12.2004.128
domanda d'exequatur - riconoscimento di sentenza provvisionale estera - adozione di provvedimenti conservativi ex art. 39 CL
31 gennaio 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2004.128
Data decisione, Autorità:
31.01.2005, IICCA
Titolo:
domanda d'exequatur - riconoscimento di sentenza provvisionale estera - adozione di provvedimenti conservativi ex art. 39 CL
ESECUZIONE
RICONOSCIMENTO
art. 27 cf. 2 CL
art. 39 CL
art. 40 CL
art. 46 cf. 1 CL
art. 46 cf. 2 CL
Incarto n.
12.2004.128
12.2004.133
Lugano
31 gennaio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause -inc. n. CN.2004.389,
CN.2004.425, CN.2004.433 e CN.2004.507 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 5- promosse con istanze 11 giugno, 24 giugno, 28 giugno e 22 luglio
2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’istante ha chiesto che fossero riconosciuti e dichiarati esecutivi in
Svizzera il decreto 10 giugno 2004 del Tribunale di Monza ordinante il
sequestro cautelativo dei beni della convenuta fino a concorrenza di Eur
650'000'000.- e l’ordinanza 24 giugno 2004 che lo confermava, il tutto con
adozione dei provvedimenti conservativi ex art. 39 CL nella forma del
pignoramento provvisorio dei suoi beni, domande che il Pretore, con sentenze 14
giugno, 25 giugno, 8 luglio e 28 luglio 2004, ha respinto;
ed ora
sulle opposizioni 12 luglio e 3 agosto 2004 della parte istante, che ha postulato
la riforma dei giudizi impugnati nel senso di accogliere le istanze di
exequatur e di ordinare i necessari provvedimenti conservativi, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
sentite le
parti all’udienza di discussione del 5 agosto 2004, nel corso della quale
entrambe le procedure sono state congiunte per istruttoria e per giudizio;
richiamato
il decreto 14 luglio 2004, integrato da due successive pronunzie del 15 luglio
e 4 ottobre 2004, con cui il presidente di questa Camera ha ordinato, ex art. 40
CL e 376 segg. CPC, l’adozione di alcune misure cautelari;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con decreto 10 giugno 2004 il
Tribunale di Monza, in accoglimento del ricorso per sequestro conservativo 7
giugno 2004 di AP 1, ha autorizzato quest’ultima in via cautelare inaudita
altera parte al sequestro conservativo di tutti i beni di __________ AO 1
sino a concorrenza di Eur 650'000'000.-, fissando per la trattazione l’udienza
del 23 giugno 2004 con termine perentorio alla ricorrente sino al 16 giugno 2004
per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto in questione. Preso
atto che all’udienza di trattazione, rinviata d’ufficio al 24 giugno 2004, la
controparte non era comparsa, il Tribunale di Monza, con ordinanza di stessa
data, ha confermato in via cautelare il decreto 10 giugno 2004.
2.Con le istanze 11 giugno (inc. n. CN.2004.389)
e 24 giugno 2004 (inc. n. CN.2004.425) AP 1 ha chiesto che il decreto 10 giugno
2004 del Tribunale di Monza fosse riconosciuto e dichiarato esecutivo in
Svizzera, postulando nel contempo, quale provvedimento conservativo ex art. 39
CL, che fosse ordinato all’UE di Lugano di procedere in suo favore al
pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di __________ AO 1 fino
a concorrenza dell’importo stabilito nel decreto.
Il
Pretore, con sentenze 14 e 25 giugno 2004, ha respinto le due istanze,
rilevando nella prima che non era possibile concedere l’exequatur ad una
decisione provvisionale ex parte, ovvero resa senza che la controparte
fosse stata citata a comparire e destinata ad essere eseguita senza essere in
precedenza stata notificata, ed aggiungendo nella seconda che il fatto che il
24 giugno 2004 avrebbe avuto luogo l’udienza di contraddittorio, circostanza
per altro non sufficientemente provata, non mutava il fatto che il giudizio in
questione fosse stato reso ex parte.
