12.2004.115
rappresentanza - ratifica
3 maggio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2004.115
Data decisione, Autorità:
03.05.2005, IICCA
Titolo:
rappresentanza - ratifica
RAPPRESENTANZA SENZA AUTORIZZAZIONE
RATIFICA DEL CONTRATTO VIZIATO
art. 38 CO
Incarto n.
12.2004.115
Lugano
3 maggio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2004.370
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con opposizione 16
aprile 2004 da
AP 1
al precetto esecutivo nelle forme civili intimatole il
29 marzo 2004 dalla precettante
AO 1
rappr. da RA 1
che il
Segretario assessore, con decisione 7 giugno 2004, ha integralmente respinto;
appellante
l’opponente con atto di appello 18 giugno 2004, con cui chiede di annullare il
querelato giudizio, protestando spese e ripetibili;
mentre la
precettante con osservazioni 26 luglio 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 23 giugno 2004 con cui il presidente di questa Camera ha concesso all’appello
l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
l’opposizione in rassegna AP 1 ha contestato il benfondato del precetto
esecutivo civile (doc. A) con cui AO 1 le aveva intimato di riconsegnare
un’autovettura __________, datale a suo tempo in leasing.
2. Con
la decisione qui impugnata il Segretario assessore, dopo aver specificato che
la persona comparsa all’udienza di discussione per conto dell’opponente, il suo
dipendente __________, non era legittimata a rappresentarla in giudizio ai
sensi dell’art. 64 CPC siccome non iscritta a RC quale organo della società, ha
in sostanza ritenuto che la documentazione agli atti permetteva di confermare
l’esistenza di un valido titolo esecutivo, atteso che l’accordo di “pagamento
/ riconoscimento di debito” del 12 gennaio 2004 (doc. B), concluso a
seguito del mancato pagamento delle rate da ottobre 2003 a gennaio 2004,
prevedeva la facoltà di ritirare l’oggetto del leasing se il prenditore del
leasing fosse stato in mora con i pagamenti, ciò che era stato reso
sufficientemente verosimile.
3. Con
l’appello che qui ci occupa, avversato dalla precettante, l’opponente chiede di
decretare la nullità dell’accordo di cui al doc. B e di annullare con ciò il
giudizio di prime cure. A suo dire, senza entrare in altre argomentazioni, se
era vero -com’è vero (cfr. in proposito gli art. 64 e 64a CPC, che disciplinano
esaustivamente la questione)- che il suo dipendente non poteva validamente rappresentarla
in giudizio, allora si doveva pure concludere per l’inefficacia dell’accordo
concluso a suo tempo, che in effetti risultava essere stato firmato, per lei,
da quella medesima persona.
4. La
censura sollevata nel gravame deve senz’altro essere disattesa. Pur dovendosi
dare atto che __________ non disponeva del necessario diritto di firma a RC, né
era organo formale o di fatto della società opponente, si deve in effetti
ritenere che quest’ultima, avendo pacificamente dato seguito alle obbligazioni
assunte nel doc. B, in particolare effettuando il pagamento delle rate mensili
di fr. 1'500.- in esso previste (cfr. il doc. C e le sue ulteriori ammissioni
in sede di appello), ha senz’altro ratificato ai sensi dell’art. 38 CO, per
atti concludenti, l’operato del suo dipendente (in merito al caso analogo di ratifica
per atti concludenti di un contratto a seguito del pagamento di acconti, cfr. II
CCA 5 luglio 1994 inc. n. 12/94).
5. Per
il resto, non essendo stato provato che i pagamenti da lei effettuati fossero
tempestivi e dunque rispettosi dell’accordo -non vi è in particolare la prova
del pagamento delle rate esigibili il 5 febbraio, il 5 marzo ed il 5 aprile
2004, tanto è vero che il pagamento di fr. 1'500.- comprovato dal doc. C,
avvenuto il 6 aprile 2004, potrebbe semmai essere tempestivo, se non fosse per la
menzione “mensilità marzo 2004” in esso contenuta, solo con riferimento alla
successiva scadenza del 5 maggio, ritenuto che l’ulteriore pagamento di fr.
3'101.60, a sua volta dimostrato dal doc. C, si riferisce con ogni evidenza alle
normali rate del contratto di leasing, che continuavano ad essere pure dovute-
ben si può in concreto concludere, con il primo giudice, per l’esistenza di un
valido titolo esecutivo.
6. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 e 488 segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 18 giugno 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
500.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili.
III. Intimazione:
- ;
- ;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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