12.2004.173
capacità di essere parte - ditta italiana cancellata del Registro delle Imprese - spese e ripetibili
4 febbraio 2005Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.173
Data decisione, Autorità:
04.02.2005, IICCA
Titolo:
capacità di essere parte - ditta italiana cancellata del Registro delle Imprese - spese e ripetibili
CAPACITÀ PROCESSUALE
SPESE E RIPETIBILI
art. 97 CPC-TI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.173
Lugano
4 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.141
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 29
luglio 2004 da
CO 1
rappr. dall’avv.
RA 1
contro
IS 1
rappr. dall’ RA
2
con la quale è stato chiesto il riconoscimento, nelle
forme della Convenzione di Lugano, della sentenza italiana n. 866/96, prolata
il 21 febbraio 2000 dal giudice istruttore del Tribunale di Pordenone, in
funzione di giudice unico, in re CO 1contro __________ IS 1, che il Segretario
assessore della Pretura, con pronuncia 12 agosto 2004, ha accolto.
Ed ora sull’opposizione 13 settembre 2004 di __________
IS 1 che chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la
domanda d’exequatur.
Sentite le parti all’udienza in contraddittorio del 1°
febbraio 2005.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in
fatto ed in diritto
che la
sentenza 21 febbraio 2000 del Tribunale di Pordenone di cui si chiede l’exequatur
ha condannato __________ IS 1 a pagare a CO 1l’importo di Lire 19'485'825
oltre interessi al tasso legale ed alle spese processuali;
che
Fausto IS 1 si oppone al riconoscimento della predetta sentenza poiché
l’istante CO 1 è stata cancellata, in data 5 febbraio 2003, dal Registro delle
Imprese la sua liquidazione essendo terminata;
che la
controparte chiede la reiezione dell’opposizione e la conferma della decisione
di exequatur contestando la validità del documento prodotto dall’opponente che
dichiara la cancellazione della società;
che
l’opponente ha prodotto un estratto dal Registro delle Imprese della Camera di
commercio di Pordenone che certifica, oltre allo scioglimento e alla messa in
liquidazione, con atto pubblico del 19 novembre 2001, della CO 1 anche la sua
cancellazione, iscritta il 5 febbraio 2003, a seguito di relativa specifica
domanda, essendo stato approvato il bilancio finale di liquidazione;
che il
Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 CCit è istituito presso la Camera
di Commercio e nello stesso vanno iscritte le società e inoltre annotate tutte
le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un’impresa
fino alla cessazione dell’attività;
che, per
l’art. 2193 CCit, l’iscrizione ha efficacia positiva di pubblicità nel senso
che presume, iuris et de iure, conoscenza dei fatti iscritti ma non pregiudica
la possibilità della dimostrazione dell’inesistenza del fatto (Cian/Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Cedam VI ed., pag. 2257);
che la
generica contestazione di CO 1 è quindi inconferente mentre nessuna prova è
stata apportata, e nemmeno offerta, a sostegno dell’attuale esistenza della
società;
che la
cancellazione della società dal Registro delle Imprese, a seguito della
chiusura delle operazioni di liquidazione, produce l’estinzione della società
stessa e l’atto giudiziario proposto dal liquidatore, dopo la cancellazione, è
inammissibile per difetto di legittimazione ad causam (Pescatore/Ruperto,
Codice civile annotato, Giuffré ed., ad art. 2497 n. 1);
che ne
segue come l’opposizione vada accolta e l’istanza di exequatur, in riforma del
primo giudizio, respinta;
che le
spese e le ripetibili, non potendo essere addebitate ad un soggetto giuridico
non esistente, vanno poste a carico dell’avvocato che ha funto da patrocinatore
(Rep. 1994, 368; TF 7 aprile 1992, inc.4C.353/1991);
Per i quali motivi
vista, per le spese, la vigente LTG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’opposizione 13 settembre 2004 di __________ IS 1 è accolta e di conseguenza
la sentenza 12 agosto 2004 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio
sud è così riformata:
1.
L’istanza
29 luglio 2004, intesa all’exequatur della sentenza italiana n. 866/96, prolata
il 21 febbraio 2000 dal giudice istruttore del Tribunale di Pordenone, in
funzione di giudice unico, in re CO 1 contro __________ IS 1, è respinta.
2.
La
tassa di giustizia, fissata in Fr. 150.-, e le spese, da anticipare come di
rito, sono a carico dell’avv. __________.
Considerandi
II. La
tassa di giudizio della procedura d’opposizione di Fr. 250.- e le spese di Fr.
50.
- (totale Fr. 300.-), già anticipate dall’opponente sono a carico dell’avv. __________
che rifonderà inoltre a controparte Fr. 500.- per indennità ripetibile.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster