12.2004.149
locazione - ripristino dell'ente locato - risarcimento danni
10 novembre 2005Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2004.149
Data decisione, Autorità:
10.11.2005, IICCA
Titolo:
locazione - ripristino dell'ente locato - risarcimento danni
RESTITUZIONE DELLA COSA
art. 267 CO
art. 267a CO
Incarto n.
12.2004.149
Lugano
10 novembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.403
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con petizione 18
giugno 2001, da
AO 1
e
AO 2
entrambi rappr.
dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 75'650.- oltre a interessi al 5% dal
30 settembre 1999, domanda avversata dalla convenuta che postula la reiezione
della petizione e che il Pretore, con decisione del 2 agosto 2004, ha accolto nella misura di Fr. 70'565.- oltre a
interessi al 5% dal 30 settembre 1999 con la tassa di giustizia e le spese a
carico degli attori per 1/15 e per il rimanente a carico della convenuta,
tenuta a rifondere agli attori l’importo di Fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.
Appellante
la convenuta con atto del 6 settembre 2004, con cui chiede l’annullamento della
decisione di prima istanza e la reiezione integrale della petizione mentre, con
osservazioni del 12 ottobre 2004, gli attori postulano che l’appello venga respinto
con conferma della decisione pretorile.
Letti ed
esaminati gli atti ed i documenti di causa
ritenuto
Fatti
A. AO 2
e AO 1 sono comproprietari della part. n. __________ RFD di __________,
costituita di un prato di 4557 m2; AP 1 è proprietaria del fondo contiguo n. __________ RFD di __________
sito a valle del primo.
Con contratto del 12/19 ottobre 1998 AO 2 e AO 1 hanno concesso in
uso la parte più a valle del fondo n. __________ RFD di __________ a AP 1
affinché quest’ultima potesse disporre del terreno per depositarvi il materiale
di scavo estratto dalla vicina particella n. __________ RFD di __________
durante la fase di costruzione di uno stabile industriale. L’accordo prevedeva
tra l’altro l’occupazione di 500 m2 di terreno per la durata di sei mesi, con facoltà di richiedere una
proroga di questo termine dietro pagamento di un’indennità pro rata, e
l’obbligo di sistemare il terreno così come si trovava inizialmente, con lo
strato di humus intatto nonché seminato. L’importo dell’indennità di Fr. 600.-
è stato corrisposto regolarmente.
B. Spirato
il termine concesso a AP 1 per l’utilizzazione del fondo, AO 2 e AO 1 hanno
constatato che contrariamente agli accordi intercorsi, anziché 500 m2 erano stati occupati 2700 m2 del fondo concesso in
uso. Ad insaputa dei proprietari, AP 1 aveva inoltre costruito una strada di
accesso in asfalto per il transito dei veicoli pesanti. Le parti hanno quindi
concordato una proroga del contratto per altri 5 mesi, ossia fino al 30
settembre 1999, dietro pagamento di un’ulteriore indennità di Fr. 500.-
debitamente corrisposta.
C. Con
scritto del 17 aprile 2000 AO 2 ha sollecitato AP 1 di provvedere al ripristino
dello stato anteriore del fondo, con i livelli originari, previa rimozione dei
mucchi di terra e dei materiali di ripiena ancora esistenti. AP 1 incaricava
così la ditta __________ di asportare il materiale in esubero e di procedere ai
necessari lavori di sistemazione del sedime. I proprietari hanno contestato i
lavori così come eseguiti, sostenendo che sarebbero rimaste sul posto grosse
quantità di materiale di scavo di qualità scadente che avrebbero portato ad un
innalzamento del livello del terreno e ad un impoverimento dello stesso al
punto da renderlo inidoneo a uno sfruttamento agricolo. Da verifiche eseguite
sul posto è risultato che il terreno sarebbe stato innalzato con un volume di materiale
sassoso depositato di circa 1700 m3, mentre completamente assente sarebbe l’humus. Il terreno così
sistemato non si presterebbe quindi più all’agricoltura e la strada in asfalto
non sarebbe stata rimossa. Queste conclusioni sono state contestate da AP 1, la
quale si è detta disposta unicamente a rimuovere i residui di asfalto della
strada.
