12.2004.171
lavoro - disdetta ordinaria o immediata? - cessione LADI - onere della prova
21 giugno 2005Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.171
Data decisione, Autorità:
21.06.2005, IICCA
Titolo:
lavoro - disdetta ordinaria o immediata ? - cessione LADI - onere della prova
LICENZIAMENTO / DISDETTA
MASSIMA INQUISITORIA SOCIALE
PROCEDURA PER AZIONI DERIVANTI DA UN CONTRATTO DI LAVORO
art. 335 CO
art. 343 cpv. 4 CO
art. 29 LADI
Incarto n.
12.2004.171
Lugano
21 giugno
2005/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney–Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.41 della Pretura __________
(procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro) promossa con istanza 5
giugno 2003 da
AO 1
contro
Zschokke Locher AG,
(rappr. dall’ RA 2 )
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento della somma di fr. 13'483.03 (poi aumentata a fr. 14'936.55) oltre
interessi dal 1.3.2003 a titolo di stipendio e indennità;
domanda avversata dalla convenuta e che il Segretario assessore, con
sentenza 30 agosto 2004, ha respinto;
appellante l’istante che, con atto del 10 settembre 2004, chiede la
riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza per fr.
10'639.95 oltre interessi;
mentre la convenuta, con osservazioni dell’11 ottobre 2004, postula
la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati i documenti prodotti;
considerato
In fatto e in diritto:
1. AP
1 è stato assunto alle dipendenze della AO 1 in qualità di carpentiere. Il
contratto, stipulato per tempo indeterminato, prevedeva l’inizio dell’attività
al 5 novembre 2001. Lo stipendio lordo era fissato in fr. 4'690.– mensili oltre
alla tredicesima mensilità, ritenuto altresì che andavano pure riconosciuti
eventuali supplementi previsti dal contratto nazionale mantello per l’edilizia
principale in svizzera (CNM) oppure da un contratto collettivo locale.
A
seguito di un incidente verificatosi sul cantiere __________, il Consorzio __________
presso il quale egli lavorava, con scritto 22 ottobre 2002 ha ammonito AP 1 per
il mancato rispetto delle norme basilari di sicurezza e per il danneggiamento
di cose per noncuranza, comunicandogli altresì che sarebbe stato allontanato
dal cantiere e messo a disposizione della ditta di provenienza. Il 25 ottobre
2002, preso atto delle contestazioni sollevate dall’interessato tramite il
sindacato SEI, la AO 1 – rilevato che l’ammonimento era stato pronunciato non
da lei ma dal consorzio __________ – ha comunicato al SEI che l’interessato era
stato spostato sul cantiere S__________ a partire dal 22 ottobre 2002.
Il
24 ottobre 2002 AP 1 ha inviato alla convenuta un certificato medico dal quale
risultava inabile al lavoro per 5 giorni al 100% a causa di malattia. Seguivano
ulteriori due certificati che attestavano un’inabilità lavorativa totale fino
al 30 novembre 2002. L’istante non essendosi ripresentato al lavoro, la
convenuta gli ha intimato di riprendere immediatamente servizio entro il successivo
lunedì. La AO 1, preso atto che il dipendente non si era presentato al lavoro,
con lettera 18 dicembre 2002 ha disdetto il contratto di lavoro per il 31
dicembre 2002, adducendo quale motivo la mancata ripresa dell’attività
nonostante la cessazione della malattia. L’istante, rilevato che per lo
scioglimento del contratto v’era un termine di preavviso di 2 mesi, ha
contestato la disdetta, sostenendo che essa poteva esplicare i propri effetti
solo dopo il 28 febbraio 2003.
2. Con
istanza 5 giugno 2003 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
dell’importo di fr. 13'483.03. Adducendo che in applicazione del termine ordinario
di disdetta il rapporto di lavoro terminava alla fine di febbraio 2003,
l’istante ha chiesto il pagamento dello stipendio dei mesi di gennaio e
febbraio (fr. 5'065.– x 2), le indennità per vacanze (fr. 1'073,78) e tredicesima
(fr. 921.91), nonché il supplemento per lavori in galleria (fr. 1'056.–) e le
indennità per lavoro notturno a sciolte (fr. 293.33). In sede di discussione,
rilevato che nel corso del 2002 le indennità per vacanze e tredicesima erano
state calcolate senza tener conto di tutti i fattori di stipendio, ha poi aggiunto
gli importi di fr. 928.38 per indennità di vacanze e fr. 525.14 per
tredicesima.
