12.2004.143
attesa del locatore a chiedere lo sfratto - appello della parte preclusa
14 ottobre 2004Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
12.2004.143
Data decisione, Autorità:
14.10.2004, IICCA
Titolo:
attesa del locatore a chiedere lo sfratto - appello della parte preclusa
MANCATA PRODUZIONE DELLA RISPOSTA
PROCEDURA DI SFRATTO DEI CONDUTTORI
art. 169 CPC-TI
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.143
Lugano
14 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. SF.2004.58
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 23
febbraio 2004 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
volta ad ottenere lo sfratto dall'ente locato sito in __________
a __________ (__________), domanda che la convenuta, preclusa, non ha
contestato, e che il Segretario assessore, con decreto 30 agosto 2004, ha
accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 2
settembre 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere l'istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante, con osservazioni 11 ottobre 2004,
postula la reiezione del gravame, pure protestando spese e ripetibili;
richiamato il decreto 3 settembre 2004 con cui il
presidente di questa Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo
richiesto;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la decisione qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che il contratto
di locazione tra le parti (doc. A) era da considerarsi risolto per il 31 luglio
2003 a seguito del verificarsi di una condizione risolutiva prevista
contrattualmente (la mancata conclusione di un contratto di compra-vendita o di
un diritto di compera tra la locatrice e una terza società, cfr. doc. B), ha
senz'altro decretato lo sfratto della convenuta dall'ente locato, anche perché,
nonostante l'istanza fosse stata promossa solo il 23 febbraio 2004, non si
poteva ammettere la tacita venuta in essere di un nuovo contratto di locazione
tra le parti;
che con
l'appello che qui ci occupa, avversato dall'istante, la convenuta (debitamente
rappresentata, cfr. doc. 1) chiede di riformare il giudizio di prime cure nel
senso di respingere l'istanza di sfratto, adducendo in sostanza che la
controparte, dopo aver confermato la risoluzione del contratto, avrebbe in
seguito aderito alla conclusione, per atti concludenti, di un nuovo contratto
di locazione o di comodato;
che il
gravame, corredato di alcuni documenti che devono essere espunti dall'incarto
siccome prodotti irritualmente in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 20 segg. ad art. 321), dev'essere disatteso già per
motivi d'ordine, segnatamente per il fatto che gli argomenti addotti in questa
sede -pur essendo stati in parte esaminati dal Segretario assessore- non erano
assolutamente stati evocati dalla convenuta, preclusa in causa, innanzi al
giudice di prime cure (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che ad
ogni buon conto la tesi d'appello, fosse stata anche ricevibile, sarebbe
risultata senz'altro infondata nel merito;
che, in
base alla giurisprudenza, se è vero che la domanda di sfratto va introdotta
dopo la scadenza del termine che ha messo fine alla locazione, è però
altrettanto vero che la stessa non può però essere procrastinata nel tempo a
piacimento del locatore, ritenuto che, a seconda delle circostanze, il fatto di
tollerare la presenza del locatario nei beni locati anche dopo la fine del
contratto può far nascere tra le parti, tacitamente, un nuovo contratto di
locazione di durata indeterminata e di contenuto simile a quello precedente (Cocchi,
Autorità competenti, aspetti procedurali e sfratto, in AAVV, Diritto
della locazione - Giurisprudenza recente e tendenze dottrinali, Lugano 2000, p.
99 con rif.; II CCA 19 agosto 1993 inc. n. 112/93);
che nel
caso concreto questa particolare situazione non si è però verificata: la
convenuta, cui incombe l'onere della prova, non ha in effetti addotto né
dimostrato le circostanze da cui si sarebbe potuto inferire la successiva
venuta in essere, per atti concludenti, di un nuovo contratto di locazione o di
comodato tra le parti, ritenuto che in ogni caso non si può trarre questa
conclusione dal solo fatto che la parte istante abbia atteso quasi 7 mesi prima
di inoltrare la domanda di sfratto, tanto più che essa con scritto 28 agosto
2003 (doc. C), pur non avendo escluso l'eventuale ridiscussione del contratto
se in futuro si fossero verificate alcune condizioni, aveva inequivocabilmente
specificato che "nel frattempo comunque l'ente locato deve venir
restituito";
che
l'appello in questione, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ciò
che tra l'altro rende priva d'oggetto la richiesta di revoca dell'effetto
sospensivo postulata dall'appellata nelle sue osservazioni, ritenuto che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC);
Per i quali motivi
Visti gli art. 506 e segg. e, per le spese, l'art.
148 CPC
pronuncia:
1. L'appello 2 settembre 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali di complessivi fr. 200.- (tassa di giustizia di fr. 150.- e
spese di fr. 50.-) sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla
parte appellata fr. 300.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster