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Decisione

12.2004.15

spese e ripetibili

24 marzo 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. In parziale accoglimento dell’appello 19 gennaio 2004 di AP 1 e in

accoglimento dell’appello adesivo 16 febbraio 2004 di AA 1, la sentenza 16

dicembre 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 è così riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta.

Di

conseguenza la convenuta è condannata a pagare all’attore fr. 14'200.- oltre

interessi al 5% dal 6 maggio 1992, nonché un importo corrispondente agli

interessi di mora al 5% su fr. 13'710.- dal 6 maggio 1992 sino al 25 febbraio

1993, ritenuto che a quell’importo si aggiungeranno gli interessi al 5% dal 25

febbraio 1993.

2. La

tassa di giustizia di fr. 7'000.- e le spese di fr. 515.-, da anticipare

dall’attore, restano a suo carico per 4/5 e per la rimanenza sono a carico

della convenuta, cui l’attore rifonderà fr. 15’000.- a titolo di ripetibili

parziali.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 650.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 700.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per la rimanenza

sono a carico dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 500.- per parti di

ripetibili.

III. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 200.-

da

anticiparsi dall’appellante adesivamente, sono poste a carico dello Stato, che

rifonderà all’appellante adesivamente fr. 200.- per ripetibili.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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