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Decisione

12.2004.173

capacità di essere parte - ditta italiana cancellata del Registro delle Imprese - spese e ripetibili

4 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’opposizione 13 settembre 2004 di __________ IS 1 è accolta e di conseguenza

la sentenza 12 agosto 2004 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio

sud è così riformata:

1.

L’istanza

29 luglio 2004, intesa all’exequatur della sentenza italiana n. 866/96, prolata

il 21 febbraio 2000 dal giudice istruttore del Tribunale di Pordenone, in

funzione di giudice unico, in re CO 1 contro __________ IS 1, è respinta.

2.

La

tassa di giustizia, fissata in Fr. 150.-, e le spese, da anticipare come di

rito, sono a carico dell’avv. __________.

Considerandi

II. La

tassa di giudizio della procedura d’opposizione di Fr. 250.- e le spese di Fr.

50.

- (totale Fr. 300.-), già anticipate dall’opponente sono a carico dell’avv. __________

che rifonderà inoltre a controparte Fr. 500.- per indennità ripetibile.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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