12.2004.13
licenziamento in tronco per aver svolto le ferie senza autorizzazione
8 ottobre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2004.13
Data decisione, Autorità:
08.10.2004, IICCA
Titolo:
licenziamento in tronco per aver svolto le ferie senza autorizzazione
RISOLUZIONE IMMEDIATA
art. 337 CO
Incarto n.
12.2004.13
Lugano
8 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2002.135
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con istanza 2
dicembre 2002, da
AP 1
rappr. dall' RA
1
contro
AA 1
rappr. dall' RA
2
in materia di contratto di lavoro (indennità per
licenziamento ingiustificato e pagamento delle ore straordinarie) con la quale
è stata chiesta la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr.
20'749.40 oltre interessi che il Segretario assessore, con sentenza 30 dicembre
2003, ha accolto limitatamente all'importo di Fr. 890.45 oltre interessi al 5%
dal 2 agosto 2002 quale pagamento di ore supplementari.
Appellante l'istante la quale, con appello 15 gennaio
2004, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere interamente
le sue domande di causa, mentre la convenuta, con osservazioni ed appello
adesivo 30 gennaio 2004, oltre ad opporsi all'appello chiede che le domande
dell'istante siano integralmente respinte.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di
causa
Considerato
in fatto ed in diritto
1. AP 1, dipendente dal 1992 della AA 1, è stata licenziata, con effetto
immediato, il 2 agosto 2002 per non essersi presentata quel giorno al lavoro.
La
lavoratrice ha contestato la legittimità del licenziamento affermando che aveva
chiesto di potersi assentare dal lavoro il venerdì 2 agosto - approfittando
così del precedente giorno festivo, per presenziare alle nozze del figlio,
previste il 3 agosto successivo in Serbia, dove avrebbe poi trascorso tre
settimane di vacanza già concordate - e che i responsabili della ditta le
avevano concesso tale facilitazione per poi revocargliela pochi giorni prima
della partenza. Partita ugualmente ne sono nate le conseguenze che ci occupano
e la sua domanda giudiziale con la quale chiede il versamento complessivo
dell'importo di Fr. 20'749.40 (Fr. 8'366.15 per salario dei mesi di agosto,
settembre e ottobre 2002 da dedursi Fr. 4'247.- per indennità di disoccupazione
già ricevute + Fr. 15'225.- quale indennità per licenziamento ingiustificato +
Fr. 1'405.25 per ore straordinarie non compensate con libero e non pagate).
La ditta
convenuta si è opposta alle pretese dell'istante ritenendo il licenziamento
giustificato perché non avrebbe mai concesso alcuna autorizzazione ad
assentarsi già il 2 agosto, del resto mai formalmente richiesta, e perché la
dipendente non era nuova a tali assenze arbitrarie per le quali era stata
formalmente richiamata. Inoltre le ore supplementari eseguite non compensate
con giorni di libero erano state già interamente pagate.
2. Il
primo giudice, con il giudizio impugnato, ha ritenuto legittimo il
licenziamento immediato dell'istante, respingendo così le sue pretese di
pagamento del salario sino al termine ordinario di disdetta e dell'indennità ai
sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO. Ha, invece, parzialmente accolto la richiesta
di pagamento delle ore straordinarie, condannando la convenuta a versare
all'istante Fr. 890.45 oltre interessi al 5 % dal 2 agosto 2002.
3. Entrambe
le parti (l'istante in via principale e la convenuta in via adesiva) hanno
chiesto la riforma del primo giudizio chiedendo l'accoglimento delle rispettive
pretese: la prima, l'integrale riconoscimento delle indennità fatte valere per
il conclamato preteso ingiustificato licenziamento e per le ore straordinarie;
la seconda la reiezione anche della limitata accolta indennità per ore
supplementari.
Delle
argomentazione delle parti si dirà, per quanto necessario, nelle successive
argomentazioni di diritto.
4. L'art.
337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo
recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente
quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere
pretesa: ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così
compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice
valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri
contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze
concrete, in applicazione del diritto e dell'equità (DTF 127 III 313).
