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Decisione

12.2004.13

licenziamento in tronco per aver svolto le ferie senza autorizzazione

8 ottobre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

108 II 303; non però se l'assenza è limitata a pochi giorni: JAR 1997 p.

203; cfr. Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 257). Diverso è

tuttavia il caso se le stesse sono state in precedenza autorizzate e

successivamente il datore di lavoro revoca il suo consenso: in tal caso, secondo

l'alta Corte, la rescissione immediata del contratto nei confronti del

lavoratore che decide nondimeno di assentarsi in vacanza è considerata

giustificata solo in casi eccezionali (JAR 1997 p. 165; cfr. Wyler,

op. cit., p. 256), se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro

può far valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del

lavoratore (JAR 1999 p. 203 con rif. a Rehbinder, Berner

Kommentar, N. 12 ad art. 329c CO).

Inoltre

un'anticipata partenza dal posto di lavoro rappresenta grave motivo di

licenziamento solo in caso di recidiva e dopo avvertimento ma, in determinate

circostanze, anche il primo episodio di assenza può legittimare il

licenziamento in tronco quando è lesivo di una specifica ed espressa direttiva

del datore di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art. 337

CO).

Ed

è ciò che è capitato nella fattispecie concreta.

5. La

datrice di lavoro, con lettera 30 luglio 2002 (doc. C) ha espresso alla

dipendente, in modo chiaro, che la sua presenza il giorno 2 agosto 2002 era

necessaria, negandole quindi implicitamente qualsiasi autorizzazione ad

anticipare a quel giorno le sue vacanze. Nemmeno, contrariamente alle

affermazioni dell'istante, le era stato concesso, in precedenza, una simile

autorizzazione ma, come appare dalle testimonianze __________ e __________ __________,

vi era stato un rifiuto di principio con una tendenza possibilista espressa dal

signor __________ mai concretizzatasi perché l'autorizzazione della ditta a

concedere libero anticipatamente è, in definitiva, sempre stata negata.

La

mancanza della dipendente è ancor più grave perché non è il risultato di una

sua intraprendenza solitaria ed individuale, ma è conseguente all'iniziativa

collettiva di tre dipendenti, arrabbiate per non aver potuto fare il ponte il

venerdì 2 agosto 2002 quando invece due altre loro colleghe dello stesso

reparto avevano ottenuto tale concessione ed erano già state precedentemente

favorite (testi __________ e __________).

Nemmeno

risulta dagli atti che l'istante abbia fatto formale richiesta, come d'uso in

ditta (teste __________), per aver un giorno di libero e men che meno che

avesse espresso tale esigenza in funzione del matrimonio del figlio. Ma anche

se così fosse (e l'unico indizio è la testimonianza __________) le

argomentazioni dell'appellante sull'obbligo del datore di lavoro di concedere

un giorno di libero pagato per il matrimonio di un famigliare non modificano la

sostanza delle cose perché, in ogni caso, il matrimonio era previsto per il

sabato 3 luglio 2002, agli inizi delle ferie della stessa dipendente il cui

periodo da lei scelto (dal lunedì 5 al 26 agosto 2002 invece che dal 22 luglio

al 12 agosto, doc. 4) era meno favorevole, rispetto all'altro, per una

preparazione e per una partecipazione a quell'evento. Si può allora pensare

che, già al momento della scelta del periodo delle vacanze, l'istante, in cuor

suo, avesse fatto affidamento sull'ottenimento del giorno di libero durante il

ponte dopo la festività del 1° d'agosto.

La

decisione dell'istante di non presentarsi al lavoro il 2 agosto 2002,

disattendendo le direttive della datrice di lavoro, è quindi, nel caso di

specie, particolarmente grave e giustifica, anche in relazione alla sua

consapevolezza di mettere in difficoltà la ditta convenuta causando ritardi

nelle consegne (doc. 6), il licenziamento in tronco.

Su questo

punto la sentenza del primo giudice, che ha valutato correttamente la

situazione e le risultanze di causa, va confermata.

6. Sia

l'istante sia la convenuta, in via adesiva, contestano la conclusione del primo

giudice a riguardo delle ore supplementari da remunerare che sono state

determinate in Fr. 890.45 a fronte di una richiesta di complessivi Fr. 1'405.25

dell'istante e di un riconoscimento per soli Fr. 97.15 della convenuta.

La

lavoratrice sostiene di aver effettuato 77 ore straordinarie, richieste dalla

datrice di lavoro che non sono state ancora remunerate non essendo provata la

generica contestazione di controparte di averle pagate, rispettivamente di

averle compensate in altro modo.

La

datrice di lavoro contesta il diritto di controparte alla remunerazione delle

77 ore di lavoro straordinario. Pur non contestando il conteggio orario,

l’appellante adesiva ha riconosciuto il diritto alla remunerazione di 29.25 ore

e comprovatone il parziale pagamento (doc. 16), sostiene che le restanti ore di

lavoro straordinario sono nel frattempo già state compensate con congedi.

A

sostegno di questa tesi la convenuta produce dei conteggi riassunti riguardanti

parte dei suoi dipendenti (doc. 18, 19 e 20) dai quali emerge che il saldo

delle ore supplementari a favore dell'istante ammontava al 18 luglio a 26.50

ore (doc. 18 e 20), alle quali sono state aggiunte le 2.75 ore supplementari

prestate per il periodo successivo al 19 luglio 2002, in particolare durante i

giorni 22, 23, 24 e 25 luglio 2002 (doc. 19), per un totale di 29.25 ore

supplementari.

7. Il

giudice di prime cure ha ritenuto che i predetti conteggi (doc. 18, 19 e 20)

non abbiano permesso di verificare con oggettiva certezza l’eventuale recupero

di tutte le ore straordinarie prestate dalla lavoratrice poiché “le ore

supplementari di cui ai predetti documenti (…) non corrispondono a quanto

riportato nei singoli fogli doc. B espressamente sottoscritti dal datore di

lavoro” (cfr. sentenza, pag. 6). Questa conclusione può essere sostanzialmente

confermata poiché non vi è certezza attorno all'attendibilità delle

registrazioni del datore di lavoro, cui incombe, al proposito della

compensazione delle ore straordinarie, l'onere probatorio. Infatti, se è vero

che, per quanto attiene al periodo dal 19 giugno al 18 agosto 2002 (vale a dire

il periodo considerato dai doc. 18 e 19), tutte le ore supplementari elencate

corrispondono con quanto riportato nei singoli formulari di richiesta di ore

supplementari di cui al plico doc. B relativi allo stesso periodo di tempo, è

altrettanto vero che le registrazioni, per altri periodi, non sono

assolutamente verosimili. Ad esempio, per il periodo di maggio (dal 19 aprile

al 18 maggio) risulta un esubero di 40.75 ore a favore della dipendente (doc.

20), il che presuppone che abbia almeno eseguito pari ore supplementari mentre,

invece, i formulari doc. B danno atto di sole 16.75 ore supplementari. Difetta

poi la convenuta nel suo onere probatorio anche per non aver prodotto la

situazione delle ore supplementari per gli specifici periodi precedenti il 18

giugno, come invece ha fatto, con i doc. 18 e 19 per il tempo da giugno ad

agosto. Ciò avrebbe permesso di individuare partitamente, giorno per giorno, le

registrazioni degli eventuali recuperi dando all'istante la possibilità di

verificarli e di contestarli, se del caso, in modo mirato.

S'impone

così la conferma del primo giudizio, risultando inoltre poco seria la

contestazione dell'appellante riferita al non pagamento delle 29.25 ore

supplementari riconosciute quando queste stesse ore sono ricomprese in quelle

di cui al versamento finale operato dalla datrice di lavoro all'istante (cfr.

doc. 16 e 17).

8. Ne discende la reiezione sia dell'appello principale sia di quello

adesivo.

Non si

prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili seguono la soccombenza

delle parti nelle loro richieste d'appello.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1. L'appello 15 gennaio 2004 di __________ AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse o spese di giudizio mentre l'appellante verserà a

controparte Fr. 800.- per ripetibili.

3.

L'appello

adesivo 30 gennaio 2004 di AA 1 è respinto.

4.

Non

si prelevano tasse o spese di giudizio, mentre l'appellante adesiva verserà a

controparte Fr. 150.- per ripetibili.

5.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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