Vista
l’impossibilità di comporre bonalmente la vertenza, le parti di comune accordo
hanno dato incarico al geologo ing. __________ di effettuare uno studio del
fondo in questione. Nel suo referto dell’ottobre 2000 il perito ha accertato
uno spessore medio di ripiena di circa 50 cm ed ha stabilito il volume del
materiale depositato sopra i sedimenti fluvio-deltizi in poco più di 1400 m3.
D. Alla
luce di queste valutazioni peritali, AO 2 e AO 1 hanno ribadito le loro
richieste, quantificate in Fr. 75'650.-, che non sono state accettate da AP 1.
Nemmeno il tentativo di conciliazione esperito davanti al Pretore giusta gli
art. 354 e segg. CPC ha portato ad una definizione della vertenza, per cui, il
18 giugno 2001, AO 2 e AO 1 hanno convenuto in giudizio AP 1 davanti al Pretore
di Lugano chiedendo il pagamento dell’importo di Fr. 75'650.- oltre a interessi
al 5% dal 30 settembre 1999.
Con
decisione del 2 agosto 2004 il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto la
petizione condannando la convenuta al pagamento di Fr. 70'565.- oltre ad
accessori. Tassa di giustizia e spese sono state poste a carico delle parti in
ragione del reciproco grado di soccombenza.
In
sintesi, il Pretore ha considerato che il fondo non è stato sistemato a regola
d’arte e come pattuito tra le parti. Al momento della riconsegna agli attori lo
stesso si presentava impoverito e senza humus. Sul fondo degli attori era
infatti rimasto un quantitativo di 1282.50 m3 di materiale di scavo
di cattiva qualità che ha di fatto impedito la continuazione di un uso agricolo
del terreno, per cui il Pretore ha ammesso l’inadempienza della convenuta. Ha
quindi stabilito il risarcimento del danno in favore degli attori, leggermente
corretto verso il basso, tenendo in considerazione i lavori indicati per la
sistemazione del terreno e i relativi costi preventivati da __________ l’11
ottobre 2000. Il Pretore non ha invece ammesso la pretesa di Fr. 2'500.- per la
sistemazione della scarpata a confine con la rete metallica. In conclusione,
l’importo riconosciuto in prima istanza agli attori a titolo di risarcimento
del danno è di Fr. 70'565.- oltre a interessi del 5% dal 30 settembre 1999.
E. Con
appello del 6 settembre 2004 AP 1 ha impugnato la decisione pretorile di cui ha
chiesto la modifica nel senso di respingere integralmente la petizione, con
protesta di tasse, spese e ripetibili della prima e seconda istanza.
Dei
motivi si dirà nei considerandi.
Con
osservazioni del 12 ottobre 2004 AO 2 e AO 1 chiedono la reiezione dell’appello.
Considerato
Considerandi
1.
L’appello
è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 in relazione con gli art. 131 cpv. 3 e
133.
cpv. 1 lett. b CPC) e la legittimazione dell’appellante è data. Essendo
adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è quindi ammissibile e
può essere esaminato nel merito, riservate le eccezioni di cui si dirà in
seguito.
2.
Gli
attori contestano preliminarmente l’ammissibilità dell’appello poiché postula
l’annullamento della sentenza pretorile, omette di chiedere espressamente la
riforma del giudizio pretorile e non formula in cifre le modificazioni
proposte.
A torto. Se da un lato è vero che la domanda di annullamento della
decisione impugnata è lecita nei casi previsti dall’art. 326 CPC, qui non
ricorrenti né invocati, e quindi di per sé la richiesta dell’appellante
dovrebbe essere dichiarata inammissibile (cfr. al proposito Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad
art. 307 m. 1-3 e N. 790), d’altra parte occorre constatare che l’appellante
chiede comunque – seppur non espressamente – la riforma del giudizio pretorile
allorquando postula di respingere integralmente la petizione. In questo senso
la riforma del giudizio pretorile è quindi – perlomeno implicitamente –
richiesta. L’appellante, con tale domanda, ha pure dato seguito al suo obbligo
di precisazione e quantificazione delle proprie pretese. L’appello da questo
punto di vista è quindi ammissibile.
3.
