12.2004.172
domanda cautelare - società anonima - modifica dello statuto - violazione dei diritti degli azionisti di minoranza
24 marzo 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2004.172
Data decisione, Autorità:
24.03.2005, IICCA
Titolo:
domanda cautelare - società anonima - modifica dello statuto - violazione dei diritti degli azionisti di minoranza
ASSEMBLEA GENERALE
PROCEDIMENTO CAUTELARE
SOCIETÀ ANONIMA
art. 376 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.172
Lugano
24 marzo 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.641
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 25 agosto
2003 da
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
AO 18
AO 19
AO 20
AO 21
AO 22
AO 23
AO 24
AO 25
AO 26
AO 27
AO 28
AO 29
AO 30
AO 31
AO 32
AO 33
AO 34
AO 35
AO 36
AO 37
AO 38
AO 39
AO 40
AO 41
tutti rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con la quale è stato chiesto, in via cautelare, di far
ordine al Consiglio di amministrazione della AP 1 e per essa, al suo Presidente
____________________, di applicare l’art. 2 cpv. 1 degli statuti sociali nel
suo tenore precedente all’assemblea del 30 giugno 2003, a meno che le decisioni
di sponsorizzazione siano adottate con il consenso dei rappresentanti dell’azionariato
privato;
che il Pretore, con decisione 31 agosto 2004 - dopo
che già con pronuncia supercautelare del 26 agosto 2003 aveva accolto la
domanda - ha confermato.
Appellante la parte convenuta la quale, con appello 15
settembre 2004, ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di respingere
la domanda cautelare degli istanti mentre questi, con osservazioni 15 ottobre
2004, ne chiedono la reiezione con conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
30 giugno 2003 ha avuto luogo l’assemblea generale ordinaria della AP 1. In quell’occasione,
l’art. 2 cpv. 1 dello statuto, del seguente tenore: “Scopo della società è l’esercizio diretto e per
appalto del __________, l’esercizio dei piccoli ed eventualmente grandi giochi
in conformità delle legge vigenti. Essa potrà altresì organizzare o finanziare
direttamente o indirettamente manifestazioni che abbiano un impatto turistico
nella __________” è stato sostituito da altra
formulazione e meglio: “Scopo
della società è l’esercizio diretto o per appalto di una casa da gioco concessionata
in conformità delle leggi vigenti. Essa potrà altresì organizzare o finanziare
direttamente e indirettamente manifestazioni culturali, sportive, turistiche,
congressuali ed espositive di valenza locale, regionale, nazionale o internazionale,
che abbiano un impatto sull’immagine della __________”.
La
modifica è stata adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 (art. 15 dello
statuto) grazie al voto dell’azionista Comune di __________ che detiene il 70%
del capitale sociale, mentre il rimanente 30% è controllato da azionisti
privati, e che l’aveva espressamente proposta.
2. Gli
istanti, azionisti privati che non hanno approvato la modifica, in particolare
il diverso ed ampliato scopo di finanziamento delle manifestazioni di cui alla
seconda frase della norma, hanno presentato un’azione di contestazione di
questa delibera assembleare chiedendone l’annullamento.
Invocano,
a sostegno della loro richiesta, il fatto che la nuova versione dell’articolo
statutario permetterebbe sponsorizzazioni di manifestazioni e di varie società
cittadine, così come palesemente intende condurre l’azionista __________ i cui
rappresentanti nel Consiglio d’amministrazione hanno prevalenza numerica, di
così grande importanza da sopprimere qualsiasi finalità lucrativa e qualsiasi
prospettiva di profitto, svuotando il significato economico del diritto degli
azionisti che si vedrebbero privati del dividendo. Inoltre sarebbe violato il
principio di parità di trattamento degli azionisti poiché quello di maggioranza
(la __________) viene privilegiato con la possibilità di compiere devoluzioni
dirette od indirette di utili, mascherati in forma di sponsorizzazioni che per
la maggior parte gli competerebbero in prima persona quale ente pubblico, che
in definitiva non potrebbero più pervenire agli azionisti privati.
