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Decisione

12.2004.172

domanda cautelare - società anonima - modifica dello statuto - violazione dei diritti degli azionisti di minoranza

24 marzo 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

visti

gli art. 706 CO, 376 e seg. CPC

e,

per le spese, l’art. 148 CPC

dichiara e pronuncia

I. L’appello 15 settembre 2004 diAP 1 è accolto e di conseguenza il

decreto 31 agosto 2004 del Pretore di Lugano è così riformato:

1. L’istanza cautelare

25 agosto 2003 di AO 1 e litisconsorti è respinta ed il decreto supercautelare 26

agosto 2003 è revocato.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi Fr. 1'500.- sono poste a carico degli

istanti in solido che, sempre con il vincolo della solidarietà, rifonderanno a

controparte Fr. 4'000.- di ripetibili.

Considerandi

II. La

tassa di giudizio in Fr. 950.- e le spese di Fr. 50.- della procedura

d’appello, già anticipate dall’appellante, sono a carico degli appellati in

solido che, sempre in solido, rifonderanno a controparte Fr. 3'000.- di

ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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