12.2004.163
assistenza giudiziaria - appello
13 ottobre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2004.163
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, IICCA
Titolo:
assistenza giudiziaria - appello
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 14 cpv. 1 let. a LAG
Incarto n.
12.2004.163
Lugano
13 ottobre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.197
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 27 dicembre
2002 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui l’attore
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'562'208.25 più
interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione
della petizione;
ed ora
sull’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata dall’attore
contestualmente alla petizione e che il Segretario assessore, con decreto 24
agosto 2004, ha respinto;
visto il
ricorso 9 settembre 2004 con cui l'attore chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza di concessione dell’assistenza
giudiziaria, da estendersi pure alla procedura tuttora in essere con cui il
convenuto aveva eccepito in limine litis l’incompetenza giurisdizionale
del giudice adito, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AP 1, commissario aggiunto del servizio informazioni
antidroga della Polizia __________ attivo quale agente infiltrato, dal dicembre
1994 al beneficio del prepensionamento per motivi di salute, ha convenuto in
lite lo AO 1 al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr. 1'562'208.25
più interessi sulla base della legge sulla responsabilità civile degli enti
pubblici e degli agenti pubblici (Lresp.) ed ha nel contempo chiesto di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
2. Con
il decreto qui impugnato il Segretario assessore ha respinto l’istanza di
assistenza giudiziaria, rilevando che nella fattispecie la petizione non
presentava possibilità di esito favorevole in ragione dell’incompetenza
giurisdizionale del giudice adito, accertata con decisione preliminare da lui emessa
quello stesso giorno, per cui nemmeno era necessario analizzare l’esistenza di
una situazione di indigenza a carico dell’attore, per altro dubbia a dipendenza
del certificato rilasciato dal Municipio di __________.
3. Con
il ricorso che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il giudizio di prime
cure nel senso di accogliere l’istanza di concessione dell’assistenza
giudiziaria, da estendersi pure alla procedura -da lui impugnata in separata
sede- con cui il convenuto aveva eccepito in limine litis l’incompetenza
giurisdizionale del giudice adito. In sostanza egli ribadisce di non essere assolutamente
in grado di assumersi le spese processuali, rilevando inoltre che la causa da
lui promossa aveva buone possibilità di essere accolta.
4. Giusta
l’art. 14 cpv. 1 lett. a Lag l’assistenza giudiziaria non è concessa se tra
l’altro la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di
esito favorevole. L’esame della probabilità favorevole (fumus boni iuris)
può evidentemente avvenire solo in via sommaria e di mera apparenza (ICCTF
19 febbraio 1998 4P.354/1997 e 4C.510/1997). Per giurisprudenza invalsa, una
domanda giudiziale è priva di possibilità di esito favorevole quando le
probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo
d’insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata
seria, mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi
d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono
solo leggermente inferiori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art.
14 Lag).
A
giudizio della scrivente Camera, nel caso concreto è indubitabile che le
possibilità di reiezione della petizione risultano ampiamente superiori a
quelle di un suo eventuale accoglimento, per cui il requisito del fumus boni
iuris non è certamente dato.
4.1 L’attore
aveva innanzitutto chiesto la rifusione di fr. 172'900.- per perdita di salario
e di prestazioni pensionistiche, adducendo che, se non fosse stato
prepensionato siccome divenuto invalido per atti e mancanze imputabili alla
controparte, sarebbe stato nel frattempo promosso ad ufficiale (passando dalla
28a alla 32a classe). Con decisione emessa in data odierna da questa Camera (inc.
n. 12.2004.164), tale pretesa è stata dichiarata irricevibile per incompetenza
giurisdizionale del giudice adito. In merito al danno preteso, si osserva
oltretutto che nessuna norma di legge prevedeva che l’attore dovesse
automaticamente essere promosso ad ufficiale o che questo sarebbe stato il
normale seguito della suo carriera.
4.2 La
domanda con cui l’attore aveva chiesto il risarcimento del danno di fr. 1'022'000.-,
ovvero fr. 4'000.- capitalizzati vita natural durante, affinché fosse garantita
la sicurezza sua e della sua famiglia compromessa dalla mancanza di protezione
da parte della controparte, è stata dichiarata irricevibile, con la decisione
sulla competenza giurisdizionale di cui si è detto, nella misura in cui risultava
fondarsi su fatti o omissioni commessi dagli agenti pubblici prima della fine
del suo rapporto di impiego ed è in definitiva ricevibile nella limitatissima
misura in cui si basa su comportamenti imputabili al convenuto avvenuti in
epoca successiva. Ma, a prescindere da quanto precede, le somme da lui
richieste nell’occasione, per altro decisamente sproporzionate, non sembrano poter
costituire una posizione di danno risarcibile in sede civile, visto e
considerato che per danno s’intende la differenza tra la situazione
patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che
sarebbe intervenuta in assenza dell’evento che ha causato il danno stesso (damnum
emergens o lucrum cessans, cfr. DTF 104 II 199; II CCA
Fatti
15 aprile 1998 inc. n. 12.97.283, 2 giugno 1998 inc. n. 12.97.261, 21 dicembre
1998 inc. n. 12.98.54), mentre nel caso di specie l’attore non ha preteso di
essersi sinora assunto tali spese (petizione p. 6) e di aver quindi subito una
perdita patrimoniale. Non va d’altro canto nemmeno dimenticato che all’attore,
che aveva liberamente scelto di agire quale agente infiltrato, assumendosene
quindi il rischio, andrebbe in ogni caso rimproverata una certa concolpa per
l’eventuale esistenza di una situazione di pericolo, avendo egli concesso tutta
una serie di interviste a giornali e pubblicato un libro sull’attività da lui
svolta (doc. C10).