L’appellante
deduce in giudizio sia il dispositivo n. 1 – relativo alla sua condanna al pagamento
agli attori dell’importo di Fr. 70'565.- ed accessori – sia il dispositivo n. 2
con cui il Pretore ha statuito sulle spese processuali e sulle ripetibili, per
le quale essa si limita a “protestare spese e ripetibili di prima e seconda istanza”,
senza formulare più precisamente la sua richiesta.
Se da un
lato tale richiesta è considerata ammissibile per le ripetibili di seconda
istanza che il Giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento anche in
difetto di una precisa domanda (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 309 m. 15), diversa e contraria è la soluzione quando
l’appello riguarda l’ammontare delle ripetibili aggiudicate dal Pretore nel
caso in cui l’appellante non indica quale importo diverso vuol vedere
pronunciato dall’autorità di seconda istanza (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 309 N. 808). Infatti, non può essere considerata precisa
quella domanda che non esprime l’indicazione della somma domandata rispetto a
quella assegnata dal Pretore anche perché al giudice, in una simile situazione
è impedito di rispettare il principio di non assegnare più di quanto chiesto (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 309
m. 10). Tuttavia, nella specie, l’appellante non chiede una modifica delle
ripetibili a suo favore – che il primo giudice non le ha correttamente
accordato a seguito dell’esito del
merito -
ma solo che una tale indennità le venga assegnata, anche in prima sede, a
dipendenza del fatto che le domande di petizione, secondo la sua richiesta
d’appello, devono essere respinte. Anche su questo punto l’appello deve quindi
essere dichiarato ammissibile.
4.
Il
25.
febbraio 2005 l’appellante ha comunicato a questo Tribunale che gli attori
avrebbero manifestato l’intenzione di vendere – parzialmente – il fondo
litigioso a terzi, già concludendo i necessari accordi e posando sul terreno le
modine in vista del frazionamento dello stesso. A mente dell’appellante,
ritenuto il concordato prezzo di vendita (pieno) di Fr. 250.- al m2,
lo stato del terreno non avrebbe quindi causato alcun pregiudizio agli attori,
per cui sarebbe così dimostrata l’assenza di un danno, contrariamente a quanto
stabilito nella sentenza impugnata. Con scritto del 27 luglio 2005 l’appellante ha confermato
la vendita parziale da parte degli attori della particella di loro proprietà.
Tali
scritti non possono essere considerati in appello, vigente il divieto di
produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 lett. b CPC).
5.
L’appellante asserisce di essere stata ingiustamente limitata nei
propri mezzi probatori, poiché il Pretore ha respinto la richiesta di
assunzione della prova offerta all’udienza preliminare di audizione del teste __________
e quella da essa formulata in corso di istruttoria di assunzione suppletoria di
prove. Senza ulteriore motivazione l’appellante conclude quindi per
l’accoglimento dell’appello anche per questi motivi.
Giusta
l’art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, l’atto di appello deve contenere i motivi di
fatto e di diritto sui quali si fonda. L’assoluta mancanza di motivi di fatto e
di diritto alla base dell’appellazione non consente di stabilire i limiti del
gravame e impedisce sia alla controparte di prendere posizione sullo stesso sia
all’autorità di ricorso di esaminarlo (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 309 m. 16 e 17). In concreto su questo punto difetta alla
memoria ricorsuale anche un seppur minima e concisa motivazione, per cui non è
possibile entrare nel merito di tale censura. Né del resto l’appellante ha
avanzato in questa sede – come la legge le avrebbe consentito – la richiesta di
assunzione in seconda istanza di quelle prove che il Pretore avrebbe
ingiustamente rifiutato (art. 309 cpv. 1 lett. g e 322 lett. b CPC), per cui
questo Tribunale non può nemmeno valutare la necessità di assumere le prove
rifiutate in prima istanza, non verificandosi nemmeno il caso previsto all’art.
322.
lett. a CPC.
6.
