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Decisione

12.2004.133

domanda d'exequatur - riconoscimento di sentenza provvisionale estera - lite divenuta priva d'oggetto

31 gennaio 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’opposizione 12 luglio 2004 (inc. n. 12.2004.128) di AP 1 è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza, invariate le sentenze 14 giugno e 25 giugno 2004, la sentenza 8

luglio 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, é così riformata:

1. L’istanza 28 giugno 2004 è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza è riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera l’ordinanza 24

giugno 2004 con cui il Tribunale di Monza conferma il decreto 10 giugno 2004

ordinante il sequestro conservativo dei beni di __________ AO 1 a concorrenza

di Eur 650'000'000.- pari a fr. 986'960'000.-.

Considerandi

2.

Quale

provvedimento conservativo viene ordinato all’UE di Lugano di procedere in

favore di AP 1 al pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di __________

AO 1 a concorrenza di Eur 650'000'000.- pari a fr. 986'960'000.-.

In particolare viene ordinato il

pignoramento provvisorio di tutti i beni e crediti di __________ AO 1 di cui al

pignoramento provvisorio n. __________ dell’UE di Lugano, con ripetizione del

pignoramento e delle misure ex art. 98 e 99 LEF presso i terzi.

3.

Al pignoramento provvisorio di cui al

Dispositivo

dispositivo n. 2 saranno applicabili gli art. 89 segg. LEF, ad esclusione

dell’art. 90 e degli art. 56-63 LEF.

4. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le

spese di fr. 200.-, da anticipare dall’istante, sono a carico della convenuta.

Non si assegnano ripetibili.

II. Le spese della procedura d’opposizione consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 4’950.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 5’000.-

da

anticiparsi dall’opponente, restano a suo carico per 2/3 e per la rimanenza

sono poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.

III. L’opposizione 3 agosto 2004 (inc. n. 12.2004.133) e l’istanza 22

luglio 2004 di AP 1 sono stralciate dai ruoli siccome prive d’oggetto.

IV. Le spese della procedura d’opposizione di cui al dispositivo III.

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 1’000.-

da

anticiparsi dall’opponente, come pure la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le

spese di fr. 200.- di cui al dispositivo n. 2 della sentenza 28 luglio 2004

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, da anticiparsi dall’istante,

sono poste a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

all’UE di Lugano (per esecuzione del dispositivo n. I) e alla Pretura del

distretto di Lugano, Sezione 5

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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