12.2004.145
lavoro - riduzione del salario - onere della prova
12 maggio 2005Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.145
Data decisione, Autorità:
12.05.2005, IICCA
Titolo:
lavoro - riduzione del salario - onere della prova
ONERE DELLA PROVA
SALARIO
art. 8 CC
art. 322 CO
Incarto n.
12.2004.145
Lugano
12 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. CL.2003.32
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città (procedura per azioni
derivanti da contratto di lavoro) promossa con istanza 30 settembre 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di
fr. 10'153.20 – aumentati a fr. 15'940.90 in sede di conclusioni - a titolo di
conguaglio stipendi e indennità per vacanze e tempo libero;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore con sentenza 23 agosto
2004 ha accolto limitatamente all’importo di fr. 12'257.94 oltre interessi al
5% dal 1 novembre 2002;
appellante
la convenuta, che con atto 3 settembre 2004 chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere integralmente l’istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’istante convenuto, con osservazioni 20 settembre 2004 postula la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
In fatto: 1. AO
1 è stato assunto alle dipendenze del AP 1 in qualità di chef di cucina, a far
tempo dal 1 marzo 2002. Il contratto, stipulato per tempo indeterminato,
prevedeva uno stipendio mensile netto di fr. 6'367.- oltre alla 13 mensilità in
ragione di ½.
Il datore
di lavoro ha disdetto il contratto per il 31 ottobre 2002 con lettera 10
settembre 2002.
2. Con
istanza 30 settembre 2003 AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento della somma di fr. 10'153.20, composti di fr. 1’000.- mensili quale
conguaglio dello stipendio per i mesi da luglio a ottobre e la rimanenza per
indennizzare i giorni di ferie, di riposo e i festivi non goduti.
La
convenuta si è opposta all’istanza, argomentando che le parti si erano
accordate nel senso di diminuire lo stipendio dell’istante di fr. 1'000.-
mensili a partire dal mese di luglio 2002, sicché il conguaglio richiesto non
era dovuto. Per quanto concerne invece le altre indennità, essa ha sostenuto
che l’istante ha già usufruito integralmente delle giornate di riposo e vacanza
previste.
Con le
conclusioni l’istante ha aumentato le proprie pretese a fr. 15'940.90, mentre
la convenuta ne ha chiesto la reiezione.
3 Con
sentenza 23 agosto 2004, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del
Pretore, ha accolto l’istanza per fr. 4'000.- netti quale conguaglio di
stipendio e fr. 8'257,94 lordi per i giorni di riposo e vacanze non goduti.
4. Con
appello 3 settembre 2004 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere integralmente l’istanza, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi.
Con
osservazioni 20 settembre 2004 l’appellato postula la reiezione del gravame.
Considerato
In diritto: 5. Il
Segretario assessore, rilevato che l’istante non aveva firmato il nuovo
contratto che contemplava uno stipendio ridotto rispetto all’esistente, ha
ritenuto non provata la pretesa pattuizione di riduzione di stipendio.
L’appellante censura tale la decisione, sostenendo che in occasione di una riunione
tenutasi nel mese di giugno, le parti avevano concluso oralmente un nuovo
contratto di lavoro, che prevedeva uno stipendio di fr. 5'367.- netti,
inferiore di fr. 1'000.- rispetto a quello precedentemente stabilito. Pur non
avendo l’appellato sottoscritto il nuovo contratto di lavoro, a conferma
dell’avvenuto accordo, l’appellante rileva che l’appellato ha percepito per 4
mesi lo stipendio ridotto, come da accordi intercorsi, ed inoltre si sarebbe
adoperato per coadiuvare il gerente nell’allestimento di una nuova carta dei
menu, proponendo piatti meno costosi, ciò a dimostrazione che la riduzione
corrispondeva a quanto pattuito.
Nella
situazione concreta, stanti le contestazioni in essere, l’onere di provare
l’esistenza di una pattuizione successiva al contratto di lavoro stipulato in
data 11 febbraio 2002 (doc. D) in virtù della quale lo stipendio andava
diminuito di fr. 1’000.- mensili incombeva alla convenuta (art. 8 CC).
