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Decisione

12.2004.145

lavoro - riduzione del salario - onere della prova

12 maggio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni di libero e le vacanze entro la fine dell’anno. Pur avendone la

possibilità, l’istante avrebbe omesso di accordarsi con la gerente per godere

dei giorni di libero e di vacanza durante i mesi di settembre e ottobre sicché

la successiva richiesta di pagamento sarebbe in urto con i principi della buona

fede.

La

tesi dell’appellante, che non contesta né i conteggi del Segretario assessore

in merito ai giorni di vacanza e riposo non effettuati, né che l’appellato non ne

abbia usufruito, è manifestamente infondata. Sarà sufficiente in merito

richiamare la pertinente motivazione del primo giudice - rimasta incontestata -

Considerandi

che la convenuta medesima avrebbe potuto imporre la compensazione in natura,

senza dover attendere eventuali sollecitazioni dalla controparte. Non è poi dato

a comprendere per quale motivo, non essendosi accordato con il datore di lavoro

per godere dei giorni di libero durante il periodo di disdetta, il principio

della buona fede possa azzerare i diritti dell’appellato L’art. 16 cpv. 5 del

CCNL prevede infatti esplicitamente l’obbligo di compensare entro 4 settimane i

giorni di riposo non effettuati, ritenuto che in caso di mancata compensazione

i medesimi devono essere pagati alla fine del rapporto di lavoro. Anche su

questo punto l’appello, manifestamente destituito di fondamento, è da

respingere.

Per

quanto precede, l’appello è da respingere. Le ripetibili seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1.

L'appello 3 settembre 2004 di AP 1

è respinto.

2. Non si prelevano tasse né spese. AP

1 rifonderà a AO 1 fr. 800.- di ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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