12.2004.14
azione di nullità di un contratto - competenza territoriale internazionale - donazione diretta e indiretta di diritto italiano - forma
17 dicembre 2004Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2004.14
Data decisione, Autorità:
17.12.2004, IICCA
Titolo:
azione di nullità di un contratto - competenza territoriale internazionale - donazione diretta e indiretta di diritto italiano - forma
COMPETENZA IN MATERIA DI CONTRATTI CONLCUSI DA CONSUMATORI
DONAZIONE
art. 5 cf. 1 CL
Incarto n.
12.2004.14
Lugano
17 dicembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.30
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa- con petizione 15
marzo 1999 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice, a convalida di un sequestro, ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 425’132.- più accessori, somma aumentata in sede
conclusionale a fr. 462'002.45, e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE __________ dell’UEF di Mendrisio;
domande
avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 10 dicembre 2003 ha respinto per incompetenza
territoriale;
appellante
l'attrice con atto di appello 9 gennaio 2004, con cui chiede l’annullamento
della sentenza di prime cure con il conseguente rinvio degli atti al Pretore
per un nuovo giudizio e in via subordinata la sua riforma nel senso accogliere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 19 febbraio 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con la petizione in rassegna __________
AO 1, figlia e unica erede di __________, ha chiesto, a convalida di un
sequestro, la condanna di __________ AP 1 al pagamento di una somma aumentata
in sede conclusionale a fr. 462'002.45 più interessi ed accessori. Essa ha in
sostanza addotto che tra il giugno 1992 e l’agosto 1995 suo padre, cittadino
italiano domiciliato in Italia e titolare presso la succursale di Chiasso del __________
della relazione bancaria “__________”, avrebbe inteso a più riprese beneficare
la convenuta, pure cittadina italiana con domicilio in Italia e titolare presso
quel medesimo istituto del conto “__________”, cui era legato sentimentalmente:
innanzitutto avrebbe provveduto a accreditare direttamente sul suo conto complessivi
fr. 425’132.- (FF 866'666.- il 26 giugno 1992, US$ 38'823.52 il 24 settembre
1992, US$ 74'252.83 il 7 ottobre 1992, NLG 56'929.78 il 18 novembre 1993 e US$
5'000.- il 4 agosto 1995); inoltre avrebbe versato sul conto “__________”
aperto presso quel medesimo istituto da __________, altri fr. 36'870.45 (NLG
7'000.- e FF 60'000.- il 31 marzo 1995), che quest’ultimo, su suo incarico, aveva
pure trasferito, poco prima che egli morisse, sul conto “__________”. Ritenendo
che le operazioni effettuate fossero costitutive di una donazione ai sensi
dell’art. 769 CCIt., e che, non essendo stata ossequiata la forma dell’atto
pubblico prevista dall’art. 782 CCIt., le stesse dovevano essere considerate
nulle, l’attrice ha pertanto preteso, ai sensi dell’art. 2033 CCIt., la
restituzione delle somme trasferite.
2.La convenuta si è opposta alla
petizione sia per motivi d’ordine, eccependo l’incompetenza territoriale del
giudice adito, che di merito, ribadendo quanto da lei addotto in sede di
opposizione al sequestro, ovvero che gli accrediti in questione non emanavano
dal padre dell’attrice né si lasciavano ricondurre a finalità donative e in
ogni caso, se negli stessi si volesse intravedere una liberalità, che alla
fattispecie era applicabile il diritto svizzero, per cui le donazioni, non
essendo soggette ad alcuna esigenza di forma, erano perfettamente valide,
rispettivamente, se si optasse per l’applicazione del diritto italiano, che essi
andavano qualificati come una liberalità non donativa (o donazione indiretta)
ai sensi dell’art. 809 CCIt., di per sé non sottomessa ad alcuna forma.
3.Il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio sud, con il giudizio qui impugnato, ha respinto la petizione, rilevando
che il foro in materia contrattuale era presunto essere, giusta l’art. 5 n. 1
CL, “davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è
stata o deve essere eseguita”, che nel caso di specie, atteso che sia l’art. 74
CO che l’art. 1182 CCIt. stabilivano quale luogo d’adempimento per prestazioni
in denaro il domicilio del creditore al momento della scadenza dell’obbligazione,
si trovava in Italia.
4.Con l’appello che qui ci occupa l’attrice
chiede di annullare la sentenza di prime cure con il conseguente rinvio degli
atti al Pretore per un nuovo giudizio e in via subordinata, se il rinvio non
fosse possibile, di riformarla nel senso accogliere la petizione. Essa ritiene
che nel caso di specie il luogo di adempimento ai sensi dell’art. 5 n. 1 CL
andava individuato nella sede chiassese della banca ove erano avvenute le
operazioni di accredito. La competenza della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud era per altro data anche in forza dell’art. 4 LDIP, norma che
istituiva specificatamente il foro in convalida del sequestro quando non
sussisteva altro foro in Svizzera. Pure contestata, infine, era l’entità della
tassa di giustizia e delle ripetibili della sede pretorile.
