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Decisione

12.2004.174

garanzia bancaria a prima richiesta - blocco in via cautelare - verosimiglianza

16 giugno 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

4. ed., n. 21.51, 22.04, in particolare 22.12 e seg.; Kleiner, Die

Zahlungspflicht der Bank bei Garantien und unwiderruflichen Akkreditiven, in

SJZ 1976 p. 353 e seg., in particolare punto 3 in fine a p. 356; SJ 1991

p. 681; Egger, Probleme des einstweiligen Rechtschutzes bei auf erstes Verlangen

zahlbaren Bankgarantien, in SZW 1/90 p. 14 e seg.; ZR 1998 n. 92; Cocchi, Provvedimenti cautelari per impedire il pagamento di

(contro)garanzie bancarie “a prima richiesta”, in NRCP 2004 pag. 12 e seg.). L'esistenza

di un abuso manifesto da parte del beneficiario della garanzia, ossia

l'esigenza che quest'ultimo abbia commesso azioni fraudolente, permette di

attenuare il principio dell'autonomia della garanzia rispetto al contratto di

base, poiché nessuno può sottrarsi al divieto dell'abuso di diritto (DTF 122

III 321).

Nell'ambito

delle misure cautelari è sufficiente la verosimiglianza, e non la prova

stretta, del fatto che ne permette l'adozione. Occorre perciò rendere

verosimili fatti che, se accertati in modo lampante, proverebbero che l'abuso

di diritto é manifesto (nello stesso senso: SJ 1985 p. 614), ma

nell'apprezzamento della verosimiglianza bisognerà essere rigorosi (DTF 108

Considerandi

II 228).

7.

In concreto la convenuta ha chiesto l’escussione della garanzia

bancaria poiché l’istante non aveva adempiuto il contratto non raggiungendo la

quota minima annua di ordinazioni di

750'000.- mentre l’istante ne chiede il blocco, con ordine alla banca di non

darvi seguito, perché la sua inadempienza, non contestata, è dovuta a fatto

(mancata consegna del materiale pubblicitario e impossibilità di esecuzione

degli ordini) imputabile alla creditrice garantita.

Si può

paralizzare l’escussione della garanzia bancaria quando una parte addebita

all’altra l’inadempimento senza però aver adempiuto essa stessa ai suoi

obblighi preliminari poiché, in tali situazioni, la richiesta di pagamento

della garanzia proveniente dalla beneficiaria assume carattere abusivo (cfr. Cocchi, Provvedimenti cautelari per

impedire il pagamento di (contro)garanzie bancarie “a prima richiesta”, in NRCP

2004.

pag. 17 p. 3.2.4.).

7.1

Il

fatto che il Gruppo __________ abbia disdetto il contratto di licenza con la

convenuta (lettera 16 luglio 2003, doc. 5) non ha causato, rispettivamente e

meglio non avrebbe potuto causare alcuna difficoltà di adempimento delle

ordinazioni dell’istante - sino al 31 dicembre 2003, termine del periodo di

validità del contratto tra le parti - poiché __________ si era detta disposta

a lasciar vendere i prodotti sino a quella data (lettera 21 luglio 2003, doc.

6) rispettivamente perché, non più in grado la convenuta di dar corso alle ordinazioni,

le stesse sarebbero state onorate dal Gruppo __________ (comunicazione 4

ottobre 2003, doc. G). Ma, in ogni caso, mal si comprende quale origine abbia

potuto avere la difficile situazione, venuta in essere nella seconda metà del

2003, della convenuta sul mancato conseguimento dell’importo minimo di

ordinazioni che, nel periodo 9 luglio 2002/6 ottobre 2003, avevano raggiunto

l’importo complessivo di soli € 53'987 a fronte di un impegno annuo minimo per

€ 750'000.-. Questa situazione e la simile conseguenza, evidenziata dal Pretore

nel suo decreto, non ha trovato poi alcuna specifica e puntuale critica

nell’appello.

7.2

Anche

la pretesa mancata consegna dei supporti pubblicitari, fosse anche vera, non

trova nesso causale con il mancato raggiungimento dell’importo minimo di

ordinazioni poiché il teste __________ - direttore della ditta __________, con

la quale aveva simile contratto di distribuzione come quello con AP 1 con

uguale importo minimo di ordinazione da conseguire, che riferisce di qualche

difficoltà al riguardo del materiale pubblicitario e dei cataloghi – afferma

anche però che la sua ditta acquistò dalla convenuta, nel periodo da marzo a

fine luglio 2003, merce per € 320'000.-, mantenendo così almeno per quei cinque

mesi, nonostante le carenze di supporto, l’impegno contrattuale delle

ordinazioni minime mentre l’istante, in 15 mesi, non era riuscita a procurarsi

ordinazioni che per un valore persino inferiore a quello mensile medio che

avrebbe dovuto raggiungere.

7.3

L’istante

non ha quindi assolutamente reso verosimile l’esistenza di fatti che, se

accertati in modo completo e lampante nell’azione di merito, proverebbero l’abuso

manifesto della convenuta. Anzi questi fatti non porterebbero a concludere per

una inadempienza della convenuta direttamente causale con quella dell’istante e

per la quale la garanzia bancaria è stata emessa.

8.

L’appello di AP 1 va così respinto con il carico di spese e

ripetibili.

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la

vigente TG

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 17 settembre 2004 di AP 1 è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già

anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a

AO 2 Fr. 850.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi

implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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