Nel
merito, in generale si osserva che l’appellante si diffonde in considerazioni
perlopiù generiche sulla situazione di fatto (ad esempio riguardo allo stato
del fondo prima e dopo la costruzione, le curve di livello), sulle prove
assunte agli atti (ad esempio la perizia dell’ing. __________), per concludere
che la sentenza del Pretore sarebbe errata siccome frutto di un’interpretazione
univoca della fattispecie. Con ciò l’appellante si limita tuttavia a contrapporre
il proprio punto di vista, la propria interpretazione dei fatti e la propria
valutazione delle prove senza contestare precisamente le dettagliate
considerazioni espresse dal giudice di prime cure. Orbene, la mancanza di riferimento
alla circostanziata motivazione contenuta nella decisione appellata è in chiaro
dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di
precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato
(Cocchi/Trezzini, op. cit., ad
art. 309 m. 27). Pertanto, nella misura in cui l’appello ribadisce unicamente
la propria valutazione e fornisce le propri conclusioni deve essere dichiarato
inammissibile.
7.
Nell’atto
di appello si sostiene inoltre ripetutamente che gli attori non avrebbero
subito danno alcuno (nel senso di una diminuzione degli attivi o un incremento
dei passivi), dal momento che il loro fondo sarebbe inserito nella zona
industriale del piano regolatore e in questa qualità sarebbe stato messo in
vendita, senza alcun pregiudizio per la mancata sistemazione dello stesso. Gli
appellati affermano il carattere di novità di tali argomentazioni, invocate a
mente loro per la prima volta in questa sede, e pertanto chiedono che vengano
dichiarate inammissibili per il divieto di produrre nuovi fatti, mezzi di prova
o eccezioni nella procedura di appello.
Al
riguardo si osserva quanto segue.
L’appellante
già in prima istanza, dopo che lo scambio degli allegati scritti si era già
concluso, ha comunicato a varie riprese di essere venuta a conoscenza del fatto
(nuovo) che gli attori avrebbero manifestato l’intenzione di vendere la loro
particella ad un prezzo corrispondente a quello vigente per terreni siti in
zona industriale (cfr. scritti inviati al Pretore dall’avv. __________ il 16
giugno 2003, il 21 luglio 2003, il 18 novembre 2003). Nelle sue stesse
conclusioni, l’appellante ribadisce l’intenzione degli attori di vendere la
proprietà. Da questo punto di vista, quindi, tali affermazioni non
costituiscono una novità. Sennonché occorre considerare le modalità con cui
sono state fatte valere nel processo di prima istanza.
Secondo
l’art. 78 CPC, l’attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono
addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni
di diritto, riservato il caso di cui agli art. 175 e 176 CPC (replica e
duplica). Giusta gli art. 80 e 81 CPC, completazioni successive concernenti i
fatti, le eccezioni o le prove sono ammesse solo quando avvengono su invito del
giudice (art. 88 lett. d e 89 CPC) o in sede di assunzione suppletoria di prove
(art. 191 e segg. CPC) o quando sia dato un caso di restituzione in intero
(art. 138 CPC).
In
concreto, nella fattispecie la convenuta avrebbe quindi potuto far capo
all’istituto della domanda di restituzione in intero per addurre nuovi fatti e
nuove prove (art. 138 CPC). Domanda che deve essere proposta e trattata, se
tempestivamente inoltrata (art. 139 CPC), in conformità degli art. 92 e 93 CPC
e decisa con decreto giusta l’art. 96 CPC (cfr. art. 140 CPC).
Dagli
atti di causa non risulta tuttavia che l’appellante abbia fatto uso di tale
possibilità, limitandosi la stessa a comunicare al Giudice l’intenzione degli
attori. Né tantomeno l’appellante ha proposto delle prove a conforto di tali
sue affermazioni, peraltro contestate dagli stessi attori (cfr. scritti alla
Pretura del 14 aprile 2003, del 24 giugno 2003, del 28 agosto 2003 e del 1.
settembre 2003 degli attori). In tale situazione, quindi, a ragione il Pretore
nel suo giudizio non si è espresso sulla questione dell’asserita mancanza di
danno a seguito delle trattative per la vendita del terreno litigioso, esulando
dal contesto fattuale della causa definito con lo scambio degli allegati
scritti e non riproposto nelle dovute forme in seguito. Date queste premesse,
le censure riguardanti la qualità industriale del terreno, l’asserita vendita a
prezzi di mercato per terreni industriali del fondo degli attori e l’asserita
mancanza di danno per gli attori, censure correttamente non esaminate dal
Pretore, costituiscono un novum che non può essere esaminato in sede di appello
(art. 321 lett. b CPC; cfr. anche Rep. 1981, 420; Rep. 1989, 178 e Rep. 2000, 145).
