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Decisione

12.2004.177

cessione - esigenze formali

25 ottobre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1. Con petizione 7 marzo 1996 AP 1 ha chiesto la condanna della AO 1 e

di __________, amministratore unico della società, al pagamento di fr. 80’000.-

oltre interessi e spese e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al

PE no 448146. L’attore sostiene che la G__________ aveva ricevuto in appalto

dalla AO 1 la fornitura e la posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle nell’ambito

della costruzione dell’edificio P__________. A seguito della rescissione del

contratto da parte della convenuta, i lavori non sarebbero però stati portati a

termine. Poiché nel frattempo la G__________ aveva già depositato sul cantiere

alcuni materiali di sua proprietà, essa aveva diffidato la convenuta dall’utilizzarli,

ma, su incarico della convenuta gli stessi sarebbero stati ugualmente

utilizzati da altri artigiani. La convenuta si sarebbe quindi indebitamente appropriata

del materiale di proprietà della G__________. Qualificato questo agire siccome

atto illecito, l’attore afferma che ne sarebbe derivato alla G__________ un

danno di fr. 89'977,63, a lui ceduto in ragione di fr. 80'000.-.

Considerandi

2.

Con

risposta 17 giugno 1996 i convenuti hanno chiesto la reiezione della petizione.

Eccepiscono avantutto la carenza di competenza territoriale del giudice adito

nella misura in cui l’azione è diretta contro la AO 1, ritenuto che il

contratto d’appalto in essere tra le parti prevedeva quale foro Locarno. Per

quanto riguarda invece il convenuto W__________, la competenza territoriale non

sarebbe data perché, trattandosi di azione derivante da atto illecito, la

stessa andava proposta al foro del domicilio del convenuto, vale a dire nel

canton San Gallo.

I convenuti

sollevano poi l’eccezione di prescrizione, perché la G__________ avrebbe avuto

conoscenza del preteso danno al più tardi il 10 giugno 1992, quando essa era

stata avvisata che il materiale da lei fornito era stato nel frattempo

integralmente posato, per cui il termine annuale di prescrizione per le pretese

derivanti da atto illecito sarebbe abbondantemente scaduto. In merito alla

cessione contestano poi che la G__________ fosse creditrice della AO 1, sicché

la cessione sarebbe priva d’oggetto, oltre che nulla, non indicando con

sufficiente precisione il credito ceduto. Comunque, la cessione riguarderebbe

unicamente pretese nei confronti della AO 1, ma non di __________ W__________,

suo amministratore, nei confronti del quale l’attore non avrebbe titolo alcuno

per procedere.

I

convenuti sostengono poi che a suo tempo la AO 1 aveva affidato alla G__________

i lavori di fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle e la

fornitura e posa di finestre e porte balconi, ciò però sulla scorta di un

contratto mai perfezionato. In seguito, essendovi importanti ritardi

nell’esecuzione dei lavori, dopo alcuni richiami infruttuosi per far rispettare

i termini, la direzione lavori avrebbe rescisso il contratto per gravi motivi,

la G__________ essendo inadempiente. Inoltre la AO 1 non sarebbe più debitrice

della G__________ a dipendenza di un accordo intercorso con l’amministratore

della stessa G__________ il quale avrebbe dovuto acquistare un fondo di sua

proprietà, il cui prezzo sarebbe stato in parte pagato mediante compensazione

con il 40% delle pretese vantate dalla G__________ nei confronti della AO 1

3.

Con

replica 27 agosto 1996 l’attore ha confermato le proprie domande, contestando

avantutto l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che tra le parti

non fu mai stipulato un contratto definitivo e di conseguenza neppure sarebbe stato

pattuito il foro di Locarno. Ribadisce poi che la G__________ ha subito un

danno ai sensi dell’art. 41 CO, causato dall’indebita appropriazione di materiale

di sua proprietà da parte della convenuta. Poiché questi fatti adempirebbero la

fattispecie dell’appropriazione indebita dell’art. 138 CPS e in applicazione

dell’art. 60 CO essendo applicabile la prescrizione più lunga prevista per il

reato penale, di sette anni e mezzo, la pretesa non sarebbe prescritta.

Circa il

convenuto W__________, rileva che egli quale amministratore è responsabile

solidalmente con la società per il danno causato alla G__________ e di

conseguenza l’attore sarebbe legittimato ad agire anche nei suoi confronti

nella forma del litisconsorzio facoltativo.

Sostiene

poi la validità della cessione, essendo sufficiente che il credito ceduto sia

sufficientemente descritto o determinabile.

Per

quanto riguarda la rescissione del contratto d’appalto, rileva che i ritardi

erano dovuti alle avverse condizioni atmosferiche che non permettevano una

corretta esecuzione dei lavori, cosa di cui controparte era stata

tempestivamente avvisata, sicché la rescissione del contratto sarebbe stata ingiustificata.

In merito agli accordi invocati da controparte circa la compensazione della

mercede con il prezzo d’acquisto del terreno rileva che tale accordo non fu mai

attuato.

L’attore

precisa quindi che il credito fatto valere corrisponde a quanto dovuto alla G__________

per i materiali depositati in cantiere e fatti montare da altri artigiani. Egli

precisa pure di procedere all’incasso prevalendosi della base delittuale, l'agire

della convenuta costituendo un atto illecito.

4.

