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Decisione

12.2004.165

restituzione in intero per omessa produzione di prove

14 febbraio 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 8 settembre 2004 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto e

di conseguenza il decreto 18 agosto 2004 del Pretore di Lugano è così

modificato:

1.

L’istanza di restituzione

in intero 7 aprile 2004 è parzialmente accolta e di conseguenza sono prodotti

in causa, quali nuovi documenti, quelli di cui al plico doc. 19 allegati alla

stessa istanza di restituzione.

2.

La tassa di giustizia di

Fr. 200.- e le spese, da anticipare dalle parti istanti, sono a carico

dell’attrice e dei convenuti in parti uguali, compensate le ripetibili.

Considerandi

II. La tassa e le spese di giudizio d’appello in complessivi

Fr. 150.-,

già anticipate dagli appellanti, sono a carico delle parti in ragione di metà

ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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