12.2004.110
lavoro - disdetta - interruzione del termine per malattia - vacanze arretrate - tredicesima - ore straordinarie - decorrenza interessi
18 luglio 2005Italiano11 min
Source ti.ch
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.110
Data decisione, Autorità:
18.07.2005, IICCA
Titolo:
lavoro - disdetta - interruzione del termine per malattia - vacanze arretrate - tredicesima - ore straordinarie - decorrenza interessi
DISDETTA IN TEMPO INOPPORTUNO
ESIGIBILITÀ DEI CREDITI
LAVORO STRAORDINARIO
LICENZIAMENTO / DISDETTA
MALATTIA
VACANZA O FERIE
art. 321c CO
art. 329d CO
art. 336c cpv. 2 CO
art. 339 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2004.110
Lugano
18 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
per azioni derivanti dal contratto di lavoro -inc. n. DI.2002.00054 della Pretura
del distretto di Blenio- promossa con istanza 10 dicembre 2002 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'314.25
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la
reiezione dell’istanza e in via riconvenzionale ha chiesto che l’istante fosse
tenuto a rifonderle fr. 1'783.20;
sulle
quali il Segretario assessore si è pronunciato, con sentenza 24 maggio 2004, con
cui ha accolto l’istanza per fr. 9'639.50 più interessi e respinto la
riconvenzionale;
appellante
l'istante con atto di appello 7 giugno 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 28 giugno 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AP
1 è stato assunto in qualità di direttore da AO 1 a far tempo dal 3 maggio 2001,
in forza di un contratto di durata indeterminata, con un salario mensile di fr.
5'200.- lordi e tredicesima pari ad uno stipendio mensile lordo. L’orario di
lavoro è stato fissato in 42 ore settimanali flessibili ed il termine di
disdetta in 3 mesi.
Il 30
ottobre 2001 la datrice di lavoro ha significato al lavoratore la disdetta del
contratto per il successivo 30 novembre, termine poi riportato al 31 gennaio
2002. Il lavoratore è stato in seguito inabile al lavoro per malattia dal 24
gennaio al 5 settembre 2002.
2. Con
l’istanza in rassegna AP 1, ritenendo che il rapporto di lavoro avesse preso
termine il 30 settembre 2002, ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di
fr. 26'314.25 oltre agli interessi di mora del 5% decorrenti da varie scadenze,
somma corrispondente alle vacanze non godute (fr. 8'371.35), alle ore
supplementari prestate (fr. 14'041.60) ed alla quota parte della tredicesima
per il 2001, in gran parte soluta (fr. 1.35), rispettivamente di quella, non
pagata, per il 2002 (fr. 3'899.95).
3. La convenuta
si è opposta all’istanza, contestando da una parte che l’istante potesse
vantare pretese per ore straordinarie e per vacanze arretrate e rilevando
dall’altra che le somme da lei già anticipate erano ampiamente superiori alle
spettanze della controparte, tanto è vero che ne risultava un saldo a suo
favore di fr. 1'783.20, oggetto della domanda riconvenzionale.
4. Con
la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha in sostanza ritenuto che
l’istante poteva pretendere il pagamento delle tredicesime e di 2/3 delle ore
straordinarie rivendicate, mentre nulla poteva essergli attribuito a titolo di
vacanze. Tenuto conto che la convenuta dal maggio 2001 ad ottobre 2002 gli aveva
versato l’importo di fr. 77'018.30 (escluso il rimborso delle spese vive) e che
l’istante per quel periodo aveva così diritto ad una somma di fr. 86’648.80,
egli ha accolto l’istanza per fr. 9'639.50 più interessi e respinto la domanda
riconvenzionale.
5. Con
l’appello che qui ci occupa l’istante chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere integralmente l’istanza.
Dopo aver
contestato il calcolo effettuato dal giudice di prime cure sulla base degli
importi versati dalla controparte, a suo dire non comprovati, egli torna a far
valere le pretese formulate in prima sede, auspicando in particolare
l’attribuzione dell’indennità per vacanze, l’integrale riconoscimento delle ore
straordinarie e del saldo della tredicesima per il 2001. Pure contestati sono
infine la decorrenza degli interessi moratori ed il dispositivo in materia di
ripetibili.
6. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
7. A
fronte dell’eccezione della convenuta, che aveva dichiarato in causa di aver già
versato all’istante ben oltre il dovuto, il Segretario assessore, per stabilire
se ed eventualmente in quale misura all’istante spettassero ulteriori importi,
ha giustamente ritenuto di confrontare quali fossero le somme da lei versate dal
1° maggio 2001 al 30 settembre 2002, debitamente comprovate dagli avvisi di
addebito di cui ai doc. 3 e 5, e quali invece quelle cui l’istante aveva
effettivamente diritto. Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto nel
gravame, il calcolo operato dal giudice di prime cure, almeno da questo punto
di vista, non può assolutamente essere censurato.
Il
confronto degli importi in questione non doveva però estendersi dal 1° maggio
2001 al 30 settembre 2002, ma doveva essere limitato dal 3 maggio 2001, data
effettiva d’inizio del rapporto lavorativo (cfr. doc. A), al 28 febbraio 2002. In
effetti, giusta l’art. 336c cpv. 2 CO se la disdetta è data prima di uno dei
periodi stabiliti nel cpv. 1 di quella medesima norma, ovvero, durante 30
giorni in caso di malattia del lavoratore nel primo anno di servizio (lett. b),
il termine di disdetta che non sia ancora giunto a scadenza all’inizio del
periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo
stesso (Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie,
Zurigo 1996, p. 287). Nel caso di specie ciò significa, ritenuto che la convenuta
aveva notificato la disdetta del contratto il 30 ottobre 2001 per il 31 gennaio
2002 e l’istante, il quale si trovava nel primo anno di servizio, si era
ammalato il 24 gennaio 2002, che il termine di disdetta è rimasto sospeso solo per
30 giorni, ovvero fino al 24 febbraio 2002, ed è quindi giunto a scadenza il 28
febbraio 2002. Questa puntualizzazione -come vedremo- non è di poco conto,
nella misura in cui implica da una parte che le vacanze e la quota parte di
tredicesima sono maturate solo fino a quel momento e dall’altra soprattutto che
la convenuta non era tenuta a versare il salario dal 6 al 30 settembre 2002.
8. L’istante
pretende la retribuzione di 32,2 giorni di vacanza non goduti (fr. 8'371.35). A
torto. Innanzitutto il numero di giorni da lui indicato è manifestamente
eccessivo, visto e considerato che fino al 30 settembre 2002 avrebbe potuto
maturarne al massimo 28,3 (cfr. art. 329a CO) e che, come precisato dal primo
giudice, la sua malattia avrebbe imposto di ridurli a 19,2 (cfr. art. 329b CO);
in realtà, ritenuto che il contratto è giunto a scadenza già il 28 febbraio
2002, essi potevano tutt’al più essere 16,5. Egli non può in ogni caso
pretenderne il pagamento in denaro, in quanto la convenuta, con lettera 24
novembre 2001 (doc. D), proprio in considerazione delle vacanze da questi
accumulate, lo aveva esonerato dal presentarsi sul posto di lavoro già dal
successivo 1° dicembre, ovvero per ben 2 mesi, ed oltretutto la teste __________
(verbale 26 febbraio 2003 p. 4), di cui non è stata contestata l’attendibilità,
ha dichiarato di sapere, per averglielo riferito l’istante stesso, che questi
durante i mesi di dicembre 2001 e gennaio 2002, come da lui preannunciato (cfr.
doc. D), era stato assente in vacanza per un periodo di circa 4 settimane, ciò
che per altro era pure provato dal fatto che essa aveva ricevuto una sua cartolina.
Il fatto che nella lettera di cui al doc. D fosse stato indicato che l’istante
doveva in ogni caso “restare a disposizione della società per eventuali
necessità fino alla data effettiva dello scioglimento del rapporto di lavoro”
non può ovviamente significare che durante quel periodo egli non avrebbe potuto
beneficiare delle sue vacanze, che egli -come detto- ha comunque effettuato
regolarmente, ma solo che, se richiesto, così come è poi stato (teste __________,
verbale 26 febbraio 2003 p. 5), avrebbe dovuto prestarsi a fornire le
necessarie informazioni e chiarimenti, non da ultimo per consentire al nuovo
direttore di inserirsi nella sua nuova attività.
9. In
merito alle tredicesime, già si è detto che le stesse erano maturate solo per
il periodo dal 3 maggio 2001 al 28 febbraio 2002. La quota parte per il 2002 va
di conseguenza calcolata -e lo faremo al prossimo considerando- solo per i
primi 2 mesi dell’anno. Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, in quella
riconosciuta dal Segretario assessore per il 2001 è per contro già compreso
l’importo di fr. 1.35 che l’istante ha nuovamente rivendicato in questa sede,
evidenziando un errore di calcolo al momento dell’allestimento del conteggio
salariale di dicembre 2001: a fronte di un importo esposto a quel momento di
fr. 7'238.45 (doc. 11, comprensivo anche del salario per quel mese), il giudice
di prime cure aveva in effetti ritenuto dovuto un importo di fr. 7'239.71
(salario fr. 4'125.09 e tredicesima fr. 3'114.62, cfr. sentenza p. 8).
