12.2004.116
gestione d'affari senza mandato - legittimazione passiva
14 luglio 2005Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.116
Data decisione, Autorità:
14.07.2005, IICCA
Titolo:
gestione d'affari senza mandato - legittimazione passiva
GESTIONE D'AFFARI SENZA MANDATO
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
art. 422 CO
art. 97 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.116
Lugano
14 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.19
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 22 novembre
2002 da
AP 1 urigo
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con la quale è stata chiesta la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 10'190.95 oltre interessi per spese derivanti da gestione
d’affari senza mandato, domanda avversata dal convenuto che ha postulato la
reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con decisione 9 giugno
2004, ha respinto.
Appellante l’attrice che, con atto di appello del 24
giugno 2004, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
integralmente la petizione mentre il convenuto, con osservazioni del 9 agosto
2004, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in
fatto ed in diritto
1. Il
signor AO 1, nato nel 1919, possiede una casa ad Altanca ed una casetta a
Cadagno. Ai tempi dei fatti era residente all’estero e soleva passar l’estate
in Val Leventina, dividendosi tra le due abitazioni.
La sera
del 26 giugno 2001 il signor Carletto Mottini, che sostiene di aver avuto un
appuntamento con il signor AO 1 in mattinata per salire insieme a Cadagno, non
riuscendo a contattarlo, si è allarmato ed ha quindi cercato, presso amici e
parenti dello stesso, di sapere dove potesse essere. Poiché non si riusciva a
trovarlo, si è allora deciso di allarmare il Club Alpino Svizzero (CAS) che ha
organizzato una colonna di soccorso e ha dato inizio ad una ricerca dello
scomparso che si temeva potesse essere rimasto vittima di un incidente.
In realtà
AO 1 aveva passato la giornata a Cadagno a fare dei lavori e, fattosi sera,
invece di rincasare ad Altanca aveva deciso di pernottare nella sua casetta.
Dopo una serie di peripezie – che verranno riprese più sotto nei considerandi
in diritto – a tarda notte i signori __________ e __________ hanno rintracciato
il signor AO 1, che dormiva, ignaro di tutto, pacificamente a Cadagno.
2. La AP 1, che per un accordo intervenuto con il CAS si occupa di
incassarne le relative note spese per gli interventi di salvataggio, ha quindi
chiesto al signor AO 1 di voler provvedere a pagare l’importo di fr. 10'190.95
relativo ai costi causati per la sua ricerca. Egli si è rifiutato di saldare la
fattura e, quindi, la AP 1 ha dapprima fatto spiccare un precetto esecutivo nei
suoi confronti e poi l’ha convenuto dinanzi il Pretore con petizione 22
novembre 2002.
L’eccezione
preliminare sollevata dal convenuto, intesa a far respingere l’azione per sua carente
legittimazione passiva, l’intervento del CAS essendo stato chiesto da altre
persone, è stata respinta dal Pretore che, con decreto 18 giugno 2003, lo ha
ritenuto, quale padrone, legato al CAS, quale gestore, da una gestione d’affari
senza mandato ai sensi degli art. 419 e seg. CO.
Nel
merito l’attrice afferma che il convenuto deve pagare i costi dell’intervento
poiché effettuato nel suo interesse, mentre il convenuto si oppone sostenendo
l’estrema leggerezza con la quale è stato dato avvio alle ricerche, ritenuto
che una semplice visita presso la casetta di Cadagno avrebbe risolto tutto
nello spazio di pochi minuti. Il Pretore, sposando la tesi del convenuto, ha
respinto la pretesa. In sostanza egli ha ritenuto che l’agire dell’attrice non
è avvenuto, giuridicamente parlando, nel suo interesse, nella misura in cui l’intervento
era basato su conclusioni affrettate, poco ponderate e superficiali.
3. Contro questa sentenza si è aggravata l’attrice con appello 24
giugno 2004, postulandone la riforma nel senso dell’accoglimento della
petizione, mentre il convenuto, con osservazioni 9 agosto 2004, postula la
conferma del querelato giudizio. Delle considerazioni delle parti si dirà,
nella misura del necessario, nei successivi considerandi.
4. La questione del rapporto giuridico instauratosi tra CAS e AO 1 non
è più in discussione avendo il Pretore deciso al riguardo con il decreto 18
giugno 2003, rimasto inimpugnato, sulla legittimazione passiva del convenuto. A
ragione, poiché, nella fattispecie di un’operazione di ricerca di una persona
scomparsa, la dottrina e la giurisprudenza privilegiano, nei rapporti tra
salvatore e vittima, l’applicazione delle norme sulla gestione d’affari senza
mandato (Frank, Die Tragung der Kosten alpiner Rettungsaktionen in SJZ 1976, 185; Moreillon,
La responsabilité civile en cas d’accident de haute montagne, tesi 1987, pag.
173 n. 83; Moix, La responsabilité du sauveteur in RVJ 1997, 17; BSK, OR I-Weber, Art.