Parte
convenuta si è opposta all’istanza, rilevando che, cessata la malattia, il dipendente
non si era più ripresentato al lavoro, neppure dopo l’esplicita richiesta
rivoltagli. Tale atteggiamento sarebbe atto a giustificare il licenziamento in
tronco da lei pronunciato. Precisa poi che, indicando la fine del contratto al 31
dicembre 2002, essa non intendeva pronunciare un licenziamento ordinario, tale
scadenza essendo stata dettata da ragioni amministrative, perché il pagamento
dello stipendio di dicembre era già stato ordinato il 15 dello stesso mese e un
recupero dell’eccedenza sarebbe stato troppo complicato. Di conseguenza nulla
sarebbe dovuto all’istante. La convenuta ha poi contestato i conteggi,
rilevando che l’aumento dello stipendio mensile di fr. 65.– (da fr. 5'000.– a
fr. 5’065.–) era entrato in vigore solo da febbraio 2003. Inoltre non sarebbero
dovuti i supplementi per lavoro in galleria e per il lavoro a sciolte, perché
l’istante non ha lavorato né, stante il suo trasferimento, sarebbe stato
destinato a lavorare in galleria in gennaio e febbraio 2003. In merito ai conguagli
chiesti per il 2002, l’istante avrebbe invece già ricevuto quanto di sua
spettanza, accettando i relativi conteggi che egli non potrebbe più mettere in
discussione ad un anno di distanza.
3. Con
sentenza 30 agosto 2004 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del
Pretore, ha respinto l’istanza. Il primo giudice ha dapprima ritenuto che il
licenziamento pronunciato dalla convenuta era da considerare ordinario, con la
conseguenza che, in applicazione del termine di preavviso di 2 mesi, la
convenuta era di principio tenuta a corrispondere lo stipendio fino alla fine
di febbraio. In seguito, evidenziato che l’istante aveva percepito le indennità
di disoccupazione dalla Cassa di disoccupazione del SEI, la quale in virtù
dell’art. 29 LADI era subrogata nei diritti dell’assicurato, ha rilevato che
l’istante non aveva quantificato né dedotto dalle proprie spettanze quanto da
lui percepito dalla cassa medesima, respingendo quindi l’istanza perché l’istante
non aveva provato l’eventuale differenza fra quanto versatogli dalla cassa e
quanto avrebbe avuto diritto durante il periodo di disdetta.
4. Con
appello 10 settembre 2004 l’istante chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di accogliere l’istanza per fr. 10'639.95 oltre interessi, già
dedotto quanto percepito dalla cassa disoccupazione. A mente dell’appellante, omettendo
di accertare d’ufficio l’ammontare delle indennità di disoccupazione percepite
dall’istante – il cui ammontare indica in fr. 4'296.60 – il primo giudice avrebbe
violato la massima ufficiale che gli imponeva di procedere d’ufficio
all’accertamento di tutti i fatti decisivi per la causa. Inoltre egli avrebbe
anche omesso di considerare che l’importo di fr. 1'453.52 era relativo a
pretese risalenti all’anno 2002, e quindi non poteva essere oggetto della subrogazione
legale, che riguarderebbe solo le pretese dei mesi di gennaio e febbraio 2003.
Con
osservazioni 11 ottobre 2004 l’appellata postula la reiezione del gravame con
argomenti che, in quanto necessario, saranno ripesi appresso.
5. Questa
Camera ha provveduto a completare l’incarto richiamando dall’istante la documentazione
relativa alle indennità di disoccupazione percepite per i mesi di gennaio e
febbraio 2003. Intimata la documentazione, nel termine assegnatole parte convenuta
non ha formulato osservazioni.
6. Dopo
il tempo di prova, il rapporto di lavoro stipulato per tempo indeterminato può
essere disdetto da ciascuna parte per la fine di un mese, nel primo anno di
servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso
con preavviso di due mesi (art. 19 del contratto nazionale mantello per
l’edilizia principale in svizzera nella versione 2000, applicabile alla fattispecie
– in seguito CNM – dello stesso tenore dell’art. 335c CO). Il datore di lavoro
e il lavoratore possono inoltre disdire con effetto immediato il rapporto di
lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in
buona fede, non può più essere pretesa (art. 19 cpv. 3 CNM con rinvio all’art.
