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Decisione

12.2004.176

procedura cautelare - appello - valore litigioso - affitto - annullamento della disdetta

23 maggio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2004.176

Data decisione, Autorità:

23.05.2005, IICCA

Titolo:

procedura cautelare - appello - valore litigioso - affitto - annullamento della disdetta

AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE

PROCEDIMENTO CAUTELARE

PROCEDURA PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE DI LOCALI

VALORE DI CAUSA

art. 271a cpv. 1 let. e CO

art. 274 CO

art. 300 CO

art. 301 CO

art. 8 CPC-TI

art. 382 cpv. 2 CPC-TI

art. 404 CPC-TI

Incarto n.

12.2004.176

Lugano

23 maggio

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Chiesa, quest’ultimo in

sostituzione del giudice Walser, astenuto

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.00019

della Pretura del distretto di Riviera- promossa con petizione 26 giugno 2002

da

AP 1

rappr. da RA 1

contro

AO 1

rappr. da RA 3

volta ad

ottenere l’annullamento della disdetta del contratto d’affitto tra le parti;

ed ora

sull’istanza provvisionale 4 giugno 2003 con cui l’attrice chiede in via

cautelare di voler sospendere ogni effetto della disdetta e di fare ordine al

convenuto di ritirare rispettivamente astenersi da ogni atto o provvedimento

che ostacoli l’esecuzione del contratto di affitto, domande avversate dalla

controparte, e che il Pretore con sentenza 1° settembre 2004 ha integralmente respinto;

appellante

l'attrice con atto di appello 14 settembre 2004, con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza provvisionale, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il

convenuto con osservazioni 11 ottobre 2004 postula la reiezione del gravame

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che a far

tempo dal 5 marzo 1990 AP 1 conduce in affitto la cava di granito __________

sita sul mappale n. __________ di __________ di proprietà del AO 1;

che le

relazioni tra le parti sono attualmente regolate dal contratto 20 novembre 1992

(doc. C, con effetto retroattivo), di durata annuale, scadente il 31 dicembre 1991

e rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inoltrarsi con un

preavviso di 6 mesi, che prevede un canone annuo di affitto di fr. 6'200.- da

adeguarsi annualmente sulla base dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo

(base di riferimento l’indice del mese di dicembre 1990 e termine di paragone

l’indice del mese di dicembre precedente l’anno che entra in considerazione);

che con

scritto 27 maggio 2002 (doc. A) il locatore ha disdetto il contratto con

effetto al 31 dicembre 2002;

che con

la petizione l’affittuaria ha chiesto di annullare la disdetta, a suo dire,

costitutiva dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC);

che nelle

more della causa, con l’istanza provvisionale in rassegna, l’attrice ha domandato

in via cautelare di voler sospendere ogni effetto della disdetta e di fare

ordine al convenuto di ritirare rispettivamente astenersi da ogni atto o

provvedimento che ostacolasse l’esecuzione del contratto di affitto;

che con

l’appello che qui ci occupa, avversato dalla parte convenuta, l’attrice chiede di

riformare la sentenza (recte: decreto, cfr. Anastasi, Il sistema dei

mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p.

120) con cui il Pretore ha integralmente respinto l’istanza provvisionale;

che giusta

l’art. 97 cifra 5 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se

esistono i presupposti processuali, segnatamente l’ammissibilità di ogni

singolo atto processuale;

che ai

sensi dell’art. 382 cpv. 2 CPC non possono essere impugnati provvedimenti

cautelari in liti promosse davanti al giudice di pace o al Pretore come istanza

unica, cioè nelle procedure inappellabili il cui valore litigioso non eccede

fr. 2'000.- (art. 5 LOG) rispettivamente non raggiunge fr. 8'000.- (art. 13

LOG), il che sta ovviamente a significare che l’appello contro un decreto

provvisionale è possibile solo ove il merito possa essere impugnato con

l’appellazione (cfr. Picard, Studi sulla riforma del processo civile

ticinese, Bellinzona 1954, p. 291 e seg.), ossia nell’ambito della procedura

ordinaria (Anastasi, op. cit., p. 121), e dunque se il valore litigioso

è di almeno fr. 8'000.-;

