12.2004.125
costituzione di un impegno solidale tra più debitori - credito di costruzione - disdetta - rimborso
17 novembre 2005Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.125
Data decisione, Autorità:
17.11.2005, IICCA
Titolo:
costituzione di un impegno solidale tra più debitori - credito di costruzione - disdetta - rimborso
CREDITO DI COSTRUZIONE
DEBITO SOLIDALE
DISDETTA
MUTUO
PRECETTO ESECUTIVO
art. 1 CO
art. 143 CO
art. 318 CO
Incarto n.
12.2004.125
Lugano
17 novembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa, quest’ultimo in
sostituzione del giudice Walser, escluso
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.97.894
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 24
novembre 1997 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto di disconoscere il debito di fr. 4'094'814.60 oltre
interessi di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e di dichiarare
temeraria la resistenza in lite della convenuta, nonché, in sede conclusionale,
di accertare l’illegittimità dell’escussione ad opera della controparte del
pegno costituito dall’attivo presente sul conto “__________”, di fr.
187'836.25, e di condannare di conseguenza quest’ultima al pagamento di quella
somma più interessi;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, chiedendo
nel contempo che l’attore fosse condannato al pagamento dell’importo di fr.
4'094'814.60 oltre interessi per il quale era stata rigettata in via
provvisoria l’opposizione, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 1'351'447.28
più interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 8 giugno 2004, con cui ha parzialmente
accolto la petizione, rigettando in via definitiva l’opposizione al PE per fr.
1'351'447.28 più interessi, somma che l’attore è stato espressamente condannato
a pagare alla controparte, intersecando tutta una serie di contumelie contenute
nella replica 6 maggio 1998 e nell’istanza di restituzione in intero 30 giugno
1998 dell’attore nonché ponendo gli oneri processuali di fr. 18'000.- a carico
dell’attore per 2/6 e per 4/6 a carico della convenuta, condannata pure a
rifondergli fr. 82'000.- per ripetibili;
appellante
l'attore con atto di appello 5 luglio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente la convenuta, con osservazioni ed appello adesivo 5 gennaio 2005,
con cui chiede la reiezione del gravame di parte avversa e l’accoglimento del
proprio nel senso di caricare all’attore tutti gli oneri processuali con l’obbligo
di rifonderle fr. 45'000.- di ripetibili, con conseguente liberazione a suo
favore della cauzione prestata in prima istanza, e di intersecare alcuni
passaggi contenuti nell’appello principale, il tutto con protesta di spese e
ripetibili di primo e secondo grado;
mentre l’attore,
con osservazioni 9 febbraio 2005, postula la reiezione dell’appello adesivo
pure protestando spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 16 settembre 2004 con cui questa Camera ha fatto obbligo all’attore
di prestare una cauzione processuale di fr. 31'500.-, richiesta cui è stato
tempestivamente dato seguito;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto 8 giugno 1988 (doc. 27) la __________ ha concesso alla società __________
e aAP 1 un credito di costruzione di fr. 5'000'000.-, garantito tra l’altro da
4 cartelle ipotecarie di fr. 1'250'000.- ciascuna, per il finanziamento della
costruzione di 4 case a __________ (fr. 4'400'000.-) ed il rimborso
dell’importo che quest’ultimo aveva corrisposto ai terzi azionisti per
l’acquisto del pacchetto azionario della società (fr. 600'000.-).
A seguito
della disdetta del credito di costruzione (doc. BH) e dei crediti incorporati
dalle cartelle ipotecarie (doc. BV) nonché delle molteplici procedure esecutive
che ne sono seguite, la banca creditrice -che nel frattempo ha modificato la
sua ragione sociale in AO 1-, con sentenza pretorile del 27 settembre 1996
(doc. 25), confermata il 24 ottobre 1997 dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (doc. A), ha ottenuto il rigetto in via
provvisoria dell’opposizione interposta daAP 1 al PE n. __________ dell’UE di
Lugano (doc. B) per fr. 4'094'814.60 più interessi.
2. Con
petizione 24 novembre 1997 AP 1 ha chiesto di disconoscere il debito posto in
esecuzione e di dichiarare temeraria la resistenza in lite della AO 1, rilevando
che la sottoscrizione da parte sua del contratto di concessione del credito di
costruzione non era avvenuta in qualità di debitore solidale accanto alla __________,
ma unicamente nella sua veste di debitore dei mezzi propri di cui era prevista
la messa a disposizione, di fr. 1'076'714.-, da lui poi regolarmente prestati.
In sede conclusionale, egli ha pure chiesto di voler accertare l’illegittimità
della successiva escussione ad opera della controparte del pegno costituito
dall’attivo presente sul suo conto “__________”, di fr. 187'836.25, e di
condannare pertanto quest’ultima al pagamento di quella somma più interessi.
3. La
convenuta si è opposta alla petizione ed ha chiesto che l’attore fosse espressamente
condannato al pagamento dell’importo oggetto del PE. In sede conclusionale, preso
atto che nel frattempo il credito posto in esecuzione era stato consensualmente
ridotto a fr. 1'351'447.28, essa, oltre a domandare l’intersecazione di tutta
una serie di contumelie contenute in vari allegati dell’attore, ha chiesto che
il rigetto dell’opposizione interposta al PE e la condanna al pagamento dell’attore
fossero limitati a quella somma più i relativi interessi.
4. Con
la sentenza 8 giugno 2004 qui impugnata il Pretore, in parziale accoglimento della
petizione, ha innanzitutto rigettato in via definitiva l’opposizione al PE per
fr. 1'351'447.28 più interessi, somma che l’attore è stato espressamente
condannato a pagare alla convenuta, rilevando in sostanza che l’attore era
solidalmente responsabile del debito contratto con __________. Ritenuto che
nella replica 6 maggio 1998 e nell’istanza di restituzione in intero 30 giugno
1998 dell’attore erano contenute tutta una serie di contumelie, egli ha quindi
provveduto ad intersecarle. Gli oneri processuali di complessivi fr. 18'000.- sono
stati infine caricati per 2/6 all’attore e per 4/6 alla convenuta, condannata
pure a rifondergli fr. 82'000.- per ripetibili.
5. Entrambe
le parti hanno impugnato la sentenza di prime cure.
Con
l’appello principale, datato 5 luglio 2004, l’attore chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione così com’era stata completata
in sede conclusionale.
Con
l’appello adesivo, presentato il 5 gennaio 2005, la convenuta chiede di
caricare all’attore tutti gli oneri processuali della prima sede, con l’obbligo
di rifonderle fr. 45'000.- di ripetibili e conseguente liberazione a suo favore
della cauzione prestata, nonché di intersecare alcuni passaggi contenuti
nell’appello.
6. Delle
osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte
avversa si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. Prima
di esaminare la fondatezza nel merito dei due gravami delle parti, si tratta di
evadere la censura con cui la convenuta contesta l’ammissibilità in ordine
dell’appello principale adducendo che, in violazione dell’art. 309 cpv. 2 lett.
b CPC, il domicilio dell’attore indicato da costui nella sua impugnativa (a __________
invece che a __________) non sarebbe stato corretto. La censura è ampiamente
infondata. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di rilevare che la
sanzione della nullità dell’appello dev’essere applicata con cautela, ritenuto
che non può essere nullo l’appello dal cui contenuto appaia chiara la volontà
di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui è sfavorevole
all’appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio
alla controparte. Con particolare riferimento all’art. 309 cpv. 2 lett. b CPC,
è stato in particolare precisato che la mancata indicazione di una parte, e lo
stesso principio deve ovviamente valere per il caso che ci occupa in cui
l’indirizzo indicato sia errato, non è motivo di nullità del gravame, se la
controparte, come nel caso concreto, è stata in grado di prendere posizione
sull’appello e quindi non ha subito alcun pregiudizio da quella circostanza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 ad art. 309).