337 CO), ciò che è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così
compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la
disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile.
Nel
caso concreto, l’appellante ha disdetto il contratto di lavoro con la
motivazione che il dipendente, malgrado non fosse più inabile al lavoro e
nonostante la diffida di ripresentarsi sul posto di lavoro, non aveva ripreso
la propria attività. Il licenziamento, pronunciato il 18 dicembre 2002, non è però
stato dato con effetto immediato, ma per la scadenza del 31 dicembre. Il
Segretario assessore lo ha quindi considerato quale licenziamento ordinario, il
differimento della fine del contratto non essendo stato deciso per favorire il
dipendente ma per motivi di praticità dell’azienda. Con le proprie osservazioni
la parte appellata si limita a ribadire che non si trattava di disdetta
ordinaria, senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni della sentenza.
La
conclusione del primo giudice va condivisa. Il fatto di aver riportato gli
effetti della disdetta immediata al 31 dicembre per ragioni di ordine
amministrativo interno alla convenuta, nel senso che il pagamento dello
stipendio era già stato ordinato il 15 dicembre e un recupero dell’eccedenza
sarebbe stato troppo complicato, dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio,
che, seppure l’appellata aveva l’intenzione di porre termine al contratto di
lavoro, essa non aveva ritenute le circostanze talmente gravi da imporre una
cessazione immediata del rapporto di lavoro. Di conseguenza neppure erano dati
Fatti
i presupposti per il licenziamento immediato.
7. La
disdetta, in virtù di quanto esposto al punto precedente, esplica i propri
effetti solo per la fine del mese di febbraio 2003, data fino alla quale la
convenuta è tenuta a versare lo stipendio.
Il
primo giudice, pervenuto alle medesime conclusioni, ha tuttavia respinto le
pretese dell’istante senza accertare l’entità della mercede, argomentando che, l’istante
avendo percepito le indennità di disoccupazione dalla Cassa di disoccupazione,
in virtù dell’art. 29 LADI questa era subrogata nei diritti dell’assicurato, il
quale non aveva provato l’esistenza di una eventuale differenza fra quanto
versatogli dalla cassa e quanto avrebbe avuto diritto durante il periodo di
disdetta.
L’appellante
censura tale decisione, adducendo che, in applicazione della massima ufficiale
che governa la procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro, il primo
giudice avrebbe dovuto accertare d’ufficio l’entità delle indennità erogate all’appellante
dalla cassa disoccupazione.
A
ragione. L’art. 343 cpv. 4 CO dispone che nelle controversie derivanti dal
rapporto di lavoro il cui valore non supera i trentamila franchi il giudice
accerta d’ufficio i fatti, precetto questo ripreso anche nell’art. 417 cpv. 1
let. c CPC. Di conseguenza, preso atto delle dichiarazioni dell’istante di aver
percepito indennità di disoccupazione, il Segretario assessore avrebbe dovuto indagare
in proposito e richiedere la documentazione atta a chiarire la questione e
determinare l’ammontare delle indennità percepite. Omettendo tale accertamento,
egli ha violato il diritto federale.
Già
solo per questo motivo gli argomenti dell’appellata, che propone la reiezione
del gravame sostenendo la negligenza di controparte, colpevole di non aver
collaborato attivamente e diligentemente al processo per aver omesso di fornire
al giudice gli elementi necessari per il giudizio, appaiono di primo acchito
insostenibili.
Inoltre,
la mancanza di sufficienti elementi sulle indennità percepite avrebbe semmai
dovuto indurre il primo giudice a decidere a sfavore dell’appellata, alla quale
incombeva l’onere di dimostrare che ed in quale misura la legittimazione
dell’istante era venuta meno in virtù della subrogazione legale dell’art. 29
LADI. L’esistenza di un contratto di lavoro tra le parti legittimava in effetti
il dipendente a chiedere lo stipendio pattuito. Eventuali circostanze atte a
far venir meno, parzialmente o interamente, tale legittimazione andavano invece
addotte e dimostrate dalla convenuta (art. 8 CC), che si oppone al pagamento
della mercede. Essa non ha tuttavia fatto fronte a tale incombenza, omettendo negligentemente
di far accertare l’entità delle indennità di disoccupazione percepite da
controparte, con la conseguenza che manca la prova che la legittimazione dell’istante
sia venuta meno. Una corretta applicazione dell’art. 8 CC avrebbe quindi imposto
la reiezione dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva. La posizione
dell’appellata è quindi manifestamente destituita di fondamento.
