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Decisione

12.2004.160

mandato, prestazioni ufficio di revisione LBVM, negata violazione del dovere di diligenza e fedeltà per aver risposto a domande di informazione della Commissione federale delle banche

9 marzo 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti (Basler

Kommentar zum schweizerischen Kapitalmarktrecht, Basilea 1999, BEGH-Watter n. 12 ad art. 19, BEGH-Poledna n. 18 e 19 ad art. 35).

6. L¿appellante nega di aver

dimostrato mancanza di collaborazione nell¿allestimento della domanda di

autorizzazione, ciò che ha condotto l¿attrice a inserire nel rapporto di

revisione allegato alla domanda di autorizzazione del 29 gennaio 1999 una

riserva sulla retrocessione di talune commissioni (doc. FF, allegato 36 n. 35)

e considerazioni sui ritardi dell¿attrice nell¿installare l¿organizzazione interna

richiesta dalla LBVM (cfr. n doc. FF, n. 361, 362 e 374), originando così le

richieste supplementari della CFB. La convenuta afferma che agli atti manca la

prova documentale della sua mancanza di collaborazione e rimprovera al Pretore

di essersi fondato solo sulle deposizioni testimoniali di dipendenti

dell¿attrice (R__________, B__________ e E__________) evidentemente interessati

all¿esito della causa e come tali inattendibili. Come già si è detto, il

semplice fatto che i testimoni siano dipendenti dell¿attrice non è sufficiente

per ritenere inattendibili le loro deposizioni (consid. 4). Un interesse alla

vertenza di costoro non risulta dagli atti. Il dipendente dell¿attrice B__________

ha riferito di aver avuto grosse difficoltà nell¿ottenere da AP 1 le

informazioni in merito alle operazioni svolte con delle società vicine

(deposizione 4 febbraio 2003, pag. 2), in particolare alle commissioni passive

a terzi di cui l¿ufficio di revisione non conosceva gli aventi diritto

economico (pag. 3). R__________, direttore del settore dei servizi finanziari

dell¿attrice, ha riferito che la convenuta aveva sottovalutato la mentalità

svizzera e ¿credeva di poter venire in Svizzera a operare in un mercato meno

regolamentato, in sintesi non si mossero per darci la documentazione che noi

abbiamo chiesto e di cui necessitavamo¿ (deposizione 3 aprile 2003, pag. 3). Il

direttore dei servizi finanziari ha esposto che il cliente ¿faticava assai a

capire che in una struttura quasi bancaria, l¿etica era un punto estremamente importante,

come pure la trasparenza¿ (ibidem), nonostante fosse stato spiegato ai

dirigenti della convenuta che era importante garantire la massima trasparenza

per l¿ottenimento dell¿autorizzazione LBVM e fosse stato chiesto loro di dare

l¿elenco dei beneficiari delle retrocessioni di commissioni (ibidem, pag. 4),

di cui era importante sapere se fossero impiegati di banca e di quale. R__________

ha in particolare spiegato che la lista dei nominativi, limitati alle iniziali,

fu consegnata all¿ufficio di revisione un paio di settimane prima dell¿invio

del rapporto speciale LBVM. Il teste ha precisato di aver consegnato al cliente

una bozza della richiesta LBVM qualche giorno prima del deposito della domanda,

così da poter presentare alla CFB una domanda ¿clean¿, senza tuttavia ottenere

le informazioni richieste (pag. 5). Le deposizioni dei dipendenti dell¿attrice

sono univoche sulla mancanza di collaborazione della convenuta. Del resto che

gli organi dirigenti di quest¿ultima non avessero compreso l¿importanza di

fornire alla CFB le informazioni richieste sulle retrocessioni è emerso dalla

deposizione di M__________, già compliance officer dell¿appellante, che

ha riferito le iniziali reticenze di quest¿ultima nel fornire i nomi delle

persone che avevano ricevuto retrocessioni di commissioni (deposizione 4

febbraio 2003, pag. 9). Al riguardo l¿appello si rivela infondato, il primo

giudice essendosi fondato su deposizioni concordanti, da lui ritenute

attendibili nell¿ambito del proprio apprezzamento delle prove, che non sono

solo documentali.

7.