8. Ammessa
con ciò la ricevibilità dell’appello -in punto alle censure d’ordine sulle
singole domande dell’attore si dirà più oltre- si può senz’altro procedere
all’esame del principale aspetto litigioso, quello a sapere se le parti abbiano
manifestato concordemente la loro reciproca volontà, e dunque abbiano perfezionato
la conclusione di un contratto (art. 1 cpv. 1 CO), in merito alla concessione a
__________ ed all’attore, in qualità di debitori solidali, di un credito di
costruzione di fr. 5'000'000.-.
Il
quesito deve senz’altro essere risolto per l’affermativa.
8.1 Innanzitutto
il fatto che questi ultimi abbiano provveduto a sottoscrivere con l’indicazione
“d’accordo con quanto sopra” lo scritto 6 maggio 1988 (doc. 16,
denominato espressamente “offerta” a p. 3 dello stesso) con cui la
convenuta si dichiarava disposta a concedere loro, definiti esplicitamente”quali
debitori solidali”, il credito di costruzione di cui trattasi, non può che significare
l’accettazione della proposta contrattuale formulata a quel momento, fatto per
altro ammesso, in altra procedura, dal legale dell’attore (doc. 20 p. 3). Poco importa
se alla fine di quel documento la convenuta possa aver dichiarato che avrebbe
in seguito provveduto a trasmettere “gli ulteriori atti necessari”.
8.2 Ma la
soluzione non sarebbe diversa nemmeno se, per ipotesi, si volesse ammettere che
il contratto non si sia perfezionato già allora, ma solo l’8 giugno 1988 con la
sottoscrizione vera e propria del contratto di concessione del credito di
costruzione (doc. 27), che invero non contiene alcun esplicito impegno solidale
-ma nemmeno una sua esplicita negazione- dei due debitori che lo hanno firmato.
Per far nascere un rapporto di solidarietà tra più debitori per contratto, non
è in effetti necessario che le parti facciano uso a quel momento della parola
“solidale”, essendo al contrario possibile che lo stesso risulti implicitamente
(Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner
Teil, Vol. II, 7. ed., Zurigo 1998, n. 3827). Nel caso di specie, sulla base anche
della lettera 18 maggio 1988 (doc. V), è incontestabile che il contratto
sottoscritto l’8 giugno 1988 concretizzasse gli impegni assunti con il
precedente scritto 6 maggio 1988, ove -come detto- era del tutto pacifico,
essendo stato indicato esplicitamente, che il debito sarebbe stato assunto
solidalmente da entrambi i debitori. L’attore non ha del resto provato che tra
il 6 maggio e l’8 giugno 1988 siano intervenuti nuovi accordi tra le parti ed
in particolare che egli abbia chiesto ed ottenuto dalla controparte di
rinunciare ad un debitore solidale per l’intero capitale per poter disporre
unicamente di un debitore personale che garantisse la messa a disposizione dei
mezzi propri, limitati a ca. un quinto del capitale, che erano in realtà stati garantiti
da entrambi (doc. 16 e 27) o semmai dalla sola __________ (doc. AM e 14, cfr.
pure doc. 38). Entrambe le circostanze che precedono, suffragate dai documenti
interni alla convenuta (doc. 14 e 15), sono state per altro confermate dal
teste __________ (anche in sede penale, cfr. pure doc. 59.1), di cui l’attore
ha contestato l’attendibilità e la credibilità per la prima volta e dunque
irritualmente solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; II CCA 29
settembre 2004 inc. n. 12.2003.135), ritenuto che in sede conclusionale (p. 23)
si era limitato a far notare come questi fosse stato “imboccato” dal legale di
controparte, senza tuttavia trarne alcuna conclusione in punto alla fedefacenza
della sua testimonianza.
