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Decisione

12.2004.136

precetto esecutivo civile

11 agosto 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I

precettanti hanno controdedotto che l’atto di compravendita contiene il

riconoscimento di un’obbligazione ai sensi dell’art. 488 cpv. 2 lett. b CPC e

che le condotte posate sono difformi da quelle approvate dal Municipio di __________.

3. Con sentenza 2 agosto 2004 il Pretore ha rimosso l’opposizione

formulata dalla signora AP 1, rilevando che in base all’atto di compravendita

immobiliare costei si era impegnata a posare due tubature: una per le acque

luride di diametro 0,25 m. ed una per le acque meteoriche del diametro 0,20 m.

Per contro la precettata, in difformità degli accordi assunti, ha posato una

sola tubazione mista del diametro 0,20 m. e dagli atti non vi sono riscontri

per ritenere che fra le parti sia intervenuta una modifica consensuale del

progetto iniziale. Ininfluente è il fatto che il Municipio abbia approvato e

collaudato l’opera così come è stata realizzata.

4. Contro il premesso giudizio la precettata si è aggravata in appello

ribadendo che il piano delle canalizzazioni presentato non può costituire un

valido titolo esecutivo, come pure non è possibile, senza una vera e propria

istruttoria, sapere per quali motivi l’opera è stata eseguita in maniera

diversa da quella concordata inizialmente.

Con

tempestive osservazioni i precettanti hanno postulato la reiezione del gravame

con argomenti che, all’occorrenza, verranno ripresi nei successivi

considerandi.

5. Giusta l’art. 488 CPC riservate le disposizioni della LEF e della

relativa legge cantonale di attuazione, l’esecuzione effettiva non può aver luogo

che in virtù di un titolo esecutivo (cpv. 1). Sono titoli esecutivi (cpv. 2),

tra gli altri, il riconoscimento di un’obbligazione scaduta e constatata

mediante atto pubblico o scrittura privata, di cui siano attuate le condizioni

(lett. b).

Secondo la

giurisprudenza costante di questa Camera (cfr. le massime in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 488), i principi fondamentali in materia di

procedimento esecutivo possono essere così riassunti:

a)

le prestazioni assunte dall’obbligato, oppure a lui imposte da sentenza od

ordine, per essere esecutive, debbono sempre venire specificate in modo chiaro

da non lasciare dubbio sulla estensione, qualità e natura dell’obbligazione.

Non può trattarsi quindi soltanto di un diritto da far valere, ma di un obbligo

da solversi da parte dell’obbligato: in altre parole, al diritto di pretendere

deve corrispondere una obbligazione assunta formalmente dal debitore o a lui

imposta dall’autorità;

b)

per dar luogo all’esecuzione effettiva si deve aver per base una convenzione o

una sentenza che indichi in modo certo, determinato, senza alcuna possibile

confusione quali siano le prestazioni che il precettato si è obbligato ad

adempiere;

c)

non sono ammissibili né interpretazioni analogetiche, né apprezzamenti

soggettivi e discutibili, specie circa l’interpretazione e l’applicazione di

una determinata norma giuridica: è un fatto da compiersi, non un diritto da

discutersi che costituisce il titolo esecutivo;

d)

nella procedura esecutiva il titolo posto a base della stessa deve essere preso

nella sua forma materiale e letterale, senza indagare sull’intenzione

presuntiva che le parti potevano avere al momento della stipulazione della

convenzione.

In altri

termini, di fronte ad un titolo esecutivo come quelli enunciati dall’art. 488

CPC non è più possibile al giudice riesaminare il tenore dell’atto, o

interpretarlo, o fare aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligazione,

l’atto valendo solo come titolo esecutivo quando contenga un’obbligazione

formale, esplicita, senza condizioni o condizioni appurate assunte da una parte

a favore dell’altra. Se questa obbligazione appare espressa in modo dubbio,

involuto da far luogo a diverse interpretazioni o a un processo probatorio,

responso peritale, o altre indagini procedurali per accertare e concretare

l’obbligo assunto, allora non si è più di fronte ad un “titolo esecutivo” ma ad

un’obbligazione discutibile, ad una questione cioè da risolversi dal giudice

con la procedura ordinaria.

6. In concreto, diversamente da quanto sostiene l’appellante,

l’obbligazione assunta da quest’ultima nell’atto di compravendita è chiara,

esigibile e non lascia spazio ad alcuna interpretazione sull’estensione e le

modalità con le quali la strada doveva essere costruita, come pure è indubbio

quante e che tipo di canalizzazioni dovevano essere posate. Dalla relazione

tecnica descrittiva dello studio di architettura __________, inserto G del

rogito di rubrica n. __________ del notaio __________ emerge che le

canalizzazioni da posare erano due (acque fecali e meteoriche) e non una. Il

permesso di costruzione 11 novembre 1997, inserto F dell’atto pubblico, era

parte integrante del contratto, il quale approvava e faceva riferimento ai

piani prodotti sub doc. B, i quali a loro volta erano allegati alla relazione

tecnica cui si è accennato qui sopra. Orbene, da questi piani risulta che la

canalizzazione per le acque chiare doveva avere un diametro di 0,20 m, mentre

quella per le acque luride un diametro di 0,25 m. L’appellante non contesta di

aver realizzato un sistema di eliminazione delle acque meteoriche e luride

diverso da quello che era stato convenuto, per cui le sue obiezioni diventano

inconsistenti davanti un patto che prevedeva in maniera dettagliata il

tracciato, il numero, lo scopo, il diametro e il punto in cui le due condotte

dovevano essere allacciate alla canalizzazione pubblica. Come ha avuto modo di

ricordare il Pretore, non risulta che fra le parti sia intervenuta nel

frattempo una modifica del contratto, rispettivamente dei piani. È infine irrilevante

che il Municipio abbia approvato e collaudato un’opera che costituisce una

variante di quella iniziale. Notoriamente la licenza di costruzione è un atto

amministrativo col quale l’autorità accerta che, al momento della decisione,

nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all’esecuzione dei lavori

progettati (per tutti, Scolari, Commentario, n. 627). La presentazione di un nuovo progetto o di

una variante non significa tacito ritiro della domanda precedente o una

rinuncia ad una licenza edilizia già ottenuta (Scolari, op. cit. n.

896) e l’appellante non poteva neppure pretendere che gli appellati potessero

rinunciare, quantomeno tacitamente, all’esecuzione di opere di smaltimento

delle acque sulla part. n. 3825 RFD di Minusio diverse da quelle che erano

state concordate .

7. Ne discende che l’appello, infondato, deve essere respinto. La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

9 agosto 2004 della signora AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in

tassa di

giustizia Fr. 150.-

spese

Fr. 50.-

totale

Fr. 200.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla controparte Fr. 300.-- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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