4.3 L’attore
ha in seguito chiesto al convenuto il risarcimento di fr. 61'500.- (fr. 3'500.-
per 6 mesi e fr. 4'500.- per 9 mesi) rispettivamente di fr. 58'000.- (fr. 640.-
al mese durante 7 anni) rimproverandogli di aver effettuato da una parte eccessive
trattenute alla fonte sul suo salario quando egli non era in grado di autodeterminarsi
e dall’altra pignoramenti eccessivi. Ritenuto che le trattenute salariali, perlopiù
espressamente accettate dall’attore (cfr. doc. X6 e soprattutto doc. Q7, in cui
egli risultava oltretutto essere patrocinato da un legale) e per il resto imposte,
come del resto i pignoramenti, dall’autorità esecutiva (cfr. doc. G7) su ordine
delle competenti autorità giudiziarie (doc. K7) o fiscali (doc. D10, K10, N10, P10
e Q12), senza che l’attore per anni avesse avuto da ridire (cfr. doc. L9)
rispettivamente senza che le sue successive impugnative fino al Tribunale
federale (doc. R10, X10 e Y10) avessero trovato accoglimento (doc. W10, Z10,
A11, S13 e T13; tranne in parte con i doc. M12 e Y12), sono nel frattempo cresciute
in giudicato, sembra escluso che questi possa far valere una pretesa dalla loro
eventuale, ma assai inverosimile, illegittimità (art. 5 cpv. 2 e 24 cpv. 1
Lresp.). Quanto all’incapacità dell’attore di autodeterminarsi a suo tempo, la
stessa non è nemmeno più stata invocata in occasione delle conclusioni relative
all’eccezione preliminare di incompetenza giurisdizionale del giudice adito (p.
3 e 5) e sembra quindi essere stata abbandonata.
4.4 La
richiesta di rifusione di fr. 30'000.- per il torto morale patito dall’attore a
seguito dell’illecito utilizzo di sue telefonate e della loro pubblicazione in
un rapporto da parte del Consiglio della Magistratura, avente oltretutto per
oggetto l’operato di altri e meglio del procuratore pubblico __________, appare
francamente esagerata, anche perché egli non ha indicato in dettaglio in che
modo queste circostanze, verificatesi solo nel corso del 2001, gli avrebbero
causato una particolare sofferenza morale. Letto nel suo complesso e non
limitatamente ai pochi stralci che concernono l’attore e da lui menzionati in
causa (ad es. p. 2), il rapporto in questione (doc. G10, comprendente la
trascrizione di sue telefonate) non sembra in ogni caso essere tale da aver
causato una violazione, oltretutto grave, della sua personalità.
4.5 Quanto
alla richiesta di fr. 200'000.- per la riparazione del torto morale causato a
lui ed alla sua famiglia da tutte le circostanze di fatto indicate in precedenza,
si osserva che la stessa, in ogni caso decisamente esagerata, è in gran parte
irricevibile, segnatamente nella misura in cui la loro sofferenza si fonda su
circostanze verificatesi prima della fine del suo rapporto d’impiego presso il
convenuto (cfr. supra consid. 4.1 e 4.2); nella misura in cui trae origine
da decisioni cresciute in giudicato essa è inoltre senz’altro infondata (cfr. supra
consid. 4.3), mentre appare assai inverosimile che un’indennità per torto
morale possa essere attribuita a seguito della sofferenza patita dai familiari
dell’attore per fatti che nemmeno sembrano tali da giustificare un’indennità a
suo favore (cfr. supra consid. 4.4).
4.6 In
merito alla domanda di risarcimento delle spese legali preprocessuali di fr.
17'808.25 (doc. D11), si osserva che tali spese possono costituire una
posizione di danno risarcibile solo nella misura in cui sia provata la
necessità dell’intervento del legale sia in relazione alla situazione personale
che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere giustificato,
necessario e appropriato (DTF 117 II 101; ICCTF 12 febbraio 2003
4C.288/2002). Nel caso di specie, ritenuto che -come accennato nei considerandi
precedenti- gli importi di cui l’attore potrebbe ragionevolmente pretendere la
rifusione risultano decisamente inferiori a quelli fatti valere con la
petizione, è assai arduo concludere che l’intervento del legale dell’attore,
foss’anche giustificato e necessario, sia anche stato appropriato. Delle somme
fatte valere a titolo di spese legali preprocessuali, oltretutto occorse per
notificare il danno non solo al __________, ma anche alla __________ (doc. T10),
solo un’infima parte potrebbe pertanto essere posta a carico del convenuto.
5. Visto
quanto precede, non occorre esaminare se l’attore, in considerazione della sua
situazione economica, non sia in grado di assumersi personalmente gli oneri
processuali e dunque debba essere considerato indigente ai sensi dell’art. 3
Lag.
6. Ne
discende la reiezione del gravame, senza che si possano caricare tassa di
giustizia o spese al ricorrente, che non risulta comunque aver agito in modo temerario
(art. 4 cpv. 2 Lag)
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 9 settembre 2004 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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