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Decisione

12.2004.149

locazione - ripristino dell'ente locato - risarcimento danni

10 novembre 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 2

e AO 1 sono comproprietari della part. n. __________ RFD di __________,

costituita di un prato di 4557 m2; AP 1 è proprietaria del fondo contiguo n. __________ RFD di __________

sito a valle del primo.

Con contratto del 12/19 ottobre 1998 AO 2 e AO 1 hanno concesso in

uso la parte più a valle del fondo n. __________ RFD di __________ a AP 1

affinché quest’ultima potesse disporre del terreno per depositarvi il materiale

di scavo estratto dalla vicina particella n. __________ RFD di __________

durante la fase di costruzione di uno stabile industriale. L’accordo prevedeva

tra l’altro l’occupazione di 500 m2 di terreno per la durata di sei mesi, con facoltà di richiedere una

proroga di questo termine dietro pagamento di un’indennità pro rata, e

l’obbligo di sistemare il terreno così come si trovava inizialmente, con lo

strato di humus intatto nonché seminato. L’importo dell’indennità di Fr. 600.-

è stato corrisposto regolarmente.

B. Spirato

il termine concesso a AP 1 per l’utilizzazione del fondo, AO 2 e AO 1 hanno

constatato che contrariamente agli accordi intercorsi, anziché 500 m2 erano stati occupati 2700 m2 del fondo concesso in

uso. Ad insaputa dei proprietari, AP 1 aveva inoltre costruito una strada di

accesso in asfalto per il transito dei veicoli pesanti. Le parti hanno quindi

concordato una proroga del contratto per altri 5 mesi, ossia fino al 30

settembre 1999, dietro pagamento di un’ulteriore indennità di Fr. 500.-

debitamente corrisposta.

C. Con

scritto del 17 aprile 2000 AO 2 ha sollecitato AP 1 di provvedere al ripristino

dello stato anteriore del fondo, con i livelli originari, previa rimozione dei

mucchi di terra e dei materiali di ripiena ancora esistenti. AP 1 incaricava

così la ditta __________ di asportare il materiale in esubero e di procedere ai

necessari lavori di sistemazione del sedime. I proprietari hanno contestato i

lavori così come eseguiti, sostenendo che sarebbero rimaste sul posto grosse

quantità di materiale di scavo di qualità scadente che avrebbero portato ad un

innalzamento del livello del terreno e ad un impoverimento dello stesso al

punto da renderlo inidoneo a uno sfruttamento agricolo. Da verifiche eseguite

sul posto è risultato che il terreno sarebbe stato innalzato con un volume di materiale

sassoso depositato di circa 1700 m3, mentre completamente assente sarebbe l’humus. Il terreno così

sistemato non si presterebbe quindi più all’agricoltura e la strada in asfalto

non sarebbe stata rimossa. Queste conclusioni sono state contestate da AP 1, la

quale si è detta disposta unicamente a rimuovere i residui di asfalto della

strada.

Vista

l’impossibilità di comporre bonalmente la vertenza, le parti di comune accordo

hanno dato incarico al geologo ing. __________ di effettuare uno studio del

fondo in questione. Nel suo referto dell’ottobre 2000 il perito ha accertato

uno spessore medio di ripiena di circa 50 cm ed ha stabilito il volume del

materiale depositato sopra i sedimenti fluvio-deltizi in poco più di 1400 m3.

D. Alla

luce di queste valutazioni peritali, AO 2 e AO 1 hanno ribadito le loro

richieste, quantificate in Fr. 75'650.-, che non sono state accettate da AP 1.

Nemmeno il tentativo di conciliazione esperito davanti al Pretore giusta gli

art. 354 e segg. CPC ha portato ad una definizione della vertenza, per cui, il

18 giugno 2001, AO 2 e AO 1 hanno convenuto in giudizio AP 1 davanti al Pretore

di Lugano chiedendo il pagamento dell’importo di Fr. 75'650.- oltre a interessi

al 5% dal 30 settembre 1999.

Con

decisione del 2 agosto 2004 il Giudice di prime cure ha parzialmente accolto la

petizione condannando la convenuta al pagamento di Fr. 70'565.- oltre ad

accessori. Tassa di giustizia e spese sono state poste a carico delle parti in

ragione del reciproco grado di soccombenza.

In

sintesi, il Pretore ha considerato che il fondo non è stato sistemato a regola

d’arte e come pattuito tra le parti. Al momento della riconsegna agli attori lo

stesso si presentava impoverito e senza humus. Sul fondo degli attori era

infatti rimasto un quantitativo di 1282.50 m3 di materiale di scavo

di cattiva qualità che ha di fatto impedito la continuazione di un uso agricolo

del terreno, per cui il Pretore ha ammesso l’inadempienza della convenuta. Ha

quindi stabilito il risarcimento del danno in favore degli attori, leggermente

corretto verso il basso, tenendo in considerazione i lavori indicati per la

sistemazione del terreno e i relativi costi preventivati da __________ l’11

ottobre 2000. Il Pretore non ha invece ammesso la pretesa di Fr. 2'500.- per la

sistemazione della scarpata a confine con la rete metallica. In conclusione,

l’importo riconosciuto in prima istanza agli attori a titolo di risarcimento

del danno è di Fr. 70'565.- oltre a interessi del 5% dal 30 settembre 1999.

E. Con

appello del 6 settembre 2004 AP 1 ha impugnato la decisione pretorile di cui ha

chiesto la modifica nel senso di respingere integralmente la petizione, con

protesta di tasse, spese e ripetibili della prima e seconda istanza.

Dei

motivi si dirà nei considerandi.

Con

osservazioni del 12 ottobre 2004 AO 2 e AO 1 chiedono la reiezione dell’appello.

Considerato

Considerandi

1.

L’appello

è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 in relazione con gli art. 131 cpv. 3 e

133.

cpv. 1 lett. b CPC) e la legittimazione dell’appellante è data. Essendo

adempiute anche le altre condizioni formali, l’appello è quindi ammissibile e

può essere esaminato nel merito, riservate le eccezioni di cui si dirà in

seguito.

2.

Gli

attori contestano preliminarmente l’ammissibilità dell’appello poiché postula

l’annullamento della sentenza pretorile, omette di chiedere espressamente la

riforma del giudizio pretorile e non formula in cifre le modificazioni

proposte.

A torto. Se da un lato è vero che la domanda di annullamento della

decisione impugnata è lecita nei casi previsti dall’art. 326 CPC, qui non

ricorrenti né invocati, e quindi di per sé la richiesta dell’appellante

dovrebbe essere dichiarata inammissibile (cfr. al proposito Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, ad

art. 307 m. 1-3 e N. 790), d’altra parte occorre constatare che l’appellante

chiede comunque – seppur non espressamente – la riforma del giudizio pretorile

allorquando postula di respingere integralmente la petizione. In questo senso

la riforma del giudizio pretorile è quindi – perlomeno implicitamente –

richiesta. L’appellante, con tale domanda, ha pure dato seguito al suo obbligo

di precisazione e quantificazione delle proprie pretese. L’appello da questo

punto di vista è quindi ammissibile.

3.

L’appellante

deduce in giudizio sia il dispositivo n. 1 – relativo alla sua condanna al pagamento

agli attori dell’importo di Fr. 70'565.- ed accessori – sia il dispositivo n. 2

con cui il Pretore ha statuito sulle spese processuali e sulle ripetibili, per

le quale essa si limita a “protestare spese e ripetibili di prima e seconda istanza”,

senza formulare più precisamente la sua richiesta.

Se da un

lato tale richiesta è considerata ammissibile per le ripetibili di seconda

istanza che il Giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento anche in

difetto di una precisa domanda (Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 309 m. 15), diversa e contraria è la soluzione quando

l’appello riguarda l’ammontare delle ripetibili aggiudicate dal Pretore nel

caso in cui l’appellante non indica quale importo diverso vuol vedere

pronunciato dall’autorità di seconda istanza (Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 309 N. 808). Infatti, non può essere considerata precisa

quella domanda che non esprime l’indicazione della somma domandata rispetto a

quella assegnata dal Pretore anche perché al giudice, in una simile situazione

è impedito di rispettare il principio di non assegnare più di quanto chiesto (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 309

m. 10). Tuttavia, nella specie, l’appellante non chiede una modifica delle

ripetibili a suo favore – che il primo giudice non le ha correttamente

accordato a seguito dell’esito del

merito -

ma solo che una tale indennità le venga assegnata, anche in prima sede, a

dipendenza del fatto che le domande di petizione, secondo la sua richiesta

d’appello, devono essere respinte. Anche su questo punto l’appello deve quindi

essere dichiarato ammissibile.

4.

Il

25.

febbraio 2005 l’appellante ha comunicato a questo Tribunale che gli attori

avrebbero manifestato l’intenzione di vendere – parzialmente – il fondo

litigioso a terzi, già concludendo i necessari accordi e posando sul terreno le

modine in vista del frazionamento dello stesso. A mente dell’appellante,

ritenuto il concordato prezzo di vendita (pieno) di Fr. 250.- al m2,

lo stato del terreno non avrebbe quindi causato alcun pregiudizio agli attori,

per cui sarebbe così dimostrata l’assenza di un danno, contrariamente a quanto

stabilito nella sentenza impugnata. Con scritto del 27 luglio 2005 l’appellante ha confermato

la vendita parziale da parte degli attori della particella di loro proprietà.

Tali

scritti non possono essere considerati in appello, vigente il divieto di

produrre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 lett. b CPC).

5.

L’appellante asserisce di essere stata ingiustamente limitata nei

propri mezzi probatori, poiché il Pretore ha respinto la richiesta di

assunzione della prova offerta all’udienza preliminare di audizione del teste __________

e quella da essa formulata in corso di istruttoria di assunzione suppletoria di

prove. Senza ulteriore motivazione l’appellante conclude quindi per

l’accoglimento dell’appello anche per questi motivi.

Giusta

l’art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, l’atto di appello deve contenere i motivi di

fatto e di diritto sui quali si fonda. L’assoluta mancanza di motivi di fatto e

di diritto alla base dell’appellazione non consente di stabilire i limiti del

gravame e impedisce sia alla controparte di prendere posizione sullo stesso sia

all’autorità di ricorso di esaminarlo (Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 309 m. 16 e 17). In concreto su questo punto difetta alla

memoria ricorsuale anche un seppur minima e concisa motivazione, per cui non è

possibile entrare nel merito di tale censura. Né del resto l’appellante ha

avanzato in questa sede – come la legge le avrebbe consentito – la richiesta di

assunzione in seconda istanza di quelle prove che il Pretore avrebbe

ingiustamente rifiutato (art. 309 cpv. 1 lett. g e 322 lett. b CPC), per cui

questo Tribunale non può nemmeno valutare la necessità di assumere le prove

rifiutate in prima istanza, non verificandosi nemmeno il caso previsto all’art.

322.

lett. a CPC.

6.

Nel

merito, in generale si osserva che l’appellante si diffonde in considerazioni

perlopiù generiche sulla situazione di fatto (ad esempio riguardo allo stato

del fondo prima e dopo la costruzione, le curve di livello), sulle prove

assunte agli atti (ad esempio la perizia dell’ing. __________), per concludere

che la sentenza del Pretore sarebbe errata siccome frutto di un’interpretazione

univoca della fattispecie. Con ciò l’appellante si limita tuttavia a contrapporre

il proprio punto di vista, la propria interpretazione dei fatti e la propria

valutazione delle prove senza contestare precisamente le dettagliate

considerazioni espresse dal giudice di prime cure. Orbene, la mancanza di riferimento

alla circostanziata motivazione contenuta nella decisione appellata è in chiaro

dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di

precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato

(Cocchi/Trezzini, op. cit., ad

art. 309 m. 27). Pertanto, nella misura in cui l’appello ribadisce unicamente

la propria valutazione e fornisce le propri conclusioni deve essere dichiarato

inammissibile.

7.

Nell’atto

di appello si sostiene inoltre ripetutamente che gli attori non avrebbero

subito danno alcuno (nel senso di una diminuzione degli attivi o un incremento

dei passivi), dal momento che il loro fondo sarebbe inserito nella zona

industriale del piano regolatore e in questa qualità sarebbe stato messo in

vendita, senza alcun pregiudizio per la mancata sistemazione dello stesso. Gli

appellati affermano il carattere di novità di tali argomentazioni, invocate a

mente loro per la prima volta in questa sede, e pertanto chiedono che vengano

dichiarate inammissibili per il divieto di produrre nuovi fatti, mezzi di prova

o eccezioni nella procedura di appello.

Al

riguardo si osserva quanto segue.

L’appellante

già in prima istanza, dopo che lo scambio degli allegati scritti si era già

concluso, ha comunicato a varie riprese di essere venuta a conoscenza del fatto

(nuovo) che gli attori avrebbero manifestato l’intenzione di vendere la loro

particella ad un prezzo corrispondente a quello vigente per terreni siti in

zona industriale (cfr. scritti inviati al Pretore dall’avv. __________ il 16

giugno 2003, il 21 luglio 2003, il 18 novembre 2003). Nelle sue stesse

conclusioni, l’appellante ribadisce l’intenzione degli attori di vendere la

proprietà. Da questo punto di vista, quindi, tali affermazioni non

costituiscono una novità. Sennonché occorre considerare le modalità con cui

sono state fatte valere nel processo di prima istanza.

Secondo

l’art. 78 CPC, l’attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono

addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni

di diritto, riservato il caso di cui agli art. 175 e 176 CPC (replica e

duplica). Giusta gli art. 80 e 81 CPC, completazioni successive concernenti i

fatti, le eccezioni o le prove sono ammesse solo quando avvengono su invito del

giudice (art. 88 lett. d e 89 CPC) o in sede di assunzione suppletoria di prove

(art. 191 e segg. CPC) o quando sia dato un caso di restituzione in intero

(art. 138 CPC).

In

concreto, nella fattispecie la convenuta avrebbe quindi potuto far capo

all’istituto della domanda di restituzione in intero per addurre nuovi fatti e

nuove prove (art. 138 CPC). Domanda che deve essere proposta e trattata, se

tempestivamente inoltrata (art. 139 CPC), in conformità degli art. 92 e 93 CPC

e decisa con decreto giusta l’art. 96 CPC (cfr. art. 140 CPC).

Dagli

atti di causa non risulta tuttavia che l’appellante abbia fatto uso di tale

possibilità, limitandosi la stessa a comunicare al Giudice l’intenzione degli

attori. Né tantomeno l’appellante ha proposto delle prove a conforto di tali

sue affermazioni, peraltro contestate dagli stessi attori (cfr. scritti alla

Pretura del 14 aprile 2003, del 24 giugno 2003, del 28 agosto 2003 e del 1.

settembre 2003 degli attori). In tale situazione, quindi, a ragione il Pretore

nel suo giudizio non si è espresso sulla questione dell’asserita mancanza di

danno a seguito delle trattative per la vendita del terreno litigioso, esulando

dal contesto fattuale della causa definito con lo scambio degli allegati

scritti e non riproposto nelle dovute forme in seguito. Date queste premesse,

le censure riguardanti la qualità industriale del terreno, l’asserita vendita a

prezzi di mercato per terreni industriali del fondo degli attori e l’asserita

mancanza di danno per gli attori, censure correttamente non esaminate dal

Pretore, costituiscono un novum che non può essere esaminato in sede di appello

(art. 321 lett. b CPC; cfr. anche Rep. 1981, 420; Rep. 1989, 178 e Rep. 2000, 145).

Si

osserva abbondanzialmente che il fatto che il terreno sia stato in effetti

parzialmente alienato in corso della presente causa (cfr. comunicazione del 27

luglio 2005 dell’avv. __________ avrebbe, ammesso che anche le altre condizioni

fossero state adempiute, legittimato la convenuta al più a richiedere una

restituzione in intero contro la sentenza di primo grado giusta gli art. 346 e

segg. CPC e non già a far capo alla restituzione in intero secondo l’art. 138

CPC, che non giova alla produzione di documenti in fase successiva

all’emanazione della sentenza del Pretore (Rep. 1982, 104).

8.

Nel merito, anzitutto si rileva che il Pretore ha qualificato il rapporto

contrattuale tra le parti quale contratto di locazione ai sensi degli art. 253

e segg. CC. Tale conclusione non è contestata, a ragione, dall’appellante e

deve essere confermata anche in questa sede. L’obbligo di restituzione

dell’oggetto locato e le modalità per la riconsegna dello stesso oltre che

essere stati pattuiti esplicitamente dalle parti, discendono pure dagli art.

267.

e 267a CO.

8.1

L’appellante

afferma che il Pretore avrebbe accertato arbitrariamente la situazione del

fondo prima e dopo il suo intervento. Ritiene che già prima dell’occupazione

del terreno esso non era più coltivato, che lo stesso non è più stato falciato

dal 1998, che anche le parti non interessate dalla deponia presentavano una

copertura con materiale da ripiena (scavo n. 1 della perizia dell’ing. __________).

Essendo il terreno vicino al bosco, è naturale che vi cresca vegetazione

spontanea. Al momento dell’intervento della ditta __________, incaricata di

eseguire la sistemazione del mappale, il fondo si presentava in modo irregolare

e con alta vegetazione, ciò che ha reso necessario, sempre a mente

dell’appellante, un livellamento e una pulizia generale del terreno.

A

prescindere dal fatto che le censure così come esposte rispondono solo

minimamente ai requisiti di motivazione e di per sé andrebbero dichiarate

inammissibili (cfr. sopra consid. 4), si rileva che correttamente il Pretore ha

accertato, sulla base delle convergenti deposizioni dei testi __________, che

il terreno prima dell’occupazione da parte dell’appellante degradava in leggera

pendenza dall’insediamento presente a monte del fondo, dove era visibile un

dislivello di circa 20/30 centimetri, fino alla sottostante strada comunale. Il

fondo occupato dall’appellante era stato coltivato in precedenza a granoturco

(orzo e frumento). In seguito, sul fondo sono stati depositati ad opera della

convenuta il materiale e la terra provenienti dallo scavo sul confinante

mappale ed è stata costruita una pista di cantiere asfaltata per consentire

l’accesso ai mezzi pesanti. Come accertato in istruttoria (cfr. deposizioni

testi __________) al termine dell’occupazione parte del materiale, in

particolare la terra buona (cfr. deposizione teste __________) è stata

asportata, mentre quello più scadente è stato spianato sull’intero fondo da

parte dell’impresa incaricata della sistemazione del terreno, in modo tale che

il terreno si presenta ora pianeggiante e il dislivello con la strada comunale

è stato praticamente annullato. Dal sopralluogo esperito, come pure da varie

testimonianze raccolte in istruttoria (__________) nonché dalla perizia

dell’ing. __________ e dalla valutazione del geometra __________, è emerso in

modo inequivocabile che il materiale utilizzato per la sistemazione del terreno

è di qualità scadente. Trattasi di materiale da riporto sassoso e non più

idoneo ad un uso agricolo come in precedenza (teste __________).

Le

censure ricorsuali su questo punto, nella misura della loro ammissibilità sono

dunque respinte.

8.2

L’appellante

contesta le conclusioni alle quali giunge la sentenza del Pretore, basandosi

sulla perizia dell’ing. __________, circa i quantitativi di materiale lasciato

sul fondo degli attori. Afferma che il metodo di calcolo utilizzato, non basato

su misurazioni certe, non permette di stabilire con precisione la volumetria

del materiale spianato. Il risultato della perizia sarebbe inoltre in contrasto

con altri risultati istruttori, in particolare con le deposizioni dei testi __________

e __________ che hanno stimato il quantitativo di terra rimasto sul terreno

degli appellati sulla base del materiale estratto dal fondo contermine (3100 m3) ed in seguito evacuato

(2930 m3) per cui vi

sarebbe al più unicamente un residuo di materiale di 170 m3. Tali conclusioni

sarebbero inoltre convergenti con le sezioni del terreno allestite dall’ing. __________

su incarico dell’appellante, il quale ha paragonato sulla base delle curve di

livello, una vecchia planimetria con la reale situazione del terreno prima

della sua occupazione.

