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Decisione

12.2004.171

lavoro - disdetta ordinaria o immediata? - cessione LADI - onere della prova

21 giugno 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti per il licenziamento immediato.

7. La

disdetta, in virtù di quanto esposto al punto precedente, esplica i propri

effetti solo per la fine del mese di febbraio 2003, data fino alla quale la

convenuta è tenuta a versare lo stipendio.

Il

primo giudice, pervenuto alle medesime conclusioni, ha tuttavia respinto le

pretese dell’istante senza accertare l’entità della mercede, argomentando che, l’istante

avendo percepito le indennità di disoccupazione dalla Cassa di disoccupazione,

in virtù dell’art. 29 LADI questa era subrogata nei diritti dell’assicurato, il

quale non aveva provato l’esistenza di una eventuale differenza fra quanto

versatogli dalla cassa e quanto avrebbe avuto diritto durante il periodo di

disdetta.

L’appellante

censura tale decisione, adducendo che, in applicazione della massima ufficiale

che governa la procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro, il primo

giudice avrebbe dovuto accertare d’ufficio l’entità delle indennità erogate all’appellante

dalla cassa disoccupazione.

A

ragione. L’art. 343 cpv. 4 CO dispone che nelle controversie derivanti dal

rapporto di lavoro il cui valore non supera i trentamila franchi il giudice

accerta d’ufficio i fatti, precetto questo ripreso anche nell’art. 417 cpv. 1

let. c CPC. Di conseguenza, preso atto delle dichiarazioni dell’istante di aver

percepito indennità di disoccupazione, il Segretario assessore avrebbe dovuto indagare

in proposito e richiedere la documentazione atta a chiarire la questione e

determinare l’ammontare delle indennità percepite. Omettendo tale accertamento,

egli ha violato il diritto federale.

Già

solo per questo motivo gli argomenti dell’appellata, che propone la reiezione

del gravame sostenendo la negligenza di controparte, colpevole di non aver

collaborato attivamente e diligentemente al processo per aver omesso di fornire

al giudice gli elementi necessari per il giudizio, appaiono di primo acchito

insostenibili.

Inoltre,

la mancanza di sufficienti elementi sulle indennità percepite avrebbe semmai

dovuto indurre il primo giudice a decidere a sfavore dell’appellata, alla quale

incombeva l’onere di dimostrare che ed in quale misura la legittimazione

dell’istante era venuta meno in virtù della subrogazione legale dell’art. 29

LADI. L’esistenza di un contratto di lavoro tra le parti legittimava in effetti

il dipendente a chiedere lo stipendio pattuito. Eventuali circostanze atte a

far venir meno, parzialmente o interamente, tale legittimazione andavano invece

addotte e dimostrate dalla convenuta (art. 8 CC), che si oppone al pagamento

della mercede. Essa non ha tuttavia fatto fronte a tale incombenza, omettendo negligentemente

di far accertare l’entità delle indennità di disoccupazione percepite da

controparte, con la conseguenza che manca la prova che la legittimazione dell’istante

sia venuta meno. Una corretta applicazione dell’art. 8 CC avrebbe quindi imposto

la reiezione dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva. La posizione

dell’appellata è quindi manifestamente destituita di fondamento.

8. Trattandosi

di una particolare situazione, per economia di giudizio, non torna conto

rinviare la causa al primo giudice perché accerti l’indennità di disoccupazione

percepita dall’istante (come si imporrebbe: cfr. Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad.

art. 417 n. 964), bastando il richiamo di informazioni operato da questa Camera

come esposto al consid. 5 (prova da equiparare ad ispezione, esperibile

d’ufficio ai sensi degli art. 322 lett. a e 88 lett. a CPC).

9. Ciò

premesso, è ora necessario esaminare la fondatezza delle pretese

dell’appellante che, per i motivi già illustrati, ha diritto allo stipendio

fino alla fine del mese di febbraio 2003.

