12.2004.147
decisione sulle domande peritali - risarcimento danni a seguito del mancato adempimento di una transazione
29 settembre 2005Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2004.147
Data decisione, Autorità:
29.09.2005, IICCA
Titolo:
decisione sulle domande peritali - risarcimento danni a seguito del mancato adempimento di una transazione
INADEMPIMENTO
PERIZIA / PERIZIE
QUESITI
art. 97 CO
art. 182 cpv. 3 CPC-TI
art. 247 cpv. 7 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.147
Lugano
29 settembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.30
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 15
gennaio 2001 da
AO 1
RA 2
contro
AP 1
RA 1
con la quale l¿attrice ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 12'800.- oltre interessi al 5% dal 3 dicembre
1998 nonché il rigetto dell¿opposizione interposta al precetto esecutivo no
781218 dell¿Ufficio di esecuzione di Lugano;
domanda avversata dal convenuto, il quale ha chiesto
in via riconvenzionale la condanna dell¿attrice al pagamento della somma di fr.
768,50 oltre interessi, e che il pretore con decisione 16 agosto 2004 ha
accolto limitatamente all¿importo di fr. 10'341,10 oltre interessi, respingendo
la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto, che con atto di appello del 7
settembre 2004 chiede in via principale l¿annullamento del querelato giudizio e
il rinvio dell¿incarto al primo giudice per il completamento dell¿istruttoria e
l¿emanazione di un nuovo giudizio e, in via subordinata, la modifica della sentenza
nel senso di accogliere la petizione limitatamente all¿importo di fr. 768,50
oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1999;
mentre l¿attrice, con osservazioni dell¿11 ottobre
2004, postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: 1. Nel corso del 1994, AO 1 conferì un mandato all¿AP 1 in
relazione alla riattazione di uno stabile, sito a __________, di cui essa era
comproprietaria. La nota d¿onorario di fr. 22'320.- dell¿8 novembre 1994
essendo rimasta impagata, l¿AP 1 avviò nei confronti della committente una
procedura giudiziaria, sfociata nella sentenza 30 ottobre 1995 della Pretura di
Lugano, sezione 1, con la quale la convenuta fu condannata a versargli
l¿importo di fr. 22'320.- oltre interessi al 5% dal 15 novembre 1994, e l¿opposizione
al precetto esecutivo spiccato nei di lei confronti rigettata. La sentenza è
cresciuta in giudicato, l¿appello 16 marzo 1998 della convenuta essendo stato
dichiarato tardivo con sentenza 26 agosto 1998 di questa Camera.
2. Nel
contesto della continuazione della procedura esecutiva, le parti hanno poi
sottoscritto in data 3 dicembre 1998 un accordo transattivo in virtù del quale AO
1 doveva versare all¿AP 1 fr. 25'000.- a tacitazione delle sue pretese di cui
alla precitata sentenza, mentre l¿AP 1 si obbligava a consegnarle una serie di
documenti. Il pagamento della somma pattuita è avvenuto seduta stante mentre per
quanto riguarda i documenti l¿AP 1 ne ha dati una parte, impegnandosi a consegnare
¿entro 10 giorni dalla firma del presente atto ... la seguente ulteriore
documentazione inerente il lavoro da lui svolto:
- n. 2 (due) copie tavole espositive scala 1:50;
- n. 1 (uno) copia di tutti i lucidi menzionati al punto b) nel
documento del 25 aprile del 1994.
- n. 3
(tre) copie delle analisi delle soluzioni dei progetti attuabili, scala 1:100
nonché del computo dei costi di costruzione preventivabili.¿
Egli
confermava altresì ¿non esservi altra documentazione da consegnare, né relativa
al suo lavoro né di proprietà del committente¿.