8.3 Nella
migliore -per l’attore- delle ipotesi, il comportamento tenuto successivamente
dalle due parti in causa, invero non sempre lineare e coerente, dev’essere
considerato irrilevante per quanto riguarda l’esistenza o meno di un rapporto
di solidarietà tra i due debitori. Si pensi da una parte al fatto che il
precedente legale dell’attore abbia dapprima ammesso una responsabilità
personale del suo cliente (doc. 38) e poi, confrontato con un precetto
esecutivo milionario della convenuta nei confronti del suo cliente, abbia
dichiarato che l’opposizione da lui interposta era da considerarsi rivolta unicamente
nei confronti degli interessi, ma non del capitale (doc. 39.1), rispettivamente
al fatto che egli abbia pacificamente ammesso, sia pure solo nel corso di una
procedura esecutiva, che il suo cliente si era impegnato a garantire il
rimborso del credito di costruzione (doc. 20). Oppure, dall’altra, al fatto che
la richiesta di credito sia stata inizialmente formulata dalla __________ ed al
fatto -giustificato dalla convenuta sulla base di non meglio precisati motivi
fiscali dell’attore (teste __________ e doc. 15)- che la relazione su cui sono
affluiti gli importi mutuati e il deposito titoli dove erano custodite le
cartelle ipotecarie messe a pegno fossero intestati alla sola __________ rispettivamente
al fatto che la corrispondenza relativa al conto e quindi anche la disdetta sia
stata formalmente indirizzata solo a quest’ultima: ciò non toglie in effetti
che dagli accordi contrattuali (doc. 16 e 27) risultava chiaramente che
beneficiari e debitori del credito erano sia la __________ che l’attore, tanto
è vero che quest’ultimo è stato in seguito indicato quale debitore solidale (doc.
BR e 28) ed è stato escusso personalmente per i debiti derivanti dal contratto
(doc. D, G, Q e B). È in ogni caso a torto che l’attore
pretende di non aver in alcun modo beneficiato degli importi mutuati, sicché,
seguendo un assunto dottrinale (Lombardini, Droit bancaire suisse,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2002, p. 528 n. 22), il suo eventuale impegno solidale
accanto a __________ sarebbe inefficace: giova infatti rammentare che con la
sottoscrizione del mutuo in parola il suo debito personale di fr. 600'000.- per
l’acquisto delle azioni della __________ è stato assunto anche dalla società
anonima migliorando con ciò la sua situazione economica e che in ogni caso anche
Fatti
i fr. 4'400'000.- ottenuti da quest’ultima per finanziare l’edificazione delle
4 case erano andati indirettamente a suo beneficio, in quanto proprietario
delle azioni dell’anonima nonché promotore dell’operazione, progettista e
direttore dei lavori.
9. L’esistenza
di un rapporto di solidarietà tra i debitori __________ e l’attore, così
accertato, consente alla convenuta creditrice di esigere a sua scelta da tutti
i debitori o da uno di essi tutto il debito o una parte dello stesso (art. 144
cpv. 1 CO). Trattandosi del rimborso di un credito di costruzione, questione a
cui si applicano le disposizioni concernenti il contratto di mutuo (cfr. Baumann,
Der Baukredit, Zurigo 1994, p. 118 segg.; RtiD I-2004 p. 566), occorre
però che lo stesso sia stato dapprima disdetto, ritenuto che in presenza di
debitori solidali la disdetta sarà efficace solo nei confronti di quel debitore
al quale la stessa è stata notificata (Von Tuhr/Escher,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Vol. II,
3. ed., Zurigo 1974, p. 298 n. 16 e p. 307 n. 68; Keller/Schöbi, Das
Schweizerische Schuldrecht, Vol. IV, 2. ed., Basilea-Francoforte 1985,
p. 11; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,
Vol. II, 2. ed., Zurigo 1982, n. 2414). Nel caso di specie è pacifico che la
disdetta è stata formalmente indirizzata alla sola __________ (doc. BH e BV),
mentre l’attore, prima di essere stato escusso con il PE n. __________ che qui
ci occupa (doc. B), è stato unicamente oggetto di varie procedure esecutive (PE