Contestualmente,
invocando l’urgenza ed il pericolo in mora stante le palesate intenzioni della __________
di far capo in modo massiccio alle nuove possibilità di sponsorizzazioni, hanno
chiesto l’adozione di un provvedimento cautelare, da adottarsi inaudita parte,
inteso a far sì che, per tutta la durata della causa di merito, venisse ancora
applicato il vecchio art. 2 cpv. 1 nel senso che i finanziamenti della AP 1
avvenissero nei modi e nei termini del precedente tenore della norma statutaria.
3. Il Pretore, con decisione supercautelare 26 agosto 2003, ha
accolto la domanda provvisionale che ha poi confermato - dopo il contraddittorio,
in occasione del quale la parte convenuta AP 1 si è opposta alla richiesta, e
l’istruttoria di causa - con il decreto qui impugnato.
Il
Pretore ha ritenuto verosimile che, con l’adozione della contestata nuova norma
statutaria, l’azionista __________ ha messo
in atto una manovra per rafforzare la sua posizione dominante rispetto agli
azionisti minoritari in modo da far passare, senza possibilità di opposizioni e
ricorsi, un programma di sponsorizzazioni e persino di finanziamenti più ampi e
importanti rispetto a quelli precedentemente erogati sulla base del precedente
tenore dell’art. 2 cpv. 1 degli statuti.
Prendendo
spunto da un rapporto della commissione della gestione del 31.3.2003 sul
messaggio municipale n. 6199 riguardante il progetto di sviluppo del nuovo polo
culturale della __________ nell’area dell’ex __________,nel quale si parla di
contributi che la AP 1 dovrebbe mettere a disposizione per assumere
direttamente, o per garantire, una parte importante (almeno il 30%) dei costi
di costruzione di quella iniziativa, il primo giudice ha ritenuto che tali
paventati finanziamenti dell’ordine di decine di milioni di franchi non
fossero, per nulla, compatibili con lo scopo lucrativo della società
sopprimendo di fatto la propensione all’utile e costituendo una violazione del
principio dell’uguaglianza tra azionisti, a favore di quello maggioritario che
si vedrebbe, con ciò, favorito nella ripartizione degli utili societari. Ha
inoltre riconosciuto la necessaria urgenza del provvedimento poiché la
realizzazione di questi scopi appare incombente.
Non
ha invece considerato adempiuti i presupposti, per l’ottenimento del
provvedimento cautelare, con riguardo al tema delle sponsorizzazioni di
manifestazioni e di società cittadine, in particolare sportive, riconoscendo che,
pur avendo il __________ manovrato per allargare lo spettro di tali interventi,
la realtà dei dati concreti dimostrerebbe che non ci sia pericolo che
l’azionista di maggioranza abbia percorso la via di chiedere ed ottenere tali e
tante sponsorizzazioni a scapito della redditività minima della società anonima,
in modo da violare i diritti degli azionisti minoritari. Del resto gli importi
richiesti dal __________ per tali scopi non si scosterebbero da quelli erogati
prima che la AP 1 ottenesse la concessione per i grandi giochi e ristrutturasse
l’edificio in cui opera e sarebbero, in ogni caso, proporzionati agli utili
della società così come previsto anche nei piani finanziari per gli anni a
venire.
4. Con l’appello che ci occupa la AP 1 chiede la riforma del
giudizio del Pretore nel senso che il chiesto provvedimento cautelare venga
respinto e la misura supercautelare revocata mentre le controparti, con le loro
osservazioni all’appello ne chiedono la reiezione a conferma della pronuncia pretorile.
Delle
motivazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di
diritto che seguono.
5. Una
corretta lettura ed interpretazione del nuovo scopo sociale, riferito al
finanziamento di manifestazioni che diano lustro all’immagine della __________,
porta a considerare che, effettivamente, rispetto alla precedente versione
statutaria vi sia un ampliamento dei possibili destinatari delle
sponsorizzazioni quando si comprendono anche realtà locali e regionali che non
coincidono con quelle che possono avere impatto turistico per la città. Non
appare, invece, esorbitante includere manifestazioni, la cui tipologia è stata
semplicemente esemplificata, nazionali o internazionali che abbiano risonanza
di immagine per la città poiché ciò corrisponde, con altre parole, al
precedente intendimento statutario.
Non
è invece condivisibile l’assunto del Pretore, mai nemmeno seriamente sostenuto
dagli istanti, che la nuova versione litigiosa della norma statutaria possa
comprendere possibilità di finanziamenti, da parte della AP 1, per la
realizzazione di strutture ed edifici comunali di tipo culturale, museale,
congressuale o sportivo. Infatti quando si parla di manifestazioni si intende
uno spettacolo destinato ad un pubblico numeroso, ossia un intrattenimento o
una rappresentazione che si svolge sotto lo sguardo di una folla di spettatori
(cfr. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, ed. Utet, alle voci “manifestazione”
e “spettacolo”) e non, certamente, il contenitore (museo, teatro, sala
congressuale o stadio) che quella manifestazione ospita.
È
così escluso, non solo a livello di verosimiglianza ma ad un esame di merito,
che la nuova versione dell’art. 2 cpv. 1 degli statuti __________possa
permettere di ritenere compreso nello scopo societario la partecipazione della
società, sotto qualsiasi forma (finanziamento, garanzia o anticipo, ecc.),
all’edificazione di edifici pubblici della citta.
6. Come
anticipato al primo capoverso del considerando che precede, la nuova versione
ha, rispetto alla precedente, ampliato formalmente la gamma delle
sponsorizzazioni allineandosi però con quanto era già stato fatto in
precedenza, e senza che, nella realtà per gli anni 2003 e 2004 e nelle
previsioni per gli anni a venire, come indicato nel primo giudizio, sia
riscontrabile un aumento abusivo e sconsiderato degli importi elargiti. Appare,
infatti, dalla testimonianza dell’____________________ __________, presidente
del consiglio d’amministrazione dellaAP 1 che, prima della ristrutturazione
dell’edificio che ospita la casa da gioco, la spesa annua per sponsorizzazioni
si aggirava sui tre milioni di franchi e che, in seguito, si è ridotta stante
gli impegni finanziari maggiori dovuti a quei lavori così da raggiungere
importi attorno al milione di franchi nel 2003 e nel 2004, con previsione di
aumento in considerazione anche dei previsti consistenti aumenti dei ricavi
lordi. Si può così affermare, a livello di verosimiglianza, che la versione
litigiosa della norma statutaria oltre ad essere molto simile a quella
sostituita, rifletta lo spirito precedente, in tema di sponsorizzazioni, della
società e degli azionisti, anche di minoranza che avevano accettato elargizioni
per importi elevati e, anche, limitate ad un contesto locale (__________ ad
esempio), come ammettono al punto 4.3. a pag. 14 delle osservazioni
all’appello.
Ci
si potrebbe allora chiedere se - considerato che il testo modificato della
norma statutaria è sostanzialmente simile al precedente fatta salva l’apertura
a sponsorizzazioni locali, che nel contesto generale appare un dettaglio, e che
gli importi previsti per le prossime sponsorizzazioni non superano quelli che laAP
1 erogava negli anni precedenti - gli istanti abbiano un sufficiente interesse
giuridico all’azione di annullamento della relativa delibera assembleare
ponendosi, questa loro iniziativa, in contraddizione con il loro precedente
atteggiamento al proposito (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3. Auflage, § 16 n. 107, pag. 1954).
Ma
tale questione può essere lasciata aperta poiché non appare che la modifica
statutaria litigiosa violi i diritti degli azionisti di minoranza e, di
conseguenza, mancando il buon fondamento dell’azione di merito (requisito
indispensabile per l’ottenimento di misure provvisionali: cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI ad art. 376 m. 4) la domanda di provvedimenti cautelari non
può, contrariamente alla conclusione del primo giudizio, essere accolta.
7. Per
fondare e consentire l’annullamento di una decisione assembleare è necessario
che la stessa, nel caso specifico la modifica dello statuto, violi
concretamente la legge o lo statuto e non che si presti, eventualmente e
virtualmente, ad una simile violazione così che una possibile interpretazione
abusiva o un’applicazione della norma tale da ledere l’uguaglianza tra gli
azionisti o da rendere illusorio lo scopo lucrativo della società o intesa ad
erodere l’utile e quindi ad annullare il diritto al dividendo non rappresenta,
ancora, un motivo di annullamento ai sensi dell’art. 706 CO (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 25 n. 16, pag. 249; BSK OR II-Dubs/Truffer, Art. 706 n. 8; Tanner, Zürcher Kommentar, Art. 706 N. 131-132; DTF 117 II 308 consid. 6a
e 6b).
Gli
istanti affermano che la modifica del cpv. 1 dell’art. 2 dello statuto della
società convenuta equivale a sopprimere le finalità lucrative dell’anonima e
alla rinuncia a qualsiasi prospettiva di profitto (petizione, pag. 12), ma mal
si comprende come la modifica che, in definitiva, allarga semplicemente le
possibilità di sponsorizzazioni a realtà locali e regionali (vedi consid. 5)
possa, come tale, violare i diritti degli azionisti di minoranza quando invece
la precedente versione non racchiudeva in se tale trasgressione. Sia con l’una
che con l’altra disposizione statutaria la violazione dei diritti degli
azionisti risulta possibile non per il contenuto della norma come tale ma per
le eventuali interpretazioni ed applicazioni che se ne potrebbero fare. Gli
stessi istanti parlano di “potenziale, indiscriminato aumento delle
sponsorizzazioni” (osservazioni all’appello, pag. 14). Ed allora non appare
destinata a successo l’azione di merito che questa norma vuole annullare in
funzione di una paventata attuazione distorta ed abusiva, eventualmente lesiva
dei diritti e degli interessi degli azionisti di minoranza e degli scopi
primari della società anonima. Infatti oggetto di contestazione potranno essere
quelle future deliberazioni da individuare nell’approvazione assembleare,
contestata dagli azionisti di minoranza, di poste di preventivo o di consuntivo
economico annuale che, appoggiandosi su quella norma statutaria, incideranno effettivamente
sulle prerogative degli azionisti in modo tale da realizzare la violazione di
disposizioni di legge e dello statuto, in particolare concretizzando, come alle
esemplificazioni dell’art. 706 cpv. 2 CO, la soppressione o la limitazione di
loro diritti, l’ineguaglianza di trattamento tra azionisti o l’abolizione dello
scopo lucrativo della società.
8. Riassumendo
si ha che la modifica statutaria non concretizza quindi, in sé, una violazione
chiara della legge o degli statuti e non spetta certo al giudice procedere ad
un’analisi delle interpretazioni e delle applicazioni possibili per determinare
quali sarebbero conformi alla legge e quali non lo sarebbero. Ne segue che
l’azione di merito non appare destinata a successo e la chiesta misura
cautelare va, di riflesso, respinta.
L’appello
viene così accolto con il carico di spese e ripetibili, di prima e di seconda
sede, agli istanti ed appellati.
Per
Fatti
i quali motivi
visti
gli art. 706 CO, 376 e seg. CPC
e,
per le spese, l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 settembre 2004 diAP 1 è accolto e di conseguenza il
decreto 31 agosto 2004 del Pretore di Lugano è così riformato:
1. L’istanza cautelare
25 agosto 2003 di AO 1 e litisconsorti è respinta ed il decreto supercautelare 26
agosto 2003 è revocato.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi Fr. 1'500.- sono poste a carico degli
istanti in solido che, sempre con il vincolo della solidarietà, rifonderanno a
controparte Fr. 4'000.- di ripetibili.
Considerandi
II. La
tassa di giudizio in Fr. 950.- e le spese di Fr. 50.- della procedura
d’appello, già anticipate dall’appellante, sono a carico degli appellati in
solido che, sempre in solido, rifonderanno a controparte Fr. 3'000.- di
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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