Il 25
marzo 1999 l¿AP 1 ha consegnato ancora i documenti da C a N - a suo tempo
prodotti in pretura nell¿ambito della causa creditoria - nonché 10 lucidi,
rilievo 1:50, in originale. Così interpellato, il 23 giugno 1999 egli
confermava di non detenere altra documentazione rispetto a quella consegnata
in occasione degli incontri del 3 dicembre e del 25 marzo 1999.
AO 1,
sostenendo di non aver ricevuto i documenti che controparte doveva consegnarle
in virtù della convenzione 3 dicembre 1998, ha poi chiesto, invano, all¿AP 1
il pagamento del relativo controvalore.
3. Con
petizione 15 gennaio 2001 AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento dell¿importo di fr. 12'800.- oltre interessi. Invocata l¿inadempienza
della controparte, che neppure era in grado di far fronte al suo obbligo di
consegnare i documenti secondo l¿accordo intercorso, l¿attrice ne ha dedotto
che il convenuto non aveva eseguito le prestazioni a suo tempo fatturate e ne
ha chiesto il risarcimento, desumendone il valore dalla precedente sentenza 30
ottobre 1995.
Con
risposta 20 maggio 2001 il convenuto si è opposto alla petizione, adducendo di
aver consegnato all¿attrice tutto quanto era in suo possesso al momento della
stipula dell¿accordo transattivo. Unitamente alla risposta di causa, ha prodotto
le copie dei documenti, appositamente ristampati, di cui controparte lamentava
la mancata consegna. Ha poi rilevato come l¿esecuzione delle prestazioni da
parte sua fosse già stata accertata dal pretore con sentenza 30 ottobre 1995 e
quindi non sarebbe più possibile mettere in dubbio tale fatto. Sostenendo poi
di aver dovuto procedere a ricerche d¿archivio ed alla ristampa dei documenti,
in via riconvenzionale ha postulato la condanna dell¿attrice al pagamento delle
spese in cui è incorso, quantificate in fr. 768,50, di cui fr. 268,50 quale
costo delle copie e fr. 500.- per il dispendio di tempo del proprio ufficio.
Con
la replica e risposta alla riconvenzionale l¿attrice ha chiesto la reiezione
della domanda riconvenzionale confermando la petizione. Con l¿allegato di
duplica e replica riconvenzionale il convenuto ha anch¿esso confermato le
proprie domande, e così entrambe le parti con le rispettive conclusioni.
4. Con
sentenza 16 agosto 2004 il pretore ha accolto la petizione limitatamente
all¿importo di fr. 10'341.10 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1999. Il
primo giudice ha dapprima ritenuto che il convenuto era da considerare
inadempiente perché non aveva consegnato i documenti malgrado avesse assunto un
preciso impegno in tal senso nell¿ambito dell¿accordo transattivo, rilevando in
seguito che la produzione dei documenti stessi nell¿ambito della procedura
giudiziaria non poteva costituire adempimento. Riguardo all¿ammontare della
pretesa, ha considerato che gli importi richiesti non erano stati contestati,
ma li ha nondimeno ridotti nella medesima proporzione con cui il convenuto
aveva ridotto la propria pretesa d¿onorario in sede transattiva.
5. Con
appello 7 settembre 2004 il convenuto chiede in via principale l¿annullamento
del querelato giudizio e il rinvio dell¿incarto al primo giudice affinché
completi l¿istruttoria ed emani un nuovo giudizio. A mente dell¿appellante la
sentenza sarebbe nulla perché il pretore, decidendo di non assumere la prova peritale
malgrado l¿avesse ammessa con l¿ordinanza sulle prove, avrebbe modificato
l¿ordinanza medesima omettendo però di interpellare preventivamente le parti,
violando così il diritto al contraddittorio. Donde la nullità dell¿ordinanza,
che comporterebbe pure la nullità della sentenza impugnata. In via subordinata chiede
che nel merito la decisione venga riformata nel senso di riconoscere
all¿attrice l¿importo di fr. 768,50 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1999.