n. __________ doc. D, PE n. __________ doc. G e PE n. __________ doc. Q), con
le quali la convenuta gli aveva chiesto, a diverse riprese, il pagamento del
debito. Quanto precede non pregiudica a ben vedere la posizione della convenuta
nei confronti dell’attore. La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già
avuto modo di stabilire che la disdetta di un contratto di mutuo può avvenire anche
per atti concludenti segnatamente mediante la richiesta di pagamento
dell’importo in capitale contenuta in un precetto esecutivo intimato al debitore
(cfr. Higi, Zürcher Kommentar, N. 63 ad art. 318 CO con rif.). Ritenuto però
che a quest’ultimo, per diritto materiale, dalla comunicazione della richiesta
di pagamento dev’essere concesso un termine di 6 settimane (art. 318 CO, cfr. pure
doc. 27) e non solo di 20 giorni (art. 69 cpv. 2 n. 2 LEF) per darvi seguito, si
ha che la notificazione di un primo precetto esecutivo non è di per sé
sufficiente per poter esigere il rimborso del mutuo in via esecutiva, anche perché
al momento della sua intimazione il debito non era ancora esigibile, di modo
che il creditore, per perseguire il suo scopo, è in definitiva tenuto a notificarne
un secondo dopo che sia trascorso il termine di 6 settimane (Christ, Der
Darlehensvertrag, in Schweizerisches Privatrecht, Vol. VII/2,
p. 253 con riferimento a Becker, Berner Kommentar, N. 8 ad art. 318 CO e
a Tobler, Zur Rückzahlung unbefristeter Darlehen, in SJZ 1913 p. 59;
cfr. pure BJM 1974 p. 217 seg.). Ed è per l’appunto quello che è
avvenuto nel caso concreto, visto che il precetto esecutivo per il quale la
convenuta procede (doc. B) è successivo di oltre 3 anni e mezzo al primo (doc.
D).
10. In considerazione di
quanto precede, è senz’altro a ragione che il Pretore ha rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta al PE per fr. 1'351'447.28 più
interessi, somma corrispondente al credito scoperto della convenuta in data 31
dicembre 1997 (doc. CD), così com’era stato ammesso dalle parti nel corso
dell’udienza per incombenti del 18 novembre 2002. Contrariamente a quanto
preteso dall’attore nell’appello principale, non è invece possibile esprimersi sulle
domande -oltretutto formulate per la prima volta e quindi irritualmente (art.
78 CPC) solo in sede conclusionale- volte ad accertare la legittimità o meno
dell’escussione da parte della convenuta dell’importo di fr. 187'836.25
presente sul conto “__________” intestato all’attore rispettivamente ad
ottenere la condanna della convenuta a rifondergli quel medesimo importo oltre
agli interessi. Nel corso della già menzionata udienza per incombenti le parti si
erano in effetti accordate che quella tematica sarebbe stata da esaminare dal
giudice solo nell’ipotesi, qui negata, in cui non fosse stata ammessa la
solidarietà.
11. Nemmeno
le altre domande contenute nell’appello principale possono a loro volta trovare
accoglimento.
La
domanda con cui l’attore chiede di dichiarare temeraria la resistenza in lite
da parte della convenuta dev’essere disattesa già per il fatto, accertato al
considerando precedente, che in realtà la stessa è risultata in buona parte
fondata.
Anche la
richiesta di non intersecare alcune sue espressioni critiche contenute nella
replica 6 maggio 1998 e nell’istanza di restituzione in intero 30 giugno 1998
dev’essere respinta. A seguito delle risultanze penali, che hanno negato
l’esistenza di un illecito penale a carico della convenuta a dipendenza dell’eventuale
“modifica” dell’atto di pegno 8 agosto 1988 (doc. DI e DC) -questione di per sé
non determinante per l’esito della lite (cfr. appello p. 8)- ed a seguito di
quanto emerso in questa causa, che non ha permesso di provare un comportamento
civilmente reprensibile della convenuta, non si possono in effetti ammettere le
espressioni e i toni dell’attore, gravemente ingiuriosi e manifestamente
offensivi, che nemmeno si giustificavano nell’ottica di una corretta difesa dei
suoi interessi.