Per

quanto concerne lo stipendio base, l’ammontare di fr. 5'000.– mensili non è contestato,

sicché esso va riconosciuto per due mesi. In merito all’aumento di fr. 65.–

mensili, entrato in vigore con il decreto federale del 21 gennaio 2003, di cui

l’istante chiede pure di poter beneficiare, si osserva che il decreto medesimo stabilisce

l’entrata in vigore dell’aumento solo al 1 febbraio 2003 (decreto 21.1.2003,

III), con la conseguenza che esso non può essere riconosciuto per il mese di gennaio

2003. Come postulato, sull’importo di fr. 10'065.– sono poi dovute l’indennità

per vacanze di fr. 1'066,90 (10.6%) e la tredicesima mensilità di fr. 923.95 (8.3%

di fr. 11'131.90), per complessivi fr. 1'990.85.

L’istante

chiede l’importo di fr. 1'056.– quale supplemento per lavori in galleria.

L’art. 58 CNM prevede tuttavia esplicitamente che il supplemento è dovuto

unicamente per le ore effettivamente prestate nei lavori sotterranei. Poiché

l’istante non ha lavorato, egli neppure ha diritto al supplemento, essendo peraltro

assodato che la convenuta aveva disposto il suo spostamento su un altro

cantiere già prima che egli cadesse in malattia, sicché non avrebbe comunque

più dovuto lavorare in galleria.

In

merito alle indennità per lavoro notturno a sciolte, quantificate in fr. 293.33,

l’istante argomenta che, in base ai turni di lavoro stabiliti dall’azienda,

egli avrebbe lavorato per 73,32 ore al mese su 176 in orari che danno diritto

al supplemento di fr. 2.– all’ora. Questi dati non sono stati contestati dalla

convenuta, che neppure ha tentato di confrontarsi con i calcoli di controparte –

peraltro facilmente verificabili – limitandosi a definirli astrusi e errati, ma

senza dare alcuna motivazione. La pretesa va quindi ammessa, ritenuto che, in

mancanza di attività effettiva, le indennità per lavoro notturno e a sciolte

vanno determinate tenendo conto della situazione esistente nel periodo

precedente il licenziamento.

Per

i mesi di gennaio e febbraio 2002 sono quindi dovuti fr. 12'349.20 (10'065.– +

1’990.85 + 293.35).

10. L’istante

chiede ancora il pagamento a conguaglio di fr. 928.38 per indennità di vacanze

e di fr. 525.14 per tredicesima relativi al 2002, affermando che durante l’anno

in questione la convenuta le avrebbe erroneamente calcolate, non tenendo conto

di tutti i fattori di stipendio. Parte convenuta si è opposta, contestando

l’applicazione dei supplementi e rilevando che l’indennità per vacanze era

stata pagata ed accettata dall’istante, che quindi nulla più potrebbe

pretendere perché rimettendolo in discussione dopo un anno, commetterebbe un

abuso di diritto. Inoltre la richiesta di tali indennità, chieste solo in un

secondo tempo, non sarebbe proceduralmente ammissibile.

Si

rileva in merito che l’istante ha aumentato la domanda di causa, aggiungendo le

indennità di cui trattasi, in occasione dell’udienza di discussione, aggiornata

per dar modo alla convenuta di munirsi di un patrocinatore. Questo modo di

procedere è compatibile con l’art. 417 cpv. 1 lit. a CPC in virtù del quale le

parti possono proporre le proprie domande in sede di udienza, convocata dal

giudice anche su semplice istanza verbale. Del resto, la convenuta, assistita

dal proprio patrocinatore, comparso alla successiva udienza, ha preso posizione

su tutte le pretese, compresa quella aggiuntiva, sicché non gliene è comunque

derivato discapito alcuno.

Neppure

è sostenibile l’argomento che la richiesta dell’appellante di ottenere la parte

di stipendio erroneamente non versatagli a causa di un errore nei conteggi sarebbe

contrario alla buona fede. Non risulta, né l’appellata lo sostiene, che al momento

della consegna dello stipendio l’appellante fosse a conoscenza dell’errore ed

abbia così implicitamente e per atti concludenti accettato la situazione.

L’eccezione

di improponibilità, di connotazione chiaramente defatigatoria, va quindi

respinta.

Il

pagamento della tredicesima mensilità è disciplinato dall’art. 50 cpv. 1 CNM

(al quale rinvia anche il punto 3.b del contratto di lavoro doc. 1) in virtù

del quale ai lavoratori con retribuzione mensile è da corrispondere a fine anno

una mensilità supplementare pari ad un salario medio mensile. L’indennità per

vacanze è invece regolata dall’art. art. 35 CNM. In entrambi i casi il calcolo

va fatto in applicazione dell’appendice 8 CNM, che stabilisce di quali

indennità e supplementi sia da tener conto in aggiunta allo stipendio mensile. La

convenuta stessa aveva confermato che, a causa di un disguido del sistema

informatico, il calcolo dell’indennità per le vacanze non teneva erroneamente conto

dei supplementi per lavoro sotterraneo, notturno e festivo (doc. M), e la teste

M__________, responsabile del personale della convenuta, ha confermato

l’esistenza di tale errore nei conteggi delle indennità per vacanze (verbale

rogatoria 12 gennaio 2004, pag. ad 6.2).

A

mente dell’istante la tredicesima mensilità e l'indennità per vacanze sarebbero

dovute anche su supplementi salariali di complessivi fr. 8'758.30 (conteggio

doc. L). L’opposizione generica e la mancanza di contestazioni puntuali consentono

di confermare perlomeno parzialmente l’importo richiesto, considerato che le cifre

esposte sono fondate sui conteggi allestiti dal datore di lavoro medesimo (doc.

H). Va tuttavia escluso dai supplementi l’importo di fr. 1’391.60 relativo alla

voce “tragitto” e ciò sulla scorta di quanto dispone l’appendice 8 CNM, punto 5

e nota 4. Ne discende che l’indennità per vacanza ancora dovuta per il 2002 è

di fr. 780.90 (10.6% di fr. 7’366.70) e la tredicesima di fr. 676.25 (8.3% di

fr. 8'147.60).

11. In

conclusione, l’appellante ha diritto a fr. 13'806.35 (12'349.20 stipendi e

indennità per gennaio e febbraio 2003; fr. 780.90 e 676.25 per il 2002), da cui

vanno dedotte le indennità erogate all’istante dalla cassa disoccupazione per i

mesi di gennaio e febbraio, che, come risulta dai conteggi richiamati,

ammontano complessivamente a fr. 4'296.60. Il saldo a suo favore è quindi di

fr. 9'509.75. La sentenza impugnata va di conseguenza riformata in tal senso.

Trattandosi

di una procedura per mercedi e salari, non si prelevano tasse di giustizia né spese

(art. 343 cpv. 3 CO), mentre l’appellata rifonderà alla controparte un’equa

indennità per ripetibili di appello.

Per

questi motivi,

richiamato

l’art. 148 cpv. 1 CPC

pronuncia: I. L’appello

10 settembre 2004 di AP 1. Di conseguenza la sentenza 30 agosto 2004 del Segretario

assessore __________ è così riformata:

1. L’istanza

è parzialmente accolta. Di conseguenza la AO 1 è condannata a versare a AP 1

l’importo di fr. 9'509.75 oltre interessi al 5% dal 1.03.2003.

2. Non

si prelevano tasse né spese. La parte convenuta rifonderà all’istante fr. 400.–

di ripetibili ridotte.

Considerandi

II.

Non si prelevano tasse né spese. L’appellata rifonderà all’appellante fr.

500.

– di ripetibili in appello.

III. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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