discende che l’opera,

difettando una valida e tempestiva denuncia dei difetti, va considerata

accettata tacitamente (art. 370 cpv. 2 CO). Pertanto i diritti alla garanzia

(art. 368 cpv. 2 CO) sono perenti (Rep. 1993 pag. 202; Gauch, op. cit. N. 2072; Chaix, op. cit. N. 22 all’art. 370).

6.3. Per completezza di motivazione va altresì ricordato che se il

committente si avvale dell’azione estimatoria, l’onere della prova del minor

valore compete a quest’ultimo (Chaix, op. cit. N. 75 all’art. 368; Gauch, op. cit. N.

1667). Per calcolare la riduzione del corrispettivo in proporzione del minor

valore, dottrina e giurisprudenza hanno adottato il metodo relativo, ovvero la

riduzione della mercede deve corrispondere al rapporto esistente fra il valore

oggettivo dell’opera scevra di difetti e il valore dell’opera difettosa

consegnata (DTF 116 II 313 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3a; 105 II 101

consid. 4a). La scelta di questo metodo tende a ristabilire l’equilibrio delle

prestazioni secondo i principi su cui si fondano i contratti sinallagmatici

(DTF 85 II 193). La sua applicazione rigorosa può comportare delle difficoltà

nel fissare il valore oggettivo dell’opera senza difetti e il valore oggettivo

dell’opera consegnato con i difetti. Per evitare questi problemi la

giurisprudenza ha posto come presunzione che il valore dell’opera che avrebbe

dovuto essere consegnata è pari al corrispettivo fissato dalle parti (DTF 111

Considerandi

II 163). Egualmente, per facilitare l’applicazione dell’art. 368 cpv. 2 CO, il

Tribunale federale ha altresì precisato che sussiste un’altra presunzione per

la quale il minor valore è pari ai costi di ripristino dell’opera (DTF 116 II

313). Le convenute non hanno recato una simile prova. In particolare esse non

hanno addotto neppure con il gravame quali sono i costi per eliminare i

difetti. L’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, che conferisce al giudice un

certo potere d’apprezzamento dei fatti, è ammissibile solamente nei casi in cui

l’esatto importo della riduzione è difficile da stabilire e segnatamente nei

casi di difetti estetici e di danno futuro (DTF 4C.346/2003 del 26.10.2004,

consid. 4.3 ;4C.2001/2000 del 12.6.2001 consid. 5b; Chaix, op. cit. N. 36

all’art. 368), ma non necessariamente in altri. In concreto la prova del minor

valore poteva essere recata agevolmente facendo capo a degli accertamenti

peritali che le convenute non hanno chiesto.

7.

Ne

consegue che l’appello, infondato in ogni punto, deve essere respinto.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili seguono l’integrale soccombenza delle

convenute ed appellanti.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 1° giugno 2004 delle signore AP 1 e AP 2 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia Fr. 1’150.-

b) spese Fr.

50.

-

totale Fr.

1’200.-

già

anticipate dalle appellanti, restano a loro carico, con l’obbligo di rifondere

all’attore Fr. 1’500.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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