12.2004.164
competenza del giudice civile
13 ottobre 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2004.164
Data decisione, Autorità:
13.10.2005, IICCA
Titolo:
competenza del giudice civile
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
art. 71 LPAMM
art. 2 cpv. a LRESP
art. 22 cpv. 1 LRESP
art. 22 cpv. 3 LRESP
Incarto n.
12.2004.164
Lugano
13 ottobre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.197
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 27 dicembre
2002 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui l’attore
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'562'208.25 più
interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione
della petizione;
ed ora
sull’eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito sollevata dal
convenuto con l’allegato responsivo e che il Segretario assessore, con decreto
24 agosto 2004, ha integralmente accolto, respingendo con ciò la petizione;
appellante
l'attore con atto di appello 9 settembre 2004, con cui chiede, previa
concessione dell’assistenza giudiziaria, la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere l’eccezione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 5 ottobre 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
la petizione in rassegna AP 1, commissario aggiunto del servizio informazioni
antidroga della Polizia cantonale __________ attivo quale agente infiltrato,
dal dicembre 1994 al beneficio del prepensionamento per motivi di salute, ha
chiesto la condanna dello AO 1 al pagamento di tutta una serie di importi sulla
base della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti
pubblici (Lresp.). Egli pretende innanzitutto fr. 172'900.- per perdita di
salario e di prestazioni pensionistiche, adducendo che, se non fosse stato
prepensionato siccome divenuto invalido per atti e mancanze imputabili alla
controparte, sarebbe stato nel frattempo promosso ad ufficiale. Egli pretende
poi fr. 1'022'000.-, ovvero fr. 4'000.- mensili vita natural durante, affinché
sia garantita la sicurezza sua e della sua famiglia compromessa dall’agire e da
omissioni della controparte. Altri fr. 61'500.- sono chiesti a titolo di
eccessive trattenute alla fonte operate dal AO 1 tra il 1993 ed il 1994 ed
ulteriori fr. 58'000.- per pignoramenti eccessivi cui egli è stato oggetto ad
opera delle autorità fiscali dal 1994 al 2002. Egli chiede inoltre la rifusione
di fr. 30'000.- per il torto morale patito a seguito della pubblicazione di un
rapporto da parte del Consiglio della Magistratura. A tali pretese si
aggiungono infine una richiesta di fr. 200'000.- per la riparazione del torto
morale causato a lui ed alla sua famiglia ed il risarcimento di fr. 17'808.25 pari
alle spese legali occorse per notificare il danno al __________ ed alla __________.
2. Il
convenuto si è opposto alla petizione sollevando tra l’altro l’eccezione di
incompetenza giurisdizionale del giudice adito. Esso ha in particolare rilevato
che tutte le pretese fatte valere dall’attore derivavano, più o meno
direttamente, dal suo precedente rapporto di impiego presso lo AO 1 e dunque
dovevano essere esaminate per legge dal Tribunale cantonale amministrativo.
3. Dopo
aver limitato l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame dell’eccezione
(art. 181 CPC), il Segretario assessore, con il decreto qui impugnato, ha
concluso per il suo benfondato ed ha di conseguenza respinto la petizione. Il giudice
di prime cure ha innanzitutto ritenuto che le richieste dell’attore volte al
risarcimento della perdita di salario e di prestazioni pensionistiche rispettivamente
per le spese legate alla sua sicurezza personale costituivano pretese di natura
pecuniaria strettamente connesse con il contratto di impiego a suo tempo in
essere tra le parti, retto dalla vLORD, legge che prevedeva la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo a dirimere tutte le vertenze che ne
derivavano (art. 47 vLORD e art. 71 lett. b e d LPamm). Le pretese per eccessive
trattenute di salario e ripetuti pignoramenti non potevano invece essere
esaminate già per il fatto che esse si fondavano su decisioni contro le quali
l’attore aveva interposto ricorsi nel frattempo evasi a suo sfavore. Quanto
alla pretesa derivante dalla pubblicazione di un rapporto del Consiglio della
Magistratura, essa andava semmai giudicata dal Tribunale federale (art. 22 cpv.
3 Lresp.). L’incompetenza del giudice civile adito a statuire su tutte queste
pretese imponeva di dichiarare irricevibile anche la richiesta di riparazione
del torto morale fondata sulle sofferenze che l’attore e i suoi familiari
avevano subito a dipendenza di quei medesimi fatti. La pretesa volta alla
rifusione delle spese legali relative a precedenti procedure era infine pure
irricevibile, dovendo essere esaminata dall’autorità competente a giudicare il
merito. Il primo giudice ha in definitiva concluso che in generale tutte le
pretese formulate dall’attore, quand’anche avessero avuto ripercussioni dopo il
suo pensionamento, traevano la loro origine dalle funzioni da lui svolte quale
funzionario dello AO 1 e dunque non potevano essere oggetto di giudizio da
parte della Pretura. Oltretutto l’attore, siccome dipendente e funzionario
dello AO 1, ora pensionato, non poteva essere considerato un terzo ai sensi
dell’art. 4 Lresp. e dunque nemmeno poteva prevalersi della protezione prevista
da quella legge.