Con
osservazioni 11 ottobre 2004 l¿appellata ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato
In diritto: 6. Per
quanto riguarda la decisione con la quale il pretore non ha ammesso la prova
peritale, va rilevato che, a dispetto del tenore del dispositivo e nonostante
che per gli effetti che ne derivano sia paragonabile ad una modifica
dell¿ordinanza sulle prove, trattasi di una decisione con la quale il primo
giudice si pronuncia sull¿ammissibilità dei quesiti, come previsto dall¿art.
247 cpv. 7 CPC. In effetti, avendo egli ritenuto che le domande peritali non fossero
necessarie e/o idonee a chiarire aspetti controversi della vicenda, il pretore non
le ha ammesse. La particolarità della situazione risiede invero nel fatto che, tutti
Fatti
i quesiti essendo stati giudicati inammissibili, la prova peritale veniva a
cadere. Quand¿anche ciò costituisse - di fatto - una modifica dell¿ordinanza
sulle prove, la procedura era quella prevista dall¿art. 247 CPC e non quella stabilita
dall¿art. 182 cpv. 3 CPC, sicché non sono ravvisabili in concreto vizi
procedurali che possano rendere nulla la decisione, di cui l¿appellante neppure
potrebbe invocare l¿annullabilità poiché, avendo proceduto nel seguito della
causa senza nulla eccepire, vi osterebbe l'art. 143. cpv. 2 CPC. Di
conseguenza, la domanda intesa ad annullare il giudizio e rinviare l¿incarto al
primo giudice va respinta.
7. Nel
merito l¿appellante censura la decisione del pretore il quale, identificando il
costo dei documenti che egli si era impegnato a produrre con il valore delle
prestazioni dell¿architetto, avrebbe omesso di considerare che l¿esecuzione di
tali prestazioni era già stata accertata in modo vincolante da una precedente
sentenza e non poteva quindi più essere oggetto di contestazione. Inoltre, con l¿accordo
del 3 dicembre 1998 egli si sarebbe impegnato unicamente a consegnare i
documenti e non a eseguire le prestazioni d¿architetto, da lui già fatte e per
le quali gli era stato riconosciuto giudizialmente il diritto alla mercede. Il
valore dei documenti sarebbe di conseguenza pari al costo per la stampa e la
riproduzione dei documenti, di complessivi fr. 768,50, oggetto della domanda
riconvenzionale. Postula quindi che, in via subordinata la sentenza sia
modificata nel senso di accogliere la petizione limitatamente a tale importo.
8. Giusta
l¿art. 97 CO, il debitore che non adempie l¿obbligazione o non la adempie nel
debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che non
provi che nessuna colpa gli è imputabile. In particolare, il creditore deve
dimostrare l¿esistenza di una violazione contrattuale, di un danno e di un
nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il danno, mentre
il debitore può liberarsi dalla responsabilità provando che nessuna colpa gli è
imputabile (Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT,
Berna 1998, n. 67.05 e 68.07; Wiegand,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 2. ed., n. 5 ss. e 61 ss. ad art. 97
CO). In applicazione dell¿art. 97 CO, il creditore ha il diritto di ottenere il
risarcimento dell¿interesse positivo, ossia egli deve essere posto di nuovo
nella situazione come se il contratto fosse stato adempiuto correttamente. Così
non solo deve essere tenuto in considerazione il minor valore della prestazione
effettuata, ma anche eventuali ulteriori danni conseguenti al manchevole
operato del debitore (Schwenzer, op. cit., n. 14.29, 64.22 e 68.06; Wiegand, op. cit., n. 46 e 53 ss. ad
art. 97 CO).
9. Le parti hanno concluso, il 3 dicembre 1998, un compromesso,
denominato ¿accordo transattivo¿ con il quale AO 1 doveva versare all¿AP 1 fr.
