Lexipedia

Decisione

12.2004.163

assistenza giudiziaria - appello

13 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

15 aprile 1998 inc. n. 12.97.283, 2 giugno 1998 inc. n. 12.97.261, 21 dicembre

1998 inc. n. 12.98.54), mentre nel caso di specie l’attore non ha preteso di

essersi sinora assunto tali spese (petizione p. 6) e di aver quindi subito una

perdita patrimoniale. Non va d’altro canto nemmeno dimenticato che all’attore,

che aveva liberamente scelto di agire quale agente infiltrato, assumendosene

quindi il rischio, andrebbe in ogni caso rimproverata una certa concolpa per

l’eventuale esistenza di una situazione di pericolo, avendo egli concesso tutta

una serie di interviste a giornali e pubblicato un libro sull’attività da lui

svolta (doc. C10).

4.3 L’attore

ha in seguito chiesto al convenuto il risarcimento di fr. 61'500.- (fr. 3'500.-

per 6 mesi e fr. 4'500.- per 9 mesi) rispettivamente di fr. 58'000.- (fr. 640.-

al mese durante 7 anni) rimproverandogli di aver effettuato da una parte eccessive

trattenute alla fonte sul suo salario quando egli non era in grado di autodeterminarsi

e dall’altra pignoramenti eccessivi. Ritenuto che le trattenute salariali, perlopiù

espressamente accettate dall’attore (cfr. doc. X6 e soprattutto doc. Q7, in cui

egli risultava oltretutto essere patrocinato da un legale) e per il resto imposte,

come del resto i pignoramenti, dall’autorità esecutiva (cfr. doc. G7) su ordine

delle competenti autorità giudiziarie (doc. K7) o fiscali (doc. D10, K10, N10, P10

e Q12), senza che l’attore per anni avesse avuto da ridire (cfr. doc. L9)

rispettivamente senza che le sue successive impugnative fino al Tribunale

federale (doc. R10, X10 e Y10) avessero trovato accoglimento (doc. W10, Z10,

A11, S13 e T13; tranne in parte con i doc. M12 e Y12), sono nel frattempo cresciute

in giudicato, sembra escluso che questi possa far valere una pretesa dalla loro

eventuale, ma assai inverosimile, illegittimità (art. 5 cpv. 2 e 24 cpv. 1

Lresp.). Quanto all’incapacità dell’attore di autodeterminarsi a suo tempo, la

stessa non è nemmeno più stata invocata in occasione delle conclusioni relative

all’eccezione preliminare di incompetenza giurisdizionale del giudice adito (p.

3 e 5) e sembra quindi essere stata abbandonata.

4.4 La

richiesta di rifusione di fr. 30'000.- per il torto morale patito dall’attore a

seguito dell’illecito utilizzo di sue telefonate e della loro pubblicazione in

un rapporto da parte del Consiglio della Magistratura, avente oltretutto per

oggetto l’operato di altri e meglio del procuratore pubblico __________, appare

francamente esagerata, anche perché egli non ha indicato in dettaglio in che

modo queste circostanze, verificatesi solo nel corso del 2001, gli avrebbero

causato una particolare sofferenza morale. Letto nel suo complesso e non

limitatamente ai pochi stralci che concernono l’attore e da lui menzionati in

causa (ad es. p. 2), il rapporto in questione (doc. G10, comprendente la

trascrizione di sue telefonate) non sembra in ogni caso essere tale da aver

causato una violazione, oltretutto grave, della sua personalità.

4.5 Quanto

alla richiesta di fr. 200'000.- per la riparazione del torto morale causato a

lui ed alla sua famiglia da tutte le circostanze di fatto indicate in precedenza,

si osserva che la stessa, in ogni caso decisamente esagerata, è in gran parte

irricevibile, segnatamente nella misura in cui la loro sofferenza si fonda su

circostanze verificatesi prima della fine del suo rapporto d’impiego presso il

convenuto (cfr. supra consid. 4.1 e 4.2); nella misura in cui trae origine

da decisioni cresciute in giudicato essa è inoltre senz’altro infondata (cfr. supra

consid. 4.3), mentre appare assai inverosimile che un’indennità per torto

morale possa essere attribuita a seguito della sofferenza patita dai familiari

dell’attore per fatti che nemmeno sembrano tali da giustificare un’indennità a

suo favore (cfr. supra consid. 4.4).

4.6 In

merito alla domanda di risarcimento delle spese legali preprocessuali di fr.

17'808.25 (doc. D11), si osserva che tali spese possono costituire una

posizione di danno risarcibile solo nella misura in cui sia provata la

necessità dell’intervento del legale sia in relazione alla situazione personale

che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere giustificato,

necessario e appropriato (DTF 117 II 101; ICCTF 12 febbraio 2003

4C.288/2002). Nel caso di specie, ritenuto che -come accennato nei considerandi

precedenti- gli importi di cui l’attore potrebbe ragionevolmente pretendere la

rifusione risultano decisamente inferiori a quelli fatti valere con la

petizione, è assai arduo concludere che l’intervento del legale dell’attore,

foss’anche giustificato e necessario, sia anche stato appropriato. Delle somme

fatte valere a titolo di spese legali preprocessuali, oltretutto occorse per

notificare il danno non solo al __________, ma anche alla __________ (doc. T10),

solo un’infima parte potrebbe pertanto essere posta a carico del convenuto.

5. Visto

quanto precede, non occorre esaminare se l’attore, in considerazione della sua

situazione economica, non sia in grado di assumersi personalmente gli oneri

processuali e dunque debba essere considerato indigente ai sensi dell’art. 3

Lag.

6. Ne

discende la reiezione del gravame, senza che si possano caricare tassa di

giustizia o spese al ricorrente, che non risulta comunque aver agito in modo temerario

(art. 4 cpv. 2 Lag)

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 9 settembre 2004 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster