12.2004.123
lavoro - onere della prova
28 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2004.123
Data decisione, Autorità:
28.04.2005, IICCA
Titolo:
lavoro - onere della prova
ONERE DELLA PROVA
QUALIFICA
art. 8 CC
art. 319 CO
Incarto n.
12.2004.123
Lugano
28 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.341
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 dicembre 2003
da
AP 1
rappr. dall’RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'502,85 a
titolo di salario;
Domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 17 giugno 2004 ha
respinto;
Appellante
l’istante, che con atto di appello 1 luglio 2004 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza, mentre la
convenuta con osservazioni 15 luglio 2004 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto: 1. Con
istanza 4 dicembre 2003 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento dell’importo di fr. 24’502,85 lordi a titolo di salario. L’istante ha
addotto di essere stato assunto alle dipendenze della AO 1, società in nome
collettivo, in qualità di responsabile del settore vendita, con uno stipendio
lordo mensile, pattuito verbalmente, di fr. 5’200.-. Egli afferma di aver
svolto con impegno il proprio lavoro ma, ciononostante, non gli è stato versato
stipendio alcuno, salvo l’importo di fr. 2’000.- ricevuto nel mese di ottobre.
La convenuta avrebbe poi rescisso il contratto di lavoro il 13 novembre 2003, senza
neppure precisare le modalità di licenziamento. Di conseguenza controparte
sarebbe tenuta a versargli l’importo richiesto, che tien conto del periodo di
lavoro (settembre-novembre 2003), del termine di disdetta (dicembre 2003),
delle vacanze maturate e del diritto a percepire assegni per i figli.
2. La
convenuta si è opposta all’istanza, contestando l’esistenza di un contratto di
lavoro e negando che l’istante abbia fatto del lavoro per lei e che sia stato
pattuito uno stipendio. Sarebbe invece stato l’istante ad averle proposto una
collaborazione nell’ambito della fornitura di apparecchiature informatiche, e in
quell’ambito sarebbe nata l’ipotesi di svolgere tale attività attraverso una
costituenda società a garanzia limitata di cui egli avrebbe fatto parte. Le
trattative non sarebbero però sfociate in alcunché di concreto e la società non
sarebbe stata costituta. L’interruzione dei negoziati sarebbe dovuta al
comportamento di controparte che svolgeva attività non autorizzata, vendendo
per proprio conto materiale informatico di proprietà della convenuta a
conoscenti.
3. Con
sentenza 17 giugno 2004, il Pretore, ricordato che la prova circa l’esistenza
del contratto di lavoro e dell’ammontare della mercede incombeva all’istante, ha
rilevato come questi nulla aveva dimostrato in merito all’esistenza del preteso
contratto ed ha respinto l’istanza.
4. Con
appello 1 luglio 2004 l’istante postula la riforma della sentenza impugnata nel
senso di accogliere integralmente l’istanza.
5. L’art.
8 CC dispone che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. In
concreto l’istante doveva quindi provare l’esistenza del contratto di lavoro e
l’ammontare della mercede.
Il
Pretore ha ritenuto non dimostrata l’esistenza del contratto di lavoro,
rilevando che la documentazione agli atti è costituita da allegazioni di parte
senza valore probatorio e che i testi nulla hanno saputo dire in merito a
eventuali accordi tra le parti.
L’appellante
censura la decisione del Pretore, argomentando che in particolare dalla testimonianza
di Natale Beretta, ma anche di altri testi ben risulterebbe l’esistenza di
siffatto contratto.
Gli
atti permettono di confermare la decisione impugnata. Manca in effetti la prova
diretta in merito all’esistenza di un contratto di lavoro, mentre gli indizi,
che potrebbero concorrere indirettamente a dimostrarne l’esistenza, sono
compatibili con entrambe le versioni fornite dalle parti. In particolare la
presenza dell’istante presso il negozio della convenuta può essere stata
determinata sia dall’esistenza di un contratto di lavoro, sia dalla intenzione
delle parti di costituire, con gli apporti dell’istante, una nuova società
nella quale convogliare la nuova attività, intenzione questa mai neppure
contestata dall’istante.
Gli
altri indizi non depongono invece a favore dell’esistenza di un contratto. Intanto,
diversamente da quanto di regola accade, la lettera di “rescissione
contrattuale” non fa alcun riferimento ad un contratto di lavoro. È poi perlomeno
strano che il mancato versamento dello stipendio non abbia suscitato le reazioni
dell’istante, il quale si è fatto avanti per ottenere il versamento del salario
per la prima volta con lo scritto 14 novembre 2003 dell’OCST (doc. C), vale a
dire solo dopo l’interruzione dei rapporti tra le parti.
A
ragione il Pretore ha poi ritenuto non probante il “memoriale” allestito da __________
(doc. g.). Allestito in seguito all’incontro tra le parti tenutosi il 28
novembre, vale a dire due settimane dopo la fine dei loro rapporti, il
documento riporta a lunghi tratti impressioni personali dello stesso __________
il quale, sentito quale teste, è stato invero molto vago e ha confermato solo parte
del contenuto del documento da lui stesso redatto (verbale 28 aprile 2004). A
ragione il Pretore si è quindi basato sulla sola deposizione testimoniale.
6. Mancando
la prova in merito alla conclusione del contratto e dello stipendio, la
sentenza del Pretore merita conferma, senza necessità di discutere attorno a
pattuite e contestate retribuzioni.
L’appello
è quindi respinto. Non si prelevano tassa e spese di giudizio trattandosi di
controversia in materia di contratto di lavoro, mentre l’appellante,
soccombente, rifonderà alla controparte un congruo importo per ripetibili (art.
148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi
Pronuncia: 1. L’appello
1 luglio 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 800.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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