12.2004.168
ricorso per nullità - arbitrio
23 maggio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2004.168
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, IICCA
Titolo:
ricorso per nullità - arbitrio
RICORSO PER NULLITÀ
art. 36 let. f CIA
Incarto n.
12.2004.168
Lugano
23 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vicepresidente,
Walser e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del
giudice Cocchi, astenuto
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente quale istanza unica cantonale competente a
decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in
virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente
l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato
il 14 settembre 2004 da
RI 1
contro
il lodo pronunciato il 26 marzo / 21 luglio 2004 dal
Tribunale arbitrale __________, composto da____________________ __________
(presidente), da____________________ __________ e da____________________ __________
(membri), nell’ambito della procedura arbitrale promossa nei suoi confronti,
con impugnativa 16 dicembre 2003, da
CO 1
rappr. da RA 4
volto ad
ottenere l’annullamento del lodo e la conseguente fissazione, a carico della
controparte, di una sanzione pecuniaria di fr. 1'250.- con gli obblighi
accessori che ne derivavano, il tutto con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre la
resistente con osservazioni 18 ottobre 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
decisione 5 dicembre 2003 l’RI 1 (in seguito: RI 1) ha inflitto alla società CO
1, sua associata, una sanzione pecuniaria di fr. 2'750.- per mancata
partecipazione ai corsi obbligatori da parte dei suoi dipendenti __________ (fr.
1’500.-) e __________ (fr. 1'250.-), facendole obbligo di partecipare alla
prossima ripetizione del corso base e casi pratici nonché di frequentare
eventuali corsi di recupero relativi ai corsi di aggiornamento.
2. Tempestivamente
adito dalla destinataria del provvedimento, il Tribunale arbitrale __________,
con il lodo qui impugnato, ha annullato le sanzioni relative alla mancata
partecipazione ai corsi obbligatori da parte di __________, le sole oggetto di
contestazione, ponendo a carico dell’RI 1 le spese della procedura arbitrale.
3. Con
il ricorso per nullità che qui ci occupa, quest’ultimo chiede di annullare il
lodo e con ciò di confermare la sanzione inflitta il 5 dicembre 2003 nella sua
interezza. Esso in particolare censura siccome arbitraria l’argomentazione del
tribunale arbitrale secondo cui la partecipazione da parte di __________ a dei
corsi di formazione presso un altro OAD e meglio l’__________, cui essa era
pure affiliata, giustificava la mancata partecipazione ai corsi di formazione da
lui organizzati.
4. Delle
osservazioni con cui la resistente postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
5. Il
ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che è
proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno
o più motivi previsti dalla legge (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1, 2
e 7 ad art. 36 CIA).
Nel caso
di specie, a questa Camera, implicitamente investita di un ricorso per nullità
ai sensi dell’art. 36 lett. f CIA, compete solo di vagliare se la decisione
querelata sia inficiata di arbitrio siccome fondata su accertamenti fattuali
manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciata in evidente
violazione al diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art.
36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed.,
Zurigo 1993, p. 345 segg.). Il solo fatto che esista una soluzione alternativa
o preferibile a quella adottata dal collegio arbitrale esclude la censura di
arbitrio. In quest’evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non
può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione fattuale, non
sorretta da una ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo. L’arbitrio deve
infine concernere il risultato della decisione e non solo la sua motivazione (sulla
nozione di arbitrio, cfr. Petralli-Zeni, Dieci anni di giurisprudenza
della Camera di cassazione civile: temi ricorrenti, in RtiD I-2004 p.
667).
6. Nel
caso concreto la decisione con cui il tribunale arbitrale ha ritenuto che la
partecipazione da parte di __________ a dei corsi di formazione presso un altro
OAD, cui essa era pure affiliata, giustificasse la mancata partecipazione ai
corsi di formazione organizzati dal ricorrente non può assolutamente essere
considerata arbitraria. Innanzitutto si osserva che in un precedente lodo,
risalente all’ 8 ottobre 2002 (in re avv. G. e B. / OAD FCT), lo stesso
tribunale arbitrale aveva già avuto modo di affermare questo principio, sicché
la decisione ora impugnata, vista l’esistenza di quel precedente e l’assenza di
dottrina o giurisprudenza in senso contrario, non può essere sanzionata. Ma a
prescindere da quanto precede, va in ogni caso evidenziato che lo stesso
ricorrente, nelle osservazioni da lui presentate nel corso della procedura
arbitrale (p. 4 segg.), aveva pacificamente dato atto dell’esistenza, già in
precedenza e meglio a far tempo dal giugno 2002, di una prassi secondo cui almeno
la formazione continua poteva essere svolta anche presso altri OAD riconosciuti
dall’Autorità federale, a condizione che venisse rispettata la durata minima di
due mezze giornate. Ritenuto che in questa sede esso non contesta più le
circostanze -la prima ritenuta irrilevante e la seconda nemmeno oggetto di
esame da parte dal tribunale arbitrale- che i corsi che __________ aveva in concreto
frequentato presso un altro OAD non fossero corsi di formazione continua rispettivamente
che la loro durata fosse insufficiente, lo stesso risulta malvenuto a censurare,
facendo riferimento all’art. 41 del Regolamento dell’RI 1 e alla Direttiva sul
concetto di informazione e formazione continua -che per altro si limitano a
prevedere, a carico dei suoi membri, l’obbligo di partecipazione ai corsi da
lui organizzati, senza esprimersi sulla questione qui litigiosa-, la
possibilità per i suoi membri di seguire, in sostituzione dei suoi corsi,
quelli organizzati presso altri OAD riconosciuti dall’Autorità federale.
7. Ne discende la
reiezione del ricorso per nullità.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. Il ricorso per nullità 14 settembre 2004 dell’RI 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 300.-
da
anticiparsi dal ricorrente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 800.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
al presidente del Tribunale arbitrale __________, __________ __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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