12.2004.136
precetto esecutivo civile
11 agosto 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2004.136
Data decisione, Autorità:
11.08.2005, IICCA
Titolo:
precetto esecutivo civile
PRECETTO ESECUTIVO CIVILE
art. 488 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.136
Lugano
11 agosto
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.102
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con opposizione 10
maggio 2004 a precetto esecutivo civile da
AP 1
rappr. dallo RA
1
contro
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. dall’ RA 2
che il Pretore, con sentenza 2 agosto 2004, ha
respinto.
Appellante la parte opponente la quale, con atto di
appello 9 agosto 2004, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere
l’opposizione al precetto esecutivo civile delle controparti, mentre i
precettanti, con osservazioni 27 agosto 2004, postulano la reiezione del
gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Considerato
in fatto e in diritto:
1. In data 25 novembre 1997 la signora AP 1 ha venduto ai signori AO 1
in ragione di 8/36, AO 3 in ragione di 8/36 e AO 2 in ragione di 8/36 la part.
n. __________ RFD di __________, la quale è stata costituita in comproprietà
coattiva al servizio di alcuni fondi limitrofi. Il prezzo di compravendita è
stato fissato in Fr. 95'000.- per la signora AO 1, Fr. 105'000.- per i signori AO
3, nonché Fr. 60'000.-- per il signor AO 2, per un totale complessivo di Fr.
260'000.--. Il contratto prevedeva che il prezzo era comprensivo
dell’edificazione di una strada carrozzabile sul fondo in rassegna, la quale
doveva essere realizzata secondo i “piani di costruzione dell’arch. __________,
__________ e relativa licenza di costruzione del Municipio di __________”,
nonché “della relazione tecnica”, inserti F e G dell’atto di
compravendita richiamato qui sopra, rogito di rubrica no. __________ del notaio
__________.
2. In data 28 aprile 2004 i signori AO 1, AO 2 e AO 3 hanno precettato
la signora AP 1, affinché procedesse all’esecuzione della canalizzazione “acque
fecali (luride, diametro 0,25 cm) e meteo (chiare, diametro 0,20 cm)” sulla
part. n. __________ RFD di __________, sulla base del contratto di
compravendita richiamato qui sopra e del piano 11 novembre 1997 approvato dal
Municipio di __________. Al precetto esecutivo nelle forme civili è stata
interposta opposizione.
In sede
di udienza l’opponente ha obiettato che l’atto di compravendita non costituisce
un valido titolo esecutivo per chiedere l’esecuzione delle canalizzazioni con
le modalità richieste dai precettanti. Le canalizzazioni sono peraltro state
realizzate con delle modifiche in corso d’opera che sarebbero state accettate
dai precettanti e collaudate dal Comune di __________.
Fatti
I
precettanti hanno controdedotto che l’atto di compravendita contiene il
riconoscimento di un’obbligazione ai sensi dell’art. 488 cpv. 2 lett. b CPC e
che le condotte posate sono difformi da quelle approvate dal Municipio di __________.
3. Con sentenza 2 agosto 2004 il Pretore ha rimosso l’opposizione
formulata dalla signora AP 1, rilevando che in base all’atto di compravendita
immobiliare costei si era impegnata a posare due tubature: una per le acque
luride di diametro 0,25 m. ed una per le acque meteoriche del diametro 0,20 m.
Per contro la precettata, in difformità degli accordi assunti, ha posato una
sola tubazione mista del diametro 0,20 m. e dagli atti non vi sono riscontri
per ritenere che fra le parti sia intervenuta una modifica consensuale del
progetto iniziale. Ininfluente è il fatto che il Municipio abbia approvato e
collaudato l’opera così come è stata realizzata.
4. Contro il premesso giudizio la precettata si è aggravata in appello
ribadendo che il piano delle canalizzazioni presentato non può costituire un
valido titolo esecutivo, come pure non è possibile, senza una vera e propria
istruttoria, sapere per quali motivi l’opera è stata eseguita in maniera
diversa da quella concordata inizialmente.
Con
tempestive osservazioni i precettanti hanno postulato la reiezione del gravame
con argomenti che, all’occorrenza, verranno ripresi nei successivi
considerandi.
5. Giusta l’art. 488 CPC riservate le disposizioni della LEF e della
relativa legge cantonale di attuazione, l’esecuzione effettiva non può aver luogo
che in virtù di un titolo esecutivo (cpv. 1). Sono titoli esecutivi (cpv. 2),
tra gli altri, il riconoscimento di un’obbligazione scaduta e constatata
mediante atto pubblico o scrittura privata, di cui siano attuate le condizioni
(lett. b).
