12.2004.166
ricorso per nullità - arbitrio
23 maggio 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2004.166
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, IICCA
Titolo:
ricorso per nullità - arbitrio
FIDUCIARIA
RICICLAGGIO DI DENARO
RICORSO PER NULLITÀ
art. 36 let. f CIA
art. 2 cpv. 3 LRD
Incarto n.
12.2004.166
Lugano
23 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vicepresidente,
Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del
giudice Cocchi, astenuto
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente quale istanza unica cantonale competente a
decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in
virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente
l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato
il 14 settembre 2004 da
RI 1
contro
il lodo pronunciato il 26 marzo / 15 luglio 2004 dal
Tribunale arbitrale __________, composto da____________________ __________
(presidente), da____________________ __________ e da____________________ __________
(membri), nell’ambito della procedura arbitrale promossa nei suoi confronti,
con impugnativa 22 ottobre 2003, da
CO 1
rappr. da RA 3
volto ad
ottenere l’annullamento del lodo e la conseguente fissazione, a carico della
controparte, di una sanzione pecuniaria di fr. 7'000.- con gli obblighi
accessori che ne derivavano, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la
resistente con osservazioni 18 ottobre 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
decisione 7 ottobre 2003 l’RI 1 (in seguito: RI 1) ha adottato varie sanzioni
disciplinari nei confronti della CO 1, sua associata, infliggendole in
particolare una sanzione pecuniaria di fr. 13'000.- per grave e ripetuta
violazione dell’obbligo di identificazione della clientela (dispositivo n. 1) e
una sanzione pecuniaria di fr. 2'000.- per mancata presentazione del rapporto
di revisione LRD per l’esercizio 2001-2002 (dispositivo n. 2). Alla fiduciaria
è stato pure assegnato un termine improrogabile di 90 giorni per colmare le
manchevolezze riscontrate (dispositivo n. 3), spirato il quale un revisore
designato dall’RI 1 avrebbe provveduto, secondo modalità ben definite, ad
esaminare se essa aveva dato seguito a quell’incombenza (dispositivi n. 4 e 5).
Il costo della revisione esperita dal delegato dell’RI 1, di fr. 650.-, è stata
infine messa a suo carico (dispositivo n. 6).
2. Tempestivamente
adito dalla destinataria del provvedimento, il Tribunale arbitrale __________,
con il lodo qui impugnato, ha annullato tutti i dispositivi contenuti nella
sanzione disciplinare, tranne i n. 2 e 6, ponendo le spese della procedura
arbitrale per 1/7 a carico di CO 1 e per la rimanenza a carico dell’RI 1, pure
condannato a rifondere alla controparte fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
3. Con
il ricorso per nullità che qui ci occupa, quest’ultimo chiede di annullare il
lodo e con ciò di confermare la sanzione inflitta il 7 ottobre 2003 nella sua
interezza, salvo per quanto riguarda la sanzione pecuniaria inflitta nel
dispositivo n. 1, da ridursi a fr. 7'000.-. A suo dire, contrariamente a quanto
addotto dal tribunale arbitrale, non era vero che la controparte non
esercitasse alcuna attività che rientrava nel campo di applicazione della LRD e
dunque non dovesse ossequiare gli obblighi che ne derivavano, tant’è che i
mandati conferiti da alcuni suoi clienti e meglio __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ ed altri contenuti
nella lista “diversi rubrica incassi”, complessivamente pari a circa metà di
quelli segnalati a suo tempo dal suo delegato e considerati per la
determinazione della sanzione, erano da ritenersi assoggettati alla LRD.
4. Delle
osservazioni con cui la resistente postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
5. Il
ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che è
proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno
o più motivi previsti dalla legge (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1, 2
e 7 ad art. 36 CIA).
Nel caso
di specie, a questa Camera, investita di un ricorso per nullità ai sensi
dell’art. 36 lett. f CIA, compete solo di vagliare se la decisione querelata
sia inficiata di arbitrio siccome fondata su accertamenti fattuali
manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciata in evidente
violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire
du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 345 segg.). Il
solo fatto che esista una soluzione alternativa o preferibile a quella adottata
dal collegio arbitrale esclude la censura di arbitrio. In quest’evenienza
l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla
decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione fattuale, non sorretta da una ragione
oggettiva o lesiva di un diritto certo. L’arbitrio deve infine concernere il
risultato della decisione e non solo la sua motivazione (sulla nozione di
arbitrio, cfr. Petralli-Zeni, Dieci anni di giurisprudenza della Camera
di cassazione civile: temi ricorrenti, in RtiD I-2004 p. 667).
6. Concretamente
si tratta in definitiva di stabilire se il giudizio con cui il tribunale
arbitrale ha ritenuto non assoggettati alla LRD i mandati svolti dalla
resistente per conto di vari clienti, in particolare quelli evidenziati nel
ricorso per nullità, sia arbitrario.
A questo proposito,
va preliminarmente respinta la richiesta di convocazione per la discussione
orale del ricorso formulata dalla resistente nelle sue osservazioni, la
procedura ricorsuale non prevedendo in effetti tale facoltà (l’art. 331 cpv. 1
CPC non contiene un rinvio all’art. 324 CPC), che ad ogni modo questa Camera
non ritiene in concreto utile per fondare il suo giudizio.
