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Decisione

12.2004.161

appello sulla ripartizione di spese e ripetibili, gravi motivi per derogare al principio della soccombenza, acquiescenza, appello manifestamente infondato

21 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2004.161

Data decisione, Autorità:

21.09.2004, IICCA

Titolo:

appello sulla ripartizione di spese e ripetibili, gravi motivi per derogare al principio della soccombenza, acquiescenza, appello manifestamente infondato

ACQUIESCENZA

art. 148 cpv. 2 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

Incarto n.:

12.2004.161

Lugano

21 settembre

2004/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1996.52

della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 10 ottobre 1996

da

AO1 __________

rappr. da

contro

AP1 __________

rappr. da __________

con la

quale l'attore chiede la condanna di AP1 al pagamento di fr. 131'242.35 oltre

interessi al 5% dal 17 maggio 1996, domanda ridotta a fr. 43'491.90 in corso di

causa, dopo l'avvenuto pagamento di fr. 76'200.-, alla quale il convenuto si è

opposto e che il Pretore ha accolto limitatamente a fr. 20'117.35 oltre

interessi al 5% dal 17 giugno 1996;

appellante

il convenuto che con atto del 6 settembre 2004 chiede che in riforma del

giudizio impugnato la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr.

6'500.- siano poste a carico dell'attore per 6/10, con l'obbligo di versare al

convenuto fr. 3'300.- per ripetibili;

letti

ed esaminati gli atti dell'incarto,

Ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

petizione 10 ottobre 1996 AO1, titolare dell'omonima ditta individuale di

carpenteria, falegnameria e copertura tetti, ha convenuto in causa davanti alla

Pretura del Distretto di Leventina AP1, chiedendo il versamento di fr.

131'242.35 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 1996 a saldo di sue prestazioni

per i lavori di carpenteria e falegnameria eseguiti nella casa d'abitazione a __________

di quest'ultimo;

che AP1 ha

riconosciuto nella risposta del 18 novembre 1996 di dovere all'attore fr.

76'200.-, e per il resto si è opposto alla petizione, versando poi la somma

Considerandi

riconosciuta in due rate, in ragione di fr. 25'000.- il 4 dicembre 1996 e di

fr. 51'220.- il 19 dicembre 1996;

che in

replica AO1 ha ridotto la domanda di giudizio a fr. 52'022.35 oltre interessi

al 5%, mentre AP1 si è opposto a ogni residua pretesa dell'attore con la

duplica;

che con

le conclusioni di causa l'attore ha ulteriormente ridotto a fr. 43'491.90 oltre

interessi la domanda di giudizio e il convenuto ha confermato la domanda di

reiezione della petizione;

che

statuendo il 29 luglio 2004, il Pretore ha accolto l'azione limitatamente a fr.

20'117.25 oltre interessi al 5% dal 17 giugno 1996, e interessi al 5% su fr.

25'000.- dal 17 giugno al 4 dicembre 1996 e su fr. 51'220.- dal 17 giugno al 19

dicembre 1996, ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese di fr.

6'500.- a carico dell'attore per ¼ e a carico del convenuto per ¾, con

l'obbligo per quest'ultimo di versare all'attore un'indennità di fr. 7'800.-

per ripetibili;

che con

appello del 6 settembre 2004 AP1 chiede che in riforma del giudizio impugnato

la tassa di giustizia e le spese siano suddivise in proporzione di 6/10

all'attore e di 4/10 a suo carico, con la condanna dell'attore a versargli fr.

3'300.- per ripetibili parziali;

che

l'appellante ritiene iniquo il pronunciato pretorile sulle tasse e spese,

avendo riconosciuto immediatamente di dovere ancora all'attore fr. 76'200.-,

pari a oltre la metà dell'importo rivendicato dal creditore, così che costui ha

promosso azione per un importo ingiustificato e sproporzionato rispetto al vero

oggetto del contendere;

che

l'appello non è stato notificato alla controparte;

che nella

fattispecie il convenuto aveva dichiarato in uno scritto del 17 maggio 1996

indirizzato all'attore di non accettare per ragioni di sistematica la

liquidazione presentata da costui e di ritenersi ancora debitore nei suoi

confronti di fr. 76'220.-, "riservati eventuali difetti che dovessero

riscontrarsi nell'opera" (doc. G, 2);

che il

convenuto non ha reagito alla richiesta dell'attore del 7 giugno 1996 di

versare entro 10 giorni il saldo residuo di fr. 131'242.30, con la comminatoria

dell'avvio di un'azione giudiziaria in caso di mancato pagamento (doc. H), e

non ha versato l'importo riconosciuto, né si è dichiarato disposto a farlo,

versando fr. 76'200.- solo nel dicembre 1996, dopo aver presentato il 18

novembre 1996 la risposta di causa;

che in

simili circostanze non si può assimilare il comportamento del convenuto a

un'adesione immediata a una parte delle pretese dell'attore (come nel caso di

cui a Rep. 1985 pag. 289), come sostenuto nell'appello;

che il

versamento di fr. 76'200.- dopo l'avvio della causa configura un'acquiescenza

parziale del convenuto, con la conseguenza che egli doveva essere considerato

soccombente (Rep. 1985 pag. 146) in misura superiore alla metà già prima

dell'istruttoria;

che in

definitiva il convenuto è risultato soccombente per l'importo complessivo di

fr. 96'337.25 (fr. 76'200.- per acquiescenza e fr. 20'118.25 in esito alla

sentenza impugnata) rispetto a una domanda di causa di fr. 131'242.35, vale a

dire nella misura di circa ¾;

che

pertanto non si ravvisano in concreto motivi di equità per derogare al

principio della soccombenza reciproca sancito dall'art. 148 cpv. 2 CPC e il

giudizio del Pretore, che ha suddiviso gli oneri processuali tra le parti in

ragione di ¼ a carico dell'attore e di ¾ a carico del convenuto, si rivela

esente da abuso o eccesso dell'ampio potere di apprezzamento di cui gode il

giudice in questo ambito;

che l'appello,

manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata

dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

che i

costi del presente giudizio sono a carico dell'appellante;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. L'appello

6 settembre 2004 di AP1 è respinto.

2. Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

50.-

totale fr.

350.-

sono a

carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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