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Decisione

12.2004.119

appalto - difetti - diritto di scelta del committente - minor valore - metodo relativo - risarcimento danni

10 ottobre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

il risarcimento del minor valore e dei danni.

9. Il

committente, in presenza di difetti può chiedere, accanto alla diminuzione

della mercede in proporzione al minor valore dell'opera, cumulativamente, anche

il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Per costante giurisprudenza, la

cosiddetta actio quanti minoris va affrontata, per quanto è della

determinazione del minor valore, in base al metodo del calcolo relativo,

secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e quello convenuto corrisponde

alla relazione tra il valore oggettivo della cosa difettosa ed il suo valore

senza difetti. In quest’ambito si presume però, salvo

prova contraria, che il prezzo convenuto corrisponda al valore oggettivo della

cosa, e in mancanza di indizi in senso contrario si può altresì presumere che

il minor valore corrisponda al costo della riparazione (DTF 117 II 550; 116 II

313; Zindel/Pulver,

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, ni 40 segg. ad art. 368 CO; Rep. 1982,

pag. 388).

Sono invece

considerati danni a’sensi di questa norma quelli che traggono origine da un

difetto dell’opera o, in altre parole, che sono da considerare conseguenza dei

difetti medesimi, quali ad esempio il mancato guadagno, il mancato introito da

locazione, le spese preprocessuali e gli obblighi di risarcimento del

committente nei confronti di terzi, ad esclusione però di quanto può essere oggetto

di risarcimento nell’ambito della ricusa dell’opera, della diminuzione della

mercede o della riparazione gratuita dell’opera (Zindel/Pulver, op. cit., ni 68 segg. ad art. 368 CO).

9.1 La

convenuta non ha operato una distinzione tra danno e minor valore dell’opera,

considerando quest’ultimo quale parte del danno, quantificato dapprima in fr.

20'000.-, importo aumentato a fr. 101'000.- con le conclusioni, dove ha

postulato la diminuzione della mercede in pari misura. Il Pretore non è entrato

nel merito della problematica del minor valore, argomentando che la pretesa

come formulata in sede di conclusioni era diversa dalla domanda di risarcimento

del danno contenuta negli allegati introduttivi e quindi costituiva

un’inammissibile modifica delle domande di causa. L’appellante censura la

decisione del Pretore sostenendo - in modo invero superficiale e confuso - in

sostanza che, indipendentemente dalle scelte del committente, il risarcimento

del danno può sempre essere richiesto e, essendo comunque stata postulata la

rifusione di un danno di fr. 72'000.- l’azione non sarebbe da ritenere mutata

perché i costi di riparazione dell’opera accertati dal perito in fr. 80'000.-

ed il residuo minor valore di fr. 1'000.- costituiscono un danno.

Già si è

detto che la convenuta ha rinunciato alla riparazione gratuita dell’opera, optando

per il risarcimento del minor valore, che ha però erroneamente qualificato

siccome danno. Non si può però misconoscere che sin dalla risposta di causa essa

ha inteso prevalersi di un minor valore dell’opera derivante dall’esistenza di difetti.

Seppure considerata quale posta di danno, la domanda di risarcimento del minor

valore era quindi stata formulata. È ben vero che solo in sede di conclusioni

l’appellante ha chiesto di dedurre il minor valore dell’opera dalla mercede

d’appalto pattuita - peraltro senza suscitare opposizioni di sorta nella

controparte -, ma ciò non consente di ritenere mutata la domanda e quindi di

considerarla irricevibile. In effetti è la legge medesima ad indicare che l’esistenza

di un minor valore comporta una diminuzione proporzionale della mercede (art.

368 CO), il che ha un senso laddove la mercede ancora non è stata pagata, nel

qual caso essa è da ridurre. Quando invece, come nel caso concreto, la mercede

già è stata pagata - o lo è stato almeno in parte e il minor valore supera

l’importo residuo - il minor valore stesso comporta invero, per l’appaltatore,

un obbligo di risarcimento del minor valore dell’opera. Di conseguenza la

decisione del Pretore che ritiene che la domanda come formulata in sede di

conclusioni costituisce una pretesa diversa da quella fatta valere con gli

allegati introduttivi non può essere condivisa. La domanda di risarcimento del

minor valore dell’opera deve di conseguenza essere esaminata.

9.2 Il perito giudiziario, accertata l’esistenza di infiltrazioni nel

garage, ha indicato due possibili interventi per porvi rimedio: uno, radicale,

del costo stimato in fr. 80'000.-, e un altro, di minore entità, per il quale

ha previsto una spesa di fr. 10'000.- (perizia 17 luglio 2003, ad 7). Egli ha

però anche precisato che nessuna delle due soluzioni prospettate permette di

eliminare definitivamente i difetti, permanendo un minor valore residuo di fr.

1'000.- dopo l’esecuzione della variante più costosa e di fr. 20'000.- attuando

quella meno dispendiosa. Ebbene, per i motivi già esposti, e non essendovi

indicazioni contrarie, è da ritenere che, nel caso concreto, il minor valore

dell’opera corrisponda alle spese di riparazione. Tenuto conto poi del minor

valore residuo dovuto all’impossibilità di eliminare completamente le

infiltrazioni, ne risulta un minor valore complessivo variante tra un minimo di

fr. 30'000 (fr. 10'000.- spese di riparazione + fr 20'000.- minor valore

residuo) e un massimo di fr. 81'000.- (fr. 80'000.- spese di riparazione e fr.

1'000.- minor valore residuo). Indipendentemente dal tipo di intervento scelto

per eliminare i difetti, il minor valore dell’opera è quindi comunque tale da

compensare integralmente l’importo di fr. 23’350.- che il Pretore ha riconosciuto

all’attore quale mercede residua. Di conseguenza l’appello dev’essere accolto e

la petizione respinta, il credito fatto valere dall’attore essendo

integralmente estinto per compensazione.

12. Avendo

l’appellante rinunciato a impugnare la sentenza del Pretore nella misura in cui

ha respinto la domanda riconvenzionale, non è qui necessario determinare se

essa, quale committente dell’opera, possa chiedere la riparazione seguendo la

variante più costosa oppure se, stante l'importanza della spesa che tale

soluzione comporterebbe, non debba piuttosto accontentarsi di quella meno

onerosa. Per gli stessi motivi, non è neppure necessario esaminare se, come

essa sostiene, il Pretore avrebbe dovuto porre le spese per la prova a futura

memoria integralmente a carico all’appellato.

Ne

discende che, in accoglimento dell’appello, la sentenza del Pretore dev’essere

parzialmente riformata e la petizione respinta. La tassa di giustizia, le spese

e le ripetibili della prima sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Le spese

di giudizio e ripetibili di seconda istanza sono poste a carico della parte appellata.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC

pronuncia: I. L'appello

24 giugno 2004 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 4 maggio 2004 del __________ è riformata come segue:

1. La

petizione 27 marzo 1997, modificata con la replica 15 gennaio 1999, di AO 1 è

respinta.

1.2. Per l'azione principale, la tassa di giustizia, fissata in fr. 3'200.-

e le spese, da anticipare come di rito, sono poste integralmente a carico della

parte attrice, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 4’800.- di

ripetibili.

2. Invariato.

2.1. Invariato.

Considerandi

II. Gli

oneri processuali, consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 550.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

600.

-

da

anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell’appellato, il quale

rifonderà a controparte fr. 800.- di ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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