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Decisione

12.2004.114

qualifica del contratto - controversia derivante dal contratto di lavoro - competenza per materia - procedura per mercedi e salari

2 maggio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. AP 1

è insorta contro il decreto pretorile con un appello del 14 giugno 2004, con il

quale chiede in riforma del giudizio impugnato e in accoglimento della domanda

processuale la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza, rispettivamente

la sua reiezione, con protesta di ripetibili. AO 1, dal canto suo, propone

nelle sue osservazioni del 19 agosto 2004 di respingere l'appello, con protesta

di ripetibili.

e ritenuto

in diritto: 1. Preliminarmente

si deve rilevare che il Pretore ha concesso effetto sospensivo all’appello, di

modo che il rimedio può essere esaminato nel merito.

2. Il

Pretore ha ritenuto che in concreto tra le parti era sorto per atti concludenti

un contratto di lavoro, in base al quale l’istante si occupava della correzione

delle bozze nell’ambito della pubblicazione del giornale __________.

L’appellante rimprovera al primo giudice di aver ammesso l’esistenza di un

contratto di lavoro e nel suo lungo atto di appello ribadisce tutti gli

elementi sulla base dei quali si deve invece ritenere che l’istante non ha mai

svolto attività come lavoratrice dipendente, donde l’inammissibilità

dell’istanza 12 agosto 2003.

3. Il

diritto federale impone ai Cantoni di prevedere una procedura semplice e rapida

per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso,

pari al valore della domanda senza le eventuali domande riconvenzionali, non

supera trentamila franchi (art. 343 cpv. 2 CO). La procedura deve essere

gratuita e alle parti non possono essere imposte tasse di giustizia né spese,

con la possibilità per il giudice di infliggere una multa alla parte temeraria

e di imporle il pagamento di tasse e spese (art. 343 cpv. 3 CO). In queste

procedure il giudice accerta d’ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove

(art. 343 cpv. 4 CO). Nel Cantone Ticino la procedura semplice e rapida per le

controversie derivanti da rapporti di lavoro è quella degli art. 416 e segg.

CPC. La nozione di “controversia derivante dal rapporto di lavoro” deve essere

interpretata largamente e nel dubbio la procedura per mercedi e salari è

applicabile (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 473). Per

costante giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, la competenza dipende

dalla domanda e sapere se tra le parti esisteva un contratto di lavoro

configura una “controversia derivante dal rapporto di lavoro”, soggetta come

tale alla procedura speciale prevista dall’art. 343 cpv. 2 e 3 CO (Wyler,

op. cit., loc. cit.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 564 ad art. 416).

4. Nella

fattispecie l’istante ha invocato a fondamento delle proprie pretese

l’esistenza di un contratto di lavoro e ha limitato le proprie domande

pecuniarie a fr. 30'000.-, rimanendo quindi nei limiti di valore dell’art. 343

cpv. 2 CO. Il valore della lite è determinato dalla domanda (art. 5 CPC) e di

conseguenza la causa deve in concreto venire trattata secondo la procedura

speciale per mercedi e salari a norma degli art. 416 e ss. CPC, senza che la

parte convenuta possa contestare la scelta procedurale dell’istante. La domanda

processuale si rivela pertanto inconsistente e l’appello, infondato, deve essere

respinto.

5. Trattandosi

di una causa soggetta alla procedura per mercedi e salari, soggetta all’art.

343 cpv. 4 CO, non si prelevano spese a carico delle parti. La convenuta,

integralmente soccombente, verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili

di appello (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

14 giugno 2004 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 600.- per ripetibili di

appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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