12.2004.16
appalto - notifica difetti - tempestività
6 aprile 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2004.16
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, IICCA
Titolo:
appalto - notifica difetti - tempestività
APPROVAZIONE DELL'OPERA
VERIFICA DEI DIFETTI
art. 367 CO
art. 370 cpv. 2 CO
art. 370 cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2004.16
Lugano
6 aprile 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00486
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 9
agosto 2002 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 78'750.-
oltre interessi a titolo di minor valore dell’opera appaltata ex art. 368 cpv.
2 CO, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della
petizione;
ed ora
sull’eccezione di perenzione della pretesa attorea per tardiva notifica dei
difetti ex art. 370 cpv. 2 e 3 CO sollevata dal convenuto con la risposta di
causa, che il Pretore con sentenza 11 dicembre 2003 ha accolto, respingendo con
ciò la petizione;
appellante
l'attrice con atto di appello 19 gennaio 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di perenzione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 11 febbraio 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto 2 aprile 1999 (doc. B) AP 1 ha appaltato a AO 1, per un importo di
fr. 525'000.-, i lavori per la costruzione di una casa di abitazione sul
mappale n. __________ RFD di __________, sito in prossimità della strada
cantonale Agno-Bioggio.
2. Con
la petizione in rassegna la committente ha chiesto la condanna dell’appaltatore
ex art. 368 cpv. 2 CO al pagamento del minor valore dell’opera di fr. 78'750.-,
pari al 15% del prezzo, adducendo che la casa non era stata adeguatamente
isolata da un punto di vista fonico, ciò che le pregiudicava la qualità della
vita e in particolare le aveva causato notevoli disturbi del sonno.
In sede
di risposta il convenuto si è opposto alla petizione eccependo tra l’altro la
perenzione della pretesa attorea per tardiva notifica dei difetti ai sensi
dell’art. 370 cpv. 2 e 3 CO.
3. Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore, dopo aver limitato l’istruttoria
all’esame dell’eccezione sollevata dal convenuto, ha concluso per il suo buon
fondamento ed ha di conseguenza respinto la petizione. Il giudice di prime cure
ha innanzitutto rilevato che i rumori derivanti dal traffico automobilistico
sulla strada cantonale, ritenuti assordanti ed insopportabili dalla stessa
parte attrice, avrebbero dovuto indurla a notificare il difetto già al momento
della consegna dell’opera, avvenuta nell’autunno 1999, per cui era certamente in
ritardo, non essendo oltretutto provata l’esistenza di precedenti notifiche
verbali del difetto, che essa solo nel corso del 2001 si era rivolta ad uno
specialista per eseguire delle misurazioni del carico fonico. Ma non solo. Ricevuto
il rapporto 1° dicembre 2001 della ditta __________, che accertava chiaramente il
superamento dei valori limite (doc. C) e dunque l’esistenza della problematica,
essa aveva in ogni caso atteso sino al 22 maggio 2002 (doc. E), ovvero 5 giorni
dopo aver preso conoscenza dell’ulteriore, inutile, verifica da parte della
ditta __________ (doc. D), prima di notificare al convenuto i difetti, sicché
anche in questo caso la notifica era da considerarsi tardiva.
4. Con
l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di respingere l’eccezione di perenzione e di rinviare gli atti al
Pretore per l’esame del merito.
Essa
adduce che il fastidio derivante dal continuo ed elevato rumore esterno, che
inizialmente essa riteneva essere dovuto al fatto che la casa, non subito abitata
al momento della consegna, era parzialmente priva di mobilio, era diventato
insostenibile solo con il passare del tempo. La difettosità della casa non era
in ogni caso venuta alla luce al momento dell’allestimento della perizia della
ditta __________, che del resto non aveva accertato né aveva lo scopo di
accertare alcun difetto di costruzione, ma solo con il referto della ditta __________,
a seguito del quale è stata effettuata la relativa notifica alla controparte
(doc. E).
5. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Ai
sensi dell’art. 370 cpv. 3 CO, qualora i difetti si manifestino solo dopo la
consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che
siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i
difetti stessi.
Secondo
il Tribunale federale (cfr. ICCTF 10 dicembre 1997,4C.517/1996), il
termine di avviso entro il quale il committente è tenuto ad agire (cosiddetto
“tempo di reazione”) dev’essere determinato di caso in caso, tenendo conto
delle specifiche circostanze che caratterizzano ogni fattispecie, per cui il
riferimento ad altre decisioni pronunciate al riguardo può aver luogo solo con
estrema prudenza. In generale è comunque possibile affermare che il termine è
necessariamente breve quando vi è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente
il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre negli altri casi la valutazione
circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche
per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch,
Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, n. 2175; Hohl, L’avis des défauts
de l’ouvrage: Fardeau de la preuve et fardeau de l’allégation, in RFJ
1994 p. 273; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 2. ed., n. 16 ad art. 370
CO). A titolo puramente esemplificativo l’Alta Corte, in una fattispecie in cui
dall’attesa non poteva scaturire un maggior danno, ha ritenuto accettabile un
termine di avviso di una settimana (ICCTF 12 novembre 1996 in re C./D.
SA consid. 2d); in una precedente decisione era stato considerato ammissibile
un tempo di reazione di quattro giorni dopo la ricezione della perizia (DTF
76 II 221 consid. 3); è stata per contro dichiarata tardiva la notifica di un
difetto avvenuta cinque settimane dopo la scoperta del danno (DTF 118 II
142 consid. 3b).
7. Nel
caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha concluso per la perenzione delle
pretese attoree a seguito della tardiva notifica dei difetti relativi alla
carente isolazione fonica può senz’altro essere confermato, anche perché le
affermazioni contenute nel gravame, nella misura in cui sono ammissibili -ciò
che non è in particolare il caso per la circostanza, addotta per la prima volta
nell’appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che la casa inizialmente non era
abitata ed era parzialmente priva di mobilio, come pure per quella, evocata per
la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), che i disturbi dovuti
all’esposizione al rumore erano diventati insopportabili solo con il passare
del tempo-, sono comunque state ampiamente contraddette già da precedenti
allegazioni della stessa parte attrice. In sede di replica essa aveva in
effetti dichiarato, senza mezzi termini, che già nel corso della stagione
invernale 2001/2002 “era chiaro che la casa non era adeguatamente isolata da un
punto di vista fonico” (p. 4), ciò che ovviamente le avrebbe imposto di
notificare sin da quel momento il relativo difetto alla controparte. Ma vi è di
più. Sempre in replica, l’attrice aveva pure ammesso che la sua decisione di
rivolgersi a due specialisti del settore, che altri non erano che le ditte __________
e __________ poi intervenute, era avvenuta “per avere una conferma
dell’esistenza dei difetti” (p. 4), il che sta nuovamente a significare che
essa ne era già a conoscenza in precedenza, prima cioè del 2 novembre 2001,
data del conferimento dell’incarico alla ditta __________ (cfr. doc. C). Ritenuto
che in base alla dottrina e alla giurisprudenza il committente non può
differire la notifica dei difetti fino al momento in cui riceve un rapporto
peritale (di conferma) ma deve notificarli immediatamente non appena ne è
venuto, sia pure a grandi linee, a conoscenza (DTF 107 II 172 consid.
1a; II CCA 5 dicembre 1995 inc. n. 12.95.49; cfr. Bühler, Zürcher
Kommentar, N. 57 ad art. 367 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3. ed.,
Zurigo 2003, n. 4140), ben si può concludere per la tardività della notifica di
cui al doc. E, in concreto effettuata dall’attrice solo dopo aver preso visione
della seconda di queste perizie.
8. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 19 gennaio 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’200.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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