12.2004.159
appello su spese e ripetibili
29 settembre 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2004.159
Data decisione, Autorità:
29.09.2005, IICCA
Titolo:
appello su spese e ripetibili
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.159
Lugano
29 settembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.95.1150
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 20
giugno 1995 da
CE 1 composta di:
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
RA 2
contro
AO 1
RA 1
chiedente
la condanna del convenuto a consegnare agli attori tutte le azioni della G__________
SA e, in subordine a pagare loro la somma di fr. 3'500'000.- oltre interessi al
5% dalla data della petizione;
domanda
avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 13 luglio 2004 ha
respinto, condannando parte attrice al pagamento della tassa di giustizia di
fr. 18'000.- e delle spese e a rifondere a controparte fr. 140'000.- di
ripetibili;
appellante
la parte attrice con atto di appello 6 settembre 2004, con cui chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di porre la tassa di giustizia a
carico delle parti in ragione di metà per ciascuna e non assegnare ripetibili o
comunque di ridurre le stesse;
mentre con
osservazioni 11 novembre 2004 il convenuto postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti
prodotti.
Considerato
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 20 giugno 1995AP 1aveva venduto il pacchetto
azionario della G__________ all’avv. V__________, il quale però avrebbe agito
per lui a titolo fiduciario per aggirare il divieto di contrarre con sé stesso.
V__________ e C__________ non sarebbero quindi diventati proprietari dei
titoli. Neppure i convenuti, che da questi avevano acquistato le azioni, ne
sarebbero divenuti proprietari, perché avrebbero dovuto presumere che le stesse
erano provento di azioni delittuose.
Considerandi
2.
Con
risposta 7 novembre 1995 i convenuti S__________ e AO 1 hanno postulato la
reiezione della petizione, rilevando che il secondo aveva regolarmente
acquistato le azioni dal C__________ nel 1985 al prezzo di un milione di
franchi -prezzo corrispondente al valore della società - fatto di cui gli
attori erano stati informati dal C__________ medesimo senza suscitare in loro
contestazioni di sorta. A prescindere quindi da eventuali mancanze addebitabili
al C__________, AO 1 sarebbe diventato legittimo proprietario dei titoli,
avendoli acquistati in buona fede da un fiduciario e ad un prezzo congruo.
Il
convenuto E__________ è rimasto precluso.
Con la
replica parte attrice ha chiesto di dimettere dalla lite S__________ e E__________,
confermando per il resto le proprie domande come fatto anche dal convenuto AO 1
con la duplica.
Con
decreto 24 marzo 1997 il Pretore ha dimesso dalla lite i convenuti S__________
e E__________.
3.
Con
sentenza 13 luglio 2004, il Pretore ha respinto la petizione. Egli ha dapprima
rilevato che la provata nullità del contratto a suo tempo stipulato da C__________
con l’avv. V__________, relativo alle azioni di cui trattasi, non inficiava la
regolarità della vendita delle azioni al AO 1, perché comunque il C__________ era
sempre stato in possesso delle azioni, che aveva poi venduto al prezzo di un
milione di franchi - prezzo corrispondente, a mente del perito giudiziario, al
valore reale netto della società nel 1985 - previa autorizzazione degli attori.
Il primo
giudice ha poi caricato le spese alla parte attrice, condannandola pure a
rifondere al convenuto l’importo di fr. 140'000.- per ripetibili.
4.
Con appello del 6 settembre 2004, parte attrice postula la riforma
del giudizio sulle spese chiedendo che la tassa di giustizia sia messa a carico
delle parti in ragione di metà per ciascuna. Postula altresì che non siano
attribuite ripetibili o, in subordine che a controparte sia riconosciuto a tale
titolo un importo di soli fr. 36'850.- o, ancor più subordinatamente, di fr.
73'700.-.
Il
convenuto, con osservazioni 11 ottobre 2004, chiede la reiezione del gravame.
5.
L’art.
148.
cpv. 1 CPC dispone che il giudice condanna la parte soccombente a
rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili.
Secondo il cpv. 2 della medesima norma, se vi è soccombenza reciproca
o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per
intero fra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Per
giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile
unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi
attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).
6.1
Gli appellanti
contestano il giudizio pretorile che ha posto integralmente a loro carico gli
oneri processuali e li ha condannati alla rifusione alla controparte
dell'importo di fr. 140'000.- a titolo di ripetibili, sostenendo che la
sentenza del Pretore sarebbe errata. In sostanza, essi rimproverano al primo
giudice di aver considerato a torto valida la cessione delle azioni al
convenuto, omettendo di considerare che C__________ non era autorizzato a
disporne. Inoltre il Pretore avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti
perché, rifiutando di assumere le prove offerte, avrebbe impedito loro di
dimostrare la mancanza di buona fede del convenuto nell’acquisto dei titoli. In
questa situazione, pur rinunciando esplicitamente ad appellare sul merito della
vertenza, ritengono che gli oneri processuali non possano essere messi
integralmente a loro carico.
6.2
Con
la sentenza 13 luglio 2004 il pretore ha accertato che il convenuto è legittimo
proprietario del pacchetto azionario della G__________, respingendo la domanda
degli attori che ne rivendicavano la proprietà. Gli appellanti, invocando l’erroneità
della decisione impugnata, rimettono in definitiva in dubbio la proprietà del
convenuto sulle azioni; questo è inammissibile, perché tale diritto è stato
accertato in modo vincolante con il giudizio del Pretore che, non impugnato su
questo punto, ha forza di cosa giudicata. Nella misura in cui gli appellanti chiedono
di ripartire diversamente gli oneri processuali fondandosi su questi argomenti,
l’appello è quindi inevitabilmente destinato all’insuccesso e va respinto.
6.3
Gli
appellanti rimproverano ancora al primo giudice di non aver tenuto conto
dell’atteggiamento della controparte, alla quale rimproverano di non aver
voluto chiarire la titolarità delle azioni prima dell’inoltro della causa,
rilevando che ciò avrebbe loro permesso di valutare diversamente l’opportunità
di stare in lite. La motivazione addotta dagli appellanti è inconsistente. Gli
attori hanno rivendicato sin dall’inizio le azioni e, non avendo la certezza su
chi le detenesse, hanno chiamando in causa chi, secondo loro, ne era in
possesso. Già con la risposta di causa la parte convenuta ha sostenuto che
proprietario dei titoli era il convenuto AO 1, tanto che a seguito di questa
affermazione sono stati dimessi dalla lite i convenuti S__________ e E__________,
senza che ciò abbia in qualche modo influenzato la continuazione della vertenza,
che è comunque proseguita nei confronti del convenuto AO 1. Ciò dimostra che il
dubbio degli appellanti non era sull’opportunità di promuovere un’azione
giudiziaria, ma solo su chi dovessero convenire in causa.
Non si è
quindi in presenza di giusti motivi per dipartirsi dal principio della
soccombenza.
7.
Gli
appellanti censurano la decisione del Pretore che li ha condannati a rifondere
al convenuto fr. 140'000.- di ripetibili, sostenendo che, per principio, a
fronte di un valore di causa elevato quale quello in esame, l’onorario sarebbe
da determinare in applicazione dell’art. 11 TOA, tenendo conto anche del
dispendio orario. Considerate 200 ore di lavoro del patrocinatore a fr. 250.-,
ne risulterebbe, in applicazione della “nota formula” un onorario di fr.
73'700.-.
Per
quanto concerne le ripetibili, la TOA prevede per valori litigiosi oltre i fr. 1’500'000.-
un onorario normale variante dal 3 al 6%. Applicato al valore litigioso della
causa di cui trattasi, di fr. 3'500'000.-, ciò corrisponde ad un onorario tra
fr. 105'000.- e fr. 210'000.-. L’importo di fr. 140'000.- fissato dal Pretore
si situa quindi poco al di sopra del minimo tariffale, considerato che è comprensivo
di spese e IVA. Sebbene si sia in presenza di una pratica dal valore importante,
non si è ancora confrontati con un elevatissimo valore di causa e di
conseguenza non si impone, per principio, l’applicazione dell’aliquota
tariffaria minima e nemmeno si può affermare di essere confrontati con un
importo per ripetibili esorbitante, per il quale si imporrebbe di dover far
capo anche al criterio della retribuzione oraria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 150 m. 2).
Ciò
considerato, e tenuto conto che gli appellanti neppure hanno contestato gli
argomenti esposti dal Pretore in merito alla quantificazione delle ripetibili,
né reso verosimile che l’importo da esso stabilito sia eccessivo o abusivo, l’appello
va respinto. La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi
pronuncia:
1. L'appello
6 settembre 2004 di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
2’500.–
già
anticipati dagli appellanti, sono poste a loro carico in solido, con l’obbligo
di rifondere, sempre in solido, a controparte fr. 4’000.- di ripetibili.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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