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Decisione

12.2004.116

gestione d'affari senza mandato - legittimazione passiva

14 luglio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 24 giugno 2004 AP 1 __________, è parzialmente accolto

e di conseguenza la sentenza 9 giugno 2004 del Pretore di Leventina è così

riformata:

1. La

petizione 22 novembre 2002 è parzialmente accolta e AO 1 è condannato a versare

alla AP 1 l’importo di fr. 5'095.50 oltre interessi al 5 % dal

10 ottobre 2001.

§ Limitatamente a questo importo è rigettata in via definitiva

l’opposizione al PE n. 305671 dell’UEF di Leventina, Faido.

2. La tassa

di giudizio di fr. 600.- e le spese di fr. 700.- sono poste a carico delle

parti nella misura di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

350.

-

già anticipate

dalla parte appellante, sono poste a carico delle parti nella misura di metà

ciascuna, compensate le ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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