3.Con le istanze 28 giugno (inc. n. CN.2004.433)
e 22 luglio 2004 (inc. n. CN.2004.507) AP 1 ha invece chiesto il riconoscimento
e l’esecutività in Svizzera dell’ordinanza 24 giugno 2004 del Tribunale di
Monza, che confermava il decreto 10 giugno 2004, postulando l’adozione degli
stessi provvedimenti conservativi già auspicati con le due precedenti procedure.
Anche
queste due istanze sono state respinte dal Pretore. Con sentenza 8 luglio 2004
il giudice di prime cure ha ritenuto che l’istante non avesse provato che il ricorso
per sequestro conservativo, il decreto e l’ordinanza italiani fossero stati
notificati alla controparte, l’assenza temporanea della destinataria dal suo
domicilio non permettendo di far capo alle modalità d’intimazione di cui
all’art. 140 CPCIt., in concreto per altro disattese, tanto è vero che un unico
tentativo di notifica non era sufficiente per ammettere la sua irreperibilità e
che gli atti in questione avrebbero in ogni caso potuto essere notificati al
suo patrocinatore italiano. Con sentenza 28 luglio 2004 il Pretore ha
sostanzialmente confermato il giudizio precedente, aggiungendo che i nuovi
documenti prodotti dall’istante non erano sufficienti per ritenere provata la
notifica alla controparte, tanto più che nemmeno risultava che la stessa fosse
avvenuta entro il termine perentorio del 16 giugno 2004 imposto dal Tribunale
italiano.
4.Le quattro sentenze pretorili sono
state impugnate ex art. 40 CL da AP 1 innanzi alla scrivente Camera nel senso
di accogliere le domande di exequatur e di ordinare i necessari provvedimenti
conservativi: con l’opposizione 12 luglio 2004 (inc. n. 12.2004.128) è chiesta
la riforma delle sentenze 14 giugno, 25 giugno e 8 luglio 2004, mentre con
quella di data 3 agosto 2004 (inc. n. 12.2004.133), la riforma della sentenza
28 luglio 2004.
All’udienza
di discussione __________ AO 1 ha dichiarato di rimettersi al giudizio della
Camera civile.
5.Il giudizio con cui il Pretore ha
respinto le istanze 11 giugno e 24 giugno 2004 con cui si chiedeva che il
decreto 10 giugno 2004 del Tribunale di Monza fosse riconosciuto e dichiarato
esecutivo in Svizzera può senz’altro essere confermato.
5.1 L’istanza
11 giugno 2004 andava disattesa già per il fatto la stessa era prematura,
essendo stata inoltrata ben prima che alla controparte fosse stata data la
possibilità di chiedere il contraddittorio. La dottrina e la giurisprudenza
comunitaria, pur avendo inizialmente stabilito che una decisione emanata inaudita
altera parte non poteva di per sé essere riconosciuta, siccome non
rispettosa del diritto di essere sentito della controparte (Geimer/Schütze,
Europäisches Zivilverfahrensrecht, München 1997, n. 35 ad art. 25; Rauscher
(ed.), Europäisches Zivilprozessrecht, München 2004, n. 12 ad art. 32), hanno
in effetti successivamente precisato -circostanza del resto ammessa anche nell’istanza
24 giugno 2004 (p. 8 seg.)- che il suo riconoscimento era tuttavia possibile se
prima dell’inoltro dell’istanza di exequatur la procedura nello Stato d’origine
fosse divenuta, o avesse potuto divenire, contraddittoria (Gaudemet-Tallon,
Compétence et exécution des jugements en Europe, 3. ed., Paris 2002, p. 297; Nagel/Gottwald,
Internationales Zivilprozessrecht, 5. ed., Köln 2002, § 11 N. 8; Schlosser,
EuGVÜ, München 1996, n. 6 ad art. 25; Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, 6. ed., Heidelberg 1998, N. 23 ad art. 25; Kaufmann-Kohler,
L’exécution des décisions étrangères selon la Convention de Lugano: titres
susceptibiles d’exécution, mainlevée définitive, procédure d’exequatur, mesures
conservatoires, in SJ 1997 p. 563; Donzallaz, L’exequatur en
Suisse d’une Freezing Injunction de la High Court de Londres, in AJP
2004 p. 206 seg.; Dasser, Englische Freezing Injunction vor dem
schweizerischen Vollstreckungsrichter, in Jusletter 19 gennaio 2004; Carbone,
Il nuovo spazio giudiziario europeo, 4. ed., p. 203 = doc. R inc. n.
CN.2004.425; più liberale DTF 129 III 626 consid. 5.2.2, riferita
comunque a una freezing injunction di diritto inglese), ciò che in concreto non
si era ancora verificato.
5.2 L’istanza
24 giugno 2004, pur essendo stata pacificamente inoltrata dopo che, quello
stesso giorno, aveva avuto luogo l’udienza di trattazione, non poteva avere
miglior sorte già per il fatto che l’istante non aveva provato, con una
spedizione che presentasse tutte le formalità necessarie alla sua autenticità
(art. 46 n. 1 e 2 CL), l’effettuazione dell’udienza in questione rispettivamente
che il ricorso per sequestro conservativo, il decreto con la fissazione del
termine per l’udienza di trattazione del 23 giugno 2004 e l’ordinanza che la
rinviava al giorno successivo fossero stati notificati alla controparte regolarmente
ed in tempo utile (art. 27 n. 2 CL). Nonostante la disposizione convenzionale imponesse
l’inoltro di documenti atti a comprovare l’autenticità della decisione da
riconoscere, che in Italia devono assumere la forma della “spedizione” ex art.
475 CPCIt. (Schlosser, op. cit., n. 1 ad art. 46), essa si era in
effetti limitata a produrre perlopiù semplici fotocopie degli atti in questione
(doc. W, P e V inc. n. CN. 2004.425), non idonei allo scopo (Geimer/Schütze,
op. cit., n. 3 ad art. 46; Rauscher (ed.), op. cit., n. 2 ad art. 53),
invece di versare agli atti l’originale degli stessi o una copia autentica certificata
conforme da un notaio o dal cancelliere del tribunale (com’è invece il doc. G
inc. n. CN.2004.425; cfr. Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al
Codice di procedura civile, 4. ed., Padova 2002, n. V.1 e VI ad art. 475).
6.Contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore, nulla ostava invece al riconoscimento ed all’esecutività dell’ordinanza
24 giugno 2004 con cui il Tribunale di Monza aveva confermato il decreto 10
giugno 2004. Nulla permetteva innanzitutto di ritenere che il ricorso per
sequestro conservativo, il decreto con la fissazione del termine per l’udienza
di trattazione del 23 giugno 2004 e il provvedimento che la rinviava al giorno
successivo non fossero stati notificati alla controparte regolarmente ed in
tempo utile (art. 27 n. 2 CL) rispettivamente che l’ordinanza non fosse stata
intimata alla controparte (art. 47 n. 1 CL). In effetti, in base al diritto
italiano, applicabile alla questione (Kropholler, op. cit., n. 30 ad
art. 27; Geimer/Schütze, op. cit., n. 113 ad art. 27; Nagel/Gottwald,
op. cit., § 11 N. 33; Schlosser, op. cit., n. 11 ad art. 27-29), se il
destinatario che, come in concreto, non ha in precedenza costituito il suo
domicilio presso un patrocinatore ex art. 141 CPCIt. -disposizione quest’ultima
che consente, oltretutto solo a titolo facoltativo, l’intimazione a
quest’ultimo (Carpi/Colesanti/Taruffo, op. cit., n. I.1 ad art. 141)- è
assente dal suo domicilio, anche solo temporaneamente (Carpi/Colesanti/Taruffo,
Commentario breve al Codice di procedura civile, appendice 2001, n. 2 ad art.
140 = doc. S inc. n. CN. 2004.433; cfr. pure doc. N1-N3 inc. n. CN.2004.507),
l’ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto giudiziario nella casa del
Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla
porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario e gliene dà notizia per
raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 CPCIt.), ritenuto che in tal
caso l’atto giudiziario, essendo per contro irrilevante l’effettiva consegna della
raccomandata al destinatario o l’allegazione all’originale dell’avviso di
ricevimento, è considerato notificato al momento in cui è stata effettuata
l’ultima di queste 3 formalità (Carpi/Colesanti/Taruffo, op. cit., n.