La
richiesta di modificare l’indennità ripetibile attribuitagli in prima sede, che
a suo dire sarebbe stata a torto limitata al minimo, è infine irricevibile,
l’attore non avendo indicato qual’era la nuova somma di cui egli postulava
l’attribuzione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 seg. ad art. 309).
12. Quanto
alle domande contenute nell’appello adesivo della convenuta, mentre quella di
intersecare alcuni passaggi contenuti nell’appello principale, segnatamente
quelli in cui l’attore rimproverava alla controparte l’alterazione dell’atto di
pegno 8 agosto 1988, deve senz’altro essere disattesa poiché i termini
utilizzati nell’occasione dall’attore, di gran lunga più moderati e rispettosi
rispetto a quelli contenuti della replica e nell’istanza di restituzione in
intero 30 giugno 1998, non possono essere considerati ingiuriosi o offensivi,
quella con cui si chiede di voler caricare all’attore tutti gli oneri processuali
della prima sede, con l’obbligo di rifonderle fr. 45'000.- a titolo di
ripetibili e conseguente liberazione a suo favore della cauzione prestata, può
essere in parte accolta, sia pure per ragioni diverse da quelle addotte nel
gravame. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, il fatto che nel
corso dell’udienza per incombenti del 18 novembre 2002 le parti si siano date
atto che il saldo a lei spettante era di soli fr. 1'351'447.28 non significa in
effetti ancora che esse a quel momento si fossero accordate per una riduzione
della lite a quel valore rispettivamente, ed è ciò che più ci interessa, che quella
eventuale riduzione dovesse essere, oltretutto implicitamente, senza alcuna
conseguenza in termini di spese e ripetibili per la convenuta che in precedenza
aveva ottenuto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta al PE
per un importo di fr. 4'094'814.60 più interessi. La riduzione del valore in
quei termini è in realtà avvenuta per decisione spontanea e unilaterale della
convenuta e costituisce pacificamente un’acquiescenza parziale: essa ha
dapprima ridotto le sue pretese a fr. 2'500'000.- nel corso dell’udienza
preliminare del 21 marzo 2000 (p. 6) ed in seguito l’ha nuovamente ridotto a fr.
1'351'447.28 in sede conclusionale. Ritenuto che la dottrina e la
giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con un ampio margine di
apprezzamento per ogni singola fattispecie, l’acquiescente come soccombente (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 12 ad art. 352), il giudizio con cui il Pretore ha concluso per
una soccombenza della convenuta in ragione di 4/6 appare tutto sommato
condivisibile, anche perché la sua decisione, visto l’ampio potere
d’apprezzamento che gli compete in materia di spese e ripetibili, avrebbe
potuto essere censurata solo in caso di eccesso ed abuso (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150), ciò che non è manifestamente
il caso. Sennonché, tenuto conto della rispettiva soccombenza delle parti (di
4/6 per la convenuta e di 2/6 per l’attore), l’indennità ripetibile da
attribuire alla parte attrice (pari a 2/6), calcolata -come indicato dal primo
giudice- al minimo della tariffa, che per un valore litigioso superiore a fr.
1'500'000.- prevede una percentuale del 3% (art. 9 TOA), avrebbe dovuto essere di
fr. 41'000.- e non di fr. 82'000.-. Il giudizio pretorile, in parziale
accoglimento dell’appello adesivo, deve pertanto essere riformato limitatamente
a questo punto.
13. Ne
discende la reiezione dell’appello principale ed il parziale accoglimento di
quello adesivo ai sensi del considerando che precede, ritenuto che la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 5 luglio 2004 dell’AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 5’950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
6’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 31’500.- per ripetibili.
III. L’appello adesivo 5 gennaio 2005 di AO 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 giugno 2004 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
3.
La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 18'000.-, da anticipare così come anticipate, sono
poste a carico dell’attore per i 2/6 e della convenuta per i 4/6. La convenuta
verserà all’attore fr. 41'000.- di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 2/3 e per la
rimanenza sono a carico della controparte, a cui l’appellante adesivamente
rifonderà fr. 1’200.- per ripetibili.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster