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Decisione

12.2004.164

competenza del giudice civile

13 ottobre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti rimproverati al convenuto sono avvenuti successivamente al dicembre

1994 (consid. 5.2); quanto alle pretese per torto morale e per spese legali

preprocessuali, basate sulle circostanze di fatto già oggetto delle richieste

di cui sopra, le stesse lo sono nella misura in cui quelle pretese sono

singolarmente di sua competenza (consid. 5.5).

L’esito

del giudizio impone di caricare gli oneri processuali di entrambe le sedi alle

parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Ritenuto che

la procedura d’appello presentava probabilità di esito favorevole,

l’appellante, che ha comprovato di essere indigente, può senz’altro essere

posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria in questa sede (art. 3 e 14

Lag).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

9 settembre 2004 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il

decreto 24 agosto 2004 della Pretura del distretto di Bellinzona è così

riformato:

1. L’eccezione di

incompetenza giurisdizionale è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi e

di conseguenza il giudice adito non è competente a giudicare:

a) la pretesa per perdita di salario e di

prestazioni pensionistiche;

b)

la pretesa relativa alle spese per la sicurezza dell’attore e della sua

famiglia nella misura in cui i fatti rimproverati al convenuto sono avvenuti

precedentemente al dicembre 1994;

c)

le pretese per torto morale e per spese legali preprocessuali basate sulle

circostanze di fatto oggetto delle richieste di cui ai precedenti punti a) e b).

2. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 500.- sono caricati alle parti in ragione

di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per

la procedura di appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito

patrocinio dell’ RA 1.

III. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1’950.--

b)

spese fr. 50.--

T

o t a l e fr. 2’000.--

da

anticiparsi dall’appellante e per esso, al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, dallo Stato, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna,

compensate le ripetibili di appello.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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