III.2 ad art. 140; cfr. pure doc. XIV), fermo restando che la relazione di
notifica dell’ufficiale giudiziario fa senz’altro fede dell’avvenuta notifica
effettuata ai sensi della normativa, sino a querela di falso (Carpi/Colesanti/Taruffo,
op. cit., n. III.3 ad art. 140). Ora, nel caso di specie, avendo l’istante versato
agli atti le relate di notifica, non eccepite di falso dalla controparte, con
cui l’ufficiale giudiziario aveva confermato l’avvenuta notificazione ex art.
140 CPCIt., il 15 giugno 2004, ovvero entro il termine perentorio imposto dal
Tribunale di Monza, del ricorso per sequestro conservativo 7 giugno 2004 e del
decreto 10 giugno 2004 (doc. P inc. n. CN.2004.433) rispettivamente, il 22
giugno, del provvedimento 21 giugno 2004 di rinvio dell’udienza (doc. R. inc.
n. CN.2004.433), ben si poteva ritenere che le notificazioni alla controparte fossero
avvenute correttamente e che quest’ultima avesse potuto disporre del necessario
tempo per provvedere alla sua difesa. Ritenuto che anche l’ordinanza 24 giugno
2004 era a sua volta stata notificata correttamente alla controparte, come
risultava dalla relata di notifica 25 giugno 2004 dell’ufficiale giudiziario
(doc. G inc. n. CN.2004.433), ne discendeva, anche perché tutti i documenti in
questione erano copie certificate conformi all’originale dal cancelliere del
Tribunale di Monza e dunque ossequiavano ai requisiti imposti dall’art. 46 n. 1
e 2 CL, che l’istanza 28 giugno 2004 non avrebbe dovuto essere respinta e che
l’istanza 22 luglio 2004, avente il medesimo oggetto, diventava con ciò priva
d’oggetto.
7.Ammesso il principio del
riconoscimento e dell’esecutività dell’ordinanza 24 giugno 2004 del Tribunale
di Monza che confermava il decreto 10 giugno 2004, si tratta ora di stabilire se
questa Camera debba essere tenuta ad ordinare i provvedimenti conservativi pretesi
dall’opponente.
7.1 La
giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che i provvedimenti
conservativi di cui all’art. 39 CL possono tra l’altro essere attuati in
Svizzera mediante l’istituto del pignoramento provvisorio, evidentemente
adattato alla particolarità della situazione giuridica (cfr. CEF 9
settembre 2002 inc. n. 15.2002.115 con rif. alla sentenza CEFTF 28
febbraio 2001 7B.14+15/2001), così come in concreto chiesto dall’opponente. Nel
caso, come quello che qui ci occupa, in cui la decisione da riconoscere non ha
per oggetto il pagamento di una somma di denaro bensì semplicemente il
sequestro conservativo di beni in vista di una futura causa di risarcimento
danni, non appare tuttavia opportuno prevedere -come invece chiesto
dall’opponente- che lo stesso decadrà se la procedura esecutiva rispettivamente
la domanda di sequestro non saranno promossi entro un determinato termine dalla
crescita in giudicato della sentenza italiana statuente nel merito sulla pretesa
di risarcimento. Il destino dei beni bloccati dipenderà in effetti
esclusivamente dalle decisioni adottate dal tribunale italiano competente, il
quale stabilirà se, quando ed eventualmente in quale misura e secondo quali
modalità gli stessi potranno essere liberati, fermo restando che le sue
decisioni, per poter esplicare i loro effetti in Svizzera, dovranno a loro
volta essere oggetto di una procedura di exequatur. Il provvedimento
conservativo da ordinare non può pertanto andare oltre alla semplice esecuzione
del pignoramento provvisorio.
7.2 Circa
la competenza della scrivente Camera ad ordinare le misure conservative in parola,
è sufficiente rilevare che secondo la dottrina costituirebbe senz’altro un
diniego di giustizia il fatto di escludere, per il solo fatto che la legge è
silente in proposito, l’adozione di provvedimenti del genere prima della
scadenza del termine di cui all’art. 41 CL rispettivamente prima di un
eventuale giudizio dell’autorità di ricorso (Geimer/Schütze, op. cit.,
n. 18 ad art. 40), che in Svizzera è il Tribunale federale (art. 41 CL), cui del
resto competerebbe un’analoga facoltà ex art. 94 OG (Leuch/Marbach, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Bern 2000, n. 2c ad art. 400d; Kellerhals,
Die neue Gerichtsorganisation des Kantons Bern und deren Auswirkungen auf den
Zivil- und Strafprozess, Bern 1996, p. 98).