5.Delle osservazioni con cui la
convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi
considerandi.
6.Il giudizio con cui il Pretore ha
concluso per la sua incompetenza territoriale non può essere confermato. La
dottrina ha in effetti già avuto modo di precisare che il luogo di adempimento
delle pretese -come quella qui in esame- derivanti dalla nullità di un rapporto
contrattuale e in particolare quelle di arricchimento indebito, che per la
maggioranza degli autori rientrano senz’altro nel campo d’applicazione
dell’art. 5 n. 1 CL (Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht,
2. ed., Monaco 2004, n. 68 ad art. 5 A.1; Kropholler, Europäisches
Zivilprozessrecht, 7. ed., Heidelberg 2002, n. 12 ad art. 5; Schlosser,
EuGVÜ, Monaco 1996, n. 4 seg. ad art. 5; Nagel/Gottwald, Internationales
Zivilprozessrecht, 5. ed., Münster 2002, § 3 n. 39; Rauscher (ed.),
Europäisches Zivilprozessrecht, Monaco 2004, n. 30 ad art. 5; Valloni,
Der Gerichtsstand des Erfüllungsortes nach Lugano- und Brüsseler-
Übereinkommen, Zurigo 1998, p. 193 e 206; contra: Walter,
Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 2. ed., Berna-Stoccarda-Vienna
1998, p. 173), corrisponde al luogo di adempimento del rapporto contrattuale principale,
ritenuto che il luogo di adempimento della pretesa di arricchimento indebito
non è di per sé rilevante per la determinazione del foro (Geimer/Schütze,
op. cit., ibidem). Ritenuto che nella fattispecie le operazioni di accredito a
favore della convenuta sono pacificamente avvenute presso la succursale
chiassese del __________, luogo di adempimento del rapporto contrattuale
principale e dunque della stessa azione di indebito arricchimento (circostanza
del resto ammessa dalla convenuta negli incarti richiamati inc. n. OA.1996.49,
ad es. nella duplica 4 novembre 1996 p. 2 e 7, nelle conclusioni p. 2, 5-6 e 10
come pure nell’appello 21 gennaio 2004 p. 5-7 e 12-13, e inc. n. OA.1996.92, ad
es. nella risposta 4 novembre 1996 p. 2, nelle conclusioni p. 2, 7-8 e 12 come
pure nell’appello 21 gennaio 2004 p. 10-12), è pertanto a ragione che l’attrice
ha inoltrato la petizione presso la Pretura della giurisdizione di Mendrisio
sud.
7.Ma, contrariamente a quanto preteso in
via principale dall’attrice, la reiezione dell’eccezione di incompetenza
territoriale del giudice adito non comporta l’annullamento della sentenza
impugnata ed il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio. L’appello
ha in effetti effetto devolutivo, per cui se -come in concreto- il primo
giudice respinge la petizione dopo aver esaminato una sola delle diverse
eccezioni d’ordine o di merito proposte dal convenuto, per tutte le quali si è
proceduto con l’udienza preliminare e l’istruttoria di causa, l’autorità di
appello che modifica il giudizio rispetto all’eccezione esaminata in prima sede
deve senz’altro provvedere anche all’esame delle altre eccezioni (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 38 ad art. 307).
8.Nel merito, si tratta pertanto di
esaminare se le operazioni che hanno portato agli accrediti a favore
della convenuta, sempre che costituiscano effettivamente atti di liberalità e
non si lascino invece ricondurre ad altri negozi giuridici, siano formalmente
valide siccome disciplinate dal diritto svizzero oppure se le stesse, dovendosi
applicare il diritto italiano, rappresentino una donazione atipica, di per sé
non soggetta ad alcuna esigenza di forma. Come vedremo, le eccezioni sollevate
dalla convenuta sono senz’altro fondate, ciò che esclude che il primo giudizio
possa essere riformato nel senso dell’accoglimento della petizione.
8.1 L’attrice
nulla può innanzitutto pretendere in merito agli accrediti litigiosi, per
complessivi fr. 425’132.-, che a suo tempo erano stati effettuati direttamente
sul conto della convenuta.