Con

duplica 17 aprile 1998 la parte convenuta ha ribadito le proprie domande e

opposizioni, segnatamente quelle di incompetenza territoriale per proroga del

foro a Locarno nei confronti della società e della necessità di convenire

l'amministratore al di lui domicilio per pretese di natura risarcitoria fondate

sull’atto illecito. Ribadisce pure che la cessione non menziona pretese nei

confronti dell’amministratore, sicché l’attore non sarebbe abilitato a procede

contro di lui. Contesta che vi possa essere un credito della G__________,

rilevando che le opere da essa eseguite sono state regolarmente liquidate e

pagate e le piastrelle posate da terzi erano di proprietà della convenuta che

le aveva regolarmente pagate, ciò che esclude pure l’esistenza del reato penale

di appropriazione indebita, per il quale sarebbe peraltro assente anche

l’elemento del dolo.

Ripropone

poi l’eccezione di nullità della cessione, non essendo specificata la causa del

credito.

5.

Con decisione 25 marzo 1999 il Pretore ha respinto l’eccezione di

incompetenza territoriale nella misura in cui concerneva la convenuta AO 1,

accogliendola per contro in quanto sollevata da __________ W__________.

Esperita

l’istruttoria, le parti, inoltrate le conclusioni scritte con le quali hanno

confermato le rispettive domande, hanno rinunciato al dibattimento finale.

6.

Il

Pretore, con sentenza 27 agosto 2004 ha respinto la petizione, negando

avantutto che lo scritto doc. B possa costituire valida cessione delle pretese,

lo stesso non specificando la natura della pretesa ceduta. Ha poi ancora

rilevato che la pretesa, fondata sull’art. 41 CO, sarebbe comunque prescritta,

dall’interruzione della prescrizione con il PE 27 giugno 1994 al successivo PE

del 7 novembre 1995 essendo trascorso più di un anno, mentre non erano

dimostrati gli estremi del reato penale dall’art. 138 CPS, sicché sarebbe

applicabile il termine di prescrizione annuale.

7.

Con

l’appello che ci occupa, l’attore chiede la riforma del giudizio del Pretore

nel senso di accogliere integralmente la petizione, sostenendo che il primo

giudice avrebbe ritenuto a torto nulla la cessione e pure a torto avrebbe

ritenuto intervenuta la prescrizione del credito.

Con

osservazioni 10 novembre 2004 l’appellata chiede la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 8. In

virtù dell’art. 168 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche

senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la

natura del rapporto giuridico. Per la validità della cessione è necessaria la

forma scritta (art. 165 CO), che deve estendersi a tutti gli elementi

essenziali della dichiarazione, in particolare anche alla pretesa oggetto di

cessione, che dev’essere descritta in modo sufficiente (“ausreichend

Umschrieben”: DTF 105 II 83, consid. 2;

Spirig, Zürcher Kommentar, no 11 ad art. 164 CO), con l’indicazione del

debitor cessus, dell’ammontare del credito e del suo fondamento giuridico (DTF

57.

II 539). Ciò non da ultimo per consentire al debitore della

pretesa ceduta di determinare il titolare del credito (DTF 105 II 83).

9.

Il

Pretore ha ritenuto che il doc. B non costituisce valida cessione perché non

specifica la natura del credito né risulta la volontà del cedente di rendere

effettiva la cessione mediante la sottoscrizione e remissione del medesimo

all’attore. L’appellante censura la sentenza, rilevando che non poteva esservi

incertezza sul credito perché tra le parti vi era una sola relazione d’affari

ed un solo credito, ed inoltre la causa dell’obbligazione era indicata nel PE.

L’argomento

dell’appellante non può essere seguito. Con lo scritto di cui trattasi, inviato

a AP 1, dopo aver premesso che la AO 1 “...sta creando serie difficoltà nel

pagamento dei nostri crediti...”, e invitato AP 1 “...a non far uso del titolo

cambiario rimessole quale garanzia dei nostri crediti”, la G__________ così si

esprime: “Quale contropartita di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1992

le proponiamo in CESSIONE fino a concorrenza di fr. 80'000.- il nostro credito

nei confronti di AO 1.” (doc. B). La prima costatazione è che manca

l’indicazione della causa debendi del credito ceduto. Proprio questa

carenza consente all’appellante, che in prima istanza aveva chiesto il

risarcimento di un danno derivante da atto illecito, di censurare in questa

sede l’operato del Pretore per non aver considerato che il credito fatto valere

- sulla scorta dell’identico atto di cessione - deriva anche dal contratto di

vendita/appalto in essere tra le parti sicché il credito non sarebbe in realtà

prescritto. Ebbene, è appena il caso di rilevare che una cosa è il credito derivante

dal contratto di vendita/appalto, altra cosa è invece il credito derivante da

un atto illecito. La mancanza di qualsivoglia indicazione in merito al

fondamento giuridico del credito consente quindi agevolmente di confermare

l’apprezzamento del Pretore.

In secondo luogo, come già pertinentemente

rilevato dal primo giudice, dal doc. B neppure traspare la volontà della G__________

di rimettere al cessionario il credito stesso. Lo scritto testé menzionato

infatti così continua “Sarà nostra premura tenerla informata e procederemo al

saldo del suo credito non appena saremo pagati dal suddetto debitore...”, cioè

dalla AO 1..”. Ciò dimostra che la G__________ si considerava ancora creditrice

della convenuta, il che è in manifesto contrasto con la pretesa cessione.

Di conseguenza l’appello dev’essere

respinto, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate

dall’appellante. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per

i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 20 settembre 2004 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1’750.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr. 1’800.-

sono

poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.

2’500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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