Si
osserva abbondanzialmente che il fatto che il terreno sia stato in effetti
parzialmente alienato in corso della presente causa (cfr. comunicazione del 27
luglio 2005 dell’avv. __________ avrebbe, ammesso che anche le altre condizioni
fossero state adempiute, legittimato la convenuta al più a richiedere una
restituzione in intero contro la sentenza di primo grado giusta gli art. 346 e
segg. CPC e non già a far capo alla restituzione in intero secondo l’art. 138
CPC, che non giova alla produzione di documenti in fase successiva
all’emanazione della sentenza del Pretore (Rep. 1982, 104).
8.
Nel merito, anzitutto si rileva che il Pretore ha qualificato il rapporto
contrattuale tra le parti quale contratto di locazione ai sensi degli art. 253
e segg. CC. Tale conclusione non è contestata, a ragione, dall’appellante e
deve essere confermata anche in questa sede. L’obbligo di restituzione
dell’oggetto locato e le modalità per la riconsegna dello stesso oltre che
essere stati pattuiti esplicitamente dalle parti, discendono pure dagli art.
267.
e 267a CO.
8.1
L’appellante
afferma che il Pretore avrebbe accertato arbitrariamente la situazione del
fondo prima e dopo il suo intervento. Ritiene che già prima dell’occupazione
del terreno esso non era più coltivato, che lo stesso non è più stato falciato
dal 1998, che anche le parti non interessate dalla deponia presentavano una
copertura con materiale da ripiena (scavo n. 1 della perizia dell’ing. __________).
Essendo il terreno vicino al bosco, è naturale che vi cresca vegetazione
spontanea. Al momento dell’intervento della ditta __________, incaricata di
eseguire la sistemazione del mappale, il fondo si presentava in modo irregolare
e con alta vegetazione, ciò che ha reso necessario, sempre a mente
dell’appellante, un livellamento e una pulizia generale del terreno.
A
prescindere dal fatto che le censure così come esposte rispondono solo
minimamente ai requisiti di motivazione e di per sé andrebbero dichiarate
inammissibili (cfr. sopra consid. 4), si rileva che correttamente il Pretore ha
accertato, sulla base delle convergenti deposizioni dei testi __________, che
il terreno prima dell’occupazione da parte dell’appellante degradava in leggera
pendenza dall’insediamento presente a monte del fondo, dove era visibile un
dislivello di circa 20/30 centimetri, fino alla sottostante strada comunale. Il
fondo occupato dall’appellante era stato coltivato in precedenza a granoturco
(orzo e frumento). In seguito, sul fondo sono stati depositati ad opera della
convenuta il materiale e la terra provenienti dallo scavo sul confinante
mappale ed è stata costruita una pista di cantiere asfaltata per consentire
l’accesso ai mezzi pesanti. Come accertato in istruttoria (cfr. deposizioni
testi __________) al termine dell’occupazione parte del materiale, in
particolare la terra buona (cfr. deposizione teste __________) è stata
asportata, mentre quello più scadente è stato spianato sull’intero fondo da
parte dell’impresa incaricata della sistemazione del terreno, in modo tale che
il terreno si presenta ora pianeggiante e il dislivello con la strada comunale
è stato praticamente annullato. Dal sopralluogo esperito, come pure da varie
testimonianze raccolte in istruttoria (__________) nonché dalla perizia
dell’ing. __________ e dalla valutazione del geometra __________, è emerso in
modo inequivocabile che il materiale utilizzato per la sistemazione del terreno
è di qualità scadente. Trattasi di materiale da riporto sassoso e non più
idoneo ad un uso agricolo come in precedenza (teste __________).
Le
censure ricorsuali su questo punto, nella misura della loro ammissibilità sono
dunque respinte.