In
materia di ferie, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il
fatto che il lavoratore prenda con propria decisione unilaterale delle vacanze,
benché il datore di lavoro si sia opposto, costituisce, in linea di principio,
una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro (DTF
Fatti
108 II 303; non però se l'assenza è limitata a pochi giorni: JAR 1997 p.
203; cfr. Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 257). Diverso è
tuttavia il caso se le stesse sono state in precedenza autorizzate e
successivamente il datore di lavoro revoca il suo consenso: in tal caso, secondo
l'alta Corte, la rescissione immediata del contratto nei confronti del
lavoratore che decide nondimeno di assentarsi in vacanza è considerata
giustificata solo in casi eccezionali (JAR 1997 p. 165; cfr. Wyler,
op. cit., p. 256), se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro
può far valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del
lavoratore (JAR 1999 p. 203 con rif. a Rehbinder, Berner
Kommentar, N. 12 ad art. 329c CO).
Inoltre
un'anticipata partenza dal posto di lavoro rappresenta grave motivo di
licenziamento solo in caso di recidiva e dopo avvertimento ma, in determinate
circostanze, anche il primo episodio di assenza può legittimare il
licenziamento in tronco quando è lesivo di una specifica ed espressa direttiva
del datore di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art. 337
CO).
Ed
è ciò che è capitato nella fattispecie concreta.
5. La
datrice di lavoro, con lettera 30 luglio 2002 (doc. C) ha espresso alla
dipendente, in modo chiaro, che la sua presenza il giorno 2 agosto 2002 era
necessaria, negandole quindi implicitamente qualsiasi autorizzazione ad
anticipare a quel giorno le sue vacanze. Nemmeno, contrariamente alle
affermazioni dell'istante, le era stato concesso, in precedenza, una simile
autorizzazione ma, come appare dalle testimonianze __________ e __________ __________,
vi era stato un rifiuto di principio con una tendenza possibilista espressa dal
signor __________ mai concretizzatasi perché l'autorizzazione della ditta a
concedere libero anticipatamente è, in definitiva, sempre stata negata.
La
mancanza della dipendente è ancor più grave perché non è il risultato di una
sua intraprendenza solitaria ed individuale, ma è conseguente all'iniziativa
collettiva di tre dipendenti, arrabbiate per non aver potuto fare il ponte il
venerdì 2 agosto 2002 quando invece due altre loro colleghe dello stesso
reparto avevano ottenuto tale concessione ed erano già state precedentemente
favorite (testi __________ e __________).
Nemmeno
risulta dagli atti che l'istante abbia fatto formale richiesta, come d'uso in
ditta (teste __________), per aver un giorno di libero e men che meno che
avesse espresso tale esigenza in funzione del matrimonio del figlio. Ma anche
se così fosse (e l'unico indizio è la testimonianza __________) le
argomentazioni dell'appellante sull'obbligo del datore di lavoro di concedere
un giorno di libero pagato per il matrimonio di un famigliare non modificano la
sostanza delle cose perché, in ogni caso, il matrimonio era previsto per il
sabato 3 luglio 2002, agli inizi delle ferie della stessa dipendente il cui
periodo da lei scelto (dal lunedì 5 al 26 agosto 2002 invece che dal 22 luglio
al 12 agosto, doc. 4) era meno favorevole, rispetto all'altro, per una
preparazione e per una partecipazione a quell'evento. Si può allora pensare
che, già al momento della scelta del periodo delle vacanze, l'istante, in cuor
suo, avesse fatto affidamento sull'ottenimento del giorno di libero durante il
ponte dopo la festività del 1° d'agosto.
La
decisione dell'istante di non presentarsi al lavoro il 2 agosto 2002,
disattendendo le direttive della datrice di lavoro, è quindi, nel caso di
specie, particolarmente grave e giustifica, anche in relazione alla sua
consapevolezza di mettere in difficoltà la ditta convenuta causando ritardi
nelle consegne (doc. 6), il licenziamento in tronco.
Su questo
punto la sentenza del primo giudice, che ha valutato correttamente la
situazione e le risultanze di causa, va confermata.
6. Sia
l'istante sia la convenuta, in via adesiva, contestano la conclusione del primo
giudice a riguardo delle ore supplementari da remunerare che sono state
determinate in Fr. 890.45 a fronte di una richiesta di complessivi Fr. 1'405.25
dell'istante e di un riconoscimento per soli Fr. 97.15 della convenuta.
La
lavoratrice sostiene di aver effettuato 77 ore straordinarie, richieste dalla
datrice di lavoro che non sono state ancora remunerate non essendo provata la
generica contestazione di controparte di averle pagate, rispettivamente di
averle compensate in altro modo.
La
datrice di lavoro contesta il diritto di controparte alla remunerazione delle
77 ore di lavoro straordinario. Pur non contestando il conteggio orario,
l’appellante adesiva ha riconosciuto il diritto alla remunerazione di 29.25 ore
e comprovatone il parziale pagamento (doc. 16), sostiene che le restanti ore di
lavoro straordinario sono nel frattempo già state compensate con congedi.
A
sostegno di questa tesi la convenuta produce dei conteggi riassunti riguardanti
parte dei suoi dipendenti (doc. 18, 19 e 20) dai quali emerge che il saldo
delle ore supplementari a favore dell'istante ammontava al 18 luglio a 26.50
ore (doc. 18 e 20), alle quali sono state aggiunte le 2.75 ore supplementari
prestate per il periodo successivo al 19 luglio 2002, in particolare durante i
giorni 22, 23, 24 e 25 luglio 2002 (doc. 19), per un totale di 29.25 ore
supplementari.
7. Il
giudice di prime cure ha ritenuto che i predetti conteggi (doc. 18, 19 e 20)
non abbiano permesso di verificare con oggettiva certezza l’eventuale recupero
di tutte le ore straordinarie prestate dalla lavoratrice poiché “le ore
supplementari di cui ai predetti documenti (…) non corrispondono a quanto
riportato nei singoli fogli doc. B espressamente sottoscritti dal datore di
lavoro” (cfr. sentenza, pag. 6). Questa conclusione può essere sostanzialmente
confermata poiché non vi è certezza attorno all'attendibilità delle
registrazioni del datore di lavoro, cui incombe, al proposito della
compensazione delle ore straordinarie, l'onere probatorio. Infatti, se è vero
che, per quanto attiene al periodo dal 19 giugno al 18 agosto 2002 (vale a dire
il periodo considerato dai doc. 18 e 19), tutte le ore supplementari elencate
corrispondono con quanto riportato nei singoli formulari di richiesta di ore
supplementari di cui al plico doc. B relativi allo stesso periodo di tempo, è
altrettanto vero che le registrazioni, per altri periodi, non sono
assolutamente verosimili. Ad esempio, per il periodo di maggio (dal 19 aprile
al 18 maggio) risulta un esubero di 40.75 ore a favore della dipendente (doc.
20), il che presuppone che abbia almeno eseguito pari ore supplementari mentre,
invece, i formulari doc. B danno atto di sole 16.75 ore supplementari. Difetta
poi la convenuta nel suo onere probatorio anche per non aver prodotto la
situazione delle ore supplementari per gli specifici periodi precedenti il 18
giugno, come invece ha fatto, con i doc. 18 e 19 per il tempo da giugno ad
agosto. Ciò avrebbe permesso di individuare partitamente, giorno per giorno, le
registrazioni degli eventuali recuperi dando all'istante la possibilità di
verificarli e di contestarli, se del caso, in modo mirato.
S'impone
così la conferma del primo giudizio, risultando inoltre poco seria la
contestazione dell'appellante riferita al non pagamento delle 29.25 ore
supplementari riconosciute quando queste stesse ore sono ricomprese in quelle
di cui al versamento finale operato dalla datrice di lavoro all'istante (cfr.
doc. 16 e 17).
8. Ne discende la reiezione sia dell'appello principale sia di quello
adesivo.
Non si
prelevano tasse o spese di giudizio mentre le ripetibili seguono la soccombenza
delle parti nelle loro richieste d'appello.
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1. L'appello 15 gennaio 2004 di __________ AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse o spese di giudizio mentre l'appellante verserà a
controparte Fr. 800.- per ripetibili.
3.
L'appello
adesivo 30 gennaio 2004 di AA 1 è respinto.
4.
Non
si prelevano tasse o spese di giudizio, mentre l'appellante adesiva verserà a
controparte Fr. 150.- per ripetibili.
5.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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