che in

una causa concernente la validità o la nullità di una disdetta determinante per

il calcolo del valore litigioso è il periodo durante il quale il contratto

continua a sussistere nell’ipotesi che la disdetta non sia valida, ritenuto che

tale periodo si estende fino al momento in cui possa essere data, o sia stata

effettivamente data, una nuova disdetta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1

ad art. 8 con rif. a DTF 111 II 384), fermo restando però che, quando la

locazione o l’affitto beneficia della protezione contro le disdette ex art. 271

e segg. CO, bisogna di regola prendere in considerazione il periodo di 3 anni

previsto dall’art. 271a cpv. 1 lett. e CO (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App.,

n. 18 ad art. 8 con rif. a ICCTF 6 luglio 2004 4C.200/2004 e 25 agosto

2003 4C.264/2002; II CCA 31 marzo 2005 inc. n. 12.2005.73);

che nel

caso di specie è incontestato, la causa non avendo per oggetto l’affitto di un

locale d’abitazione o commerciale ma di una cava, che l’attrice affittuaria non

possa beneficiare della protezione contro le disdette (cfr. art. 300 cpv. 1 CO;

FF 1985 I 1287; Studer, Basler Kommentar, 3. ed., N. 2 ad art.

300 CO), per cui il valore della presente lite corrisponde al canone d’affitto

dovuto fino alla scadenza del prossimo termine utile di disdetta, che in

concreto sarebbe giunto a scadenza il 31 dicembre 2003, ed ammonta quindi a fr.

7'467.55 (indice nazionale dei prezzi al consumo dicembre 1990 punti 90.0 –

indice dicembre 2002 punti 108.4; nel corso della causa, con lettera 3 novembre

2003, l’attrice ha per altro versato alla controparte, con la menzione “affitto

2003”, la somma di fr. 7'040.-), dal che l’irricevibilità dell’appello;

che il

fatto che in prima sede sia stata applicata una procedura irrita -rito

ordinario appellabile invece che inappellabile- non annullabile perché non ha

portato pregiudizio alle parti, non significa che l’irregolarità debba

protrarsi avanti all’autorità d’appello, la quale deve esaminare la

ricevibilità del rimedio di diritto secondo le forme e le modalità previste dalla

legge (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 101 e m. 10 ad art. 308);

che l’appello

sarebbe pure irricevibile nel caso in cui l’attrice, contrariamente a quanto postulato

dalla dottrina (Higi, Zürcher Kommentar, N. 3 ad art. 301 CO), volesse

sostenere -ma invero non lo ha fatto (cfr. petizione p. 3)- che alla procedura

in esame si dovevano applicare, in forza del rimando di cui all’art. 301 CO, le

disposizioni procedurali di cui agli art. 274 segg. CO e quindi, nella sede

cantonale, le norme di cui agli art. 404 segg. CPC: a parte il fatto che in tal

evenienza ci si sarebbe dovuti chiedere se non fosse preventivamente necessario,

pena la nullità, adire l’Ufficio di conciliazione, è in ogni caso indiscutibile

che il decreto provvisionale del Pretore non sarebbe stato comunque impugnabile,

tale possibilità essendo espressamente esclusa dall’art. 413 cpv. 2 CPC;

che infine

neppure è possibile convertire l’appello in un ricorso per cassazione, ritenuto

che quest’ultimo rimedio giuridico è dato unicamente contro le sentenze dei

giudici di pace e dei Pretori come istanza unica che pongono fine alle lite (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 3 ad art. 327) e non contro i decreti provvisionali (Anastasi,

op. cit., p. 199), tanto più che vi osterebbe il chiaro tenore dei già citati

art. 382 cpv. 2 CPC e 413 cpv. 2 CPC;

che la

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la

soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

1. L’appello 14 settembre 2004 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 350.- (tassa di giustizia

di fr. 300.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante, che rifonderà

alla parte appellata fr. 700.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del distretto di Riviera.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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