12.2004.114
qualifica del contratto - controversia derivante dal contratto di lavoro - competenza per materia - procedura per mercedi e salari
2 maggio 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.114
Data decisione, Autorità:
02.05.2005, IICCA
Titolo:
qualifica del contratto - controversia derivante dal contratto di lavoro - competenza per materia - procedura per mercedi e salari
PROCEDURA PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE DI LOCALI
QUALIFICA
art. 343 cpv. 2 CO
art. 343 cpv. 3 CO
art. 343 cpv. 4 CO
art. 416 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.114
Lugano
2 maggio 2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.24
(procedura per mercedi e salari) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza 12 agosto 2003 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con la
quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr.
30'000.- a titolo di salario, previa ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, e che la convenuta ha chiesto di dichiarare improponibile in
ordine, mancando il presupposto dell’esistenza di un contratto di lavoro;
nella
quale il Pretore ha respinto, con decreto del 2 giugno 2004, la domanda
processuale della convenuta, dopo averla istruita;
appellante
la convenuta con atto del 14 giugno 2004, nel quale chiede in riforma del
giudizio impugnato di dichiarare inammissibile l’istanza 12 agosto 2003,
rispettivamente di respingerla, e di attribuirle un’indennità per ripetibili di
prima sede di fr. 1'600.-;
mentre
l’istante propone nelle sue osservazioni del 19 agosto 2004 di respingere
l'appello, a sua volta con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
considerato
in fatto: A. Con
istanza 12 agosto 2003 AO 1 si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 30'000.- a
titolo di salario, sostenendo di aver lavorato alle sue dipendenze come
correttrice di bozze per il giornale “__________”. All’udienza dell’11
settembre 2003 la convenuta ha chiesto di dichiarare inammissibile l’istanza,
affermando di non aver mai concluso con AO 1 un contratto di lavoro, ciò che
rendeva improponibile la procedura speciale per pretese derivanti da un
contratto di lavoro. Il Pretore ha ordinato la discussione sulla domanda
processuale, considerata un’eccezione di merito la cui ammissione avrebbe reso inutile
l’istruttoria della lite nella procedura speciale. Esperita l’istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi nelle rispettive
conclusioni. Statuendo il 2 giugno 2004, il Pretore ha respinto la domanda
processuale e ha condannato la convenuta a versare all’istante fr. 1'600.- per
ripetibili.
Fatti
B. AP 1
è insorta contro il decreto pretorile con un appello del 14 giugno 2004, con il
quale chiede in riforma del giudizio impugnato e in accoglimento della domanda
processuale la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza, rispettivamente
la sua reiezione, con protesta di ripetibili. AO 1, dal canto suo, propone
nelle sue osservazioni del 19 agosto 2004 di respingere l'appello, con protesta
di ripetibili.
e ritenuto
in diritto: 1. Preliminarmente
si deve rilevare che il Pretore ha concesso effetto sospensivo all’appello, di
modo che il rimedio può essere esaminato nel merito.
2. Il
Pretore ha ritenuto che in concreto tra le parti era sorto per atti concludenti
un contratto di lavoro, in base al quale l’istante si occupava della correzione
delle bozze nell’ambito della pubblicazione del giornale __________.
L’appellante rimprovera al primo giudice di aver ammesso l’esistenza di un
contratto di lavoro e nel suo lungo atto di appello ribadisce tutti gli
elementi sulla base dei quali si deve invece ritenere che l’istante non ha mai
svolto attività come lavoratrice dipendente, donde l’inammissibilità
dell’istanza 12 agosto 2003.
3. Il
diritto federale impone ai Cantoni di prevedere una procedura semplice e rapida
per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso,
pari al valore della domanda senza le eventuali domande riconvenzionali, non
supera trentamila franchi (art. 343 cpv. 2 CO). La procedura deve essere
gratuita e alle parti non possono essere imposte tasse di giustizia né spese,
con la possibilità per il giudice di infliggere una multa alla parte temeraria
e di imporle il pagamento di tasse e spese (art. 343 cpv. 3 CO). In queste
procedure il giudice accerta d’ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove
(art. 343 cpv. 4 CO). Nel Cantone Ticino la procedura semplice e rapida per le
controversie derivanti da rapporti di lavoro è quella degli art. 416 e segg.
CPC. La nozione di “controversia derivante dal rapporto di lavoro” deve essere
interpretata largamente e nel dubbio la procedura per mercedi e salari è
applicabile (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 473). Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, la competenza dipende
dalla domanda e sapere se tra le parti esisteva un contratto di lavoro
configura una “controversia derivante dal rapporto di lavoro”, soggetta come
tale alla procedura speciale prevista dall’art. 343 cpv. 2 e 3 CO (Wyler,
op. cit., loc. cit.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 564 ad art. 416).
4. Nella
fattispecie l’istante ha invocato a fondamento delle proprie pretese
l’esistenza di un contratto di lavoro e ha limitato le proprie domande
pecuniarie a fr. 30'000.-, rimanendo quindi nei limiti di valore dell’art. 343
cpv. 2 CO. Il valore della lite è determinato dalla domanda (art. 5 CPC) e di
conseguenza la causa deve in concreto venire trattata secondo la procedura
speciale per mercedi e salari a norma degli art. 416 e ss. CPC, senza che la
parte convenuta possa contestare la scelta procedurale dell’istante. La domanda
processuale si rivela pertanto inconsistente e l’appello, infondato, deve essere
respinto.
5. Trattandosi
di una causa soggetta alla procedura per mercedi e salari, soggetta all’art.
343 cpv. 4 CO, non si prelevano spese a carico delle parti. La convenuta,
integralmente soccombente, verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili
di appello (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
14 giugno 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 600.- per ripetibili di
appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster