12.2004.161
appello sulla ripartizione di spese e ripetibili, gravi motivi per derogare al principio della soccombenza, acquiescenza, appello manifestamente infondato
21 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2004.161
Data decisione, Autorità:
21.09.2004, IICCA
Titolo:
appello sulla ripartizione di spese e ripetibili, gravi motivi per derogare al principio della soccombenza, acquiescenza, appello manifestamente infondato
ACQUIESCENZA
art. 148 cpv. 2 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.:
12.2004.161
Lugano
21 settembre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1996.52
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 10 ottobre 1996
da
AO1 __________
rappr. da
contro
AP1 __________
rappr. da __________
con la
quale l'attore chiede la condanna di AP1 al pagamento di fr. 131'242.35 oltre
interessi al 5% dal 17 maggio 1996, domanda ridotta a fr. 43'491.90 in corso di
causa, dopo l'avvenuto pagamento di fr. 76'200.-, alla quale il convenuto si è
opposto e che il Pretore ha accolto limitatamente a fr. 20'117.35 oltre
interessi al 5% dal 17 giugno 1996;
appellante
il convenuto che con atto del 6 settembre 2004 chiede che in riforma del
giudizio impugnato la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr.
6'500.- siano poste a carico dell'attore per 6/10, con l'obbligo di versare al
convenuto fr. 3'300.- per ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti dell'incarto,
Ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
petizione 10 ottobre 1996 AO1, titolare dell'omonima ditta individuale di
carpenteria, falegnameria e copertura tetti, ha convenuto in causa davanti alla
Pretura del Distretto di Leventina AP1, chiedendo il versamento di fr.
131'242.35 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1996 a saldo di sue prestazioni
per i lavori di carpenteria e falegnameria eseguiti nella casa d'abitazione a __________
di quest'ultimo;
che AP1 ha
riconosciuto nella risposta del 18 novembre 1996 di dovere all'attore fr.
76'200.-, e per il resto si è opposto alla petizione, versando poi la somma
Considerandi
riconosciuta in due rate, in ragione di fr. 25'000.- il 4 dicembre 1996 e di
fr. 51'220.- il 19 dicembre 1996;
che in
replica AO1 ha ridotto la domanda di giudizio a fr. 52'022.35 oltre interessi
al 5%, mentre AP1 si è opposto a ogni residua pretesa dell'attore con la
duplica;
che con
le conclusioni di causa l'attore ha ulteriormente ridotto a fr. 43'491.90 oltre
interessi la domanda di giudizio e il convenuto ha confermato la domanda di
reiezione della petizione;
che
statuendo il 29 luglio 2004, il Pretore ha accolto l'azione limitatamente a fr.
20'117.25 oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1996, e interessi al 5% su fr.
25'000.- dal 17 giugno al 4 dicembre 1996 e su fr. 51'220.- dal 17 giugno al 19
dicembre 1996, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr.
6'500.- a carico dell'attore per ¼ e a carico del convenuto per ¾, con
l'obbligo per quest'ultimo di versare all'attore un'indennità di fr. 7'800.-
per ripetibili;
che con
appello del 6 settembre 2004 AP1 chiede che in riforma del giudizio impugnato
la tassa di giustizia e le spese siano suddivise in proporzione di 6/10
all'attore e di 4/10 a suo carico, con la condanna dell'attore a versargli fr.
3'300.- per ripetibili parziali;
che
l'appellante ritiene iniquo il pronunciato pretorile sulle tasse e spese,
avendo riconosciuto immediatamente di dovere ancora all'attore fr. 76'200.-,
pari a oltre la metà dell'importo rivendicato dal creditore, così che costui ha
promosso azione per un importo ingiustificato e sproporzionato rispetto al vero
oggetto del contendere;
che
l'appello non è stato notificato alla controparte;
che nella
fattispecie il convenuto aveva dichiarato in uno scritto del 17 maggio 1996
indirizzato all'attore di non accettare per ragioni di sistematica la
liquidazione presentata da costui e di ritenersi ancora debitore nei suoi
confronti di fr. 76'220.-, "riservati eventuali difetti che dovessero
riscontrarsi nell'opera" (doc. G, 2);
che il
convenuto non ha reagito alla richiesta dell'attore del 7 giugno 1996 di
versare entro 10 giorni il saldo residuo di fr. 131'242.30, con la comminatoria
dell'avvio di un'azione giudiziaria in caso di mancato pagamento (doc. H), e
non ha versato l'importo riconosciuto, né si è dichiarato disposto a farlo,
versando fr. 76'200.- solo nel dicembre 1996, dopo aver presentato il 18
novembre 1996 la risposta di causa;
che in
simili circostanze non si può assimilare il comportamento del convenuto a
un'adesione immediata a una parte delle pretese dell'attore (come nel caso di
cui a Rep. 1985 pag. 289), come sostenuto nell'appello;
che il
versamento di fr. 76'200.- dopo l'avvio della causa configura un'acquiescenza
parziale del convenuto, con la conseguenza che egli doveva essere considerato
soccombente (Rep. 1985 pag. 146) in misura superiore alla metà già prima
dell'istruttoria;
che in
definitiva il convenuto è risultato soccombente per l'importo complessivo di
fr. 96'337.25 (fr. 76'200.- per acquiescenza e fr. 20'118.25 in esito alla
sentenza impugnata) rispetto a una domanda di causa di fr. 131'242.35, vale a
dire nella misura di circa ¾;
che
pertanto non si ravvisano in concreto motivi di equità per derogare al
principio della soccombenza reciproca sancito dall'art. 148 cpv. 2 CPC e il
giudizio del Pretore, che ha suddiviso gli oneri processuali tra le parti in
ragione di ¼ a carico dell'attore e di ¾ a carico del convenuto, si rivela
esente da abuso o eccesso dell'ampio potere di apprezzamento di cui gode il
giudice in questo ambito;
che l'appello,
manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che i
costi del presente giudizio sono a carico dell'appellante;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L'appello
6 settembre 2004 di AP1 è respinto.
2. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
350.-
sono a
carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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