Queste

censure, che si situano al limite della temerarietà, vanno respinte con

conferma della decisione impugnata.

L’appellante

non prende minimamente in considerazione la dettagliata motivazione della

sentenza impugnata sulla valutazione della perizia dell’ing. __________ e su

quella del geometra __________, che giungono in modo indipendente ad un

risultato analogo (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.4, pag. 7 e 8) e quindi

di per sé l’appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Comunque

sia, l’appellante asserisce in modo del tutto fuorviante che il geometra __________

avrebbe effettuato i calcoli del quantitativo del materiale basandosi sui

rilievi dei profili dei mappali delle parti (cartina 1:2000 allegata al doc. P)

giungendo alla conclusione che il terreno sarebbe stato innalzato in media di

circa 65 cm. Al di là del fatto

che effettivamente allegata al referto del geometra __________ (doc. P) vi è

una planimetria 1: 2000 riportante delle curve di livello, a ben guardare le

valutazioni dello stesso geometra si legge di “sondaggi” (quattro sondaggi

riportati nel secondo allegato al doc. P), mentre non è fatta parola alcuna di

curve di livello o profili dei terreni, come vorrebbe far credere la convenuta.

A ragione il Pretore ha quindi considerato come determinante il rapporto

dell’ing. __________, confortato nelle sue conclusioni dal referto del geometra

__________, entrambi confermati in sede di audizione testimoniale. A ragione il

Pretore non ha quindi considerato come provata la tesi dell’appellante che fondava

il calcolo del quantitativo del materiale rimasto sul fondo degli attori sulle

semplici dichiarazioni rese in istruttoria da due denunciati in lite e non

suffragate da alcun altro elemento probatorio (in particolare i bollettini di

cantiere). La testimonianza dell’ing. __________, il quale ha allestito su

richiesta dell’appellante “nel periodo in cui si trattava di sgomberare il

terreno” (cfr. sua deposizione, pag. 2 in alto) il doc. 2 riportante un rilievo

con le curve di livello dell’ing. __________ – che da parte sua ha tuttavia

dichiarato di non riconoscere come suo – non può in queste circostanze e viste

le altre prove convergenti assurgere a prova sufficiente e certa della tesi

difensiva.

Merita

pertanto conferma la decisione del Pretore, il quale, valutando

complessivamente tutte le risultanze istruttorie, ha ritenuto i quantitativi di

materiale indicati nel referto dell’ing. __________, corretti in favore della

convenuta in 1282.50 m3 sulla base della precisazione riferita in corso di audizione

testimoniale dello stesso ingegnere.

Nell’ambito

della valutazione globale dei fatti e delle prove, non ci si può comunque

esimere dal considerare anche il comportamento preprocessuale dell’appellante,

la quale, d’accordo di far esperire la perizia dall’ing. __________ e di

ritenerne vincolante il risultato (cfr. deposizioni testi __________ e __________),

ha in seguito contestato i risultati peritali ad essa sfavorevoli, che concludevano

per una volumetria superiore a quella inizialmente stimata dalla stessa

appellante (cfr. Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 90 CPC m. 41 e 42).

La

decisione del Pretore su questo punto è quindi corretta e l’appello deve essere

respinto.

8.3

In sunto,

quindi, a ragione il Pretore ha ritenuto che l’appellante è stata inadempiente

nei confronti degli attori ai quali non ha restituito il terreno come allo

stato precedente l’occupazione, lasciando sul posto un quantitativo di 1282.50 m3 di materiale di

qualità scadente che non consente più un uso agricolo del terreno. Tale

inadempienza comporta quindi l’obbligo di risarcire il danno patito dagli

attori.

9.

L’appellante

contesta l’importo accordato agli attori a titolo di risarcimento del danno

calcolato dal Giudice di prime cure in complessivi Fr. 70'565.-.