Il
bonifico di FF 866'666.- effettuato il 26 giugno 1992 non emana da __________, ma
da __________ (cfr. la lettera 18 luglio 2001 della __________, doc. rich. V°),
e l’attrice non è stata in grado di provare che quest’ultimo avesse eventualmente
provveduto al versamento in questione su istruzione del padre, che nemmeno
risulta lo abbia conosciuto. La convenuta, pur non conoscendo a sua volta quella
persona, ha da parte sua ipotizzato, in modo senz’altro plausibile, che quel
bonifico si lasciasse ricondurre all’attività di consulente aziendale svolta in
__________ dal suo defunto marito, cui era stato promesso che eventuali proventi
dai contratti da lui negoziati avrebbero continuato ad essergli corrisposti anche
in futuro (interrogatorio formale della convenuta ad 9-11). Il teste __________
ha del resto confermato che, per quanto di sua conoscenza, i conti della
convenuta erano alimentati in modo importante, oltre che dalla sua attività di
rappresentante di prodotti farmaceutici e di venditrice “in nero” di prodotti
da banco, che le rendevano annualmente ca. Lit. 140-150'000'000 fino al 1992 e
in seguito ca. 82-87'000'000 (cfr. pure interrogatorio formale della convenuta
ad 3 e 4), dagli introiti del defunto marito, che apparentemente guadagnava
bene.
Le
medesime considerazioni valgono per il bonifico di US$ 38'823.52 effettuato il
24 settembre 1992, che emana da un certo signor __________ (cfr. la lettera 21
dicembre 2001 del __________, doc. rich. VI°).
Con
riferimento all’accredito di US$ 74'252.83, effettuato da Luigi Soldan il 7
ottobre 1992 tramite un versamento per cassa di Lit. 100'000'000 (teste __________
p. 3), va senz’altro confermato il giudizio operato dal Segretario assessore
nell’ambito dell’opposizione al sequestro (cfr. sentenza 26 febbraio 1999 inc.
n. EF.98.41, sub doc. rich. IV°), secondo cui la convenuta aveva provato che
nell’occasione si trattava di denaro proveniente dai suoi conti presso la __________.
Dalla documentazione bancaria richiamata è in effetti risultato che la
convenuta nel precedente mese di giugno aveva provveduto a prelevare, in
contanti (Lit. 17'000'000) e tramite 6 assegni (di Lit. 1'309'000, 16'000'000,
17'000'000, 19'000'000, 16'000'000 e 7'500'000), una somma di quasi Lit.
100'000'000 (cfr. doc. L p. 1), cui in seguito andavano aggiunti altri importi
minori (cfr. doc. rich. III°), e il teste __________ (p. 2) ha confermato che
il padre dell’attrice era stato incaricato in diverse occasioni di portare in
Svizzera del denaro della convenuta (cfr. pure verbale d’interrogatorio della
convenuta avanti al PP p. 5, sub doc. H inc. n. OA.1996.49 rich.). Il fatto che
in precedenza, tra il maggio 1991 ed il maggio 1992, __________ abbia versato
sul conto della convenuta presso la __________ complessivamente Lit.
153'500'000 (interrogatorio formale della convenuta, ad 14) -non è per contro
provato che la convenuta sia stata beneficata con ulteriori Lit. 500'000’000-
non migliora la posizione dell’attrice: a parte il fatto che parte di quelle
somme, e in particolare l’importo di Lit. 45'000'000, era già stato oggetto di
restituzione nell’ambito di un’altra causa promossa in Italia (cfr. doc. F, N e
DD), la convenuta ha in effetti riferito che la rimanenza è poi stata da lei
prelevata in contanti, in somme inferiori ai 20'000'000, circostanza che ha trovato
plausibile conferma nella documentazione bancaria (doc. rich. III°), per poi
essere consegnata, verosimilmente per conto di __________, ad un corriere che
provvedeva al trasporto in Svizzera (interrogatorio formale della convenuta ad
14).
Queste
medesime considerazioni possono essere fatte in merito al bonifico di NLG
56'929.78 effettuato da __________ il 18 novembre 1993 tramite un versamento
per cassa di Lit. 50'000'000 (teste __________ p. 3), ritenuto che anche in
questo caso, come già deciso dal Segretario assessore in sede di opposizione al
sequestro (cfr. sentenza 26 febbraio 1999 inc. n. EF.98.41, sub doc. rich.
IV°), il denaro in questione, pari a ca. Lit. 50'000'000, era stato prelevato
dalla convenuta alcuni giorni prima dai suoi conti in Italia, in contanti (Lit.
17'000'000) e tramite 2 assegni (di Lit. 18'000'000 e Lit. 16'000'000, cfr.
doc. L p. 2).
L’importo
di US$ 5'000.- accreditato il 4 agosto 1995, infine, altro non è che un semplice
trapasso dallo stesso conto della convenuta e meglio dalla rubrica NLG (cfr.
doc. rich. VIII°).
