12.2004.142
edizione documenti - appello del terzo chiamto all'edizione - segreto professionale dell'avvocato
22 agosto 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2004.142
Data decisione, Autorità:
22.08.2005, IICCA
Titolo:
edizione documenti - appello del terzo chiamto all'edizione - segreto professionale dell'avvocato
DOMANDA DI EDIZIONE
SEGRETO PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO
TESTE O TESTIMONE
art. 211 CPC-TI
art. 230 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.142
Lugano
22 agosto
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.644
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 14
ottobre 2003 da
PI 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice
ha chiesto che fosse accertato che tra le parti non era in essere alcun
rapporto giuridico e in particolare non vi era alcuna ragione giuridica dalla
quale potesse derivare un credito a favore della convenuta di fr. 5'316'469.70
oltre interessi, somma di cui essa non era quindi debitrice, e che l’esecuzione
n. __________ dell’UE di Lugano avviata nei suoi confronti dalla controparte ed
avente per oggetto quell’importo era stata promossa in assenza dell’esistenza
effettiva del credito;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora
sull’istanza di edizione di documenti dall’ AP 1 , presentata il 25 maggio 2004 dalla convenuta, avversata dall’attrice
e dal terzo in questione, e che il Segretario assessore, con decreto 11 agosto
2004, ha parzialmente accolto;
appellante il terzo astretto all’edizione, con appello
30 agosto 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere l’istanza di edizione presentata nei suoi confronti, protestando
spese e ripetibili di secondo grado;
appello
cui l’attrice ha dichiarato di aderire, con osservazioni 4 ottobre 2004, mentre
la convenuta, con osservazioni 19 ottobre 2004, ha postulato la reiezione del
gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 31 agosto 2004 con cui il Segretario assessore ha concesso all’appello
l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna PI 1 ha convenuto in lite AO 1, chiedendo che fosse
accertato che tra loro non era in essere alcun rapporto giuridico e in
particolare non vi era alcuna causa giuridica da cui potesse derivare un
credito a favore della controparte di fr. 5'316'469.70 oltre interessi, somma
di cui essa non era quindi debitrice, e che l’esecuzione n. __________ dell’UE
di Lugano avviata nei suoi confronti ed avente per oggetto quell’importo (doc.
D) era stata promossa in assenza dell’esistenza effettiva del credito.
2. La
convenuta si è opposta alla petizione rilevando come l’attrice fosse senz’altro
debitrice dell’importo oggetto del PE, pari al saldo negativo risultante su
alcuni conti intestati direttamente a membri della famiglia __________ (conto __________)
o a società (__________, __________, __________) facenti capo a quest’ultima.
L’attrice, entità giuridica a sua volta facente parte del Gruppo e titolare di
un conto presso la convenuta il cui saldo era poi stato rimborsato, avrebbe in
effetti ingenerato nella banca un clima di particolare fiducia, per poi disattenderlo
nella misura in cui l’aveva indotta ad erogare dei crediti a quelle persone o società
ed in seguito a mantenerli in essere promettendo la fornitura di garanzie ed il
rimborso, mai avvenuti; essa si sarebbe d’altro canto dichiarata più volte
debitrice solidale e/o co-garante degli interi importi.
3. Nelle
more della causa la convenuta ha chiesto all’ __________, organo e a suo tempo
sottoscrittore delle azioni dell’attrice, l’edizione di vari documenti, avversata da quest’ultima e
dal terzo in questione, che il Segretario assessore, con il decreto qui
impugnato, ha parzialmente accolto. Il giudice di prime cure ha così fatto ordine al terzo di produrre le sue dichiarazioni fiscali dal 1995 al 2002
nonché i mandati, gli incarti LRD e tutta la documentazione per la
sottoscrizione e la detenzione delle azioni dell’attrice rispettivamente la
gestione e l’assunzione della carica di director delle società __________ e __________, adottando tutta una serie di accorgimenti a tutela dei
suoi interessi, in particolare limitando la produzione a quella documentazione
facente riferimento ai membri della famiglia __________, garantendo, qualora si
trattava di documentazione inerente società che non erano parti in causa, la
produzione della stessa in busta chiusa e dando la facoltà di oscurare le
informazioni non pertinenti.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, l’AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di respingere l’istanza di edizione presentata nei suoi confronti,
ritenuta non necessariamente rilevante, a carattere inquisitorio e
sproporzionata siccome lesiva dei suoi interessi personali e professionali.
5. Delle
osservazioni con cui l’attrice aderisce all’appello mentre la convenuta postula
la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
6. La
giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che il terzo al quale
si chiede l’edizione di documenti giusta l’art. 211 CPC non può sindacare sulle
condizioni volute dalla legge per legittimare l’edizione, ovvero sull’esistenza
dei presupposti di cui agli art. 206 segg. CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 4 e 6 ad art. 211), e che la sua facoltà di opporsi é perciò limitata al
caso in cui i documenti da produrre attengano alla sua sfera privata, a motivi
che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone rispettivamente
quando la documentazione riguarda suoi interessi giuridicamente rilevanti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 12 ad art. 211; BOA n. 24 p. 24), come ad esempio il suo
diritto della personalità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art.
211), il pericolo di esporsi ad un danno oppure ogni altra concernente
conseguenze derivanti dalla divulgazione di quei documenti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 art. 211).
In
considerazione di quanto precede, l’appello in esame deve senz’altro essere
dichiarato irricevibile nella misura in cui il terzo censura l’esistenza delle
premesse formali di cui agli art. 206 segg. CPC, adducendo in particolare che la
documentazione chiesta in edizione non sarebbe necessariamente rilevante per la
lite e in ogni caso sarebbe di carattere inquisitorio.
7. Resta
da esaminare la censura con cui egli ritiene che l’istanza di edizione formulata
nei suoi confronti sarebbe sproporzionata siccome lesiva dei suoi interessi
personali e professionali. Il rilievo è infondato. L’argomentazione circa l’esistenza
di un eventuale pericolo di rivalsa da parte degli aventi diritto toccati dal
provvedimento è irricevibile siccome addotta per la prima volta solo in questa
sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Lo stesso vale per la censura circa
l’esistenza di un eventuale interesse o segreto professionale, tanto più che l’appellante
non può in realtà prevalersene nel caso concreto, atteso che i dati che gli
sono chiesti di fornire non attengono alla sua attività di avvocato, ma
piuttosto a quella di sottoscrittore di azioni a titolo fiduciario (doc. 23 e
24) rispettivamente di director (doc. 1 e 2) o di amministratore di società (doc.
C), non coperta da quel segreto (Gross, Le secret professionel de
l’avocat, in AAVV, Il segreto professionale dell’avvocato e del notaio,
Lugano 2003, p. 10 segg.). Quanto all’eventuale lesione della sua sfera
personale e di quella delle società toccate dal provvedimento, si osserva che
con gli accorgimenti adottati dal giudice di prime cure l’edizione è in
definitiva limitata a quanto è essenziale per le esigenze delle parti in causa
(sui possibili accorgimenti a tutela degli interessi del terzo, cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 392 e m. 13 ad art. 211): nella ponderazione degli interessi
contrapposti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 393 ad art. 211) non si
può pertanto ritenere che il decreto sia eccessivamente invasivo o
sproporzionato per l’appellante e le società interessate.
8. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede sono poste a carico dell’appellante
(art. 148 CPC), ritenuto che all’attrice, di fatto pure soccombente, non
possono essere accollati oneri processuali, non essendo essa formalmente parte della
procedura d’appello, che vede in effetti opposto il terzo chiamato a produrre i
documenti alla parte richiedente l’edizione.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 30 agosto 2004 dell’AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 500.-
già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla convenuta complessivi
fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
PI 1
rappr. da: RA 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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