Le

critiche devono essere decisamente respinte. Il Pretore ha giustamente fondato

il calcolo dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno sulla

base di 1282.50 m3 di materiale lasciato sul posto, considerando i prezzi indicati

dagli attori nel preventivo allestito da __________ a condizioni di mercato e

confermati anche da __________ in occasione della sua audizione. Per le singole

poste del danno si osserva quanto segue.

9.1

Si è

visto che l’indennità accordata agli attori per scavo, carico e trasporto in

deponia e tassa è stata calcolata sulla base di un quantitativo di 1282.50 m3 di materiale, al prezzo di Fr. 22.-

al m3, prezzo che non è stato oggetto di contestazione da parte

dell’appellante, né in prima istanza né in questa sede e che quindi è da

ritenersi vincolante. L’importo totale di Fr. 28'215.- è di conseguenza

corretto.

9.2

La

convenuta contesta l’importo di Fr. 24'300.- concesso dal Pretore per fornitura

e sistemazione di terra coltiva. Ritiene che tale importo prenda in

considerazione anche la parte del fondo da essa non occupata. Inoltre, da

quanto scaturito dalle deposizioni dei testi __________, il terreno a sistemazione

ultimata si presentava come prima del deposito e quindi non abbisognava di

ulteriore fornitura di terra coltiva.

Già si è detto dell’inadempienza contrattuale dell’appellante, con

il conseguente suo obbligo di risarcire gli attori del danno patito per aver

innalzato il livello originario del terreno con materiale scadente. Il Pretore

ha accertato in 2700 m2 l’area occupata dall’appellante – accertamento rimasto incontestato

in questa sede – e limitatamente a questa area ha conteggiato la fornitura di

uno strato di 30 cm di terra

coltiva ad un prezzo di Fr. 30/m3 per un totale di Fr. 24'300.-.

Anche

l’importo di Fr. 9'450.-, preventivato e giustamente riconosciuto dal Pretore

per la semina del terreno deve essere ammesso. Tale prestazione risulta tra

l’altro in modo chiaro dal contratto di locazione (doc. D) e non è stata

eseguita dall’appellante che ha riconsegnato il terreno in cattivo stato e

senza l’humus originariamente presente.

9.3

Riguardo

alla pulizia del fondo dai residui di catrame presenti, l’appellante si limita

a ribadire di essersi offerta di asportare il materiale in questione, ma di

esservi stata impedita dagli attori. Questa circostanza non può mutare il

giudizio pretorile, nel quale si è ritenuto che giustamente gli attori, dopo la

reticenza dell’appellante a ripristinare lo stato anteriore, potevano a ragione

rinunciare all’esecuzione della prestazione tardiva, pretendendo in sua vece un

risarcimento danni (art. 107 CO per analogia). Essendo rimasto incontestato in

questa sede l’importo di Fr. 5'000.- riconosciuto dal Pretore, lo stesso deve

essere ammesso.

9.4

Infine,

anche la pretesa ammessa in prima istanza di Fr. 600.- e Fr. 3'000.- relativa

agli onorari del geometra __________ e di __________ deve essere confermata. A

prescindere dal fatto che l’appellante si limita genericamente a negare

l’utilità dell’intervento di tali persone, ben è vero il contrario, come correttamente

rilevato dal Pretore. Prima ancora di avviare la procedura davanti al giudice,

essi hanno contribuito in modo determinante nel tentativo di comporre bonalmente

la vertenza, pur senza riuscirvi. Le note d’onorario sono quindi ammesse e

l’appello su questo punto va respinto.

10.

Discende

da quanto precede che l’appello è privo di fondamento e deve essere respinto.

Le spese processuali sono a carico dell’appellante (art. 148 CPC), la quale

rifonderà agli attori, patrocinati da un legale, un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

6 settembre 2004 di AP 1, __________, è respinto.

2. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia Fr. 1’450.-

b)

spese Fr. 50.-

Fr.

1’500.-

già

anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. Essa rifonderà a AO 2 e AO

1 un‘indennità unica di Fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione:

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-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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