La forma
scritta non è invero presupposto di validità per il contratto di lavoro,
neppure secondo il CCNL, il quale si limita a consigliare l’uso di tale forma.
Si rileva però che, a differenza del contratto originale, quello contenente la
modifica di stipendio non è stato firmato. È quindi da esaminare se l’appellato
abbia manifestato in altro modo il proprio consenso. Gli atti di causa non sono
concludenti in merito. P__________, gerente dell’esercizio pubblico, sentito
quale teste, ha riportato che in occasione di un incontro tenutosi verso fine
giugno 2002 fu proposto al AO 1 un adattamento del salario con una riduzione di
fr. 1'000.- mensili, riferendo che AO 1 “sul momento e se ben ricordo, reagì in
maniera tranquilla ed era d’accordo in quanto capiva la situazione” (verbale 3
febbraio 2004, pag. 15). A__________, che si occupa della contabilità e
dell’allestimento stipendi della convenuta, conferma che in occasione della
menzionata discussione, inerente l’andamento problematico dell’esercizio
pubblico, fu proposta una riduzione dello stipendio dell’istante, il quale si
dichiarò d’accordo di una riduzione di fr. 1'000.- (verbale 3 febbraio 2004,
pag. 13). Tali deposizioni contrastano tuttavia con il tenore della ricevuta -
redatta dallo stesso Z__________ in epoca non sospetta - giusta la quale gli
importi consegnati all’istante - tre volte fr. 5'367.- - costituivano acconti
di stipendio (doc. C). Si osserva poi come, dopo che l’appellante aveva firmato
regolarmente i conteggi di stipendio fino a giugno compreso, dal mese di luglio
- quando sarebbe intervenuta la riduzione dello stipendio - i conteggi non
portano più la sua firma, salvo l’ultimo, che contiene comunque una, seppure
generica “riserva di verifica” (doc. 2). Gli elementi a sostegno della tesi di
parte convenuta circa l’accordo di riduzione dello stipendio non sono quindi
convincenti né sufficienti. Su questo punto la sentenza impugnata merita quindi
conferma.
6. Il Segretario
assessore ha accertato il diritto dell’istante al pagamento di 2,09 giorni di
vacanza, 22,53 giorni di riposo e 4,32 giorni festivi non goduti, per
complessivi fr. 8'257.94 lordi. L’appellante censura la decisione impugnata, sostenendo
che in base alle direttive aziendali interne l’appellato avrebbe dovuto esaurire
Fatti
i giorni di libero e le vacanze entro la fine dell’anno. Pur avendone la
possibilità, l’istante avrebbe omesso di accordarsi con la gerente per godere
dei giorni di libero e di vacanza durante i mesi di settembre e ottobre sicché
la successiva richiesta di pagamento sarebbe in urto con i principi della buona
fede.
La
tesi dell’appellante, che non contesta né i conteggi del Segretario assessore
in merito ai giorni di vacanza e riposo non effettuati, né che l’appellato non ne
abbia usufruito, è manifestamente infondata. Sarà sufficiente in merito
richiamare la pertinente motivazione del primo giudice - rimasta incontestata -
Considerandi
che la convenuta medesima avrebbe potuto imporre la compensazione in natura,
senza dover attendere eventuali sollecitazioni dalla controparte. Non è poi dato
a comprendere per quale motivo, non essendosi accordato con il datore di lavoro
per godere dei giorni di libero durante il periodo di disdetta, il principio
della buona fede possa azzerare i diritti dell’appellato L’art. 16 cpv. 5 del
CCNL prevede infatti esplicitamente l’obbligo di compensare entro 4 settimane i
giorni di riposo non effettuati, ritenuto che in caso di mancata compensazione
i medesimi devono essere pagati alla fine del rapporto di lavoro. Anche su
questo punto l’appello, manifestamente destituito di fondamento, è da
respingere.
Per
quanto precede, l’appello è da respingere. Le ripetibili seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia: 1.
L'appello 3 settembre 2004 di AP 1
è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese. AP
1 rifonderà a AO 1 fr. 800.- di ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster