12.2004.176
procedura cautelare - appello - valore litigioso - affitto - annullamento della disdetta
23 maggio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2004.176
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, IICCA
Titolo:
procedura cautelare - appello - valore litigioso - affitto - annullamento della disdetta
AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROCEDURA PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE DI LOCALI
VALORE DI CAUSA
art. 271a cpv. 1 let. e CO
art. 274 CO
art. 300 CO
art. 301 CO
art. 8 CPC-TI
art. 382 cpv. 2 CPC-TI
art. 404 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.176
Lugano
23 maggio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Chiesa, quest’ultimo in
sostituzione del giudice Walser, astenuto
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00019
della Pretura del distretto di Riviera- promossa con petizione 26 giugno 2002
da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 3
volta ad
ottenere l’annullamento della disdetta del contratto d’affitto tra le parti;
ed ora
sull’istanza provvisionale 4 giugno 2003 con cui l’attrice chiede in via
cautelare di voler sospendere ogni effetto della disdetta e di fare ordine al
convenuto di ritirare rispettivamente astenersi da ogni atto o provvedimento
che ostacoli l’esecuzione del contratto di affitto, domande avversate dalla
controparte, e che il Pretore con sentenza 1° settembre 2004 ha integralmente respinto;
appellante
l'attrice con atto di appello 14 settembre 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza provvisionale, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 11 ottobre 2004 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che a far
tempo dal 5 marzo 1990 AP 1 conduce in affitto la cava di granito __________
sita sul mappale n. __________ di __________ di proprietà del AO 1;
che le
relazioni tra le parti sono attualmente regolate dal contratto 20 novembre 1992
(doc. C, con effetto retroattivo), di durata annuale, scadente il 31 dicembre 1991
e rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inoltrarsi con un
preavviso di 6 mesi, che prevede un canone annuo di affitto di fr. 6'200.- da
adeguarsi annualmente sulla base dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo
(base di riferimento l’indice del mese di dicembre 1990 e termine di paragone
l’indice del mese di dicembre precedente l’anno che entra in considerazione);
che con
scritto 27 maggio 2002 (doc. A) il locatore ha disdetto il contratto con
effetto al 31 dicembre 2002;
che con
la petizione l’affittuaria ha chiesto di annullare la disdetta, a suo dire,
costitutiva dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC);
che nelle
more della causa, con l’istanza provvisionale in rassegna, l’attrice ha domandato
in via cautelare di voler sospendere ogni effetto della disdetta e di fare
ordine al convenuto di ritirare rispettivamente astenersi da ogni atto o
provvedimento che ostacolasse l’esecuzione del contratto di affitto;
che con
l’appello che qui ci occupa, avversato dalla parte convenuta, l’attrice chiede di
riformare la sentenza (recte: decreto, cfr. Anastasi, Il sistema dei
mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p.
120) con cui il Pretore ha integralmente respinto l’istanza provvisionale;
che giusta
l’art. 97 cifra 5 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti processuali, segnatamente l’ammissibilità di ogni
singolo atto processuale;
che ai
sensi dell’art. 382 cpv. 2 CPC non possono essere impugnati provvedimenti
cautelari in liti promosse davanti al giudice di pace o al Pretore come istanza
unica, cioè nelle procedure inappellabili il cui valore litigioso non eccede
fr. 2'000.- (art. 5 LOG) rispettivamente non raggiunge fr. 8'000.- (art. 13
LOG), il che sta ovviamente a significare che l’appello contro un decreto
provvisionale è possibile solo ove il merito possa essere impugnato con
l’appellazione (cfr. Picard, Studi sulla riforma del processo civile
ticinese, Bellinzona 1954, p. 291 e seg.), ossia nell’ambito della procedura
ordinaria (Anastasi, op. cit., p. 121), e dunque se il valore litigioso
è di almeno fr. 8'000.-;
che in
una causa concernente la validità o la nullità di una disdetta determinante per
il calcolo del valore litigioso è il periodo durante il quale il contratto
continua a sussistere nell’ipotesi che la disdetta non sia valida, ritenuto che
tale periodo si estende fino al momento in cui possa essere data, o sia stata
effettivamente data, una nuova disdetta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1
ad art. 8 con rif. a DTF 111 II 384), fermo restando però che, quando la
locazione o l’affitto beneficia della protezione contro le disdette ex art. 271
e segg. CO, bisogna di regola prendere in considerazione il periodo di 3 anni
previsto dall’art. 271a cpv. 1 lett. e CO (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App.,
n. 18 ad art. 8 con rif. a ICCTF 6 luglio 2004 4C.200/2004 e 25 agosto
2003 4C.264/2002; II CCA 31 marzo 2005 inc. n. 12.2005.73);
che nel
caso di specie è incontestato, la causa non avendo per oggetto l’affitto di un
locale d’abitazione o commerciale ma di una cava, che l’attrice affittuaria non
possa beneficiare della protezione contro le disdette (cfr. art. 300 cpv. 1 CO;
FF 1985 I 1287; Studer, Basler Kommentar, 3. ed., N. 2 ad art.
300 CO), per cui il valore della presente lite corrisponde al canone d’affitto
dovuto fino alla scadenza del prossimo termine utile di disdetta, che in
concreto sarebbe giunto a scadenza il 31 dicembre 2003, ed ammonta quindi a fr.
7'467.55 (indice nazionale dei prezzi al consumo dicembre 1990 punti 90.0 –
indice dicembre 2002 punti 108.4; nel corso della causa, con lettera 3 novembre
2003, l’attrice ha per altro versato alla controparte, con la menzione “affitto
2003”, la somma di fr. 7'040.-), dal che l’irricevibilità dell’appello;
che il
fatto che in prima sede sia stata applicata una procedura irrita -rito
ordinario appellabile invece che inappellabile- non annullabile perché non ha
portato pregiudizio alle parti, non significa che l’irregolarità debba
protrarsi avanti all’autorità d’appello, la quale deve esaminare la
ricevibilità del rimedio di diritto secondo le forme e le modalità previste dalla
legge (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 101 e m. 10 ad art. 308);
che l’appello
sarebbe pure irricevibile nel caso in cui l’attrice, contrariamente a quanto postulato
dalla dottrina (Higi, Zürcher Kommentar, N. 3 ad art. 301 CO), volesse
sostenere -ma invero non lo ha fatto (cfr. petizione p. 3)- che alla procedura
in esame si dovevano applicare, in forza del rimando di cui all’art. 301 CO, le
disposizioni procedurali di cui agli art. 274 segg. CO e quindi, nella sede
cantonale, le norme di cui agli art. 404 segg. CPC: a parte il fatto che in tal
evenienza ci si sarebbe dovuti chiedere se non fosse preventivamente necessario,
pena la nullità, adire l’Ufficio di conciliazione, è in ogni caso indiscutibile
che il decreto provvisionale del Pretore non sarebbe stato comunque impugnabile,
tale possibilità essendo espressamente esclusa dall’art. 413 cpv. 2 CPC;
che infine
neppure è possibile convertire l’appello in un ricorso per cassazione, ritenuto
che quest’ultimo rimedio giuridico è dato unicamente contro le sentenze dei
giudici di pace e dei Pretori come istanza unica che pongono fine alle lite (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 3 ad art. 327) e non contro i decreti provvisionali (Anastasi,
op. cit., p. 199), tanto più che vi osterebbe il chiaro tenore dei già citati
art. 382 cpv. 2 CPC e 413 cpv. 2 CPC;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la
soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
1. L’appello 14 settembre 2004 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 350.- (tassa di giustizia
di fr. 300.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà
alla parte appellata fr. 700.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Riviera.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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