__________
Il
ricorrente ribadisce anche in questa sede che quel mandato doveva essere
dichiarato soggetto alla LRD in quanto due dipendenti della resistente, non
organi del cliente, erano al beneficio di una procura bancaria per effettuare,
a nome di quest’ultimo, pagamenti di tasse o di fatture di ordinaria
amministrazione ed erano dunque da considerare intermediari finanziari. Il tribunale
arbitrale non aveva condiviso questa tesi, rilevando che l’unica attività, tra
quelle previste dall’art. 2 cpv. 3 LRD, che forse poteva essere presa in
considerazione per definire quanto svolto in concreto dalla resistente, quella
di gestore di patrimoni (lett. e), era in realtà esclusa, atteso che i
patrimoni considerati dalla LRD erano solo quelli che si componevano e
rivolgevano agli strumenti di investimento usuali nel settore finanziario e
bancario e non invece al mandato di pagare stipendi o fatture che erano in
connessione con l’usuale attività operativa commerciale del cliente, tanto più
che questa sua attività, per l’importo contenuto dei pagamenti effettuati,
doveva in ogni caso essere considerata una bagatella, di per sé sottratta alla
regolamentazione dell’autodisciplina.
L’assunto
degli arbitri non è sicuramente arbitrario. Il ricorrente si limita invero a
definire “personale e fuorviante” l’interpretazione della LRD data dal
Tribunale arbitrale, definendola arbitraria perché priva di riscontri
giurisprudenziali e dottrinali. Questo fatto è tuttavia lungi dal rendere
insostenibile la decisione impugnata.
Neppure
l’argomento che l’elenco delle attività dell’art. 2 cpv. 3 LRD non è esaustivo
è poi d’ausilio alla posizione del ricorrente. Il tribunale arbitrale,
interpretando il concetto di intermediario finanziario nell’ottica della LRD,
ha ritenuto che il fatto di avere procura sul conto di una società commerciale
senza esserne organo e allo scopo di effettuare semplici operazioni di
pagamento che non rientrano nel concetto di investimento finanziario perché per
loro natura sottendono operazioni di natura commerciale che non possono
interessare il riciclaggio di denaro sporco la cui lotta e scopo primario della
LRD non è tale da sottoporla alla LRD medesima. A quest’interpretazione del
tribunale arbitrale il ricorrente si limita a contrapporre l’opinione
dell’autorità di controllo LRD (AC LRD), la quale, in base alla propria
interpretazione della legge ritiene che alla medesima debbano essere sottoposte
anche le persone che eseguono per procura bancaria ordini di pagamento per
conto terzi. Esso omette però di confrontarsi con gli argomenti del tribunale
arbitrale, e neppure indica per quale motivo l’opinione dell’AC LRD sia da
preferire a quella esposta nel giudizio contestato, non sostanziando quindi
sufficientemente la censura d’arbitrio.
__________
__________ è una
partecipata al 100% della __________ SA. Il __________
consigliere d’amministrazione della partecipante, dispone di una procura
bancaria per effettuare a suo nome pagamenti di ordinaria amministrazione,
ovvero riferiti all’acquisto di merci, alla manutenzione e all’esercizio dei
veicoli, a consulenze e revisioni e a imposte, ha ritenuto che, per i motivi
già addotti per il mandato __________, anche questo mandato non era sottoposto
alla LRD. Il ricorrente si limita ad osservare che __________ e __________ sono
entità giuridiche differenti, e, per i medesimi argomenti già esposti per il
mandato __________, ritiene che il mandato sia sottoposto alla LRD.
Anche in
questo caso non vi sono tuttavia argomentazioni atte a sostanziare la censura
d’arbitrio, sicché il ricorso va respinto.
__________
Il
ricorrente, dopo aver rammentato che l’amministrazione a titolo fiduciario di
una società immobiliare, qual’è in concreto il cliente, rientra nel campo
d’applicazione della LRD, precisa che nel caso specifico non era però stato
chiarito, né dalla resistente né dal tribunale arbitrale, se il dipendente
della resistente, organo del cliente, avesse nell’occasione agito a titolo
fiduciario, per cui era senz’altro in modo arbitrario che il tribunale
arbitrale aveva concluso per l’esistenza di un’attività non assoggettata alla
LRD. In realtà la soluzione di non assoggettamento adottata in concreto dal
tribunale arbitrale, quand’anche fosse errata, non può essere considerata
arbitraria nel suo risultato. Il ricorrente non ha in effetti preteso, ancor
prima che provato, che il dipendente della resistente avesse agito a titolo
fiduciario, per cui non vi è chi non veda come il tribunale arbitrale, chiamato
a risolvere la contestazione su questo mandato, avrebbe potuto concludere per
l’esistenza di un’attività soggetta alla LRD. L’onere della prova circa
l’esistenza di un’attività assoggettata alla LRD incombeva per altro al
ricorrente che, per tale motivo, aveva inflitto la sanzione.
__________,
__________, __________, ____________________
Il
ricorrente censura la sentenza, sostenendo che i mandati soggiacciono alla LRD,
rinviando agli argomenti già esposti in relazione al mandato Betco SA. Già si è
detto però che la decisione del tribunale arbitrale non appare arbitraria alla
luce delle censure sollevate.
diversi
rubrica incassi
Il
ricorrente chiede di dichiarare soggetti alla LRD i mandati conferiti da alcune
persone fisiche non residenti in Ticino (e meglio i clienti __________, __________,
__________, __________ nonché __________) per i quali la resistente allestisce
le dichiarazioni fiscali, e con ciò di dichiarare arbitrario, anche su questo
punto, il giudizio arbitrale, pur riconoscendo che l’interpretazione della
legge data dall’AC LRD è un nonsenso. Esso ammette quindi implicitamente che
l’interpretazione della legge operata dal Tribunale arbitrale è corretta - al
contrario di quella datane dall’AC LRD - sicché essa non può, evidentemente
essere ritenuta arbitraria.
7. Il ricorso per
nullità risulta pertanto infondato in tutti i suoi punti.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. Il ricorso per nullità 14 settembre 2004 dell’RI 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 500.-
Sono
poste a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.- per
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
al presidente del Tribunale arbitrale __________, __________ __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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