8. Trattandosi
di una particolare situazione, per economia di giudizio, non torna conto
rinviare la causa al primo giudice perché accerti l’indennità di disoccupazione
percepita dall’istante (come si imporrebbe: cfr. Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad.
art. 417 n. 964), bastando il richiamo di informazioni operato da questa Camera
come esposto al consid. 5 (prova da equiparare ad ispezione, esperibile
d’ufficio ai sensi degli art. 322 lett. a e 88 lett. a CPC).
9. Ciò
premesso, è ora necessario esaminare la fondatezza delle pretese
dell’appellante che, per i motivi già illustrati, ha diritto allo stipendio
fino alla fine del mese di febbraio 2003.
Per
quanto concerne lo stipendio base, l’ammontare di fr. 5'000.– mensili non è contestato,
sicché esso va riconosciuto per due mesi. In merito all’aumento di fr. 65.–
mensili, entrato in vigore con il decreto federale del 21 gennaio 2003, di cui
l’istante chiede pure di poter beneficiare, si osserva che il decreto medesimo stabilisce
l’entrata in vigore dell’aumento solo al 1 febbraio 2003 (decreto 21.1.2003,
III), con la conseguenza che esso non può essere riconosciuto per il mese di gennaio
2003. Come postulato, sull’importo di fr. 10'065.– sono poi dovute l’indennità
per vacanze di fr. 1'066,90 (10.6%) e la tredicesima mensilità di fr. 923.95 (8.3%
di fr. 11'131.90), per complessivi fr. 1'990.85.
L’istante
chiede l’importo di fr. 1'056.– quale supplemento per lavori in galleria.
L’art. 58 CNM prevede tuttavia esplicitamente che il supplemento è dovuto
unicamente per le ore effettivamente prestate nei lavori sotterranei. Poiché
l’istante non ha lavorato, egli neppure ha diritto al supplemento, essendo peraltro
assodato che la convenuta aveva disposto il suo spostamento su un altro
cantiere già prima che egli cadesse in malattia, sicché non avrebbe comunque
più dovuto lavorare in galleria.
In
merito alle indennità per lavoro notturno a sciolte, quantificate in fr. 293.33,
l’istante argomenta che, in base ai turni di lavoro stabiliti dall’azienda,
egli avrebbe lavorato per 73,32 ore al mese su 176 in orari che danno diritto
al supplemento di fr. 2.– all’ora. Questi dati non sono stati contestati dalla
convenuta, che neppure ha tentato di confrontarsi con i calcoli di controparte –
peraltro facilmente verificabili – limitandosi a definirli astrusi e errati, ma
senza dare alcuna motivazione. La pretesa va quindi ammessa, ritenuto che, in
mancanza di attività effettiva, le indennità per lavoro notturno e a sciolte
vanno determinate tenendo conto della situazione esistente nel periodo
precedente il licenziamento.
Per
i mesi di gennaio e febbraio 2002 sono quindi dovuti fr. 12'349.20 (10'065.– +
1’990.85 + 293.35).
10. L’istante
chiede ancora il pagamento a conguaglio di fr. 928.38 per indennità di vacanze
e di fr. 525.14 per tredicesima relativi al 2002, affermando che durante l’anno
in questione la convenuta le avrebbe erroneamente calcolate, non tenendo conto
di tutti i fattori di stipendio. Parte convenuta si è opposta, contestando
l’applicazione dei supplementi e rilevando che l’indennità per vacanze era
stata pagata ed accettata dall’istante, che quindi nulla più potrebbe
pretendere perché rimettendolo in discussione dopo un anno, commetterebbe un
abuso di diritto. Inoltre la richiesta di tali indennità, chieste solo in un
secondo tempo, non sarebbe proceduralmente ammissibile.
