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Decisione

12.2004.143

attesa del locatore a chiedere lo sfratto - appello della parte preclusa

14 ottobre 2004Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2004.143

Data decisione, Autorità:

14.10.2004, IICCA

Titolo:

attesa del locatore a chiedere lo sfratto - appello della parte preclusa

MANCATA PRODUZIONE DELLA RISPOSTA

PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI

art. 169 CPC-TI

art. 506 CPC-TI

Incarto n.

12.2004.143

Lugano

14 ottobre

2004/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. SF.2004.58

della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 23

febbraio 2004 da

AO 1

rappr. da RA 2

contro

AP 1

rappr. da RA 1

volta ad ottenere lo sfratto dall'ente locato sito in __________

a __________ (__________), domanda che la convenuta, preclusa, non ha

contestato, e che il Segretario assessore, con decreto 30 agosto 2004, ha

accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 2

settembre 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di

respingere l'istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'istante, con osservazioni 11 ottobre 2004,

postula la reiezione del gravame, pure protestando spese e ripetibili;

richiamato il decreto 3 settembre 2004 con cui il

presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo

richiesto;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il contratto

di locazione tra le parti (doc. A) era da considerarsi risolto per il 31 luglio

2003 a seguito del verificarsi di una condizione risolutiva prevista

contrattualmente (la mancata conclusione di un contratto di compra-vendita o di

un diritto di compera tra la locatrice e una terza società, cfr. doc. B), ha

senz'altro decretato lo sfratto della convenuta dall'ente locato, anche perché,

nonostante l'istanza fosse stata promossa solo il 23 febbraio 2004, non si

poteva ammettere la tacita venuta in essere di un nuovo contratto di locazione

tra le parti;

che con

l'appello che qui ci occupa, avversato dall'istante, la convenuta (debitamente

rappresentata, cfr. doc. 1) chiede di riformare il giudizio di prime cure nel

senso di respingere l'istanza di sfratto, adducendo in sostanza che la

controparte, dopo aver confermato la risoluzione del contratto, avrebbe in

seguito aderito alla conclusione, per atti concludenti, di un nuovo contratto

di locazione o di comodato;

che il

gravame, corredato di alcuni documenti che devono essere espunti dall'incarto

siccome prodotti irritualmente in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 20 segg. ad art. 321), dev'essere disatteso già per

motivi d'ordine, segnatamente per il fatto che gli argomenti addotti in questa

sede -pur essendo stati in parte esaminati dal Segretario assessore- non erano

assolutamente stati evocati dalla convenuta, preclusa in causa, innanzi al

giudice di prime cure (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che ad

ogni buon conto la tesi d'appello, fosse stata anche ricevibile, sarebbe

risultata senz'altro infondata nel merito;

che, in

base alla giurisprudenza, se è vero che la domanda di sfratto va introdotta

dopo la scadenza del termine che ha messo fine alla locazione, è però

altrettanto vero che la stessa non può però essere procrastinata nel tempo a

piacimento del locatore, ritenuto che, a seconda delle circostanze, il fatto di

tollerare la presenza del locatario nei beni locati anche dopo la fine del

contratto può far nascere tra le parti, tacitamente, un nuovo contratto di

locazione di durata indeterminata e di contenuto simile a quello precedente (Cocchi,

Autorità competenti, aspetti procedurali e sfratto, in AAVV, Diritto

della locazione - Giurisprudenza recente e tendenze dottrinali, Lugano 2000, p.

99 con rif.; II CCA 19 agosto 1993 inc. n. 112/93);

che nel

caso concreto questa particolare situazione non si è però verificata: la

convenuta, cui incombe l'onere della prova, non ha in effetti addotto né

dimostrato le circostanze da cui si sarebbe potuto inferire la successiva

venuta in essere, per atti concludenti, di un nuovo contratto di locazione o di

comodato tra le parti, ritenuto che in ogni caso non si può trarre questa

conclusione dal solo fatto che la parte istante abbia atteso quasi 7 mesi prima

di inoltrare la domanda di sfratto, tanto più che essa con scritto 28 agosto

2003 (doc. C), pur non avendo escluso l'eventuale ridiscussione del contratto

se in futuro si fossero verificate alcune condizioni, aveva inequivocabilmente

specificato che "nel frattempo comunque l'ente locato deve venir

restituito";

che

l'appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ciò

che tra l'altro rende priva d'oggetto la richiesta di revoca dell'effetto

sospensivo postulata dall'appellata nelle sue osservazioni, ritenuto che la

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148

CPC);

Per i quali motivi

Visti gli art. 506 e segg. e, per le spese, l'art.

148 CPC

pronuncia:

1. L'appello 2 settembre 2004 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia di fr. 150.- e

spese di fr. 50.-) sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla

parte appellata fr. 300.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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