12.2004.139
appello che copia le conclusioni - inabilità al lavoro - certificato medico - valore probatorio
28 aprile 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2004.139
Data decisione, Autorità:
28.04.2005, IICCA
Titolo:
appello che copia le conclusioni - inabilità al lavoro - certificato medico - valore probatorio
APPELLO
CERTIFICATO
DISDETTA ABUSIVA
MALATTIA
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 324a CO
art. 336c CO
art. 90 CPC-TI
art. 309 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.139
Lugano
28 aprile
2005/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.37
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 17 aprile
2003 da
AP 1
rappr. dallo RA
1
contro
AO 1
rappr. dall RA
2
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'678,50
a titolo di risarcimento del danno (contratto di lavoro);
domanda
avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore con sentenza 16 agosto
2004 ha respinto.
Appellante
l’istante, che con atto di appello 30 agosto 2004 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza, mentre la
convenuta con osservazioni 13 settembre 2004 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto: 1. AP 1 è stato assunto
alle dipendenze della AO 1 quale autista il 13 luglio 1995. Insoddisfatto delle
prestazioni del proprio dipendente e previo ammonimento, la AO 1 lo ha licenziato
in tronco il 13 agosto 1999. A seguito di colloqui tra le parti, con lettera recante
la medesima data del 13 agosto, il datore di lavoro ha notificato lo
scioglimento del rapporto di lavoro per il 31 ottobre successivo.
2. Con istanza 17 aprile 2003 AP 1 ha chiesto la condanna della AO 1 al
pagamento dell’importo di fr. 11'687,59. Egli asserisce di essersi ammalato il
29 ottobre 1999 e di aver comunicato tale circostanza al proprio datore di
lavoro ancora il giorno medesimo. Ciononostante questi, invocando la cessazione
del rapporto di lavoro, avrebbe omesso di notificare la malattia alla propria
assicurazione, la __________, la quale, non avendo ricevuto l’avviso di
malattia, non gli avrebbe erogato alcuna prestazione, senza peraltro prendere una
decisione sulla questione. A mente dell’istante, il datore di lavoro, omettendo
la notifica della malattia del proprio dipendente all’assicurazione avrebbe
violato il contratto di lavoro, causandogli un danno pari alle indennità che
avrebbe ricevuto in caso di notifica tempestiva, quantificato in fr. 3'360.- mensili
per i mesi da novembre a gennaio e fr. 1'598,50 per febbraio.
3. All’udienza di discussione la convenuta si è opposta all’istanza,
contestando l’esistenza dell’incapacità lavorativa dalla quale l’istante deduce
le proprie pretese. Essa afferma di aver ricevuto dal proprio dipendente la
comunicazione telefonica della malattia il 29 ottobre, verso le 18 di sera, e
di averlo invitato a seguire la normale procedura. L’istante sarebbe però
rimasto inattivo e solo il 13 aprile 2000 egli le avrebbe inviato i certificati
medici, troppo tardi per poter ottenere prestazioni dall’assicurazione.
4. Con sentenza 16 agosto 2004 il Segretario assessore, statuendo in
luogo e vece del Pretore ha respinto l’istanza, ritenendo non provato che il 29
ottobre 1999 l’istante fosse ammalato. Ha quindi rilevato che il contratto di
lavoro era cessato il 31 ottobre, e così pure gli obblighi del datore di lavoro,
il quale non era di conseguenza tenuto a rispondere per il periodo di malattia
successivo alla fine del rapporto di lavoro.
5. Con appello del 30 agosto 2004 l’istante chiede la riforma della
sentenza impugnata nel senso di accogliere l’istanza perché il primo giudice
avrebbe negato a torto l’esistenza della malattia al 29 ottobre 1999.
Con osservazioni 13 settembre 2004 l’appellata postula la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Considerato
In
diritto:
6. Va anzitutto rilevato che l’atto d’appello consiste quasi
integralmente in una mera ricopiatura dell’allegato conclusivo del 2 ottobre
2003, con la quale l’appellante ripropone la propria descrizione dei fatti,
senza però formulare critiche di sorta alla decisione del Segretario assessore.
La trascrizione delle conclusioni di causa e la riproduzione, nell’appello, di
ampi stralci delle conclusioni comporta la sanzione dell’irricevibilità del
gravame. Il contenuto delle conclusioni deve infatti servire a convincere il
giudice della bontà delle argomentazioni delle parti alla luce delle risultanze
istruttorie e non vi si trovano quindi critiche ad un giudizio - che non è
ancora stato emanato - che è invece la finalità della procedura d’appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309
m. 36). Nel caso concreto i punti 3, 4, 5, 6, 7 e 9, così come parte del punto
8 (tutta la pag. 6 e il primo paragrafo a pag. 7) sono null’altro che la
copiatura dell’allegato conclusivo. Solo il punto 2 - peraltro inconcludente -
è nuovo, così com’è nuova l’ultima parte del punto 8. Di conseguenza l’appello è
per la maggior parte irricevibile e si entrerà nel merito dello stesso solo
nella misura in cui sono mosse delle critiche alla decisione impugnata.
7. L’art.
336c cpv. 1 lettera b CO dispone che, dopo il tempo di prova, il datore di
lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il lavoratore è
impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non
imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni
dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto
anno di servizio. La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel
capoverso 1 è nulla. Se invece è data prima, il termine che non sia ancora
giunto a scadenza all’inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere
soltanto dopo la fine del periodo (cpv. 2). L’obbligo di versare lo stipendio
durante la malattia è a sua volta regolato dagli art. 324a e 324b CO.
8. Il
Segretario assessore , in applicazione di tali norme, ritenuta non provata l’esistenza
di una malattia in concomitanza con la cessazione del contratto, ha concluso che
neppure v’erano le premesse per una proroga del contratto medesimo in
applicazione dell’art. 336c cpv. 2 CO. Il primo giudice non ha considerato determinante
il certificato del dr. __________, nella misura in cui egli aveva stabilito l’incapacità
lavorativa dell’istante con effetto retroattivo di 15 giorni basandosi unicamente
sulle indicazioni del paziente. Non ha poi ritenuto decisivo il certificato del
dr. __________ perché neppure esso permetteva di stabilire con certezza
l’inizio dell’incapacità lavorativa.
L’appellante
censura la decisione del Segretario assessore asseverando che, contrariamente a
quanto da questi ritenuto, l’esistenza della malattia sarebbe stabilita dal certificato
allestito dal dr. __________.
8.1 L'onere
della prova dell'inabilità lavorativa del lavoratore compete a quest'ultimo (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de
travail, Code annoté, 2001, ni 1.5. ad art. 336c CO e 1.13. ad art. 324a CO). L’istante
ha prodotto due certificati medici, uno datato 15 novembre 1999 del dottor __________
ed uno del 21 dicembre 1999 del dottor __________, entrambi attestanti
un’inabilità lavorativa al 100% dal 29 ottobre 1999. Di principio un
certificato medico che attesta l'incapacità al lavoro del dipendente ha pieno
valore probatorio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 90, m. 30). Trattandosi però di una prova come un'altra, la sua
efficacia probatoria può venire meno in presenza di risultanze contrarie
dedotte da fatti concreti ed affidabili (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 90, m. 29). Inoltre, un certificato medico che accerta una
invalidità del paziente per un periodo precedente alla visita, sulla base della
sola affermazione del paziente e non di riscontri clinici, è privo al proposito
di forza probatoria (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 90, m. 28).
8.2 Il
dottor __________ ha escluso di aver visitato il paziente il 29 ottobre ed ha
precisato di averlo visitato solo il 15 novembre, data in cui ha redatto il
certificato medico attestante l’inabilità lavorativa del paziente. La data d’inizio
dell’invalidità del 29 ottobre egli l’ha inserita nel certificato “poiché è
stato il paziente ad indicarmi quella data come momento dell’inizio dei suoi
disturbi” (verbale 2 settembre 2003, pag. 3). In siffatta situazione, a ragione
il Segretario assessore ha ritenuto che il certificato non fosse atto a
dimostrare l’esistenza di un’incapacità lavorativa al 29 ottobre.
Per
quel che ne è invece del certificato del dottor __________, risulta che il
medico ha visitato l’appellante il 3 dicembre 1999, vale a dire oltre un mese
dopo l’inizio della pretesa incapacità lavorativa. Egli riferisce invero di aver
riscontrato nel paziente sintomi propri di uno stato depressivo, che ritiene
fosse precedente al licenziamento, nel senso che il decorso della malattia era
iniziato già “due o tre mesi prima” della visita del 3 dicembre. Queste
costatazioni del medico - le cui deduzioni, segnatamente in merito all’inizio
dei disturbi sono peraltro in parte fondate sulle informazioni ricevute dal dottor
__________, che si era a sua volta basato sulle affermazioni del paziente - non
sono tuttavia concludenti, perché non permettono di provare che lo stato
depressivo fosse di intensità tale da assurgere a malattia e quindi provare
un’incapacità lavorativa già il 29 ottobre. Certo, la presenza di uno stato
depressivo era già stata costatata dal dottor __________ il 15 novembre, ma per
quanto riguarda l’inizio dei disturbi, egli si è limitato a seguire le indicazioni
del paziente, sicché non se ne possono trarre conclusioni certe.
Va
poi ancora rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto, l’istante non si è affatto
presentato dal medico il 29 ottobre - né ha di conseguenza potuto inviare il
giorno successivo il certificato medico al datore di lavoro - ma solo il 15
novembre. La versione data in sede di conclusioni, dove l’istante afferma - per
la prima volta - di aver telefonato il 29 ottobre al proprio medico curante che,
non potendolo ricevere quel giorno, lo avrebbe visitato solo il 15 novembre,
non trova riscontro negli atti, in particolare nella deposizione del medico.
Non vi sono pertanto elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di una
incapacità lavorativa il 29 ottobre con la conseguenza che il contratto di
lavoro è terminato regolarmente il 31 ottobre 1999 e il mancato avviso di
malattia all’assicurazione non ha comportato alcun nocumento all’istante. Del
resto, fosse stata provata la malattia, il mancato avviso sarebbe stato
pregiudizievole per il datore di lavoro che non avrebbe potuto recuperare
quanto, in virtù del contratto di lavoro, avrebbe dovuto in ogni caso versare
al lavoratore.
La
sentenza del Segretario assessore merita quindi conferma.
Ne
consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano tassa e spese di giudizio,
trattandosi di controversia in materia di contratto di lavoro, mentre
l’appellante, soccombente, rifonderà alla controparte un congruo importo per
ripetibili (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi
Pronuncia: 1. L’appello 30 agosto 2004 di AP 1 è
respinto.
2. Non
si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 600.- per ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Considerandi
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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