419 N. 11; Lachat, Commentaire
Romand, art. 422 CO n. 5; SJZ 1950, 208; PKG 1998, 78; parere diverso Schmid, Die Geschäftsführung ohne
Auftrag, pag. 94 n. 276).
5. L’art.
422 CO prevede che se la gestione era richiesta nell’interesse del padrone,
questi è tenuto a rifondere al gestore tutte le spese necessarie od utili
richieste dalle circostanze
(cpv. 1),
a condizione che il gestore abbia agito con la debita diligenza ed a
prescindere dal raggiungimento dello scopo voluto (cpv. 2). Il giudice di prime
cure ha ritenuto che le ricerche effettuate non sono state compiute
nell’interesse del convenuto, nella misura in cui non è stata prestata da parte
del gestore la dovuta diligenza nell’accertamento della situazione prima di
iniziare le operazioni di ricerca.
5.1. L’appellante
muove la propria critica alla decisione di prima istanza sottolineando che, a
sua mente, la gestione è avvenuta nell’interesse del convenuto e con la
diligenza richiesta.
Il
giudice, nell’individuare se l’azione del gerente è avvenuta nell’interesse del
padrone, gode di un ampio potere di apprezzamento e l’intervento non deve
essere indispensabile ma nemmeno è sufficiente che sia utile: in definitiva è
determinante ciò che avrebbe fatto una persona ragionevole che si fosse trovata
nella stessa situazione (Tercier,
Les contrats spéciaux, Zurigo 2003, n. 5323; SJZ 1950, 209). La giurisprudenza
ha sviluppato dei criteri rigorosi ma occorre sempre tener conto della natura
degli interessi in gioco e, in particolare, se si tratta di proteggere la vita
del padrone ci si mostrerà più generosi nell’esistenza dell’interesse (Tercier, op. cit., n. 5324). A ragione
l’appellante osserva che, per giudicare, occorre tener conto della situazione
al momento in cui il gestore si decide ad agire, non essendo d’acchito escluso
l’interesse qualora l’intervento si rivelasse, in seguito, superfluo o
smisurato. In caso d’errore, si terrà conto del fatto che questo può essere derivato
da un’incertezza o da un’apparenza generata dal padrone stesso (Tercier, op. cit., n. 5324). La
diligenza del gestore viene valutata con criteri oggettivi per cui, se si
tratta di un professionista di una certa branca, le esigenze saranno
accresciute (Lachat, Commentaire Romand,
art. 419 CO n. 21). Se il gestore ha ritenuto per errore che le condizioni
della gestione d’affari senza mandato sono date, può prevalersene se si fonda
in buona fede su circostanze imputabili al padrone (Lachat, Commentaire Romand, art. 422 CO n. 4; Hofstetter, Der Auftrag und die
Geschäftsführung ohne Auftrag, in: Schweizerisches Privatrecht, Tomo VII/ 2,
Basilea 1979, § 33 n. 5) mentre, in caso contrario, il gestore dovrebbe
sopportare il rischio (Schmid, Zürcher
Kommentar, ad art. 422 CO n. 18; Hofstetter,
op. cit., § 33 n. 5; Schmid, op.
cit., pag. 131 n. 394). Qualora, però, le circostanze
oggettive non sono imputabili a nessuna delle parti coinvolte, il giudice deve
poter determinare secondo il suo libero apprezzamento la domanda di rifusione
delle spese del gestore (Schmid, Zürcher
Kommentar ad. art. 422 CO n. 18; Schmid,
op. cit., n. 394).
5.2. È manifesto ed incontestato che le ricerche sono iniziate per l’errata
convinzione che il convenuto fosse in una situazione di pericolo. Occorre
quindi indagare a chi, tra gestore e convenuto, sia imputabile questo errore.
Nel caso concreto, se è pur vero che qualche dubbio può essere rimasto circa
l’appuntamento mattutino non rispettato dal convenuto (in particolare non vi è
altra testimonianza diretta se non quella del teste __________ che peraltro non
concorda colla versione del convenuto), è anche vero che il convenuto non era
stato rintracciabile durante tutta la giornata da parte di parenti ed amici (testi
__________, __________ e __________). Nel generare il sospetto che potesse
essergli capitato qualcosa ha senz’altro contribuito il fatto che quel giorno
il convenuto era irreperibile per una cerchia di persone che lo conoscevano e
che si sono, comprensibilmente, preoccupate, e anche che il convenuto avesse al
momento dei fatti una certa età per cui si giustificava una certa apprensione
da parte degli amici e dei parenti che non riuscivano a rintracciarlo.
Questo
non basta però per stabilire che il CAS abbia agito con diligenza, tenuto conto
del fatto che, comunque, si trattava di un intervento professionistico.
Infatti, al di là dell’emozione delle persone coinvolte, era suo compito
procedere ad una rapida ma sufficiente analisi della situazione ed esperire
preliminarmente quegli accertamenti che avrebbero potuto escludere che il
convenuto si trovasse in una situazione di pericolo. Ciò è stato concretamente
fatto, in modo sicuramente corretto e diligente, da parte del responsabile
capo-colonna CAS di Airolo, signor __________. In effetti dal protocollo doc.
B, il cui contenuto è stato confermato in sede testimoniale dallo __________
stesso, si evince che una volta ricevuto l’allarme è stato subito contattato il
parente più vicino di AO 1, signor __________ e poi si è proceduto con una
raccolta d’informazione tra parenti e conoscenti ad Altanca che hanno evidenziato
come le chiavi di Cadagno fossero riposte nella casa di Altanca (cosa
confermata ancora dopo più di un’ora dall’inizio delle ricerche) e come una
verifica della presenza del convenuto a Cadagno fosse già stata eseguita. Il
capo colonna si è così fondato sulle affermazioni degli amici e parenti (testi __________
e __________) e non si può pretendere che verificasse ancora una volta, di
persona, tali accertamenti anche perché l’intervento deve essere tempestivo
affinché possa avere le migliori possibilità di riuscita. Occorre subito dire
che si può prescindere dalla critica sollevata dall’appellante circa
l’attendibilità del teste __________, nella misura in cui non è importante
sapere se la verifica circa la presenza delle chiavi fosse stata eseguita da questi
personalmente o da altri, poiché è determinante il fatto che la chiara
informazione al proposito ricevuta dal capo-colonna proveniva da persone delle
quali, di principio, non aveva motivo di dubitare. Il capocolonna __________ si
è dipartito da constatazioni oggettive, seppur errate, raccolte in modo
senz’altro diligente che non possono ora essere addebitate a negligenza del gestore.
Si ripete che un soccorso di tale tipo (ricerca di una persona in età avanzata
in zona montagnosa) non dà molto tempo ai soccorritori dai quali, nel caso
concreto, non si poteva ragionevolmente pretendere che esperissero un secondo
controllo circa la presenza del convenuto a Cadagno, nella misura in cui, come
detto, avevano ricevuto la conferma, da parte dei famigliari e degli amici, che
la chiave della casetta di Cadagno si trovava ad Altanca e che da una verifica
operata presso il Ristorante __________ la cameriera aveva confermato di non
averlo visto durante la giornata e, recatasi alla casetta, di non averlo trovato
(testi __________ e __________). In realtà, ad aver agito, forse in preda ad
un comprensibile panico, con troppa leggerezza sono stati gli amici e famigliari,
che avrebbero potuto verificare con maggior attenzione la presenza o meno delle
chiavi ad Altanca e recarsi personalmente presso la casetta di Cadagno,
distante una ventina di minuti. Al gestore non è così imputabile alcuna
negligenza poiché l’istruttoria non dimostra che le informazioni raccolte
fossero largamente superficiali ed insufficienti, anzi prova proprio il
contrario.
6. Il gestore ha quindi agito sulla base di un errore che non gli è imputabile
ma che nemmeno può essere addebitato al convenuto. Infatti l’appuntamento del
mattino con __________ non è stato confermato nella sua perentorietà ed era
cosa nota che il convenuto si dividesse tra le due case e non ritornasse sempre
alla sera ad Altanca, tanto è vero che è stato cercato a Cadagno, purtroppo in
modo insoddisfacente. Diversamente dai casi di cui alla SJZ 1950, 208 ed alla PKG
1998, 78 nei quali le persone ricercate non avevano avvertito della loro
assenza, dovendolo e potendolo fare, al convenuto nulla può essere rimproverato
e nemmeno egli può essere ritenuto responsabile delle eventuali negligenze di
parenti e amici.
Ne discende
che, in forza dei principi giuridici di cui alla fine del consid. 5.1, il
giudice determina l’indennità per l’opera prestata dal gestore secondo un
proprio libero apprezzamento. L’insieme delle circostanze, come sopra
evidenziate, giustifica che le parti sopportino in egual misura i costi
dell’intervento con la conseguenza che il convenuto, in riforma del primo
giudizio, dovrà risarcire l’attrice dell’importo di fr. 5'095.50 oltre
interessi al 5 % dal 10 ottobre 2001.
La
reciproca soccombenza impone di caricare tasse e spese di prima e seconda
istanza alle parti in ragione di metà ciascuna con compensazione delle
indennità ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata, per le spese, la TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello 24 giugno 2004 AP 1 __________, è parzialmente accolto
e di conseguenza la sentenza 9 giugno 2004 del Pretore di Leventina è così
riformata:
1. La
petizione 22 novembre 2002 è parzialmente accolta e AO 1 è condannato a versare
alla AP 1 l’importo di fr. 5'095.50 oltre interessi al 5 % dal
10 ottobre 2001.
§ Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva
l’opposizione al PE n. 305671 dell’UEF di Leventina, Faido.
2. La tassa
di giudizio di fr. 600.- e le spese di fr. 700.- sono poste a carico delle
parti nella misura di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
350.
-
già anticipate
dalla parte appellante, sono poste a carico delle parti nella misura di metà
ciascuna, compensate le ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster