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Decisione

12.2004.159

appello su spese e ripetibili

29 settembre 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2004.159

Data decisione, Autorità:

29.09.2005, IICCA

Titolo:

appello su spese e ripetibili

SPESE E RIPETIBILI

art. 148 CPC-TI

Incarto n.

12.2004.159

Lugano

29 settembre

2005/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.95.1150

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 20

giugno 1995 da

CE 1 composta di:

AP 1

AP 2

AP 3

AP 4

RA 2

contro

AO 1

RA 1

chiedente

la condanna del convenuto a consegnare agli attori tutte le azioni della G__________

SA e, in subordine a pagare loro la somma di fr. 3'500'000.- oltre interessi al

5% dalla data della petizione;

domanda

avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 13 luglio 2004 ha

respinto, condannando parte attrice al pagamento della tassa di giustizia di

fr. 18'000.- e delle spese e a rifondere a controparte fr. 140'000.- di

ripetibili;

appellante

la parte attrice con atto di appello 6 settembre 2004, con cui chiede la

riforma del querelato giudizio nel senso di porre la tassa di giustizia a

carico delle parti in ragione di metà per ciascuna e non assegnare ripetibili o

comunque di ridurre le stesse;

mentre con

osservazioni 11 novembre 2004 il convenuto postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti

prodotti.

Considerato

in fatto e in diritto:

1. Con petizione 20 giugno 1995AP 1aveva venduto il pacchetto

azionario della G__________ all’avv. V__________, il quale però avrebbe agito

per lui a titolo fiduciario per aggirare il divieto di contrarre con sé stesso.

V__________ e C__________ non sarebbero quindi diventati proprietari dei

titoli. Neppure i convenuti, che da questi avevano acquistato le azioni, ne

sarebbero divenuti proprietari, perché avrebbero dovuto presumere che le stesse

erano provento di azioni delittuose.

Considerandi

2.

Con

risposta 7 novembre 1995 i convenuti S__________ e AO 1 hanno postulato la

reiezione della petizione, rilevando che il secondo aveva regolarmente

acquistato le azioni dal C__________ nel 1985 al prezzo di un milione di

franchi -prezzo corrispondente al valore della società - fatto di cui gli

attori erano stati informati dal C__________ medesimo senza suscitare in loro

contestazioni di sorta. A prescindere quindi da eventuali mancanze addebitabili

al C__________, AO 1 sarebbe diventato legittimo proprietario dei titoli,

avendoli acquistati in buona fede da un fiduciario e ad un prezzo congruo.

Il

convenuto E__________ è rimasto precluso.

Con la

replica parte attrice ha chiesto di dimettere dalla lite S__________ e E__________,

confermando per il resto le proprie domande come fatto anche dal convenuto AO 1

con la duplica.

Con

decreto 24 marzo 1997 il Pretore ha dimesso dalla lite i convenuti S__________

e E__________.

3.

Con

sentenza 13 luglio 2004, il Pretore ha respinto la petizione. Egli ha dapprima

rilevato che la provata nullità del contratto a suo tempo stipulato da C__________

con l’avv. V__________, relativo alle azioni di cui trattasi, non inficiava la

regolarità della vendita delle azioni al AO 1, perché comunque il C__________ era

sempre stato in possesso delle azioni, che aveva poi venduto al prezzo di un

milione di franchi - prezzo corrispondente, a mente del perito giudiziario, al

valore reale netto della società nel 1985 - previa autorizzazione degli attori.

Il primo

giudice ha poi caricato le spese alla parte attrice, condannandola pure a

rifondere al convenuto l’importo di fr. 140'000.- per ripetibili.

4.

Con appello del 6 settembre 2004, parte attrice postula la riforma

del giudizio sulle spese chiedendo che la tassa di giustizia sia messa a carico

delle parti in ragione di metà per ciascuna. Postula altresì che non siano

attribuite ripetibili o, in subordine che a controparte sia riconosciuto a tale

titolo un importo di soli fr. 36'850.- o, ancor più subordinatamente, di fr.

73'700.-.

Il

convenuto, con osservazioni 11 ottobre 2004, chiede la reiezione del gravame.

5.

L’art.

148.

cpv. 1 CPC dispone che il giudice condanna la parte soccombente a

rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili.

Secondo il cpv. 2 della medesima norma, se vi è soccombenza reciproca

o concorrono altri giusti motivi, il giudice può ripartire parzialmente o per

intero fra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Per

giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle

ripetibili il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile

unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi

attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).

6.1

Gli appellanti

contestano il giudizio pretorile che ha posto integralmente a loro carico gli

oneri processuali e li ha condannati alla rifusione alla controparte

dell'importo di fr. 140'000.- a titolo di ripetibili, sostenendo che la

sentenza del Pretore sarebbe errata. In sostanza, essi rimproverano al primo

giudice di aver considerato a torto valida la cessione delle azioni al

convenuto, omettendo di considerare che C__________ non era autorizzato a

disporne. Inoltre il Pretore avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti

perché, rifiutando di assumere le prove offerte, avrebbe impedito loro di

dimostrare la mancanza di buona fede del convenuto nell’acquisto dei titoli. In

questa situazione, pur rinunciando esplicitamente ad appellare sul merito della

vertenza, ritengono che gli oneri processuali non possano essere messi

integralmente a loro carico.

6.2

Con

la sentenza 13 luglio 2004 il pretore ha accertato che il convenuto è legittimo

proprietario del pacchetto azionario della G__________, respingendo la domanda

degli attori che ne rivendicavano la proprietà. Gli appellanti, invocando l’erroneità

della decisione impugnata, rimettono in definitiva in dubbio la proprietà del

convenuto sulle azioni; questo è inammissibile, perché tale diritto è stato

accertato in modo vincolante con il giudizio del Pretore che, non impugnato su

questo punto, ha forza di cosa giudicata. Nella misura in cui gli appellanti chiedono

di ripartire diversamente gli oneri processuali fondandosi su questi argomenti,

l’appello è quindi inevitabilmente destinato all’insuccesso e va respinto.

6.3

Gli

appellanti rimproverano ancora al primo giudice di non aver tenuto conto

dell’atteggiamento della controparte, alla quale rimproverano di non aver

voluto chiarire la titolarità delle azioni prima dell’inoltro della causa,

rilevando che ciò avrebbe loro permesso di valutare diversamente l’opportunità

di stare in lite. La motivazione addotta dagli appellanti è inconsistente. Gli

attori hanno rivendicato sin dall’inizio le azioni e, non avendo la certezza su

chi le detenesse, hanno chiamando in causa chi, secondo loro, ne era in

possesso. Già con la risposta di causa la parte convenuta ha sostenuto che

proprietario dei titoli era il convenuto AO 1, tanto che a seguito di questa

affermazione sono stati dimessi dalla lite i convenuti S__________ e E__________,

senza che ciò abbia in qualche modo influenzato la continuazione della vertenza,

che è comunque proseguita nei confronti del convenuto AO 1. Ciò dimostra che il

dubbio degli appellanti non era sull’opportunità di promuovere un’azione

giudiziaria, ma solo su chi dovessero convenire in causa.

Non si è

quindi in presenza di giusti motivi per dipartirsi dal principio della

soccombenza.

7.

Gli

appellanti censurano la decisione del Pretore che li ha condannati a rifondere

al convenuto fr. 140'000.- di ripetibili, sostenendo che, per principio, a

fronte di un valore di causa elevato quale quello in esame, l’onorario sarebbe

da determinare in applicazione dell’art. 11 TOA, tenendo conto anche del

dispendio orario. Considerate 200 ore di lavoro del patrocinatore a fr. 250.-,

ne risulterebbe, in applicazione della “nota formula” un onorario di fr.

73'700.-.

Per

quanto concerne le ripetibili, la TOA prevede per valori litigiosi oltre i fr. 1’500'000.-

un onorario normale variante dal 3 al 6%. Applicato al valore litigioso della

causa di cui trattasi, di fr. 3'500'000.-, ciò corrisponde ad un onorario tra

fr. 105'000.- e fr. 210'000.-. L’importo di fr. 140'000.- fissato dal Pretore

si situa quindi poco al di sopra del minimo tariffale, considerato che è comprensivo

di spese e IVA. Sebbene si sia in presenza di una pratica dal valore importante,

non si è ancora confrontati con un elevatissimo valore di causa e di

conseguenza non si impone, per principio, l’applicazione dell’aliquota

tariffaria minima e nemmeno si può affermare di essere confrontati con un

importo per ripetibili esorbitante, per il quale si imporrebbe di dover far

capo anche al criterio della retribuzione oraria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

ad art. 150 m. 2).

Ciò

considerato, e tenuto conto che gli appellanti neppure hanno contestato gli

argomenti esposti dal Pretore in merito alla quantificazione delle ripetibili,

né reso verosimile che l’importo da esso stabilito sia eccessivo o abusivo, l’appello

va respinto. La tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia:

1. L'appello

6 settembre 2004 di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in

a)

tassa di giustizia fr. 2’450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

2’500.–

già

anticipati dagli appellanti, sono poste a loro carico in solido, con l’obbligo

di rifondere, sempre in solido, a controparte fr. 4’000.- di ripetibili.

3. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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