8.Ne discende il parziale accoglimento
dell’opposizione 12 luglio 2004 nel senso che, in riforma della sentenza 8
luglio 2004, l’ordinanza 24 giugno 2004 del Tribunale di Monza è riconosciuta e
dichiarata esecutiva in Svizzera, ciò che implica l’adozione dei provvedimenti
conservativi di cui si è detto, e lo stralcio dell’istanza 22 luglio 2004 e
dunque della conseguente opposizione 3 agosto 2004, divenute con ciò prive
d’oggetto.
Alla
parte convenuta, soccombente in prima sede, devono essere accollate le spese relative
all’istanza 28 giugno 2004, come pure quelle relative all’istanza 22 luglio
2004, che, se non fosse stata stralciata siccome priva d’oggetto, sarebbe pure
stata verosimilmente accettata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m.
4 ad art. 351), ritenuto che, trattandosi di una procedura non contenziosa
(art. 513c cpv. 1 CPC), non può essere attribuita alcuna indennità per
ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 148). Analoghe
considerazioni valgono per le spese e le ripetibili della procedura
d’opposizione, ritenuto però che in questo caso ad ostare al riconoscimento di
ripetibili a favore rispettivamente a carico della convenuta è il fatto che
essa non solo ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Camera (Cocchi/Trezzini,
op. cit. m. 16 ad art. 148), ma neppure ha formulato contestazioni di sorta in
merito all’exequatur, circostanza quest’ultima che, pur essendo la procedura
d’opposizione de iure di carattere contenzioso (art. 513c cpv. 2 CPC),
di fatto giustifica qui di applicare per analogia i principi della procedura,
non contenziosa, di prima istanza.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’opposizione 12 luglio 2004 (inc. n. 12.2004.128) di AP 1 è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza, invariate le sentenze 14 giugno e 25 giugno 2004, la sentenza 8
luglio 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, é così riformata:
1. L’istanza 28 giugno 2004 è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24
giugno 2004 con cui il Tribunale di Monza conferma il decreto 10 giugno 2004 ordinante
il sequestro conservativo dei beni di __________ AO 1 a concorrenza di Eur
650'000'000.- pari a fr. 986'960'000.-.
Considerandi
2.
Quale
provvedimento conservativo viene ordinato all’UE di Lugano di procedere in
favore di AP 1 al pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di __________
AO 1 a concorrenza di Eur 650'000'000.- pari a fr. 986'960'000.-.
In particolare viene ordinato il
pignoramento provvisorio di tutti i beni e crediti di __________ AO 1 di cui al
pignoramento provvisorio n. __________ dell’UE di Lugano, con ripetizione del
pignoramento e delle misure ex art. 98 e 99 LEF presso i terzi.
3.
Al pignoramento provvisorio di cui al
Dispositivo
dispositivo n. 2 saranno applicabili gli art. 89 segg. LEF, ad esclusione
dell’art. 90 e degli art. 56-63 LEF.
4. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le
spese di fr. 200.-, da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta.
Non si assegnano ripetibili.
II. Le spese della procedura d’opposizione consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 4’950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 5’000.-
da
anticiparsi dall’opponente, restano a suo carico per 2/3 e per la rimanenza sono
poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.
III. L’opposizione 3 agosto 2004 (inc. n. 12.2004.133) e l’istanza 22
luglio 2004 di AP 1 sono stralciate dai ruoli siccome prive d’oggetto.
IV. Le spese della procedura d’opposizione di cui al dispositivo III.
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1’000.-
da anticiparsi
dall’opponente, come pure la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese di
fr. 200.- di cui al dispositivo n. 2 della sentenza 28 luglio 2004 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, da anticiparsi dall’istante, sono
poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione all’UE di Lugano (per
esecuzione del dispositivo n. I) e alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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