Secondo la
giurisprudenza costante di questa Camera (cfr. le massime in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 488), i principi fondamentali in materia di
procedimento esecutivo possono essere così riassunti:
a)
le prestazioni assunte dall’obbligato, oppure a lui imposte da sentenza od
ordine, per essere esecutive, debbono sempre venire specificate in modo chiaro
da non lasciare dubbio sulla estensione, qualità e natura dell’obbligazione.
Non può trattarsi quindi soltanto di un diritto da far valere, ma di un obbligo
da solversi da parte dell’obbligato: in altre parole, al diritto di pretendere
deve corrispondere una obbligazione assunta formalmente dal debitore o a lui
imposta dall’autorità;
b)
per dar luogo all’esecuzione effettiva si deve aver per base una convenzione o
una sentenza che indichi in modo certo, determinato, senza alcuna possibile
confusione quali siano le prestazioni che il precettato si è obbligato ad
adempiere;
c)
non sono ammissibili né interpretazioni analogetiche, né apprezzamenti
soggettivi e discutibili, specie circa l’interpretazione e l’applicazione di
una determinata norma giuridica: è un fatto da compiersi, non un diritto da
discutersi che costituisce il titolo esecutivo;
d)
nella procedura esecutiva il titolo posto a base della stessa deve essere preso
nella sua forma materiale e letterale, senza indagare sull’intenzione
presuntiva che le parti potevano avere al momento della stipulazione della
convenzione.
In altri
termini, di fronte ad un titolo esecutivo come quelli enunciati dall’art. 488
CPC non è più possibile al giudice riesaminare il tenore dell’atto, o
interpretarlo, o fare aggiunte necessarie al soddisfacimento dell’obbligazione,
l’atto valendo solo come titolo esecutivo quando contenga un’obbligazione
formale, esplicita, senza condizioni o condizioni appurate assunte da una parte
a favore dell’altra. Se questa obbligazione appare espressa in modo dubbio,
involuto da far luogo a diverse interpretazioni o a un processo probatorio,
responso peritale, o altre indagini procedurali per accertare e concretare
l’obbligo assunto, allora non si è più di fronte ad un “titolo esecutivo” ma ad
un’obbligazione discutibile, ad una questione cioè da risolversi dal giudice
con la procedura ordinaria.
6. In concreto, diversamente da quanto sostiene l’appellante,
l’obbligazione assunta da quest’ultima nell’atto di compravendita è chiara,
esigibile e non lascia spazio ad alcuna interpretazione sull’estensione e le
modalità con le quali la strada doveva essere costruita, come pure è indubbio
quante e che tipo di canalizzazioni dovevano essere posate. Dalla relazione
tecnica descrittiva dello studio di architettura __________, inserto G del
rogito di rubrica n. __________ del notaio __________ emerge che le
canalizzazioni da posare erano due (acque fecali e meteoriche) e non una. Il
permesso di costruzione 11 novembre 1997, inserto F dell’atto pubblico, era
parte integrante del contratto, il quale approvava e faceva riferimento ai
piani prodotti sub doc. B, i quali a loro volta erano allegati alla relazione
tecnica cui si è accennato qui sopra. Orbene, da questi piani risulta che la
canalizzazione per le acque chiare doveva avere un diametro di 0,20 m, mentre
quella per le acque luride un diametro di 0,25 m. L’appellante non contesta di
aver realizzato un sistema di eliminazione delle acque meteoriche e luride
diverso da quello che era stato convenuto, per cui le sue obiezioni diventano
inconsistenti davanti un patto che prevedeva in maniera dettagliata il
tracciato, il numero, lo scopo, il diametro e il punto in cui le due condotte
dovevano essere allacciate alla canalizzazione pubblica. Come ha avuto modo di
ricordare il Pretore, non risulta che fra le parti sia intervenuta nel
frattempo una modifica del contratto, rispettivamente dei piani. È infine irrilevante
che il Municipio abbia approvato e collaudato un’opera che costituisce una
variante di quella iniziale. Notoriamente la licenza di costruzione è un atto
amministrativo col quale l’autorità accerta che, al momento della decisione,
nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all’esecuzione dei lavori
progettati (per tutti, Scolari, Commentario, n. 627). La presentazione di un nuovo progetto o di
una variante non significa tacito ritiro della domanda precedente o una
rinuncia ad una licenza edilizia già ottenuta (Scolari, op. cit. n.
896) e l’appellante non poteva neppure pretendere che gli appellati potessero
rinunciare, quantomeno tacitamente, all’esecuzione di opere di smaltimento
delle acque sulla part. n. 3825 RFD di Minusio diverse da quelle che erano
state concordate .
7. Ne discende che l’appello, infondato, deve essere respinto. La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
9 agosto 2004 della signora AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura d’appello consistenti in
tassa di
giustizia Fr. 150.-
spese
Fr. 50.-
totale
Fr. 200.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 300.-- a titolo di ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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