8.2 Ma anche
le ultime due pretese, quelle relative agli accrediti di NLG 7'000.- e FF
60'000.- effettuati da __________ il 31 marzo 1995 sul conto “__________” (cfr.
doc. rich. VIII°; teste __________ p. 1), sempre che siano ammissibili in
ordine siccome formulate per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78
CPC), sono infondate e ciò anche nel caso in cui si volesse ammettere che quei
versamenti costituissero atti di liberalità. Pacifico che in caso di
applicazione del diritto svizzero essi sarebbero formalmente validi e dunque
non soggetti a restituzione, la medesima conclusione s’imporrebbe anche in base
al diritto italiano. Concretamente nell’operazione di accredito del conto della
convenuta posta in atto da __________ tramite l’intervento di __________, ad
insaputa di quest’ultima -almeno inizialmente- può in effetti essere intravisto
un contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 1411 CCIt. oppure una
donazione modale giusta l’art. 793 CCIt., per la quale, siccome l’onere modale
è stato apposto a vantaggio di un terzo, fa pure stato la disciplina del
contratto a favore di terzi (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice
Civile, Milano 2002, n. II ad art. 793) e ciò a prescindere dal fatto che la sua
esecuzione dovesse inizialmente avvenire solo al momento della morte di Luigi
Soldan (per inciso, la stipulazione di un contratto a favore di terzi la cui
prestazione debba essere effettuata al terzo dopo la morte dello stipulante non
costituisce una violazione del divieto dei patti successori, cfr. Cian/Trabucchi,
op. cit., n. IV.12 ad art. 458 e n. I.1 ad art. 1412), ma in seguito, su
suggerimento di quest’ultimo (verbale d’interrogatorio di __________ innanzi al
PP p. 6, sub doc. H; cfr. pure verbale d’interrogatorio della convenuta avanti
al PP p. 5, sub doc. H inc. n. OA.1996.49 rich.), è stata attuata
anticipatamente. Poiché la giurisprudenza italiana ha già avuto modo di
stabilire che il contratto a favore del terzo, nella misura in cui -come nel
caso di specie- comporta una liberalità a favore del medesimo, è sempre
costitutivo di una donazione indiretta (Cian/Trabucchi, op. cit., n. I.2
ad art. 809 e n. VII.2 ad art. 1411; Pescatore/Ruperto, Codice Civile,
9. ed., Milano 1993, n. 9 ad art. 1411; NGCC 1995 p. 695), la quale, se
pure è sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le
donazioni, non sottostà invece alle norme riguardanti la forma di queste (Pescatore/Ruperto,
op. cit., ibidem; sentenza NGCC citata), nel caso concreto è escluso che
l’operazione in questione possa essere considerata nulla per vizio di forma.
9.Pure infondata è infine la
contestazione in merito all’entità della tassa di giustizia (fr. 10'000.-) e
delle ripetibili (fr. 30'000.-) della sede pretorile, che, a giudizio
dell’attrice, dovrebbero essere ridotte (a fr. 5'000.- la tassa di giustizia e
a fr. 10'000.- le ripetibili) siccome esagerate e ciò anche alla luce del fatto
che le questioni in esame erano già state oggetto di approfondimento in altre
due cause tra le medesime parti. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione
della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode in effetti di ampio
potere di apprezzamento censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso,
ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i
massimi della tariffa applicabile (per tante II CCA 15 settembre 2004
inc. n. 12.2003.138; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 51 ad art. 1248 e m.
19 ad art. 150). Nel caso concreto il giudice di prime cure non ha certamente
abusato del suo potere di apprezzamento, nella misura in cui, dopo aver compiutamente
istruito la causa, ha fissato la tassa di giustizia e le ripetibili entro i
limiti tariffari, tanto più che la petizione in rassegna, pur presentando
evidenti analogie con le altre due cause pendenti tra le stesse parti (inc. n.
OA.1996.49 e OA.1996.92), presentava pur sempre importanti differenze, si pensi
in particolare già alla questione del foro.
10. Ne discende che, ammessa la competenza territoriale del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio sud, la petizione va respinta nel merito.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono le
soccombenze delle parti, ritenuto che la problematica d’ordine influenza per
1/5 le attività complessive di giudizio e di patrocinio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. In evasione dell’appello 9 gennaio 2004 di __________ AO 1, la
sentenza 10 dicembre 2003 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è
così riformata:
1. L’eccezione d’incompetenza
territoriale formulata da __________ AP 1 è respinta.
2. La
petizione 15 marzo 1999 di __________ AO 1 è respinta nel merito.
3. La
tassa di giustizia fissata in fr. 10’000.- e le spese, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di __________ AO 1 per 4/5 e per 1/5 sono a carico di
__________ AP 1, cui la controparte rifonderà fr. 18’000.- per parti di
ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3’450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
3’500.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a
carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 5’000.- per parti di ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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