12.2004.122
Opposizione a exequatur, accolta in seguito a transazione tra le parti
24 febbraio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2004.122
Data decisione, Autorità:
24.02.2010, IICCA
Titolo:
Opposizione a exequatur, accolta in seguito a transazione tra le parti
ACQUIESCENZA
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.122
12.2004.129
Lugano
24 febbraio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nelle cause promosse con opposizioni 2 luglio
e 14 luglio 2004, ex art. 36 Convenzione di Lugano, da
AP 1
AP 2
AP 3
IS 1, __________
(tutti rappr. dallo studio legale __________, __________)
nei confronti della decisione di exequatur 5 maggio 2004 del
Pretore di Lugano, sez. 5 a seguito di istanza di riconoscimento ed exequatur
29 aprile 2004 di
AO 1
(rappr. dallo __________)
sentite le parti all'udienza di contraddittorio del 5 giugno 2004 e
richiamato il decreto parziale 6 agosto 2004,
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
Considerato in fatto e in diritto:
che,
con sentenza 5 maggio 2004 (inc. CN.2004.202), il Pretore di Lugano ha riconosciuto
e dichiarato esecutivo il decreto 22 aprile 2004 del Tribunale di __________
che autorizza CO 1 al sequestro conservativo sui beni di __________, __________,
__________ e __________ sino a concorrenza di € 650'000'000.–;
che,
inoltre, quale provvedimento conservativo giusta l'art. 39 CL, ha ordinato
all'Ufficio esecuzioni di Lugano di procedere in favore di CO 1 al pignoramento
provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di __________ a concorrenza del
citato importo ed al pignoramento dei pacchetti azionari della __________ __________,
della __________ SA e della __________ __________ di pertinenza di __________, __________
e __________, oltre ai relativi crediti per dividendi;
Considerandi
che
__________ e __________, __________ e __________ hanno formulato opposizione
nei confronti della decisione del Pretore;
che,
all'udienza di discussione del 5 agosto 2004, le parti si sono date atto che la
decisione di exequatur del Pretore non corrispondeva più alla situazione
giuridica e alle sue conseguenze così come sviluppatasi avanti al giudice italiano,
e le procedure sono state congiunte per un’unica istruttoria e un unico
giudizio;
che,
con decreto 6 agosto 2004, la Camera ha annullato la decisione d’exequatur 5
maggio 2004 nei confronti di __________ e ha limitato il provvedimento
conservativo a carico di __________;
che,
dopo una sospensione della procedura, le parti sono giunte a una transazione
con la quale hanno previsto l’annullamento dell’exequatur, sicché la parte
istante ha dichiarato il 20 gennaio 2010 di aderire alle opposizioni, con
conseguente annullamento della decisione di exequatur 5 maggio 2004 e il
decadimento di ogni misura conservativa;
che
nel loro accordo le parti hanno previsto che le spese di giustizia rimangono a
carico di chi le anticipate, ripetibili compensate;
che
nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto del fatto che la
causa termina senza sentenza;
richiamato
l’art. 351 CPC e per le spese, la LTG,
pronuncia: 1. Le
opposizioni 2 luglio 2004 di __________ (12.2004.122), e 14 luglio 2004 di __________
(12.2004.129) sono accolte ed è integralmente annullata la decisione
d'exequatur 5 maggio 2004 del Pretore di Lugano.
2.
È
fatto ordine all'UE di Lugano di annullare qualsiasi operazione esecutiva dipendente
dalla decisione 5 maggio 2004 del Pretore di Lugano.
3.
La
tassa di giudizio di fr. 400.– e le spese di fr. 100.– (totale
fr.
500.
–) già anticipate dagli opponenti, rimangono a loro carico. Le ripetibili
sono compensate.
4.
Intimazione
a:
–
RA 1, __________
Comunicazione a:
– Ufficio esecuzioni di Lugano;
– Pretura di Lugano, sez. 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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