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Decisione

12.2004.118

restituzione in intero - fatti e prove nuove - negligenza

6 settembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori, per le proprie prestazioni la AO 1 ha emesso il 2 gennaio 2003

fatture per complessivi fr. 32'531,65, di cui la AP 1 ha rifiutato il pagamento

ritenendo che i lavori non fossero stati eseguiti correttamente;

che con

petizione 28 luglio 2003 l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento dell’importo di fr. 32'531,65, asserendo di aver eseguito

correttamente i lavori;

che con

risposta 15 ottobre 2003 la convenuta si è opposta alla petizione eccependo la

difettosità dei lavori, chiedendo inoltre in via riconvenzionale la condanna

dell’attrice al risarcimento dei danni causatile dai difetti dell’opera,

quantificati in fr. 18'035,20, riservandosi l’aggiornamento dell’importo e la

notifica di eventuali ulteriori difetti;

che con

istanza di restituzione in intero 19 novembre 2003 la convenuta ha chiesto di

essere ammessa a addurre quale fatto nuovo l’esistenza di altri difetti emersi nel

frattempo che richiedevano l’intervento di riparazione da parte di una ditta

specializzata, e di poter produrre i preventivi di tali lavori;

che con

un’ulteriore istanza di restituzione 6 aprile 2004, la convenuta ha postulato

di essere ammessa a produrre le fatture relative ai citati interventi e di

poter estendere la domanda riconvenzionale per un importo pari alle fatture

medesime;

che la

parte attrice, convenuta nelle istanze di cui trattasi, vi si è opposta;

che il

pretore, con decreto 4 giugno 2004 ha respinto le domande, l’istante non avendo

reso verosimile di aver preso conoscenza dei difetti solo il 6 novembre 2003 né

che i lavori di riparazione sarebbero stati fatti il 25 marzo 2004, sicché non sarebbe

possibile determinarsi sulla tempestività delle istanze né sull’assenza di

negligenza del richiedente;

che con

appello 22 giugno 2004 l’istante postula la riforma del giudizio del pretore

nel senso di accogliere le istanze, sufficientemente motivate e documentate;

che con

osservazioni 10 agosto 2004 laAO 1 ha postulato la reiezione del gravame con

argomenti che, in quanto necessario, saranno ripresi appresso;

che, dando

seguito alla richiesta di sospensione dell’appellante, il pretore ha trasmesso

gli atti a questa Camera, concedendo implicitamente effetto sospensivo

all’appello (art. 141 CPC), per cui il gravame dev’essere evaso prima della

continuazione della causa;

che la

restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che

appaiono influenti per l’esito del processo, è ammessa se la parte dimostra che

l’omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC) e dev’essere

chiesta entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a conoscenza (art. 139 CPC);

che nel

caso concreto l’appellante ha chiesto con la prima istanza di essere ammessa ad

addurre quali fatti nuovi l’esistenza di difetti emersi il 6 novembre 2003 e

quali nuovi documenti i preventivi di spesa del 6 e 14 novembre 2003 per le

riparazioni dei medesimi difetti, e con la seconda istanza ha poi chiesto di

produrre le fatture per i menzionati lavori di riparazione, nel frattempo

eseguiti;

che non

v’è contestazione in merito al carattere di novità ai sensi dell’art. 138 CPC dei

fatti e delle prove di cui la convenuta chiede di essere ammessa a addurre,

rispettivamente a produrre, né sul fatto che essa ne sia venuta a conoscenza

nei tempi e modi addotti nell’istanza;

che,

trattandosi di situazioni di fatto e di prove documentali venute in essere

successivamente al limite preclusivo dell’art. 78 CPC (e quindi nova autentici

o in senso proprio, ossia “echte Nova” in contrapposizione agli pseudonova,

ossia “unechte Nova”) decade eo ipso qualsiasi negligenza della parte che

intende avvalersene per non averle prodotte prima (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 138 m. 11; Leuch/Marbach/ Kellerhals/Sterchi, Die

Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, ad Art. 93 n. 3);

che

inoltre i nuovi fatti e le nuove prove di cui trattasi sono senz’altro

pertinenti poiché attinenti al tema della lite e delle contestazioni della

convenuta e, in un giudizio di verosimiglianza, possono apparire influenti

senza che, con ciò, la fondatezza delle circostanze e la rilevanza di queste

prove siano sottratte all’esame ed alla valutazione del giudice del merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad

art. 138 m. 5);

che la

tempestività della domanda di restituzione in intero, nel senso dell’ossequio

del termine di cui all’art. 139 CPC, non è in sé contestata ma è in ogni caso

stata rispettata, sia per l’adduzione dei nuovi fatti che per la produzione dei

nuovi documenti, la convenuta essendo venuta a conoscenza il 6 novembre dei

difetti, dei preventivi non prima del 7 rispettivamente del 14 novembre e delle

fatture non prima del 1 aprile, quando la __________ SA glieli ha trasmessi;

che la

questione se l’appellante potesse, con l’ordinaria verifica dei lavori eseguiti

dall’attrice, rilevare già prima l’esistenza di ulteriori difetti è questione

da esaminare nel merito;

che, di

conseguenza, l’istanza dev’essere accolta, consentendo all’appellante di

addurre quale fatto nuovo l’esistenza dei difetti riscontrati il 6 novembre

2004 e di produrre i relativi documenti;

che, in

applicazione dell’art. 74 lett. b CPC, va di conseguenza ammessa anche l’estensione

della domanda riconvenzionale per gli importi di fr. 3'069,85 e 2'024,50 come

chiesto con le istanze 19 novembre e 6 aprile 2004;

che

pertanto l’istanza va accolta e la decisione impugnata riformata di

conseguenza;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 22 giugno 2004 di AP 1 è accolto e di conseguenza il

decreto 4 giugno 2004 del Pretore della giurisdizione dei Mendrisio-Nord è così

modificato:

1.

Le istanze di restituzione

in intero 19 novembre 2003 e 6 aprile 2004 sono accolte e di conseguenza

l’istante è ammessa a addurre l’esistenza dei difetti riscontrati il 6

novembre 2003. Sono inoltre prodotti in causa, quali nuovi documenti, quelli di

cui ai plichi doc. 22, 23 e 24-27 allegati alle stesse istanze di restituzione.

2.

Le istanze di mutazione

dell’azione sono accolte. L’importo della domanda riconvenzionale è di

conseguenza aumentato degli importi di fr. 3'069,85 e fr. 2'024.50.

3.

Le spese di fr. 50.- e la

tassa di giustizia di fr. 300.- sono a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr.

350.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. La tassa e le spese di giudizio d’appello in complessivi

Fr. 350.-,

già anticipate dall’appellante, sono a carico della parte appellata, la quale

inoltre rifonderà all’appellante fr. 300.- di ripetibili.

III. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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