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Decisione

12.2004.125

costituzione di un impegno solidale tra più debitori - credito di costruzione - disdetta - rimborso

17 novembre 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 4'400'000.- ottenuti da quest’ultima per finanziare l’edificazione delle

4 case erano andati indirettamente a suo beneficio, in quanto proprietario

delle azioni dell’anonima nonché promotore dell’operazione, progettista e

direttore dei lavori.

9. L’esistenza

di un rapporto di solidarietà tra i debitori __________ e l’attore, così

accertato, consente alla convenuta creditrice di esigere a sua scelta da tutti

i debitori o da uno di essi tutto il debito o una parte dello stesso (art. 144

cpv. 1 CO). Trattandosi del rimborso di un credito di costruzione, questione a

cui si applicano le disposizioni concernenti il contratto di mutuo (cfr. Baumann,

Der Baukredit, Zurigo 1994, p. 118 segg.; RtiD I-2004 p. 566), occorre

però che lo stesso sia stato dapprima disdetto, ritenuto che in presenza di

debitori solidali la disdetta sarà efficace solo nei confronti di quel debitore

al quale la stessa è stata notificata (Von Tuhr/Escher,

Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Vol. II,

3. ed., Zurigo 1974, p. 298 n. 16 e p. 307 n. 68; Keller/Schöbi, Das

Schweizerische Schuldrecht, Vol. IV, 2. ed., Basilea-Francoforte 1985,

p. 11; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,

Vol. II, 2. ed., Zurigo 1982, n. 2414). Nel caso di specie è pacifico che la

disdetta è stata formalmente indirizzata alla sola __________ (doc. BH e BV),

mentre l’attore, prima di essere stato escusso con il PE n. __________ che qui

ci occupa (doc. B), è stato unicamente oggetto di varie procedure esecutive (PE

n. __________ doc. D, PE n. __________ doc. G e PE n. __________ doc. Q), con

le quali la convenuta gli aveva chiesto, a diverse riprese, il pagamento del

debito. Quanto precede non pregiudica a ben vedere la posizione della convenuta

nei confronti dell’attore. La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già

avuto modo di stabilire che la disdetta di un contratto di mutuo può avvenire anche

per atti concludenti segnatamente mediante la richiesta di pagamento

dell’importo in capitale contenuta in un precetto esecutivo intimato al debitore

(cfr. Higi, Zürcher Kommentar, N. 63 ad art. 318 CO con rif.). Ritenuto però

che a quest’ultimo, per diritto materiale, dalla comunicazione della richiesta

di pagamento dev’essere concesso un termine di 6 settimane (art. 318 CO, cfr. pure

doc. 27) e non solo di 20 giorni (art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF) per darvi seguito, si

ha che la notificazione di un primo precetto esecutivo non è di per sé

sufficiente per poter esigere il rimborso del mutuo in via esecutiva, anche perché

al momento della sua intimazione il debito non era ancora esigibile, di modo

che il creditore, per perseguire il suo scopo, è in definitiva tenuto a notificarne

un secondo dopo che sia trascorso il termine di 6 settimane (Christ, Der

Darlehensvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, Vol. VII/2,

p. 253 con riferimento a Becker, Berner Kommentar, N. 8 ad art. 318 CO e

a Tobler, Zur Rückzahlung unbefristeter Darlehen, in SJZ 1913 p. 59;

cfr. pure BJM 1974 p. 217 seg.). Ed è per l’appunto quello che è

avvenuto nel caso concreto, visto che il precetto esecutivo per il quale la

convenuta procede (doc. B) è successivo di oltre 3 anni e mezzo al primo (doc.

D).

10. In considerazione di

quanto precede, è senz’altro a ragione che il Pretore ha rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta al PE per fr. 1'351'447.28 più

interessi, somma corrispondente al credito scoperto della convenuta in data 31

dicembre 1997 (doc. CD), così com’era stato ammesso dalle parti nel corso

dell’udienza per incombenti del 18 novembre 2002. Contrariamente a quanto

preteso dall’attore nell’appello principale, non è invece possibile esprimersi sulle

domande -oltretutto formulate per la prima volta e quindi irritualmente (art.

78 CPC) solo in sede conclusionale- volte ad accertare la legittimità o meno

dell’escussione da parte della convenuta dell’importo di fr. 187'836.25

presente sul conto “__________” intestato all’attore rispettivamente ad

ottenere la condanna della convenuta a rifondergli quel medesimo importo oltre

agli interessi. Nel corso della già menzionata udienza per incombenti le parti si

erano in effetti accordate che quella tematica sarebbe stata da esaminare dal

giudice solo nell’ipotesi, qui negata, in cui non fosse stata ammessa la

solidarietà.

11. Nemmeno

le altre domande contenute nell’appello principale possono a loro volta trovare

accoglimento.

La

domanda con cui l’attore chiede di dichiarare temeraria la resistenza in lite

da parte della convenuta dev’essere disattesa già per il fatto, accertato al

considerando precedente, che in realtà la stessa è risultata in buona parte

fondata.