L¿appellante ravvisa una chiara violazione dei doveri contrattuali

dell¿ufficio di revisione nella segnalazione della nota riserva sulle

retrocessioni senza fondarsi su norme chiare ma su interpretazioni errate a suo

danno, in base a semplici perplessità e non a violazioni accertate, senza

nemmeno aver assegnato alla mandante un termine adeguato per regolarizzare la

situazione, violando in modo evidente l¿art. 19 cpv. 4 LBVM. Dall¿istruttoria è

emerso che la questione relativa alle transazioni con società vicine, in

particolare alle retrocessioni di commissioni, rientra nel tema dell¿attività

irreprensibile di cui deve disporre il commerciante di valori mobiliari, come

riferito dal testimone ¿ambientale¿ A__________ (deposizione 23 maggio 2003,

pag. 9) e che al momento della richiesta di autorizzazione l¿ufficio di

revisione non era in grado di valutare se l¿attività della convenuta fosse in

accordo con le esigenze di un¿attività irreprensibile, poiché AP 1 aveva

eseguito transazioni nelle quali vi era stato utile sia per lei che per la

società vicina, non erano noti i beneficiari finali delle commissioni, esisteva

una situazione di doppia rappresentanza da parte dell¿amministratore delegato,

con rischio di conflitto di interesse, e inoltre al revisore non era stata

messa a disposizione la documentazione comprovante gli aventi diritto economici

della società vicina (ibidem, pag. 10-11). L¿assenza di norme legali sulle

retrocessioni, di cui si prevale l¿appellante, non le giova, poiché la CFB

dispone di un ampio margine di apprezzamento nella messa in opera concreta

degli obblighi previsti dalla LBVM (ibidem pag. 21) tra i quali l¿attività

irreprensibile. Del resto il testimone ¿ambientale¿ ha ritenuto comprensibile

l¿inserimento della riserva, tenuto conto della serie di domande aperte e ha

esplicitamente riferito che ¿il revisore LBVM deve verificare i nominativi dei

beneficiari delle retrocessioni onde garantire l¿esigenza dell¿attività

irreprensibile¿ (pag. 13). Non risulta dagli atti che il revisore abbia

impartito alla convenuta un congruo termine ai sensi dell¿art. 19 cpv. 4 LBVM

per regolarizzare la situazione, ma nemmeno emerge che vi fossero infrazioni o

vere e proprie irregolarità. Come riferito a più riprese dai testimoni, il

problema risiedeva non tanto nell¿irregolarità connessa con le note

retrocessioni di commissioni a società vicine, quanto piuttosto nella mancanza

di trasparenza sui nomi delle persone beneficiarie (cfr. per tutti la

deposizione di R__________, pag. 4).

8. Un¿ulteriore

violazione contrattuale consiste, secondo l¿appellante, nel fatto che la fase

relativa alla preparazione della domanda di autorizzazione è stata seguita solo

dal signor __________, alla sua prima richiesta di autorizzazione LBVM. La

censura non può essere condivisa. B__________ era effettivamente alla sua prima

domanda di autorizzazione LBVM, ma lavorava nel settore bancario dell¿attrice

dal 1989 (deposizione 4 febbraio 2003 pag. 1) e aveva pertanto un¿esperienza

decennale. Del resto la pratica era seguita da vicino anche dal direttore R__________

(deposizione E__________ __________ 22 aprile 2003, pag. 1), e nel periodo

oggetto della vertenza della pratica si occupava E__________. Del resto,

trattandosi dell¿applicazione di una legge appena entrata in vigore, come era

il caso per la LBVM, anche la CFB era alle sue prime esperienze. M__________,

già compliance officer della convenuta, ha riferito che ¿la LBVM era una legge

nuova e la situazione di una società che chiedeva l¿autorizzazione era

difficile, non vi era una prassi consolidata e si navigava per così dire al

buio¿ (deposizione 4 febbraio 2003, pag. 7). Dall¿istruttoria è anche emerso

che la pratica oggetto della vertenza è stata seguita presso l¿attrice da più

persone (cfr. deposizioni R__________ __________, B__________, E__________),

così che cade nel vuoto la critica dell¿appellante al riguardo.