25'000.- a tacitazione delle sue pretese, mentre l¿AP 1 si obbligava a
consegnarle una serie di documenti. Pacifica essendo l¿inadempienza dell¿AP 1,
il quale non ha fatto fronte interamente ai propri obblighi - egli ha infatti omesso
di consegnare le copie tavole espositive scala 1:50, le copie delle analisi
delle soluzioni dei progetti attuabili, in scala 1:100 e il computo dei costi
di costruzione preventivabili, tanto che neppure contesta seriamente la propria
inadempienza, limitandosi a sollevare fumose quanto inconsistenti
giustificazioni per la mancata consegna dei documenti - AO 1 doveva ancora
dimostrare che dalla mancata consegna dei documenti di cui trattasi le è derivato
un danno. L¿attrice non ha però spiegato quale danno le sarebbe derivato dalla
mancata consegna dei piani. Anzi, essa stessa afferma che per lei la
prestazione effettiva è divenuta priva d¿interesse (replica pag. 4) sicché non
si intravede come possa sostenere che il fatto di non avere i piani costituisca
un danno.
Certo,
dall¿inadempienza dell¿AP 1 essa ha dedotto che le prestazioni da questi a suo
tempo fatturatele non erano state eseguite, contestando quindi che egli avesse diritto
alla relativa mercede. Così facendo, l¿attrice non ha tuttavia sostenuto
l¿esistenza di un danno conseguente all¿inadempienza della convenzione, ma ha
rimesso in discussione il diritto dell¿AP 1 a percepire la mercede per il lavoro
svolto in esecuzione del contratto d¿architetto. Questo diritto era però già
stato accertato dal Pretore con la sentenza 30 ottobre 1995, cresciuta in
giudicato, sicché non era ammissibile rimetterlo in discussione, ostandovi il
principio della res iudicata.
Solo con
le osservazioni all¿appello l¿appellata rileva, in fine, che per ottenere la
stessa prestazione promessa ma non eseguita dall¿AP 1 un terzo incaricato avrebbe
dovuto rifare il medesimo lavoro, ma con una spesa superiore perché non in
possesso degli studi già fatti dallo stesso AP 1. Trattasi di fatti mai
allegati in prima sede, la cui adduzione in sede di appello è pertanto inammissibile
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Di
conseguenza, in mancanza di un danno, la petizione andava respinta. Ritenuto
comunque che il convenuto in questa sede ammette la pretesa della convenuta per
l¿importo di fr. 768,50, la sentenza del Pretore va modificata accogliendo la
petizione in questa misura.
10. L¿appellata
eccepisce ancora che il convenuto avrebbe omesso di contestare in prima istanza
l¿ammontare del risarcimento. A torto. Già si è detto che la pretesa
dell¿attrice è stata fondata sulla pretesa inadempienza del convenuto
nell¿ambito del contratto d¿architetto, fondamento contestato dal convenuto, il
quale ha sostenuto che il corretto adempimento del contratto d¿architetto ed il
suo diritto alla mercede erano già stati accertati in modo vincolante dal
Pretore nell¿ambito di un¿altra procedura.
Di
conseguenza l¿appello dev¿essere accolto nella sua domanda subordinata e la
sentenza impugnata riformata in tal senso. La tassa di giustizia e le spese di
entrambe le istanze seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: I. L'appello 7 settembre 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 16 agosto 2004 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e di
conseguenza l¿arch. AP 1 è condannato a pagare a AO 1 la somma di fr. 768,50
oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1999.
2. Limitatamente
a questo importo è rigettata in via definitiva l¿opposizione interposta al PE
n. 781218 dell¿UE di Lugano.
3. La
tassa di giustizia dell¿azione principale in complessivi fr. 800.- e le spese ,
da anticipare come di rito, sono a carico del convenuto per 1/16 e
dell¿attrice per 15/16. Quest¿ultima rifonderà inoltre al convenuto fr. 1'125.-
a titolo di ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d¿appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr. 450.-
già
anticipati dall¿appellante, restano a suo carico per 1/10 e per il resto sono
poste a carico dell¿appellata, con l¿obbligo di rifondere alle controparte fr. 700.-
per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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