Anche la

richiesta di non intersecare alcune sue espressioni critiche contenute nella

replica 6 maggio 1998 e nell’istanza di restituzione in intero 30 giugno 1998

dev’essere respinta. A seguito delle risultanze penali, che hanno negato

l’esistenza di un illecito penale a carico della convenuta a dipendenza dell’eventuale

“modifica” dell’atto di pegno 8 agosto 1988 (doc. DI e DC) -questione di per sé

non determinante per l’esito della lite (cfr. appello p. 8)- ed a seguito di

quanto emerso in questa causa, che non ha permesso di provare un comportamento

civilmente reprensibile della convenuta, non si possono in effetti ammettere le

espressioni e i toni dell’attore, gravemente ingiuriosi e manifestamente

offensivi, che nemmeno si giustificavano nell’ottica di una corretta difesa dei

suoi interessi.

La

richiesta di modificare l’indennità ripetibile attribuitagli in prima sede, che

a suo dire sarebbe stata a torto limitata al minimo, è infine irricevibile,

l’attore non avendo indicato qual’era la nuova somma di cui egli postulava

l’attribuzione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 seg. ad art. 309).

12. Quanto

alle domande contenute nell’appello adesivo della convenuta, mentre quella di

intersecare alcuni passaggi contenuti nell’appello principale, segnatamente

quelli in cui l’attore rimproverava alla controparte l’alterazione dell’atto di

pegno 8 agosto 1988, deve senz’altro essere disattesa poiché i termini

utilizzati nell’occasione dall’attore, di gran lunga più moderati e rispettosi

rispetto a quelli contenuti della replica e nell’istanza di restituzione in

intero 30 giugno 1998, non possono essere considerati ingiuriosi o offensivi,

quella con cui si chiede di voler caricare all’attore tutti gli oneri processuali

della prima sede, con l’obbligo di rifonderle fr. 45'000.- a titolo di

ripetibili e conseguente liberazione a suo favore della cauzione prestata, può

essere in parte accolta, sia pure per ragioni diverse da quelle addotte nel

gravame. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, il fatto che nel

corso dell’udienza per incombenti del 18 novembre 2002 le parti si siano date

atto che il saldo a lei spettante era di soli fr. 1'351'447.28 non significa in

effetti ancora che esse a quel momento si fossero accordate per una riduzione

della lite a quel valore rispettivamente, ed è ciò che più ci interessa, che quella

eventuale riduzione dovesse essere, oltretutto implicitamente, senza alcuna

conseguenza in termini di spese e ripetibili per la convenuta che in precedenza

aveva ottenuto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE

per un importo di fr. 4'094'814.60 più interessi. La riduzione del valore in

quei termini è in realtà avvenuta per decisione spontanea e unilaterale della

convenuta e costituisce pacificamente un’acquiescenza parziale: essa ha

dapprima ridotto le sue pretese a fr. 2'500'000.- nel corso dell’udienza

preliminare del 21 marzo 2000 (p. 6) ed in seguito l’ha nuovamente ridotto a fr.

1'351'447.28 in sede conclusionale. Ritenuto che la dottrina e la

giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con un ampio margine di

apprezzamento per ogni singola fattispecie, l’acquiescente come soccombente (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 12 ad art. 352), il giudizio con cui il Pretore ha concluso per

una soccombenza della convenuta in ragione di 4/6 appare tutto sommato

condivisibile, anche perché la sua decisione, visto l’ampio potere

d’apprezzamento che gli compete in materia di spese e ripetibili, avrebbe

potuto essere censurata solo in caso di eccesso ed abuso (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150), ciò che non è manifestamente

il caso. Sennonché, tenuto conto della rispettiva soccombenza delle parti (di

4/6 per la convenuta e di 2/6 per l’attore), l’indennità ripetibile da

attribuire alla parte attrice (pari a 2/6), calcolata -come indicato dal primo

giudice- al minimo della tariffa, che per un valore litigioso superiore a fr.

1'500'000.- prevede una percentuale del 3% (art. 9 TOA), avrebbe dovuto essere di

fr. 41'000.- e non di fr. 82'000.-. Il giudizio pretorile, in parziale

accoglimento dell’appello adesivo, deve pertanto essere riformato limitatamente

a questo punto.

13. Ne

discende la reiezione dell’appello principale ed il parziale accoglimento di

quello adesivo ai sensi del considerando che precede, ritenuto che la tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza delle

parti (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 5 luglio 2004 dell’AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 5’950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

6’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 31’500.- per ripetibili.

III. L’appello adesivo 5 gennaio 2005 di AO 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 8 giugno 2004 della Pretura del distretto di Lugano,

Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

3.

La tassa di giustizia e le

spese, di complessivi fr. 18'000.-, da anticipare così come anticipate, sono

poste a carico dell’attore per i 2/6 e della convenuta per i 4/6. La convenuta

verserà all’attore fr. 41'000.- di ripetibili.

IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’000.-

da

anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 2/3 e per la

rimanenza sono a carico della controparte, a cui l’appellante adesivamente

rifonderà fr. 1’200.- per ripetibili.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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