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Decisione

12.2004.162

lavoro - divieto di concorrenza per un banchiere - esecuzione reale - domanda cautelare

19 novembre 2004Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 9 settembre 2004 di AP 1 è accolto. Di conseguenza

il decreto 26 agosto 2004 della Pretura della giurisdizione di Lugano, Sezione

1, è così riformato:

1. L'istanza è accolta e di

conseguenza il decreto 19 settembre 2003 è confermato in via cautelare, con

effetto fino al 30 giugno 2005.

§ È

assegnato all'istante un termine di 30 giorni per proporre l'azione nel merito,

ritenuto che la mancata osservanza dello stesso comporterà senz'altro la

decadenza della misura cautelare.

2. La

tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese, da anticipare dall'istante, sono

poste a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 10'000.- a

titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'500.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 2'550.-

da

anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà

alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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