8.2
L’appellante
contesta le conclusioni alle quali giunge la sentenza del Pretore, basandosi
sulla perizia dell’ing. __________, circa i quantitativi di materiale lasciato
sul fondo degli attori. Afferma che il metodo di calcolo utilizzato, non basato
su misurazioni certe, non permette di stabilire con precisione la volumetria
del materiale spianato. Il risultato della perizia sarebbe inoltre in contrasto
con altri risultati istruttori, in particolare con le deposizioni dei testi __________
e __________ che hanno stimato il quantitativo di terra rimasto sul terreno
degli appellati sulla base del materiale estratto dal fondo contermine (3100 m3) ed in seguito evacuato
(2930 m3) per cui vi
sarebbe al più unicamente un residuo di materiale di 170 m3. Tali conclusioni
sarebbero inoltre convergenti con le sezioni del terreno allestite dall’ing. __________
su incarico dell’appellante, il quale ha paragonato sulla base delle curve di
livello, una vecchia planimetria con la reale situazione del terreno prima
della sua occupazione.
Queste
censure, che si situano al limite della temerarietà, vanno respinte con
conferma della decisione impugnata.
L’appellante
non prende minimamente in considerazione la dettagliata motivazione della
sentenza impugnata sulla valutazione della perizia dell’ing. __________ e su
quella del geometra __________, che giungono in modo indipendente ad un
risultato analogo (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.4, pag. 7 e 8) e quindi
di per sé l’appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile.
Comunque
sia, l’appellante asserisce in modo del tutto fuorviante che il geometra __________
avrebbe effettuato i calcoli del quantitativo del materiale basandosi sui
rilievi dei profili dei mappali delle parti (cartina 1:2000 allegata al doc. P)
giungendo alla conclusione che il terreno sarebbe stato innalzato in media di
circa 65 cm. Al di là del fatto
che effettivamente allegata al referto del geometra __________ (doc. P) vi è
una planimetria 1: 2000 riportante delle curve di livello, a ben guardare le
valutazioni dello stesso geometra si legge di “sondaggi” (quattro sondaggi
riportati nel secondo allegato al doc. P), mentre non è fatta parola alcuna di
curve di livello o profili dei terreni, come vorrebbe far credere la convenuta.
A ragione il Pretore ha quindi considerato come determinante il rapporto
dell’ing. __________, confortato nelle sue conclusioni dal referto del geometra
__________, entrambi confermati in sede di audizione testimoniale. A ragione il
Pretore non ha quindi considerato come provata la tesi dell’appellante che fondava
il calcolo del quantitativo del materiale rimasto sul fondo degli attori sulle
semplici dichiarazioni rese in istruttoria da due denunciati in lite e non
suffragate da alcun altro elemento probatorio (in particolare i bollettini di
cantiere). La testimonianza dell’ing. __________, il quale ha allestito su
richiesta dell’appellante “nel periodo in cui si trattava di sgomberare il
terreno” (cfr. sua deposizione, pag. 2 in alto) il doc. 2 riportante un rilievo
con le curve di livello dell’ing. __________ – che da parte sua ha tuttavia
dichiarato di non riconoscere come suo – non può in queste circostanze e viste
le altre prove convergenti assurgere a prova sufficiente e certa della tesi
difensiva.
Merita
pertanto conferma la decisione del Pretore, il quale, valutando
complessivamente tutte le risultanze istruttorie, ha ritenuto i quantitativi di
materiale indicati nel referto dell’ing. __________, corretti in favore della
convenuta in 1282.50 m3 sulla base della precisazione riferita in corso di audizione
testimoniale dello stesso ingegnere.
Nell’ambito
della valutazione globale dei fatti e delle prove, non ci si può comunque
esimere dal considerare anche il comportamento preprocessuale dell’appellante,
la quale, d’accordo di far esperire la perizia dall’ing. __________ e di
ritenerne vincolante il risultato (cfr. deposizioni testi __________ e __________),
ha in seguito contestato i risultati peritali ad essa sfavorevoli, che concludevano
per una volumetria superiore a quella inizialmente stimata dalla stessa
appellante (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 90 CPC m. 41 e 42).
La
decisione del Pretore su questo punto è quindi corretta e l’appello deve essere
respinto.
8.3
In sunto,
quindi, a ragione il Pretore ha ritenuto che l’appellante è stata inadempiente
nei confronti degli attori ai quali non ha restituito il terreno come allo
stato precedente l’occupazione, lasciando sul posto un quantitativo di 1282.50 m3 di materiale di
qualità scadente che non consente più un uso agricolo del terreno. Tale
inadempienza comporta quindi l’obbligo di risarcire il danno patito dagli
attori.
9.
L’appellante
contesta l’importo accordato agli attori a titolo di risarcimento del danno
calcolato dal Giudice di prime cure in complessivi Fr. 70'565.-.
Le
critiche devono essere decisamente respinte. Il Pretore ha giustamente fondato
il calcolo dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno sulla
base di 1282.50 m3 di materiale lasciato sul posto, considerando i prezzi indicati
dagli attori nel preventivo allestito da __________ a condizioni di mercato e
confermati anche da __________ in occasione della sua audizione. Per le singole
poste del danno si osserva quanto segue.
9.1
Si è
visto che l’indennità accordata agli attori per scavo, carico e trasporto in
deponia e tassa è stata calcolata sulla base di un quantitativo di 1282.50 m3 di materiale, al prezzo di Fr. 22.-
al m3, prezzo che non è stato oggetto di contestazione da parte
dell’appellante, né in prima istanza né in questa sede e che quindi è da
ritenersi vincolante. L’importo totale di Fr. 28'215.- è di conseguenza
corretto.
9.2
La
convenuta contesta l’importo di Fr. 24'300.- concesso dal Pretore per fornitura
e sistemazione di terra coltiva. Ritiene che tale importo prenda in
considerazione anche la parte del fondo da essa non occupata. Inoltre, da
quanto scaturito dalle deposizioni dei testi __________, il terreno a sistemazione
ultimata si presentava come prima del deposito e quindi non abbisognava di
ulteriore fornitura di terra coltiva.
Già si è detto dell’inadempienza contrattuale dell’appellante, con
il conseguente suo obbligo di risarcire gli attori del danno patito per aver
innalzato il livello originario del terreno con materiale scadente. Il Pretore
ha accertato in 2700 m2 l’area occupata dall’appellante – accertamento rimasto incontestato
in questa sede – e limitatamente a questa area ha conteggiato la fornitura di
uno strato di 30 cm di terra
coltiva ad un prezzo di Fr. 30/m3 per un totale di Fr. 24'300.-.
Anche
l’importo di Fr. 9'450.-, preventivato e giustamente riconosciuto dal Pretore
per la semina del terreno deve essere ammesso. Tale prestazione risulta tra
l’altro in modo chiaro dal contratto di locazione (doc. D) e non è stata
eseguita dall’appellante che ha riconsegnato il terreno in cattivo stato e
senza l’humus originariamente presente.
9.3
Riguardo
alla pulizia del fondo dai residui di catrame presenti, l’appellante si limita
a ribadire di essersi offerta di asportare il materiale in questione, ma di
esservi stata impedita dagli attori. Questa circostanza non può mutare il
giudizio pretorile, nel quale si è ritenuto che giustamente gli attori, dopo la
reticenza dell’appellante a ripristinare lo stato anteriore, potevano a ragione
rinunciare all’esecuzione della prestazione tardiva, pretendendo in sua vece un
risarcimento danni (art. 107 CO per analogia). Essendo rimasto incontestato in
questa sede l’importo di Fr. 5'000.- riconosciuto dal Pretore, lo stesso deve
essere ammesso.
9.4
Infine,
anche la pretesa ammessa in prima istanza di Fr. 600.- e Fr. 3'000.- relativa
agli onorari del geometra __________ e di __________ deve essere confermata. A
prescindere dal fatto che l’appellante si limita genericamente a negare
l’utilità dell’intervento di tali persone, ben è vero il contrario, come correttamente
rilevato dal Pretore. Prima ancora di avviare la procedura davanti al giudice,
essi hanno contribuito in modo determinante nel tentativo di comporre bonalmente
la vertenza, pur senza riuscirvi. Le note d’onorario sono quindi ammesse e
l’appello su questo punto va respinto.
10.
Discende
da quanto precede che l’appello è privo di fondamento e deve essere respinto.
Le spese processuali sono a carico dell’appellante (art. 148 CPC), la quale
rifonderà agli attori, patrocinati da un legale, un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
6 settembre 2004 di AP 1, __________, è respinto.
2. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 1’450.-
b)
spese Fr. 50.-
Fr.
1’500.-
già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. Essa rifonderà a AO 2 e AO
1 un‘indennità unica di Fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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