4. Dell’appello
dell’attore, che chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, la
riforma del primo giudizio nel senso di respingere l’eccezione, e delle
osservazioni del convenuto, che postula la reiezione del gravame, si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
5. In
base alla Lresp. il terzo che intende rendere responsabile l’ente pubblico del
danno cagionatogli da un agente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni (art.
4 cpv. 1 Lresp.) deve di principio convenirlo in giudizio innanzi al giudice
civile ordinario (art. 22 cpv. 1 Lresp.). Un’eccezione è prevista per gli atti
commessi da un membro, un supplente, dal cancelliere o dal vicecancelliere del
Tribunale d’appello, casi per i quali è stata instaurata, in virtù degli art.
114bis cpv. 4 vCost. e 104 lett. a OG, la competenza decisionale del Tribunale
federale (art. 22 cpv. 3 Lresp.). Ad ogni buon conto la legge in questione non
si applica nei casi in cui la responsabilità degli enti ed agenti pubblici sia
già regolata dal diritto federale o da altre leggi cantonali (art. 2 lett. a
Lresp.). In particolare, per quanto qui interessa, sono di competenza del
Tribunale cantonale amministrativo le contestazioni che sorgano da contratti di
diritto pubblico in cui lo Stato è parte (art. 71 lett. b LPamm, norma che -contrariamente
all’assunto del convenuto- non si applica però in presenza di contestazioni
derivanti dai rapporti d’impiego fra dipendenti ed autorità di nomina, cfr. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 312 ad art. 71 LPamm; RDAT
II-1993 n. 16 consid. 1; RDAT I-1992 n. 10 consid. 1.3) e soprattutto,
in forza del rimando a tutti gli altri casi previsti dalla legge di cui
all’art. 71 lett. d LPamm, le contestazioni relative ai rapporti di natura
contrattuale tra l’autorità di nomina ed il dipendente (art. 47 vLORD 1987;
cfr. Borghi/Corti, op. cit., m. 5 ad art. 71 LPamm; Scolari,
Diritto amministrativo - Parte speciale, Bellinzona 1993, n. 1272) o le
contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti da quel medesimo
rapporto d’impiego (art. 68 LORD 1995).
Ciò
posto, il giudizio con cui il Segretario assessore ha concluso per la sua incompetenza
giurisdizionale a statuire sulle pretese fatte valere dall’attore non può
essere del tutto confermato.
5.1 L’attore
ha addotto che la controparte era innanzitutto chiamata a risarcirlo per la perdita
di salario e di prestazioni pensionistiche subita a seguito degli illeciti (in
particolare violazione della sua personalità, mobbing e bossing)
commessi nei suoi confronti da vari agenti pubblici suoi colleghi, che ne
avevano in definitiva causato l’invalidità e dunque impedito la promozione ad
ufficiale. La pretesa deve sicuramente essere considerata una contestazione
relativa ai rapporti di natura contrattuale tra le parti rispettivamente una
contestazione per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego
ed è quindi improponibile innanzi al giudice civile, siccome di competenza del
Tribunale cantonale amministrativo. Il fatto che l’attore, oltre ad aver rimproverato
alla controparte la violazione di norme contrattuali -chiamandola a più riprese
in causa nella sua qualità di datore di lavoro (cfr. per es. petizione p. 1, 8,
10 e 46 segg.) e menzionando la violazione da parte sua di disposizioni in
materia di contratto di lavoro, quali l’art. 328 CO (cfr. per es. petizione p.
1, 44 e 46 segg.)- abbia preteso, almeno a titolo subordinato (cfr. per es.
petizione p. 45), che nell’occasione gli agenti pubblici avrebbero pure
commesso degli atti illeciti nei suoi confronti, ciò che è teoricamente
possibile (Rehbinder, Berner Kommentar, N. 29 ad art. 328 CO), non
modifica questo stato di fatto. Del tutto irrilevante è poi il fatto che il
danno vantato dall’attore si estenda temporalmente anche oltre la data del suo
prepensionamento.
5.2 La
pretesa volta al risarcimento delle spese per garantire la sicurezza
dell’attore e dei suoi familiari costituisce a sua volta una contestazione
relativa ai rapporti contrattuali rispettivamente una contestazione per pretese
di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego di competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, ma solo nella misura in cui l’agire e le omissioni
degli agenti pubblici, colleghi dell’attore, l’hanno compromessa prima del suo
prepensionamento. Nella misura in cui la pretesa è invece fondata su fatti od
omissioni commessi dagli agenti pubblici successivamente al dicembre 1994,
ovvero dopo la fine del rapporto di impiego, essa è di competenza del giudice
civile.
