12.2004.151
cauzione processuale, insolvenza, appello manifestamente infondato
15 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2004.151
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, IICCA
Titolo:
cauzione processuale, insolvenza, appello manifestamente infondato
CAUZIONE
IMPUTAZIONE IN CASO DI PIÙ DEBITI
RIPARTIZIONE
art. 85 CO
art. 153 CPC-TI
Incarto n.:
12.2004.151
Lugano
15 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.256
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 25
aprile 2002 da
APPE1
rappr. da RAPP2
contro
APPO1
rappr. da RAPP1
con la
quale l'attore chiede il disconoscimento di un debito di fr. 900'000.-
derivante da un accordo concluso il 2 marzo 2000 e la riconsegna di una
cartella ipotecaria al portatore di fr. 500'000.- gravante collettivamente in
Considerandi
II e pari rango le quote di PPP n. __________ e __________del fondo base
particella n. __________ RFD di __________;
e ora
sull'appello 4 settembre 2004 di APPE1 nei confronti del decreto 26 luglio 2004
del Pretore con il quale è fatto ordine all'attore di prestare una cauzione processuale
di fr. 50'000.-;
letti
ed esaminati gli atti dell'incarto,
considerato
in fatto e in diritto: che il Pretore ha obbligato l'attore, su esplicita richiesta
del convenuto, a prestare una cauzione processuale di fr. 50'000.- poiché si
trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali, adempiendo così la
condizione di cui all'art. 153 cpv. 1 lett. a CPC;
che lo
stato di insolvenza è stato accertato, poiché in seguito a pignoramento le
proprietà immobiliari PPP n. __________ e __________ del fondo base particella
n. __________ RFD di __________ sono state vendute all'incanto per fr.
690'000.- a fronte di crediti notificati per complessivi fr. 1'603'806.10 (doc.
5);
che con
l'appello in esame l'attore ritiene la domanda di prestazione di cauzione
ingiustificata poiché il credito del convenuto per le eventuali ripetibili
sarebbe coperto dal ricavo della vendita immobiliare, anche nell'ipotesi in cui
l'azione di disconoscimento dovesse essere respinta;
che scopo
della cauzione processuale è di assicurare alla parte convenuta in lite il
pagamento delle ripetibili quando appaiono verosimili l'impossibilità o la
difficoltà di ottenerne il rimborso nel caso di esito a lei positivo della
causa (Rep. 1978, pag. 342);
che la
cauzione processuale poggia su premesse formali che, se adempiute, non
permettono al giudice di sindacarne la legittimità per altri motivi (Rep. 1990,
pag. 275; II CCA sentenza del 23 dicembre 2003 inc. 12.2003.218), nemmeno
potendo interessare ragioni di opportunità che spingono la parte convenuta a
farne domanda, giacché si tratta di un diritto che la legge le offre;
che in
concreto l'attore non nega la sua insolvenza, confermando anzi la sua mancanza
di liquidità, e non contesta l'ammontare della cauzione, stabilita dal Pretore
in funzione dell'elevato valore di causa (fr. 900'000.-);
che a
detta dell'attore il convenuto potrebbe coprire il suo credito per le eventuali
ripetibili con l'importo di fr. 253'125.20 a disposizione dei crediti garantiti
dalle cartelle ipotecarie n. 4 e 5 dell'elenco oneri (verbale d'incanto, doc.
6), le spese processuali e le ripetibili avendo priorità sul capitale ai sensi
dell'art. 85 cpv. 1 CO, ciò che renderebbe inutile il versamento della cauzione
processuale;
che la
mera constatazione dell'insolvenza in cui si trova l'attore è motivo
sufficiente per ammettere il suo obbligo di versare una cauzione processuale ai
sensi dell'art. 153 CPC, ragione per la quale è irrilevante ai fini del
giudizio sapere a quali crediti il convenuto dovrebbe imputare in priorità
l'importo disponibile che rimarrebbe a sua disposizione dopo il noto incanto;
che nella
fattispecie non ricorrono le eccezioni previste dall'art. 154 CPC per
l'esenzione dalla cauzione processuale;
che
l'appello dell'attore si rivela così del tutto infondato e può essere evaso già
con l'esame preliminare dell'art. 313bis, senza necessità di intimarlo alla
controparte per le osservazioni;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo;
che gli
oneri processuali sono a carico dell'appellante;
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente LTG,
pronuncia: 1. L'appello
4.
settembre 2004 di APPE1 è respinto.
2.
La
tassa di giudizio di fr. 300.- e le spese di fr. 50.- sono a carico
dell'appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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