Si
rileva in merito che l’istante ha aumentato la domanda di causa, aggiungendo le
indennità di cui trattasi, in occasione dell’udienza di discussione, aggiornata
per dar modo alla convenuta di munirsi di un patrocinatore. Questo modo di
procedere è compatibile con l’art. 417 cpv. 1 lit. a CPC in virtù del quale le
parti possono proporre le proprie domande in sede di udienza, convocata dal
giudice anche su semplice istanza verbale. Del resto, la convenuta, assistita
dal proprio patrocinatore, comparso alla successiva udienza, ha preso posizione
su tutte le pretese, compresa quella aggiuntiva, sicché non gliene è comunque
derivato discapito alcuno.
Neppure
è sostenibile l’argomento che la richiesta dell’appellante di ottenere la parte
di stipendio erroneamente non versatagli a causa di un errore nei conteggi sarebbe
contrario alla buona fede. Non risulta, né l’appellata lo sostiene, che al momento
della consegna dello stipendio l’appellante fosse a conoscenza dell’errore ed
abbia così implicitamente e per atti concludenti accettato la situazione.
L’eccezione
di improponibilità, di connotazione chiaramente defatigatoria, va quindi
respinta.
Il
pagamento della tredicesima mensilità è disciplinato dall’art. 50 cpv. 1 CNM
(al quale rinvia anche il punto 3.b del contratto di lavoro doc. 1) in virtù
del quale ai lavoratori con retribuzione mensile è da corrispondere a fine anno
una mensilità supplementare pari ad un salario medio mensile. L’indennità per
vacanze è invece regolata dall’art. art. 35 CNM. In entrambi i casi il calcolo
va fatto in applicazione dell’appendice 8 CNM, che stabilisce di quali
indennità e supplementi sia da tener conto in aggiunta allo stipendio mensile. La
convenuta stessa aveva confermato che, a causa di un disguido del sistema
informatico, il calcolo dell’indennità per le vacanze non teneva erroneamente conto
dei supplementi per lavoro sotterraneo, notturno e festivo (doc. M), e la teste
M__________, responsabile del personale della convenuta, ha confermato
l’esistenza di tale errore nei conteggi delle indennità per vacanze (verbale
rogatoria 12 gennaio 2004, pag. ad 6.2).
A
mente dell’istante la tredicesima mensilità e l'indennità per vacanze sarebbero
dovute anche su supplementi salariali di complessivi fr. 8'758.30 (conteggio
doc. L). L’opposizione generica e la mancanza di contestazioni puntuali consentono
di confermare perlomeno parzialmente l’importo richiesto, considerato che le cifre
esposte sono fondate sui conteggi allestiti dal datore di lavoro medesimo (doc.
H). Va tuttavia escluso dai supplementi l’importo di fr. 1’391.60 relativo alla
voce “tragitto” e ciò sulla scorta di quanto dispone l’appendice 8 CNM, punto 5
e nota 4. Ne discende che l’indennità per vacanza ancora dovuta per il 2002 è
di fr. 780.90 (10.6% di fr. 7’366.70) e la tredicesima di fr. 676.25 (8.3% di
fr. 8'147.60).
11. In
conclusione, l’appellante ha diritto a fr. 13'806.35 (12'349.20 stipendi e
indennità per gennaio e febbraio 2003; fr. 780.90 e 676.25 per il 2002), da cui
vanno dedotte le indennità erogate all’istante dalla cassa disoccupazione per i
mesi di gennaio e febbraio, che, come risulta dai conteggi richiamati,
ammontano complessivamente a fr. 4'296.60. Il saldo a suo favore è quindi di
fr. 9'509.75. La sentenza impugnata va di conseguenza riformata in tal senso.
Trattandosi
di una procedura per mercedi e salari, non si prelevano tasse di giustizia né spese
(art. 343 cpv. 3 CO), mentre l’appellata rifonderà alla controparte un’equa
indennità per ripetibili di appello.
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 148 cpv. 1 CPC
pronuncia: I. L’appello
10 settembre 2004 di AP 1. Di conseguenza la sentenza 30 agosto 2004 del Segretario
assessore __________ è così riformata:
1. L’istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza la AO 1 è condannata a versare a AP 1
l’importo di fr. 9'509.75 oltre interessi al 5% dal 1.03.2003.
2. Non
si prelevano tasse né spese. La parte convenuta rifonderà all’istante fr. 400.–
di ripetibili ridotte.
Considerandi
II.
Non si prelevano tasse né spese. L’appellata rifonderà all’appellante fr.
500.
– di ripetibili in appello.
III. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster