12.2004.162
lavoro - divieto di concorrenza per un banchiere - esecuzione reale - domanda cautelare
19 novembre 2004Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2004.162
Data decisione, Autorità:
19.11.2004, IICCA
Titolo:
lavoro - divieto di concorrenza per un banchiere - esecuzione reale - domanda cautelare
DIVIETO DI CONCORRENZA
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 340b cpv. 3 CO
art. 340c cpv. 2 CO
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.162
Lugano
19 novembre 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2003.690
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con istanza 19
settembre 2003 da
AP 1
rappr. da RA 1 , e RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 3
chiedente
che al convenuto fosse fatto ordine in via superprovvisionale e provvisionale
di cessare lo svolgimento di ogni attività professionale in concorrenza con
l'istante sotto le comminatorie dell'azione penale dell'art. 292 CP;
domanda accolta
dal Pretore in via superprovvisionale inaudita altera parte con decreto
19 settembre 2003 e respinta in via provvisionale, previo contraddittorio, con
decreto 26 agosto 2004;
appellante
l'istante con atto di appello 9 settembre 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l'istanza, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 18 ottobre 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 14 settembre 2004 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
all'appello l'effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 6 agosto 2001 __________ AO 1, già direttore di __________, poi
divenuta __________, ha sottoscritto con quest'ultima, in vista della sua
fusione con AP 1, poi avvenuta, un nuovo contratto di lavoro in qualità di
direttore aggiunto con responsabilità della succursale di __________ (doc. A).
Il contratto tra le parti, concluso a far tempo dal 1° luglio 2001 per una
durata minima di 3 anni, oltre a stabilire uno stipendio lordo di fr. 250’000.-
annui, un bonus garantito per 3 anni di fr. 204'000.- annui ed il conferimento
(in 2 tranches, scaglionate nel tempo) di azioni __________ per
ulteriori fr. 227'000.-, prevedeva espressamente per il lavoratore il divieto
di concorrenza per un determinato periodo di tempo, ritenuto che in caso di sua
violazione egli era tenuto a corrispondere una pena convenzionale pari ad uno
stipendio annuale ed a risarcire l’eventuale danno eccedente la pena
convenzionale, fermo restando il diritto del datore di lavoro di chiedere
l’immediata cessazione di ogni attività concorrenziale (clausola 11.9).
Con
lettera 27 maggio 2003 (doc. B), il lavoratore ha disdetto il contratto per il
successivo 30 giugno, e in seguito ha iniziato a lavorare presso il __________
con mansioni del tutto analoghe.
2. Con l'istanza in rassegna AP 1, rilevando come __________ AO 1, che
fino ad allora gestiva un portafoglio clienti di ca. fr. 400'000'000.-, avesse
provveduto a far tempo dal luglio 2003 a contattare alcuni suoi clienti, che ora
avevano disdetto le loro relazioni con l’istante, al fine di dirottarli presso
la sua nuova datrice di lavoro, violando con ciò il divieto di concorrenza
previsto nel contratto e contravvenendo alle disposizioni in materia di
concorrenza sleale, ha chiesto in via superprovvisionale e in via provvisionale
che gli fosse fatto ordine di cessare lo svolgimento di ogni attività
concorrenziale sotto le comminatorie dell’azione penale ex art. 292 CP.
3. Nel corso dell’udienza di contraddittorio il convenuto si è opposto
all'istanza, postulando la revoca rispettivamente la modifica del decreto
superprovvisionale con cui il Pretore gli aveva nel frattempo ordinato inaudita
altera parte di astenersi da qualsiasi attività concorrenziale con
l'istante, segnatamente dal contattare la clientela di quest'ultima, dal dare
seguito a prese di contatto di detta clientela, dallo svolgere attività basata
sulla messa a profitto di detta clientela e dall'utilizzare nominativi,
indirizzi o numeri di telefono di quei clienti, il tutto allo scopo di
dirottarli verso terzi. Il convenuto, in estrema sintesi, ha contestato di aver
tenuto un comportamento contrario alle norme in materia di concorrenza sleale
rispettivamente di aver violato il divieto di concorrenza pattuito
contrattualmente, che in ogni caso era caduco, in quanto il contratto era stato
disdetto per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro (art. 340c
cpv. 2 CO).
4. Il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto l’istanza di
provvedimenti cautelari e revocato il decreto supercautelare, escludendo che il
convenuto avesse violato le disposizioni in materia di concorrenza sleale e
ritenendo che l'istante non potesse prevalersi del divieto di concorrenza
stabilito contrattualmente. A questo proposito il giudice di prime cure ha in
sostanza ritenuto che dopo la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro il
clima all'interno dell'istante era progressivamente peggiorato, che la politica
dell'istante nei confronti della "piccola clientela" era tale da
precludere la corretta gestione del portafoglio clienti del convenuto e che
oltretutto a quest'ultimo erano state tolte importanti competenze e
prerogative, creando in lui un profondo disagio professionale. In tali
circostanze, a suo giudizio, era senz'altro verosimile che il convenuto avesse
disdetto il contratto per motivi giustificati imputabili alla controparte, ciò
che comportava la caducità del divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 340c
cpv. 2 CO, tanto più che la parte istante neppure era riuscita a dimostrare
l'esistenza dei requisiti per l'esecuzione reale di quel divieto, previsti
dall'art. 340b cpv. 3 CO, e in particolare che il convenuto nell'occasione
avesse tenuto un comportamento particolarmente lesivo del principio della buona
fede.
5. Con l’appello che qui ci occupa, avversato dal convenuto, l'istante
chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza.
Essa ribadisce innanzitutto che il convenuto aveva effettivamente tenuto un
comportamento contrario alle disposizioni in materia di concorrenza sleale.
Contrariamente a quanto preteso dal Pretore, nulla permetteva inoltre di
ritenere che il contratto fosse stato disdetto per giustificati motivi a lei
imputabili: l'istruttoria aveva escluso che il clima di lavoro all'interno
della banca fosse pessimo; il convenuto non aveva motivo di censurare il fatto
che essa avesse modificato la sua politica aziendale, aumentando le commissioni
per i clienti con un patrimonio inferiore ai fr. 500'000.-, tanto più che a
questi ultimi era stata offerta una valida alternativa; il convenuto neppure
aveva motivo di lamentarsi se ad un certo momento, avvicinandosi oltretutto la
data in cui egli sarebbe andato in pensione, gli venne ordinato di presentare i
suoi clienti ad altri gestori. Ritenuto che al convenuto andava rimproverato un
comportamento particolarmente lesivo del principio della buona fede,
segnatamente per aver abbandonato anticipatamente il posto di lavoro, nulla
ostava all'adozione della misura cautelare.
6. Come giustamente ritenuto dal giudice di prime cure, nulla permette
di ritenere che il convenuto nell'occasione abbia tenuto un comportamento
contrario alla LCSl, che come tale avrebbe senz'altro permesso, per diritto
federale, l'adozione della misura cautelare richiesta (art. 14 LCSl, che rinvia
agli art. 28c segg. CC). Dall'istruttoria non è in effetti risultato che egli
avesse incitato i clienti dell'istante a disdire il contratto con quest'ultima
per seguirlo presso la nuova datrice di lavoro, violando così l'art. 4 lett. a
LCSl o la norma generale di cui all'art. 2 LCSl.
Decisivo
per l'esito dell'istanza è pertanto sapere se l'istante, in base alle sole
disposizioni di diritto cantonale concernenti le misure cautelari, possa o meno
prevalersi della clausola di divieto di concorrenza, con facoltà di esecuzione
reale, contenuta nel contratto di lavoro.
7. Per l’art. 376 CPC provvedimenti cautelari sono ordinati dal
giudice, su istanza di parte, quando esista fondato motivo di temere che dal
ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno
considerevole.
Secondo
la legge e la giurisprudenza due sono i requisiti essenziali, la cui ricorrenza
dev'essere esaminata d’ufficio, che devono essere adempiuti perché si possano
ordinare provvedimenti cautelari: l’urgenza e il notevole pregiudizio.
L’estremo
dell’urgenza è dato soltanto quando esista un'impellente necessità di togliere
gravi inconvenienti, la cui persistenza durante lo svolgimento della causa di
merito potrebbe avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più o
difficilmente ricostruibile a causa ultimata.
Il
requisito del notevole pregiudizio è invece realizzato allorché dal ritardo a
procedere potrebbe derivare all’interessato un danno grave, imminente e
difficilmente riparabile.
È
del resto pacifico in dottrina e giurisprudenza che, per accogliere una domanda
provvisionale, il giudice deve altresì esaminare i motivi di merito della
controversia addotti dalla parte istante e riconoscerne l’apparente fondatezza.
Di conseguenza, una misura cautelare non può essere decretata se l’azione di
merito che dovrebbe sostenerla si rivelasse, di primo acchito, del tutto
infondata. In altri termini, affinché una misura provvisionale non assuma
l’aspetto di un atto di arbitrio, il giudice deve accertarsi se esista o meno
il cosiddetto “fumus boni iuris”, ossia la parvenza del buon fondamento
dell’azione da cui dipende il provvedimento cautelare. Questo accertamento
viene fatto dal giudice dopo un esame sommario e di mera apparenza,
prescindendo forzatamente -poiché un provvedimento cautelare non può, né deve
rappresentare un’anticipazione del giudizio di merito- da un giudizio
esauriente e definitivo, che va pronunciato solo dopo l’assunzione di tutte le
prove e alla fine di un processo svoltosi regolarmente. L’ammissione della
parvenza di buon diritto non comporta la prova che l’azione abbia fondamento:
occorre e basta che la possibilità di esito favorevole sia resa verosimile,
senza peraltro che a tale requisito vengano poste esigenze troppo severe, sotto
pena di cadere nel diniego di giustizia formale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 4 ad art. 376 con numerosi rif.).
8. Prima di esaminare se ed eventualmente nel caso di specie i
requisiti dell’urgenza e del notevole pregiudizio (consid. 12) siano adempiuti,
appare opportuno verificare se l’istanza dispone del requisito della parvenza
del buon diritto.
9. Giusta l’art. 340 cpv. 1 CO il lavoratore che ha l’esercizio dei
diritti civili può obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad
astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro,
in particolare a non esercitare per proprio conto un’azienda concorrente né a
lavorare in una tale azienda né a parteciparvi. In virtù dell’art. 340a cpv. 1
CO il divieto di concorrenza dev’essere convenientemente limitato quanto al
luogo, al tempo e all’oggetto, così da escludere un ingiusto pregiudizio
all’avvenire economico del lavoratore; esso può superare i tre anni soltanto in
circostanze particolari.
Nell’ambito
del potere d’esame -forzatamente sommario- di cui dispone questa Camera, appare
senz’altro verosimile che nel caso di specie il divieto di concorrenza concluso
per iscritto tra le parti sia formalmente corretto, oltre che proporzionato
nella sua estensione temporale (2 anni, siccome il contratto è stato disdetto
nei primi 4 anni, cfr. clausola 11.5 doc. A), di luogo (per tutta la Svizzera,
cfr. clausola 11.6 doc. A) e di campo (limitazione alla gestione patrimoniale,
cfr. clausola 11.2 doc. A): ne discende che lo stesso è di principio valido.
10. In base all’art. 340b cpv. 3 CO in virtù di uno speciale accordo
scritto, il datore di lavoro può esigere, oltre al pagamento della pena
convenzionale e al risarcimento dell’eventuale maggior danno a seguito
dell’attività concorrenziale del dipendente, la cessazione dello stato lesivo
del contratto, sempreché ciò sia giustificato dall’importanza degli interessi
lesi o minacciati e dal comportamento del lavoratore.
La scrivente Camera, facendo riferimento alla dottrina e alla
giurisprudenza, ha già avuto modo di precisare che il diritto del datore di lavoro
a pretendere dal lavoratore la cessazione dell’attività concorrenziale svolta
debba essere protetto solo in casi del tutto eccezionali. Per poter far capo a
questo diritto, il datore di lavoro deve innanzitutto provare -e nell’ambito di
un provvedimento cautelare, rendere quanto meno verosimile- che da un lato il
danno a suo carico sarebbe di gran lunga maggiore rispetto alla pena
convenzionale pattuita nel contratto e che dall’altro una sua eventuale
vittoria nel processo per il risarcimento del danno non potrebbe portare allo status
quo ante, con la conseguenza che la mancata esecuzione dell’ordine di
cessazione dell’attività concorrenziale risulterebbe per lui del tutto iniqua.
Cumulativamente si esige da parte del lavoratore un comportamento particolarmente
lesivo del principio della buona fede, atteso che il semplice fatto di svolgere
un’attività concorrenziale ancora non è sufficiente per ammettere tale
circostanza: ciò sarà invece il caso se, ad esempio, il lavoratore fa pagare al
nuovo datore di lavoro la pena convenzionale pattuita, se utilizza mezzi messi
a disposizione dal precedente datore di lavoro, se cerca di sfruttare senza
scrupoli le conoscenze acquisite o di accaparrarsi i clienti con informazioni
errate, o ancora se durante la validità del rapporto di lavoro oppure al
momento della sua cessazione ha altrimenti mostrato un comportamento
particolarmente lesivo della buona fede (Rep. 1995 p. 198 con numerosi
rif.), in particolare rescindendo anticipatamente il contratto senza un motivo
grave (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 18 ad art. 340b CO con rif.).
Nel caso di specie, l'unico dei 3 requisiti che attualmente risulta
ancora problematico -gli altri due sono stati considerati verosimilmente
adempiuti dal Pretore ("le prime due condizioni possono forse anche dirsi
adempiute", cfr. decreto p. 9), senza che in questa sede le parti abbiano
avuto da ridire- è quello che esige dal lavoratore un comportamento
particolarmente lesivo del principio della buona fede. Contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice, lo stesso è senz'altro adempiuto.
Come
accennato, le parti avevano a suo tempo stabilito che il contratto di lavoro
avrebbe avuto una durata minima di 3 anni, il che stava ovviamente a
significare che esso non poteva essere rescisso prima della fine di quella
durata (cfr. clausola 3.1 doc. A; DTF 110 II 167; II CCA 6 maggio
1994 inc. n. 184/93). Ora, significando la disdetta del contratto poco prima
della scadenza del secondo anno, il convenuto ha sicuramente violato il
contratto in modo particolarmente lesivo della buona fede, anche perché egli
non può addurre -e del resto nemmeno lo ha preteso- di averlo disdetto per
motivi gravi ai sensi dell'art. 337 CO e non invece solo per motivi
giustificati (questione questa che attiene semmai all'applicazione dell'art.
340c cpv. 2 CO, cfr. il prossimo considerando). Oltretutto le circostanze che,
a suo dire, lo avrebbero indotto alla rescissione del contratto, e meglio il
cambiamento della politica aziendale nei confronti della "piccola clientela"
rispettivamente il ricevimento della direttiva che gli imponeva di incontrare i
suoi clienti solo in presenza di altri gestori dell'istante (cfr. doc. B), si
erano manifestate già durante il primo anno (2001-2002) rispettivamente nell’agosto
2002, ritenuto oltretutto che le ultime rimostranze nei suoi confronti da parte
di clienti insoddisfatti risalivano al 15 aprile 2003 (doc. 4.1). Stando così
le cose, nemmeno si potrebbe ritenere che l'eventuale disdetta immediata, da
lui significata il 27 maggio 2003, fosse tempestiva. Oltremodo lesivo della
buona fede è in ogni caso anche il fatto che il contratto con la nuova datrice
di lavoro sia stato sottoscritto già il 23/25 maggio 2003 (doc. 20, doc. LL p.
6), ovvero ancor prima che il convenuto avesse dato le sue dimissioni.
11. Giusta l'art. 340c cpv. 2 CO il divieto di concorrenza cessa,
tra l'altro, quando il lavoratore disdice il rapporto per un motivo
giustificato imputabile al datore di lavoro. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, sono considerati motivi giustificati ai sensi della norma
quelli che, sulla base di una valutazione fondata sul buon senso commerciale,
possono notevolmente dar adito ad una disdetta (DTF 130 III 353 con
numerosi rif.).
Nel
caso di specie questa Camera non può condividere l'assunto pretorile secondo
cui il rapporto di lavoro tra le parti sarebbe stato disdetto per un motivo
giustificato imputabile all'istante e ciò già per il fatto che l'esistenza di
questo motivo di cessazione del divieto di concorrenza non è stato ancora
provato con la necessaria certezza né, a questo stadio della lite, avrebbe
potuto esserlo, stante la limitazione dei mezzi di prova nella procedura
provvisionale, per cui nel caso in cui si rifiutasse di dar seguito alla misura
provvisionale per questa sola ragione si correrebbe il rischio di un diniego formale
di giustizia (Rep. citato).
Ma
a prescindere da quanto precede, nemmeno si può ritenere che i motivi addotti
dal convenuto, il quale aveva dichiarato di aver disdetto il contratto poiché
non condivideva il cambiamento della politica aziendale nei confronti della
"piccola clientela" rispettivamente la direttiva che gli imponeva di
presentare i suoi clienti ad altri gestori, possano essere considerati rilevanti
per una disdetta, fermo restando che l’esistenza di un pessimo clima di lavoro,
evidenziata dal giudice di prime cure, non può in ogni caso assurgere a valida
ragione della disdetta già per il fatto che la stessa è stata smentita dalle
risultanze istruttorie (cfr. i testi __________ p. 5 e __________ p. 2), e lo
stesso vale per la perdita di responsabilità, invero neppure comprovata, che il
convenuto avrebbe subito a seguito dell’assunzione di __________, circostanza cui
per altro egli mai aveva accennato nei doc. B e D e che è stata evocata per la
prima volta e dunque irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC).
Il
fatto che l'istante, per motivi strategici di redditività, avesse modificato la
sua politica aziendale, aumentando (fuori mercato) le commissioni per i clienti
con un patrimonio inferiore ai fr. 500'000.- comportava sicuramente un
peggioramento per i clienti in questione, non facile da accettare dal convenuto
che spesso era a loro legato da un rapporto professionale e di amicizia
pluriennale, ma non certo per lui stesso, anche perché la sua remunerazione non
dipendeva dalle commissioni realizzate dai suoi clienti e l’istante non gli aveva
paventato di rinegoziare la sua retribuzione in caso di esodo della “piccola
clientela”. In ogni caso la circostanza non era tutto sommato tale da dover dar
luogo ad una disdetta del contratto di lavoro: questi clienti non venivano in
effetti messi "alla porta" dall'istante, con pregiudizio per la
posizione professionale del convenuto, ma a loro veniva comunque offerta la possibilità
di continuare ad investire presso l’istante, a condizioni favorevoli, in un
fondo comune denominato "__________" (cfr. doc. 7 e 10); ma,
soprattutto, proprio all'inizio del 2003 l'orientamento della banca mutò nel
senso che divenne molto più liberale nel concedere delle condizioni particolari
e più favorevoli con riferimento proprio alla problematica dei costi e delle
commissioni (così il teste __________, a p. 2, il quale precisa che questo
scenario si è ulteriormente rafforzato dopo la partenza del convenuto), sicché
il passo intrapreso nel maggio 2003 dal convenuto non trovava ormai più, a quel
momento, una valida giustificazione.
Il
convenuto ha poi dichiarato di aver mal vissuto il fatto che l'istante nell’agosto
2002 gli abbia imposto di incontrare i suoi clienti solo in presenza di altri
gestori (cfr. doc. 5), fissando all'inizio del 2003 un termine scadente il 30
giugno successivo per la loro presentazione ("introduzione" e non
invece per il trapasso dei clienti) a questi ultimi (doc. 12). L'istruttoria ha
in realtà permesso di provare che il provvedimento non era stato adottato solo
nei confronti del convenuto, a comprova di uno stato di sfiducia nei suoi
confronti, bensì costituiva una pratica espressamente voluta dall’istante per
tutti i gestori (teste __________ p. 4), dettata da ragioni oggettive, non da
ultimo proprio l’interesse dei clienti stessi (cfr. doc. 7). Nel caso di specie
quel provvedimento, tutt’altro che vessatorio, si giustificava a maggior
ragione in vista della successione del convenuto, nato il 2 settembre 1940, in
quanto, in base agli accordi, il suo contratto sarebbe venuto a scadenza alla
fine del mese in cui egli avrebbe raggiunto il suo 65. anno di età (cfr.
clausola 3.2 doc. A), tanto più che lo stesso convenuto, proprio in quell’ottica,
a far tempo dal 1° gennaio 2003 aveva potuto beneficiare, su sua richiesta
(doc. O e LL p. 7, interrogatorio formale __________ p. 5), di una riduzione
del 50% del tempo di lavoro, senza per altro una riduzione della sua remunerazione
(doc. EE). La misura, che per altro il convenuto ha messo in pratica solo in
minima parte omettendo finanche di presentare ad altri gran parte dei suoi
clienti (cfr. doc. O; teste __________ p. 2, 3 e 6), doveva per altro valere,
almeno inizialmente, solo per le (poche) relazioni che risultavano
problematiche o potenzialmente rischiose per la banca -ciò verosimilmente anche
in risposta al reclamo di un cliente, che aveva contestato di aver dato il suo
assenso ad un'operazione, con conseguente richiesta, nell'aprile 2002, di
risarcimento del danno milionario alla banca (cfr. doc. HH e II)- e in ogni
caso non comportava che il convenuto operasse sempre in presenza di un altro
gestore (cfr. doc. 7, interrogatorio formale __________ p. 5 seg.), anche se in
seguito, nel marzo 2003, con l'approssimarsi cioè della data del suo
pensionamento, quell’esigenza si è fatta ancor più attuale (doc. 13). In ogni
caso è assai poco verosimile che nelle particolari circostanze tale misura potesse
essere considerata svilente o umiliante oppure ancora costituire il primo passo
per declassarlo o privarlo di ogni competenza o possibilità di contatto con la
clientela e dunque fosse idonea a giustificare una disdetta del contratto di
lavoro da parte sua.
12. Anche i requisiti del danno difficilmente riparabile e dell’urgenza
del provvedimento cautelare appaiono nel concreto dati.
Per
quanto riguarda il danno difficilmente riparabile, l’istante ha reso verosimile
che l’attività concorrenziale del convenuto, oltre che a cagionarle un’ingente
danno materiale, ben superiore a quello previsto dalla pena convenzionale e tutt’altro
che semplice da calcolare, gli avrebbe comportato la perdita, di fatto
irreversibile, di buona parte della sua clientela (in effetti il patrimonio da
lei gestito ammontava, sia pure nel 1999, a ca. fr. 1'400'000'000.-, cfr. teste
__________ p. 3). Il fatto che il convenuto, pur non svolgendo di fatto alcuna
attività, riuscisse comunque a percepire dal suo nuovo datore di lavoro il
medesimo salario, sia pure senza i bonus -che erano condizionati al
raggiungimento di determinati obiettivi di portafoglio, di fr. 25'000'000.- nel
2003 e di fr. 100'000'000.- nel 2004, non raggiunti- ma con la compensazione
delle azioni __________ (cfr. doc. 20), esclude che nell'esame dei contrapposti
interessi delle parti si debba decidere a sfavore dell'istante. Quanto
all’urgenza della misura, la stessa è senz'altro giustificata dal fatto che la
richiesta di far cessare l’attività concorrenziale è limitata per contratto a
due anni, di modo che un’eventuale procedura ordinaria, con i tempi tecnici che
comporta, non si concluderebbe verosimilmente in tempo, ciò che di fatto
renderebbe vana la clausola contrattuale di divieto di concorrenza e la facoltà
di chiedere la cessazione della turbativa, la quale non potrebbe altrimenti
essere eseguita. Lo stesso convenuto ha del resto ammesso che, se non gli fosse
stato intimato il decreto supercautelare, avrebbe senz'altro continuato a
relazionarsi con i suoi vecchi clienti (doc. LL p. 5): del resto solo in tal
modo egli sarebbe stato in grado di apportare al nuovo datore di lavoro il
patrimonio di fr. 300-400 milioni cui si era fatto accenno al momento della sua
assunzione (teste __________ p. 9).
13. L’appello è pertanto accolto, ciò che impone di ordinare la
cessazione dell’attività concorrenziale svolta dal convenuto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 9 settembre 2004 di AP 1 è accolto. Di conseguenza
il decreto 26 agosto 2004 della Pretura della giurisdizione di Lugano, Sezione
1, è così riformato:
1. L'istanza è accolta e di
conseguenza il decreto 19 settembre 2003 è confermato in via cautelare, con
effetto fino al 30 giugno 2005.
§ È
assegnato all'istante un termine di 30 giorni per proporre l'azione nel merito,
ritenuto che la mancata osservanza dello stesso comporterà senz'altro la
decadenza della misura cautelare.
2. La
tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese, da anticipare dall'istante, sono
poste a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 10'000.- a
titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'500.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 2'550.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà
alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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