9. Sostiene

l¿appellante che il mancato invio della bozza del primo rapporto, contenente la

nota riserva relativa all¿attività irreprensibile, che non le è stata inviata

in copia, configura una grave violazione del dovere di fedeltà. Essa afferma

che agli atti non figura la prova documentale di tale invio, al quale essa

avrebbe certamente reagito, rifiutando l¿invio di un simile rapporto. A

prescindere dal fatto che il direttore dell¿attrice R__________ ha riferito di

aver consegnato la bozza del primo rapporto alla convenuta prima di spedirlo

alla CFB (deposizione 22 aprile 2003 pag. 18), non si vede come l¿ufficio di

Considerandi

revisione avrebbe potuto evitare di menzionare nel proprio rapporto elementi

rilevanti come la garanzia dell¿attività irreprensibile (cfr. art. 19 cpv. 5

LBVM; Basler Kommentar op. cit., BEGH-Watter n. 10 ad art. 19), alla luce

del caso concreto, in cui erano aperte diverse domande (cfr. consid. 6). Né

giova all¿appellante il fatto che nel caso di un¿altra società, citato dalla

testimone M__________ (deposizione 4 febbraio 2003 pag. 10) la CFB non abbia

insistito sulle retrocessioni. L¿ufficio di revisione doveva esprimere la

propria opinione sull¿appellante, non su altre società e alla luce delle

circostanze concrete l¿inserimento della riserva era comprensibile, come già si

è visto.

10.

A

detta della convenuta l¿attrice ha violato i propri obblighi contrattuali poiché

invece di limitarsi al mandato di revisore LBVM ha dato seguito meccanicamente

alle richieste di informazioni e ai mandati speciali conferiti dalla CFB, senza

tenere conto dell¿interesse della mandante. L¿appellante sostiene, infatti, che

l¿attrice avrebbe dovuto prestarle attività di consulenza nell¿ambito del

mandato di revisione e agire solo nel suo interesse, perché le norme imperative

della LBVM non possono derogare all¿obbligo di esecuzione fedele e diligente

del mandato. La critica è sprovvista di fondamento. Come rilevato con

pertinenza dal Pretore, infatti, il revisore ha l¿obbligo di dar seguito alle

richieste di informazione della CFB (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. b LBVM; Basler

Kommentar op. cit., BEGH-Poledna

n. 18 e 19 ad art. 35). consid. 5) e non può esimersi in alcun

caso dal fornire la documentazione richiesta dall¿autorità di vigilanza, nei

cui confronti non vale il segreto (cfr. art. 19 cpv. 6 LBVM). A fronte del

chiaro testo di legge a nulla valgono le diffuse critiche mosse dall¿appellante

al comportamento del revisore (appello, pag. 17 segg.), che non avrebbe difeso

i suoi interessi. La convenuta rimprovera in sostanza all¿attrice di non aver

intavolato un dialogo costruttivo con la CFB e di aver mancato ai propri

obblighi di consulente e mandataria perché non ha saputo convincere l¿autorità

di vigilanza sul problema delle retrocessioni, così che l¿esecuzione del

mandato era difettosa al punto da essere un inadempimento totale, che non

merita remunerazione. A torto. Come si è visto, il ruolo del revisore LBVM richiede

l¿indipendenza dalla direzione e dal consiglio di amministrazione della

mandante (art. 18 cpv. 3 LBVM) ed è pertanto ben diverso da quello del

consulente legale. Al riguardo è pertanto del tutto inconferente il confronto

con l¿operato dell¿avv. P__________ __________, libero da obblighi nei

confronti dell¿autorità di vigilanza LBVM, contrariamente all¿attrice.

11.

Per

quel che concerne la fatturazione, la convenuta rimprovera al Pretore di aver

errato nel ritenere insufficiente il tempo concesso all¿attrice per

l¿allestimento della richiesta di autorizzazione LBVM e rileva che il direttore

R__________ aveva stimato in tre mesi il tempo necessario per l¿esecuzione del

mandato. Se non che, la deposizione di quest¿ultimo indica in modo chiaro che

il tempo originariamente preventivato si è dilatato per la mancata

collaborazione della convenuta, di cui si è già detto in precedenza (consid. 6;

deposizione 3 aprile 2003 pag. 9 in fine). La convenuta imputa inoltre

all¿attrice di aver commesso un¿ulteriore violazione contrattuale, all¿origine

dell¿esplosione dei costi, per aver inserito una nuova riserva nell¿ultimo

rapporto di revisione, con riferimento ai fondi C__________ e M__________. Al

riguardo l¿appellante afferma che i fondi sono ancora operativi, a

dimostrazione dell¿inopportunità della riserva. Dall¿istruttoria, segnatamente

dalla deposizione del direttore R__________, è emerso che la citata riserva era

dovuta a un¿operazione nella quale ¿__________, a mio giudizio, è caduta molto

in basso¿ (deposizione 3 aprile 2003, pag. 9), acquistando e rivendendo titoli

nell¿arco di 2-3 minuti con un utile per sé e una perdita per i fondi citati,

per i quali essa aveva procura illimitata. Tenuto conto degli obblighi legali

insiti nella carica di revisore LBVM, l¿attrice non poteva dunque esimersi dal

segnalare un¿operazione simile. Nel rapporto doc. L, dell¿agosto 2000,

l¿attrice ha in ogni modo dichiarato alla CFB che la situazione della convenuta

era sistemata, sotto controllo, come confermato da R__________ (deposizione 22

aprile 2003, pag. 18), il quale si attendeva dopo l¿invio di quel documento il

rilascio dell¿autorizzazione (ibidem, pag. 19).

12.

In

definitiva, dunque, non vi sono motivi per scostarsi dalla conclusione alla quale

è giunto il Pretore, che ha ritenuto provate le pretese dell¿attrice per

l¿adempimento del mandato di revisore LBVM. Confrontata con le esaurienti

spiegazioni del primo giudice sulla tariffa adottata e sulle ore eseguite

(sentenza, pag. 15 a 17), l¿appellante in questa sede non ha speso una parola

al riguardo nel suo diffuso appello, limitandosi ad affermare che le ore fatturate

sono ¿evidentemente troppe¿ e che la tariffa è ¿eccessiva¿. A prescindere dalla

dubbia ricevibilità di tali censure, del tutto generiche e sprovviste di

motivazione, l¿istruttoria ha provato sia l¿importante dispendio di tempo del

personale dell¿attrice, sia la pertinenza della tariffa esposta (cfr. la

deposizione del testimone ¿ambientale¿ A__________, pag. 15, 26), sicché le censure

rivolte alla sentenza impugnata sono sprovviste di fondamento.

13.

Infine

l¿appellante ribadisce che le violazioni contrattuali commesse dall¿attrice le

hanno provocato costi ingiustificati, poiché un¿esecuzione diligente del

mandato avrebbe dovuto indurre l¿ufficio di revisione a consigliarla di non

introdurre la domanda di autorizzazione, ciò che sarebbe stato possibile a quel

momento, prima che la CFB intervenisse. Essa chiede dunque in questa sede

l¿accoglimento della sua domanda riconvenzionale e la condanna dell¿attrice al

pagamento di fr. 135'497.- a titolo di risarcimento del danno da lei subito in

seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione LBVM. Dall¿istruttoria

risulta che il ritiro della domanda di autorizzazione è avvenuto per libera

scelta della convenuta, la cui attività di commerciante mobiliare era scesa

sotto la soglia minima imposta dalla LBVM per l¿autorizzazione (deposizione 4

febbraio 2003 di A__________, pag. 11) e non a causa dell¿asserita carente

impostazione della domanda, come sostiene ora l¿appellante. Il legale della

convenuta, avv. P__________, ha confermato nella sua deposizione testimoniale

del 29 aprile 2003 che il ritiro della richiesta era motivato dai lunghi tempi

per l¿ottenimento dell¿autorizzazione, dai costi sopportati e dalla diminuzione

del volume degli affari (doc. 8, deposizione pag. 4). Nel periodo tra l¿ottobre

1999.

e la primavera del 2000 la convenuta svolgeva attività di negoziazione

sottostante alla LBVM, come riferito dal suo revisore interno A__________ (deposizione

4.

febbraio 2003, pag. 11). Essa era dunque soggetta in questo periodo agli

obblighi imposti dalla LBVM e doveva di conseguenza adeguare le proprie

strutture interne nel senso richiesto dalla Commissione federale delle banche. I

costi sopportati dall¿appellante per il compliance officer esterno e la

revisione interna (doc. 13, 14, 15), oggetto della domanda riconvenzionale, non

sono dunque in relazione con lo svolgimento del mandato da parte dell¿attrice,

ma erano richiesti dall¿attività di commerciante di valori mobiliari della

convenuta. Anche su questo punto l¿appello si rivela dunque infondato.

14.

Visto

quanto precede l¿appello deve essere respinto e la sentenza impugnata

confermata. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art.

148.

CPC).

Per

i quali motivi,

pronuncia: 1. L¿appello

6.

settembre 2004 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 3'000.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr.

3'050.-

sono

poste a carico dell¿appellante, con l¿obbligo di rifondere alla controparte fr.

6'000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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