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Decisione

12.2004.151

cauzione processuale, insolvenza, appello manifestamente infondato

15 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2004.151

Data decisione, Autorità:

15.09.2004, IICCA

Titolo:

cauzione processuale, insolvenza, appello manifestamente infondato

CAUZIONE

IMPUTAZIONE IN CASO DI PIÙ DEBITI

RIPARTIZIONE

art. 85 CO

art. 153 CPC-TI

Incarto n.:

12.2004.151

Lugano

15 settembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.256

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 25

aprile 2002 da

APPE1

rappr. da RAPP2

contro

APPO1

rappr. da RAPP1

con la

quale l'attore chiede il disconoscimento di un debito di fr. 900'000.-

derivante da un accordo concluso il 2 marzo 2000 e la riconsegna di una

cartella ipotecaria al portatore di fr. 500'000.- gravante collettivamente in

Considerandi

II e pari rango le quote di PPP n. __________ e __________del fondo base

particella n. __________ RFD di __________;

e ora

sull'appello 4 settembre 2004 di APPE1 nei confronti del decreto 26 luglio 2004

del Pretore con il quale è fatto ordine all'attore di prestare una cauzione processuale

di fr. 50'000.-;

letti

ed esaminati gli atti dell'incarto,

considerato

in fatto e in diritto: che il Pretore ha obbligato l'attore, su esplicita richiesta

del convenuto, a prestare una cauzione processuale di fr. 50'000.- poiché si

trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali, adempiendo così la

condizione di cui all'art. 153 cpv. 1 lett. a CPC;

che lo

stato di insolvenza è stato accertato, poiché in seguito a pignoramento le

proprietà immobiliari PPP n. __________ e __________ del fondo base particella

n. __________ RFD di __________ sono state vendute all'incanto per fr.

690'000.- a fronte di crediti notificati per complessivi fr. 1'603'806.10 (doc.

5);

che con

l'appello in esame l'attore ritiene la domanda di prestazione di cauzione

ingiustificata poiché il credito del convenuto per le eventuali ripetibili

sarebbe coperto dal ricavo della vendita immobiliare, anche nell'ipotesi in cui

l'azione di disconoscimento dovesse essere respinta;

che scopo

della cauzione processuale è di assicurare alla parte convenuta in lite il

pagamento delle ripetibili quando appaiono verosimili l'impossibilità o la

difficoltà di ottenerne il rimborso nel caso di esito a lei positivo della

causa (Rep. 1978, pag. 342);

che la

cauzione processuale poggia su premesse formali che, se adempiute, non

permettono al giudice di sindacarne la legittimità per altri motivi (Rep. 1990,

pag. 275; II CCA sentenza del 23 dicembre 2003 inc. 12.2003.218), nemmeno

potendo interessare ragioni di opportunità che spingono la parte convenuta a

farne domanda, giacché si tratta di un diritto che la legge le offre;

che in

concreto l'attore non nega la sua insolvenza, confermando anzi la sua mancanza

di liquidità, e non contesta l'ammontare della cauzione, stabilita dal Pretore

in funzione dell'elevato valore di causa (fr. 900'000.-);

che a

detta dell'attore il convenuto potrebbe coprire il suo credito per le eventuali

ripetibili con l'importo di fr. 253'125.20 a disposizione dei crediti garantiti

dalle cartelle ipotecarie n. 4 e 5 dell'elenco oneri (verbale d'incanto, doc.

6), le spese processuali e le ripetibili avendo priorità sul capitale ai sensi

dell'art. 85 cpv. 1 CO, ciò che renderebbe inutile il versamento della cauzione

processuale;

che la

mera constatazione dell'insolvenza in cui si trova l'attore è motivo

sufficiente per ammettere il suo obbligo di versare una cauzione processuale ai

sensi dell'art. 153 CPC, ragione per la quale è irrilevante ai fini del

giudizio sapere a quali crediti il convenuto dovrebbe imputare in priorità

l'importo disponibile che rimarrebbe a sua disposizione dopo il noto incanto;

che nella

fattispecie non ricorrono le eccezioni previste dall'art. 154 CPC per

l'esenzione dalla cauzione processuale;

che

l'appello dell'attore si rivela così del tutto infondato e può essere evaso già

con l'esame preliminare dell'art. 313bis, senza necessità di intimarlo alla

controparte per le osservazioni;

che

l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione

dell'effetto sospensivo;

che gli

oneri processuali sono a carico dell'appellante;

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente LTG,

pronuncia: 1. L'appello

4.

settembre 2004 di APPE1 è respinto.

2.

La

tassa di giudizio di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico

dell'appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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