10. A
questo punto si tratterebbe di esaminare la censura con cui l’istante rivendica
l’integrale rifusione delle ore straordinarie, riconosciutegli dal giudice di prime
cure solo in misura di 2/3. La questione -come vedremo- può in realtà rimanere
irrisolta. In effetti quand’anche si volesse ammettere che egli abbia diritto
alla totalità di quelle ore, si giungerebbe in ogni caso alla conclusione che
l’importo complessivamente a suo favore sarebbe inferiore a quello, di fr.
9'639.50, attribuitogli dal giudice di prime cure: a fronte di importi versati
dalla convenuta -escluso il rimborso delle spese vive- dal 3 maggio 2001 al 28
febbraio 2002 di fr. 48'880.30 (nel 2001: fr. 43’665.30, cfr. doc. I, 3 e 5; nel
2002: fr. 5'215.- rimborso indennità giornaliera di fr. 149.- al giorno dal 24
gennaio, cfr. doc. 5 e 14), si ha che l’istante poteva tutt’al più vantare un importo
di fr. 57'971.75 (nel 2001: fr. 48'682.15 per salari, straordinari e
tredicesima [cfr. sentenza p. 8] ./. fr. 370.40 pari ai primi 2 giorni di maggio 2001 non compresi
nel contratto [fr. 185.20 al giorno, compresa la quota
parte tredicesima, cfr. doc. A e 16]; nel 2002: fr. 5'488.- a gennaio per
salari fino al giorno 23 [comprensivi
della quota parte tredicesima, fr. 185.20 al giorno, cfr. doc. 16 e sentenza p.
8] e rimborso indennità
giornaliera dal giorno 24 [comprensiva
della quota parte tredicesima, fr. 149.- al giorno, cfr. doc. 14-16], fr. 4'172.- a febbraio quale rimborso
indennità giornaliera, cfr. doc. 16), con un credito a suo favore di soli fr.
9'091.45.
11. L’istante
contesta pure la data di decorrenza degli interessi di mora stabilita dal
Segretario assessore, chiedendo che sulle somme dovutegli a titolo di ore straordinarie
gli stessi vengano fatti partire dal 1° di ogni mese successivo a quello in cui
esse sono maturate e sulla tredicesima 2002 dal 5 dicembre 2002. Nonostante la
decisione del giudice di prime cure, che ha in sostanza deciso di farli
decorrere su fr. 5'497.30 dal 12 luglio 2002, data dell’interpellazione di cui
al doc. G, e su fr. 4'144.20 dal 16 dicembre 2002, data dell’intimazione
dell’istanza, non possa essere condivisa, anche perché giusta l’art. 339 cpv. 1
CO i crediti derivanti dal rapporto lavorativo, ivi compresi quelli relativi
alle ore straordinarie (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 3 ad art. 339
CO), diventano esigibili con la fine del rapporto di lavoro, ovvero in concreto
il 28 febbraio 2002, il giudizio di prime cure non può essere riformato. La
conclusione del primo giudice di attribuire fr. 9'639.50 oltre agli interessi
al 5% dal 12 luglio 2002 su fr. 5'497.30 e dal 16 dicembre 2002 su fr. 4'144.20
è in effetti, per l’istante, maggiormente vantaggiosa rispetto a quella
corretta, che imporrebbe di riconoscerglieli a far tempo dal 28 febbraio 2002
su una somma in capitale di soli fr. 9'091.45.
12. Ritenuto
che nella prima sede l’istante è risultato vincente in ragione di ca. 1/3 e soccombente
per la rimanenza, il dispositivo con cui il Segretario assessore lo ha
condannato a rifondere alla convenuta fr. 700.- a titolo di ripetibili parziali
è ineccepibile e la censura sollevata in proposito nel gravame dev’essere
respinta.
13. Ne
discende, in definitiva, la conferma del giudizio di prime cure e la
conseguente reiezione dell’appello.
Non si
prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO). L’istante, del tutto
soccombente in questa sede, rifonderà alla controparte un’equa indennità per
ripetibili (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 7 giugno 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante rifonderà
all’appellata fr. 800.- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Blenio.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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