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Decisione

12.2004.140

succursale - carenza di capacità processuale?

22 novembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i decreti 3 settembre 2004 con cui il Pretore ha concesso agli appelli

l’effetto sospensivo;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.Con la petizione in rassegna l’attrice,

che a quel momento è stata indicata con la denominazione “__________”,

rettificata in replica in “__________”, ha chiesto la condanna di __________ AP

1 al pagamento di fr. 14'176.30 più interessi ed accessori nonché il rigetto in

via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. 908953 dell’UE di Lugano.

2.Nei suoi allegati preliminari il

convenuto si è opposto alla petizione sia in ordine che nel merito, eccependo

tra l’altro la carente capacità processuale dell’attrice e la carenza di

legittimazione attiva, per il fatto che sotto la denominazione “__________” non

esisteva a RC alcuna ditta, mentre la denominazione rettificata in “__________”,

corrispondeva ad una succursale, in sé priva della necessaria capacità di

essere parte.

3.Dopo aver limitato l’udienza

preliminare e l’istruttoria all’esame di queste due eccezioni (art. 181 CPC),

il Pretore, con le decisioni qui oggetto di impugnativa, le ha respinte

entrambe siccome infondate, rilevando in sostanza, con riferimento alla

questione della legittimazione attiva, che la rettifica operata in replica

fosse senz’altro fattibile in quanto la denominazione utilizzata in petizione

non poteva dare adito a confusione alcuna circa l’identità della parte attrice,

e, con riferimento alla capacità processuale di quest’ultima, che, nonostante

la succursale non godesse della capacità di essere parte, era tutt’altro che

palese che l’attrice avesse voluto agire in quella veste, dovendosi piuttosto

ritenere che quell’indicazione costituisse un’aggiunta superflua o comunque una

formulazione errata che andava corretta d’ufficio in favore della sede

principale.

4.Degli appelli del convenuto, che

postula la riforma dei giudizi pretorili nel senso di accogliere entrambe le

eccezioni e con ciò di respingere la petizione, e delle osservazioni

dell’attrice, che si oppone ai gravami, si dirà, per quanto necessario, nei

prossimi considerandi.

5. Il

decreto con cui il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di capacità processuale

fatta valere nei confronti dell’attrice per il fatto che la petizione sarebbe

stata promossa da una succursale, ente privo della capacità di stare in

giudizio, può senz’altro essere confermato, ciò che impone la reiezione

dell’appello rubricato sub inc. n. 12.2004.140.

Il

Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di precisare (SJ 1994 p.

511; ICCTF 18 settembre 1998,4C.92/1998), confermando tra l’altro la

costante giurisprudenza di questa Camera (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

Lugano 2000, m. 13 ad art. 38; II CCA 18 marzo 1996 inc. n. 12.95.58, 9

gennaio 1998 inc. n. 12.97.221, 21 settembre 1998 inc. n. 10.95.54, 24

settembre 1998 inc. n. 12.98.75), che la petizione inoltrata a nome di una

succursale non dev’essere respinta in ordine, se in questa circostanza si

ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che può essere

agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio né nel

giudice né nella controparte (art. 165 cpv. 2 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 3 segg. ad art. 165; cfr. per tante II CCA 11 novembre 2004

inc. n. 12.2004.194). Atteso che quanto verificatosi in concreto rientra

proprio in questa categoria di errore, esso -come avvenuto nel caso di specie-

può senz’altro essere rettificato sia d’ufficio che a richiesta di parte (DTF

120 III 11; cfr. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen

Zivilprozessordnung, 3. ed., n. 5 a § 108), tanto più che l’attrice nel corso

del verbale 17 dicembre 2003 (p. 2) e in sede conclusionale aveva infine

dichiarato di agire proprio a nome della sede principale olandese.

5.Diverso, sia pure per altri motivi

rispetto a quelli evocati dal convenuto nel suo gravame, è invece l’esito

dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, che dev’essere accolta, dal

che l’accoglimento dell’appello rubricato sub inc. n. 12.2004.141.

6.1 La

legittimazione attiva, ossia la posizione della parte che ha la titolarità del

diritto fatto valere in causa, non rappresenta un presupposto processuale ma è

invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito.

Trattandosi di un requisito per la proponibilità materiale dell'azione, e

quindi di questione di diritto federale, il suo esame dev'essere effettuato

d'ufficio (DTF 96 II 119; Ottaviani, Le parti nel processo civile

ticinese, Zurigo 1989, p. 17 e seg.; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg.

ad art. 97; per tante II CCA 3 dicembre 1998 inc. 12.98.169, 6 novembre

2003 inc. n. 12.2002.207), così che l'invocazione del relativo vizio può essere

effettuata in qualunque stadio della causa, persino dall'autorità d'appello

(per tante II CCA 31 maggio 1995 inc. n. 12.94.31).

6.2 Nel

caso concreto l’attrice procede per ottenere l’incasso di tutta una serie di

forniture di merce (cfr. plico doc. A-E), che erano state a suo tempo ordinate

alla ditta DiverseyLever o Diversey Lever AG (doc. A1, D1), società che si era pure

occupata della fornitura (doc. A2, B1, C1, D2, E1), e poi fatturate, tra il 30

gennaio ed il 4 marzo 2002, dalla ditta __________ (doc. A3, B2, C2, D3, E2).

Dalle

ricerche effettuate a RC dalla scrivente Camera è risultato che la società __________

- sotto la denominazione __________ non vi è alcuna iscrizione- ha nel

frattempo modificato la sua ragione sociale in __________ AG (ora, a seguito

dello scioglimento della società, deliberato il 5 giugno 2002, __________ AG in

liquidazione), Zugo. A RC non è stata per contro trovata alcuna società

denominata __________. Ritenuto che nelle fatture emesse da quest’ultima (doc.

A3, B2, C2, D3, E2), e meglio nella loro intestazione rispettivamente a piè

pagina, è stato precisato che la stessa in precedenza era denominata __________

rispettivamente che si trattava di una succursale della società olandese __________,

ben si può ritenere che la stessa corrisponda all’attuale __________ AG in

liquidazione oppure alla società __________, ancorché quest’ultima sia stata iscritta

a RC solo qualche giorno dopo i fatti, il 25 marzo 2002, e radiata il 14 luglio

2003. In ogni caso è indubitabile che tutte queste società costituiscono entità

giuridiche diverse da __________ (cfr. doc. N), che nella presente fattispecie

pretende di agire in qualità di attrice e che oltretutto risulta essere stata

iscritta a RC solo in epoca successiva, l’8 agosto 2002, né quest’ultima, pacificamente

gravata dell’onere della prova (art. 8 CC), è stata in grado di dimostrare il

contrario, segnatamente versando agli atti la documentazione da cui si potesse

evincere che essa era il successore in diritto di quelle società o che i loro

crediti le erano stati altrimenti ceduti. Non essendovi in definitiva la prova

che l’attrice è effettivamente colei che può pretendere dal convenuto il

pagamento delle forniture litigiose, ne deve discendere, in riforma della

sentenza impugnata, la reiezione della petizione per carenza di legittimazione

attiva.

7. La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva

soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 27 agosto 2004 (inc. n. 12.2004.140) di __________ AP 1

è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo I,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 280.-

b) spese fr.

20.

-

Totale fr.

300.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.

III. L’appello 27 agosto 2004 (inc. n. 12.2004.141) di __________ AP 1

è accolto. Di conseguenza la

sentenza 14 luglio 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è

così riformata:

1.

La petizione 30 maggio

2003.

è respinta per carenza di legittimazione attiva.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice,

restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a

titolo di ripetibili.

IV. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo III, consistenti

in:

a) tassa

di giustizia fr. 280.-

b) spese fr.

20.

-

Totale fr.

300.

-

da

anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico della parte appellata, che

rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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