12.2004.140
succursale - carenza di capacità processuale?
22 novembre 2004Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2004.140
Data decisione, Autorità:
22.11.2004, IICCA
Titolo:
succursale - carenza di capacità processuale ?
CAPACITÀ PROCESSUALE
SUCCURSALE
art. 38 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 165 cpv. 2 let. b CPC-TI
Incarto n.
12.2004.140
12.2004.141
Lugano
22 novembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.322
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 30
maggio 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'176.30
più interessi ed accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. 908953 dell’UE di Lugano;
ed ora
sulle eccezioni di carenza di capacità processuale dell’attrice e di carente
legittimazione attiva sollevate dal convenuto nei suoi allegati preliminari,
che il Pretore, con due separate decisioni rese il 14 luglio 2004, ha integralmente
respinto;
appellante
il convenuto con due atti di appello 27 agosto 2004, con cui chiede la riforma
di entrambe le decisioni nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di
capacità processuale dell’attrice (inc. n. 12.2004.140) e quella di carente
legittimazione attiva (inc. n. 12.2004.141) e con ciò di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 6 ottobre 2004 postula la reiezione dei due gravami
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamati
Fatti
i decreti 3 settembre 2004 con cui il Pretore ha concesso agli appelli
l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con la petizione in rassegna l’attrice,
che a quel momento è stata indicata con la denominazione “__________”,
rettificata in replica in “__________”, ha chiesto la condanna di __________ AP
1 al pagamento di fr. 14'176.30 più interessi ed accessori nonché il rigetto in
via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. 908953 dell’UE di Lugano.
2.Nei suoi allegati preliminari il
convenuto si è opposto alla petizione sia in ordine che nel merito, eccependo
tra l’altro la carente capacità processuale dell’attrice e la carenza di
legittimazione attiva, per il fatto che sotto la denominazione “__________” non
esisteva a RC alcuna ditta, mentre la denominazione rettificata in “__________”,
corrispondeva ad una succursale, in sé priva della necessaria capacità di
essere parte.
3.Dopo aver limitato l’udienza
preliminare e l’istruttoria all’esame di queste due eccezioni (art. 181 CPC),
il Pretore, con le decisioni qui oggetto di impugnativa, le ha respinte
entrambe siccome infondate, rilevando in sostanza, con riferimento alla
questione della legittimazione attiva, che la rettifica operata in replica
fosse senz’altro fattibile in quanto la denominazione utilizzata in petizione
non poteva dare adito a confusione alcuna circa l’identità della parte attrice,
e, con riferimento alla capacità processuale di quest’ultima, che, nonostante
la succursale non godesse della capacità di essere parte, era tutt’altro che
palese che l’attrice avesse voluto agire in quella veste, dovendosi piuttosto
ritenere che quell’indicazione costituisse un’aggiunta superflua o comunque una
formulazione errata che andava corretta d’ufficio in favore della sede
principale.
4.Degli appelli del convenuto, che
postula la riforma dei giudizi pretorili nel senso di accogliere entrambe le
eccezioni e con ciò di respingere la petizione, e delle osservazioni
dell’attrice, che si oppone ai gravami, si dirà, per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
5. Il
decreto con cui il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di capacità processuale
fatta valere nei confronti dell’attrice per il fatto che la petizione sarebbe
stata promossa da una succursale, ente privo della capacità di stare in
giudizio, può senz’altro essere confermato, ciò che impone la reiezione
dell’appello rubricato sub inc. n. 12.2004.140.
Il
Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di precisare (SJ 1994 p.
511; ICCTF 18 settembre 1998,4C.92/1998), confermando tra l’altro la
costante giurisprudenza di questa Camera (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, m. 13 ad art. 38; II CCA 18 marzo 1996 inc. n. 12.95.58, 9
gennaio 1998 inc. n. 12.97.221, 21 settembre 1998 inc. n. 10.95.54, 24
settembre 1998 inc. n. 12.98.75), che la petizione inoltrata a nome di una
succursale non dev’essere respinta in ordine, se in questa circostanza si
ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che può essere
agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio né nel
giudice né nella controparte (art. 165 cpv. 2 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 3 segg. ad art. 165; cfr. per tante II CCA 11 novembre 2004
inc. n. 12.2004.194). Atteso che quanto verificatosi in concreto rientra
proprio in questa categoria di errore, esso -come avvenuto nel caso di specie-
può senz’altro essere rettificato sia d’ufficio che a richiesta di parte (DTF
120 III 11; cfr. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, 3. ed., n. 5 a § 108), tanto più che l’attrice nel corso
del verbale 17 dicembre 2003 (p. 2) e in sede conclusionale aveva infine
dichiarato di agire proprio a nome della sede principale olandese.
5.Diverso, sia pure per altri motivi
rispetto a quelli evocati dal convenuto nel suo gravame, è invece l’esito
dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, che dev’essere accolta, dal
che l’accoglimento dell’appello rubricato sub inc. n. 12.2004.141.
6.1 La
legittimazione attiva, ossia la posizione della parte che ha la titolarità del
diritto fatto valere in causa, non rappresenta un presupposto processuale ma è
invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito.
Trattandosi di un requisito per la proponibilità materiale dell'azione, e
quindi di questione di diritto federale, il suo esame dev'essere effettuato
d'ufficio (DTF 96 II 119; Ottaviani, Le parti nel processo civile
ticinese, Zurigo 1989, p. 17 e seg.; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg.
ad art. 97; per tante II CCA 3 dicembre 1998 inc. 12.98.169, 6 novembre
2003 inc. n. 12.2002.207), così che l'invocazione del relativo vizio può essere
effettuata in qualunque stadio della causa, persino dall'autorità d'appello
(per tante II CCA 31 maggio 1995 inc. n. 12.94.31).
6.2 Nel
caso concreto l’attrice procede per ottenere l’incasso di tutta una serie di
forniture di merce (cfr. plico doc. A-E), che erano state a suo tempo ordinate
alla ditta DiverseyLever o Diversey Lever AG (doc. A1, D1), società che si era pure
occupata della fornitura (doc. A2, B1, C1, D2, E1), e poi fatturate, tra il 30
gennaio ed il 4 marzo 2002, dalla ditta __________ (doc. A3, B2, C2, D3, E2).
Dalle
ricerche effettuate a RC dalla scrivente Camera è risultato che la società __________
- sotto la denominazione __________ non vi è alcuna iscrizione- ha nel
frattempo modificato la sua ragione sociale in __________ AG (ora, a seguito
dello scioglimento della società, deliberato il 5 giugno 2002, __________ AG in
liquidazione), Zugo. A RC non è stata per contro trovata alcuna società
denominata __________. Ritenuto che nelle fatture emesse da quest’ultima (doc.
A3, B2, C2, D3, E2), e meglio nella loro intestazione rispettivamente a piè
pagina, è stato precisato che la stessa in precedenza era denominata __________
rispettivamente che si trattava di una succursale della società olandese __________,
ben si può ritenere che la stessa corrisponda all’attuale __________ AG in
liquidazione oppure alla società __________, ancorché quest’ultima sia stata iscritta
a RC solo qualche giorno dopo i fatti, il 25 marzo 2002, e radiata il 14 luglio
2003. In ogni caso è indubitabile che tutte queste società costituiscono entità
giuridiche diverse da __________ (cfr. doc. N), che nella presente fattispecie
pretende di agire in qualità di attrice e che oltretutto risulta essere stata
iscritta a RC solo in epoca successiva, l’8 agosto 2002, né quest’ultima, pacificamente
gravata dell’onere della prova (art. 8 CC), è stata in grado di dimostrare il
contrario, segnatamente versando agli atti la documentazione da cui si potesse
evincere che essa era il successore in diritto di quelle società o che i loro
crediti le erano stati altrimenti ceduti. Non essendovi in definitiva la prova
che l’attrice è effettivamente colei che può pretendere dal convenuto il
pagamento delle forniture litigiose, ne deve discendere, in riforma della
sentenza impugnata, la reiezione della petizione per carenza di legittimazione
attiva.
7. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 agosto 2004 (inc. n. 12.2004.140) di __________ AP 1
è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo I,
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 280.-
b) spese fr.
20.
-
Totale fr.
300.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. L’appello 27 agosto 2004 (inc. n. 12.2004.141) di __________ AP 1
è accolto. Di conseguenza la
sentenza 14 luglio 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è
così riformata:
1.
La petizione 30 maggio
2003.
è respinta per carenza di legittimazione attiva.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice,
restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a
titolo di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo III, consistenti
in:
a) tassa
di giustizia fr. 280.-
b) spese fr.
20.
-
Totale fr.
300.
-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico della parte appellata, che
rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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