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Decisione

12.2004.150

Gestore esterno - investimenti speculativi in perdita - obbligo d'informazione - responsabilità della banca depositaria

5 ottobre 2005Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi doveri contrattuali, non essendo giustificato che essa risponda già in

presenza di perdite lievi (Lombardini, Droit et pratique de la gestion

de fortune, 3. ed., Basilea 2003, p. 123). Nel caso concreto, ritenuto che le

perdite non sono avvenute a seguito di un’unica operazione ma sono state la conseguenza

di una moltitudine di operazioni che si sono susseguite senza che la banca avesse

motivo di intervenire, non si vede proprio perché la sua responsabilità dovrebbe

essere innescata solo per il fatto che il capitale sia in definitiva andato

perso.

10. L’attore

ritiene che in ogni caso la convenuta dovrebbe essere resa responsabile per non

essersi attivata per tempo, nonostante si fosse impegnata contrattualmente a

farlo e fosse consapevole che egli non aveva idea del rischio che stava

correndo.

In base

alla giurisprudenza (ICCTF 23 luglio 2002 4C.108/2002 consid. 2b, 9

dicembre 2002 4C.205/2002 consid. 2.2; sentenza 12 novembre 2004 della Cour de

Justice di Ginevra, in NRCP 2004 p. 258 consid. 5.1), la banca che non è

al beneficio di un mandato di gestione e si impegna ad eseguire unicamente gli

ordini che le sono affidati dal cliente, non è in generale tenuta a

salvaguardare gli interessi del mandante. In siffatta evenienza non sussiste un

obbligo generale d’informazione. Di principio la banca è obbligata ad informare

il cliente solo se questi ne fa richiesta, ritenuto però che essa dovrà pure

renderlo attento nel caso in cui dovesse risultare che egli non ha idea dei

rischi che corre. L’obbligo di fedeltà non le impone nemmeno di consigliare

spontaneamente sui probabili sviluppi dei suoi investimenti e sulle misure da

intraprendere per limitare i suoi rischi (DTF 119 II 333 consid. 5 e 7; ICCTF

22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2; SJ 1999 I 205 consid. 3b; SJ

2002 I 274 consid. 4). Questi principi s’impongono a maggior ragione

allorquando la gestione è affidata ad un gestore indipendente. Il Tribunale

federale ha del resto ammesso che in presenza di un gestore esterno al

beneficio di una procura molto ampia, la banca depositaria non deve rendere

attento il cliente sui maggiori rischi che egli corre in tal caso, né chiedere

la sua autorizzazione prima di procedere ad operazioni impartite dal gestore (SJ

1998 I 198 consid. 6a). In altri termini, il banchiere non è il tutore del suo

cliente e deve di principio eseguire gli ordini legittimi che gli sono

impartiti (SJ 1994 I 284 consid. 3b; SJ 1997 I 590 consid. 3e).

10.1 Contrariamente

a quanto preteso dell’attore, il fatto che egli avesse chiesto alla convenuta

di supervisionare l’operatività del gestore esterno e di avvisarlo nel caso in

cui si fossero verificate delle perdite, non è stato sufficientemente provato.

Nonostante l’esistenza di un impegno in tal senso sia stato confermato in sede

penale (verbale 7 maggio 2002 p. 2) e in una “dichiarazione” giurata -di per sé

priva di qualsiasi forza probatoria (Rep. 2000 p. 221)- resa innanzi ad

un notaio (doc. H) da __________, che non è del tutto disinteressato all’esito

della lite, essendo proprio colui che aveva messo in contatto il cliente col

gestore esterno, e dallo stesso attore, si osserva in effetti che le loro

versioni sono state smentite da __________ (verbali 13 luglio 2001 p. 3 doc. I

e 7 maggio 2002 p. 2), __________ (verbali 13 luglio 2001 p. 3 doc. I e 7

maggio 2002 p. 2), __________ (verbale 7 agosto 2001 p. 2 segg. doc. D), __________

(verbale 13 luglio 2001 p. 3 seg. doc. I) e __________ (verbale 13 luglio 2001

p. 3 doc. 11), sicché, in presenza di riscontri probatori contraddittori, si

deve anche in questo caso concludere a sfavore dell’attore, gravato dell’onere

della prova. Oltretutto le versioni di __________, __________, __________ e __________

sembrerebbero essere maggiormente attendibili, gli ultimi 2 non essendo da

tempo più alle dipendenze di una delle parti (teste __________ verbale 13

luglio 2001 p. 1 doc. I, teste __________ verbale 13 luglio 2001 p. 3 doc. 11) e

non avendo alcun interesse all’esito della lite, mentre gli altri non avendo

alcun motivo per sostenere una tesi che apparentemente neppure migliorava la

loro posizione. Il fatto che ad un certo momento __________ possa aver

affermato, in maniera del tutto impropria, di aver agito in qualità di

“supervisore” dei conti (verbale 13 luglio 2001 p. 4 doc. I) non modifica

questo stato di fatto, anche perché -come detto- egli in precedenza si era

espresso in termini del tutto opposti, precisando che le sue verifiche erano

limitate al controllo della copertura valutaria e della corretta attribuzione

delle operazioni passate sui conti (verbale 13 luglio 2001 p. 2 doc. I): la

stessa Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello, cui era stata

sottoposta questa medesima questione, ha del resto escluso che in tal caso si

potesse intravedere una contraddizione da parte sua (doc. 16).

10.2 L’attore

ritiene che nel caso di specie un obbligo di informazione a carico della convenuta

s’imponeva in ogni caso per il fatto che essa sapeva o avrebbe dovuto sapere

che egli non aveva alcuna idea del rischio che stava correndo. Non è così. Come

correttamente rilevato dal Pretore, la banca aveva in effetti già reso sufficientemente

attento il cliente al momento dell’apertura del conto, il quale per altro

risultava aver sottoscritto il formulario inerente le condizioni per

l’intermediazione di strumenti derivati (doc. S p. 25), quello inerente le

caratteristiche ed i rischi connessi alla negoziazione di opzioni, financial

futures ed altri prodotti simili (doc. 3), la dichiarazione di conoscenza

del rischio (doc. S p. 31). In tali circostanze egli è assai malvenuto a

volersi prevalere della mancata conoscenza del loro contenuto, anche perché

l’istruttoria non ha permesso di dimostrare, la sua versione dei fatti essendo stata

smentita anche in questo caso da quella dei funzionari di banca intervenuti

nell’occasione, che la portata di quei documenti non gli fosse stata spiegata,

rispettivamente che egli non ne avesse in ogni caso afferrato il senso (teste __________

verbale 13 luglio 2001 p. 2 doc. I).

11. A

giudizio dell’attore, la convenuta dovrebbe in ogni caso essere resa

responsabile nei suoi confronti per aver violato l’obbligo di informazione, di

diligenza e di lealtà recentemente introdotto dall’art. 11 cpv. 1 lett. a LBVM,

disposizione secondo cui il commerciante, nei confronti della sua clientela, ha

un obbligo generale di informazione e in particolare deve informarla sui rischi

inerenti il genere della transazione effettuata.

La

questione a sapere se questa disposizione imponga o meno alla banca di avere un

ruolo maggiormente attivo in presenza di un gestore esterno è controversa in

dottrina (Cocchi, op. cit., p. 80). C’è chi, riprendendo il cpv. 2

dell’articolo (“nell’adempimento di detti obblighi occorre tener conto

dell’esperienza e delle conoscenze della clientela in materia”) e le norme

sulla rappresentanza, sostiene che le conoscenze specialistiche del gestore

sono opponibili al cliente rappresentato e, di conseguenza, l’obbligo di

informazione della banca verso il cliente, che è l’obbligo più importante

previsto dalla LBVM, è sostanzialmente nullo (Bizzozero, op. cit., p.

124; Lombardini, op. cit., p. 122 seg. e 138). Altri, invece, ritengono

che l’obbligo di informazione è soddisfatto se rivolto direttamente al cliente,

in particolare quando vi è la possibilità che gli interessi del cliente stesso

siano messi in pericolo (Hertig/Schuppisser, Basler Kommentar, N. 74 ad

art. 11 LBVM). La giurisprudenza non ha ancora avuto modo di esprimersi sulla ratio

legis dell’art 11 LBVM e quindi sull’estensione dell’obbligo di informazione

della banca (Cocchi, op. cit., ibidem). Fino ad ora il Tribunale

federale, come già accennato, non ammette però che in modo restrittivo un obbligo

della banca di informare il cliente nel caso di gestione patrimoniale esterna.

11.1 Nel

caso concreto non è tutto sommato necessario risolvere la controversia

dottrinale, ritenuto che in ogni caso, come già accennato in precedenza

(consid. 10.2), l’attore, sottoscrivendo il set di documenti al momento

dell’apertura del conto, era stato reso sufficientemente attento dei rischi derivanti

dalle operazioni a carattere speculativo (sentenza 12 novembre 2004 della Cour

de Justice di Ginevra, in NRCP 2004 p. 258 consid. 5.1) e dei pericoli

inerenti l’intervento di un gestore esterno (cfr. teste __________ verbale 13

luglio 2001 p. 2 doc. I), il quale nella procura amministrativa era

espressamente indicato non far parte dell’organico della banca.

11.2 È

inoltre manifestamente a torto che l’attore rimprovera alla banca di non aver

accertato il profilo e la strategia del cliente, che non sono in effetti oggetto

dell’informazione prevista dalla LBVM (Bizzozero, op. cit., p. 124).

Nonostante questa legge imponga in generale al commerciante di tener conto del

grado di conoscenza del cliente, essa non lo obbliga a tener conto della sua

situazione finanziaria, anche se la stessa potrebbe rivestire una certa

importanza per stabilire la sostenibilità delle eventuali perdite da lui

subite. La disposizione non ha nemmeno lo scopo di permettere alla banca di

poter stabilire se una determinata operazione sia o meno compatibile con la sua

situazione finanziaria ed i suoi obiettivi (Lombardini, op. cit., p. 134

seg.).

11.3 Del

tutto infondato è pure il rimprovero mosso alla banca, sempre in base alla

LBVM, di non essersi interessata di verificare la professionalità del gestore

esterno, che poi è risultato non essere al beneficio dell’autorizzazione cantonale

di fiduciario finanziario. Innanzitutto si osserva che solo una parte della

dottrina (Bretton-Chevallier, op. cit., p. 181 seg.) sembra voler esigere

dalla banca, ancorché ciò non sia previsto dalla legge, di assicurarsi che il

gestore esterno abbia le necessarie capacità professionali (contra: Lombardini,

op. cit., p. 122, 133 e 138; mentre Cocchi, op. cit., p. 81 ipotizza un

tale obbligo solo nel caso in cui il gestore non sembra possedere conoscenze

sufficienti). Nel caso di specie la convenuta ha comunque provato di essersi

interessata, ancorché in modo piuttosto sommario, in merito alle capacità di __________

e __________, prendendo in particolare atto (teste __________ verbali 14

settembre 2000 p. 3 doc. 9 e 7 agosto 2001 p. 1 doc. D) che le informazioni

assunte non erano tali da ostare ad una collaborazione con loro: essi si erano in

effetti rivelate persone normali senza particolari problemi, atteso segnatamente

che per uno di essi, non domiciliato in Ticino, tutto appariva regolare mentre che

l’altro era risultato essere un amministratore di una società finanziaria,

quindi con esperienza nel settore (in realtà questi ne era stato un semplice

dipendente, cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione contro __________

16 settembre 2000 p. 1). Nelle particolari circostanze le informazioni assunte

appaiono senz’altro sufficienti. La questione non necessita tutto sommato di

essere approfondita oltre misura, visto e considerato che l’attore non ha in

ogni caso addotto, ancor prima che provato, gli elementi di fatto che

permettessero di concludere che le perdite da lui subite erano state effettivamente

causate dalla loro carente capacità professionale o dal fatto che non

disponessero dell’autorizzazione cantonale (le cui conseguenze sono state

illustrare irritualmente, per la prima volta, solo con il gravame). Come detto,

la rapidità con cui si sono verificate le perdite non costituisce in ogni caso

una prova sufficiente.

12. L’attore

ritiene infine che il fatto che un dipendente della banca, nella primavera

1999, abbia nondimeno ravvisato la necessità di informare direttamente il cliente

contattando a tale scopo i suoi superiori, che vi hanno in seguito rinunciato,

era in ogni caso tale da comportare una responsabilità della banca, fondata

sull’art. 2 CC, per violazione della fiducia rispettivamente per atto illecito.

12.1 L’istruttoria

di causa e meglio la testimonianza di __________ ha permesso di accertare che, poco

dopo l’apertura dei conti dei 6-7 clienti gestiti da __________ presso la

convenuta, egli, all’epoca funzionario della banca, avendo notato che gli

stessi subivano perdite sensibili, decise di contattare i gestori per

avvertirli e per aver uno scambio di idee, al che essi risposero che avrebbero

provveduto. Dopo alcuni mesi, e meglio nella primavera del 1999, vedendo che le

perdite erano aumentate, egli decise, sulla base della sua sensibilità

personale, di avvisare i suoi superiori, __________ e __________, allo scopo

“di mettere al corrente in qualunque modo il cliente” (verbale 13 luglio 2001

p. 2 e 4 doc. I). I superiori si limitarono a contattare ancora una volta i gestori

(teste __________, verbale 7 agosto 2001 p. 4 doc. D) e solo successivamente,

quando ormai il capitale era stato perduto, interamente o quasi (doc. E p. 31),

decisero concretamente di intervenire comunicando al cliente, a tutela dei suoi

interessi patrimoniali, la sospensione della procura amministrativa dapprima

per scritto (doc. M), nel giugno 2000 (teste __________ verbali 14 settembre

2000 p. 3 doc. 9 e 7 agosto 2001 p. 3 doc. D), e poi per telefono, nel

successivo mese di agosto.

12.2 Non è dato

a sapere per quale motivo nella primavera del 1999 il funzionario Gian Luigi

Trucco, pur non essendovi formalmente tenuto, abbia ritenuto opportuno rivolgersi

ai suoi superiori affinché contattassero direttamente i clienti, se per il

fatto che nonostante il precedente avviso ai gestori le perdite erano ulteriormente

aumentate, per il fatto che tutti i clienti non si erano più presentati in

banca dopo l’apertura dei conti e dunque non avevano avuto la possibilità di

visionare la posta ivi trattenuta, per il fatto che aveva motivo di ritenere

che essi non fossero correttamente informati dai gestori oppure per altre

ragioni, sensazioni o indizi dettati da circostanze non meglio precisate ed

accertate in sede di istruttoria. Fatto sta che avendo egli avuto il sospetto,

sicuramente grave -altrimenti non vi era motivo di interpellare i suoi

superiori, soprattutto con le chiare finalità ben precisate in precedenza-, che

qualcosa non andava per il giusto verso, ovvero, in pratica, che il cliente

stava correndo un pericolo, e che l’unica soluzione sarebbe stata quella di

contattare direttamente non il gestore ma proprio il cliente, la corretta

reazione della banca in base al principio della buona fede avrebbe dovuto essere,

dopo aver verificato le circostanze alla base di quel sospetto, proprio quella

di informare quest’ultimo (Cocchi, op. cit., p. 80; cfr. Dietzi,

Die Verantwortlichkeit der Bank gegenüber einem Kunden für Handlungen eines von

diesem eingesetzten Vermögensverwalters, in RSDA 1997 p. 199; Bretton-Chevallier,

op. cit., p. 236 segg.) affinché avesse a confermare la conformità dell’agire

del gestore, rispettivamente di chiedere a costui l’esibizione di un’istruzione

specifica del cliente (Cocchi, op, cit., p. 79; Von Planta,

Commentaire sur la banque et le gérant indépendant, in Journée 1996 de droit

bancaire et financier, p. 130; Bretton-Chevallier, op. cit., p. 236).

Avendo essa invece rinunciato, tramite i suoi superiori, ad agire in tal senso

senza aver fatto ulteriori accertamenti, adducendo a propria giustificazione solo

il fatto che i conti erano stati appena aperti (teste __________ verbale 7

agosto 2001 p. 4 doc. D), se ne deve giocoforza concludere che essa non può più

sostenere in buona fede che quanto avvenuto successivamente alla primavera del

1999 fosse effettivamente voluto dal cliente. Di qui la sua responsabilità ex

art. 2 CC (Cocchi, op. cit., p. 80; Bizzozero, op. cit., p. 122; sulla

controversia dottrinale in merito alla natura della responsabilità sulla base

di tale norma, cfr. Bretton-Chevallier, op. cit., p. 257 segg.),

subordinatamente, stante l’esistenza di un rapporto particolare di fiducia e di

fedeltà tra la banca e il cliente, ex art. 41 CO (Bizzozero, op. cit.,

p. 127).

12.3 Ritenuto

che alla banca deve con ciò essere rimproverata una colpa grave, è escluso, in

applicazione dell’art. 100 cpv. 1 CO, che nelle particolari circostanze essa

possa prevalersi, come del resto neppure ha preteso di fare, della clausola

contenuta nella procura amministrativa, secondo la quale il cliente la

scaricava da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione esterna (Bretton-Chevallier,

op. cit., p. 185; cfr. pure DTF 112 II 456; ICCTF 1° luglio 2002

4C.81/2002; SJZ 1994 p. 65; NRCP 2003 p. 252 con rif.).

12.4 Quanto

al danno, l’attore, in tale evenienza l’aveva quantificato in fr. 37'097.-,

pari alla differenza tra il valore del suo portafoglio nella primavera del 1999

e quello, azzerato, che egli si è ritrovato a seguito dell’agire della banca.

Il danno è in realtà minore. Dalla perizia __________ (doc. E p. 31 seg.) è in

effetti risultato che nella primavera del 1999, e meglio -non disponendo di

migliori dati- tra il 31 marzo ed il 30 giugno di quell’anno, il suo

portafoglio è passato da fr. 31'378.- a fine marzo, a fr. 37'097.- a fine

aprile, a fr. 30'609.- a fine maggio e a fr. 20'654.- a fine giugno. Sennonché,

ritenuto che nei mesi precedenti all’attore erano già stati rimborsati

complessivamente fr. 7'483.- (fr. 2'827.- nell’ottobre, fr. 1'346.- nel

novembre e fr. 1'897.- nel dicembre 1998 e fr. 1'413.- nel febbraio 1999) e

altri fr. 193.- lo sono poi stati nel maggio 1998, somme di cui l’attore ha per

altro ammesso la deduzione (cfr. petizione p. 13, conclusioni p. 9 e appello p.

25), si ha che quelle somme devono essere ridotte a fr. 23’895.- a fine marzo,

a fr. 29’614.- a fine aprile, a fr. 22'933.- a fine maggio e a fr. 12’978.- a

fine giugno, con un dato medio, che può essere qui preso in considerazione per definire

il suo danno, di fr. 22'355.-.

12.5 Giusta

l’art. 43 e 44 CO il giudice può, d’ufficio, ridurre in equità il modo e la

misura del risarcimento del danno, previo apprezzamento delle circostanze, della

colpa delle parti e dei terzi. Nel caso di specie la responsabilità della banca

deve senz’altro essere ridotta già per il fatto che è tenuta a rispondere per

un ruolo che, proprio per la presenza di un gestore esterno, essa non intendeva

assumersi, tanto più che quel rischio nemmeno era compensato da un’adeguata

remunerazione (Lombardini, op. cit., p. 123; Von Planta, op. cit.,

p. 131; sentenza 12 novembre 2004 della Cour de Justice di Ginevra, in NRCP

2004 p. 258 consid. 5.1). Nel caso di specie, a giudizio della scrivente

camera, appare senz’altro equo stabilire in fr. 15'000.- oltre interessi il

risarcimento da lei dovuto.

13. Infondata

ogni ulteriore pretesa dell’attore, non provata, in particolare quella che

vorrebbe imputare alla convenuta una responsabilità per aver indotto i clienti

a credere che essa si fosse impegnata a supervisionare l’attività del gestore

esterno rispettivamente che tra la banca ed il gestore potesse esservi una

relazione privilegiata e di favore, ne discende, come ai considerandi che

precedono, il parziale accoglimento della petizione nel senso che la convenuta

è tenuta a corrispondere all’attore fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 15

aprile 2002.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi vengono caricate

alle parti in base alla rispettiva soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 26 agosto 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 10 agosto 2004 della Pretura del distretto di Lugano,

Sezione 1, è così riformata:

1. AO 1 è condannata a pagare

a AP 1 fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2002.

2. La

tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese, da anticiparsi come di rito, sono

poste a carico dell’attore in ragione di 4/5 e per la rimanenza sono poste a

carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 3’400.- per

ripetibili parziali.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’250.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’300.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 4/5 e per la rimanenza

sono poste a carico dell’appellata, alla quale l’appellante rifonderà fr.

1'700.- per parti di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 04.05.2026

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