5.3 Contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che nell’occasione ha per altro fondato
il suo giudizio, erroneamente, su questioni di merito, le pretese per
trattenute eccessive di salario e ripetuti pignoramenti, ancorché tali fatti siano
in parte avvenuti prima della fine del contratto di impiego, sono senz’altro di
competenza del giudice civile, non trattandosi di contestazioni relative al
rapporto di natura contrattale tra le parti rispettivamente di contestazioni
per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego. Gli atti qui
rimproverati agli agenti pubblici si lasciano in effetti ricondurre più che
altro a loro comportamenti, presunti illeciti, presi a seguito di decisioni
giudiziarie rispettivamente di iniziative del fisco.
5.4 Anche
la richiesta di rifusione del torto morale patito dall’attore a seguito della
pubblicazione da parte della stampa di un rapporto del Consiglio della
Magistratura è di competenza del giudice civile. Contrariamente all’assunto del
primo giudice, non si può in effetti ritenere, applicando per analogia l’art.
22 cpv. 3 Lresp., che il Tribunale federale sia competente a statuire su una tale
pretesa, tanto è vero che la norma in questione limita la competenza decisionale
dell’Alta Corte alle cause di responsabilità incoate per gli atti commessi a
titolo personale da membri, supplenti o collaboratori del Tribunale d’appello,
non invece per quelli commessi da quest’ultimo o da altra autorità cantonale,
tanto meno poi se questa -com’è il caso per il Consiglio della Magistratura-
nemmeno risulta essere composta da soli membri del Tribunale d’appello (art.
78a e 79 LOG). Visto il carattere eccezionale delle disposizioni cantonali
attribuenti una competenza al Tribunale federale, da applicarsi con ritegno,
oltretutto previa approvazione da parte dell’Assemblea federale (FF 1989
II 1084), appare del resto assai inverosimile che esso possa estendere la sua
competenza anche a casi non espressamente delegatigli per legge. Poco importa se
la soluzione -prevista dalle disposizioni legali attualmente in vigore- di
attribuire al giudice civile il giudizio su eventuali atti illeciti commessi dal
Consiglio della Magistratura, che come noto è l’autorità disciplinare e di
sorveglianza sui magistrati (art. 77 LOG), possa apparire non molto opportuna (II
CCA 18 febbraio 2003 inc. n. 12.2003.9).
5.5 Quanto
alla richiesta di riparazione del torto morale che l’attore e i suoi familiari ritengono
di aver subito a dipendenza dei fatti indicati in precedenza, a loro volta già oggetto
delle pretese passate in rassegna sub consid. 5.1 - 5.4, la stessa può ovviamente
essere di competenza del giudice civile solo nella misura in cui lo sono le
singole pretese. Le medesime considerazioni possono essere fatte anche per le
spese legali preprocessuali.
6. Non
torna infine conto pronunciarsi sull’assunto del giudice di prime cure, secondo
cui l’attore, in quanto dipendente e funzionario dello AO 1, ora pensionato,
non potrebbe prevalersi della protezione prevista dalla Lresp. La tesi non ha in
effetti nulla a che vedere con la questione, che qui ci occupa, relativa alla
competenza giurisdizionale del giudice adito e non è quindi tale da modificare
quanto indicato nei considerandi precedenti.
7. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la Pretura è incompetente
a statuire sulla pretesa attorea per perdita di salario e di prestazioni
pensionistiche (consid. 5.1), è competente a statuire sulle pretese per eccessive
trattenute salariali ed eccessivi pignoramenti (consid. 5.3) nonché per il
torto morale causato dall’operato del Consiglio della Magistratura (consid.
5.4), mentre per quanto riguarda la pretesa relativa alle spese per la
sicurezza dell’attore e della sua famiglia lo è unicamente nella misura in cui
Fatti
i fatti rimproverati al convenuto sono avvenuti successivamente al dicembre
1994 (consid. 5.2); quanto alle pretese per torto morale e per spese legali
preprocessuali, basate sulle circostanze di fatto già oggetto delle richieste
di cui sopra, le stesse lo sono nella misura in cui quelle pretese sono
singolarmente di sua competenza (consid. 5.5).
L’esito
del giudizio impone di caricare gli oneri processuali di entrambe le sedi alle
parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Ritenuto che
la procedura d’appello presentava probabilità di esito favorevole,
l’appellante, che ha comprovato di essere indigente, può senz’altro essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria in questa sede (art. 3 e 14
Lag).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 settembre 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il
decreto 24 agosto 2004 della Pretura del distretto di Bellinzona è così
riformato:
1. L’eccezione di
incompetenza giurisdizionale è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi e
di conseguenza il giudice adito non è competente a giudicare:
a) la pretesa per perdita di salario e di
prestazioni pensionistiche;
b)
la pretesa relativa alle spese per la sicurezza dell’attore e della sua
famiglia nella misura in cui i fatti rimproverati al convenuto sono avvenuti
precedentemente al dicembre 1994;
c)
le pretese per torto morale e per spese legali preprocessuali basate sulle
circostanze di fatto oggetto delle richieste di cui ai precedenti punti a) e b).
2. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 500.- sono caricati alle parti in ragione
di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Considerandi
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per
la procedura di appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito
patrocinio dell’ RA 1.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
da
anticiparsi dall’appellante e per esso, al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, dallo Stato, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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