12.2004.178
contratto di cessione dell'attività su un'alpe - rescissione intempestiva - risarcimento danni
8 novembre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2004.178
Data decisione, Autorità:
08.11.2005, IICCA
Titolo:
contratto di cessione dell'attività su un'alpe - rescissione intempestiva - risarcimento danni
MANIFESTAZIONE CONCORDE DELLA VOLONTÀ
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 1 CO
art. 2 CO
Incarto n.
12.2004.178
Lugano
8 novembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.14
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 7 luglio 2000
da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall¿ RA
1
con la quale l¿attore ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 28'623,90 oltre interessi per inadempienza
contrattuale, cui il convenuto si è opposto, chiedendo in via riconvenzionale
la condanna dell¿attore al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi nonché la
restituzione di alcuni oggetti;
domande sulle quali il Pretore ha statuito con decisione
8 settembre 2004, accogliendo la petizione limitatamente a fr. 25'000.- oltre
interessi e respingendo la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto, che con atto di appello del 28
settembre 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della
reiezione integrale delle domande di petizione e dell¿accoglimento integrale
della domanda riconvenzionale;
mentre l¿attore, con osservazioni del 28 gennaio 2004,
postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: 1. AP 1 è stato attivo per molti anni quale allevatore di bestiame e
produttore di formaggio dell¿alpe. Dal 1981 egli ha gestito l¿alpe di __________,
di proprietà del __________ di __________ e la __________ di __________, di
proprietà privata.
AO 1,
ingegnere agronomo HTL, gestisce a sua volta un¿azienda agricola sita nel
comune di __________, ed è anch¿egli attivo in particolare nell¿allevamento di
bestiame e nella produzione di formaggi e latticini.
Negli
anni 1998 e 1999 AO 1 ha collaborato con AP 1 nella conduzione dell¿alpe __________
e della prealpe di __________, il primo anno quale casaro e l¿anno successivo
assumendone personalmente la gestione e facendo alcuni investimenti per
migliorarne e valorizzarne le infrastrutture. Per quanto concerne la
remunerazione di quest¿attività, per ciascun anno è stato allestito un
conteggio delle spettanze dell¿attore, dalle quali il convenuto ha poi trattenuto
fr. 10'000.- nel 1998 quale ¿caparra¿ e un identico importo nel 1999, indicando
¿contratto alpe¿.
2. Con
petizione 7 luglio 2000 AO 1, invocate le norme sull¿inadempienza contrattuale,
ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.
28'623,90 oltre interessi. L¿attore sostiene di aver
stipulato con il convenuto due accordi di collaborazione, uno per l¿anno 1998 e
l¿altro per il 1999, aventi per oggetto l¿attività di alpeggiatura sull¿alpe di
__________ e sulla prealpe di __________. Allestiti i conteggi di dare e avere
sulla base di tali accordi, il convenuto ne avrebbe trattenuto una parte,
rifiutandosi di versargli il saldo spettantegli. A mente dell¿attore, in base
agli accordi in essere per il periodo in questione la trattenuta sarebbe
ingiustificata, mancando peraltro eventuali ulteriori pattuizioni che la
renderebbero lecita.
3. Con
risposta 7 novembre 2000 AP 1 ha chiesto la reiezione della petizione e, in via
riconvenzionale, la condanna dell¿attore al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi
e alla restituzione di alcuni oggetti. A mente del convenuto, la collaborazione
venuta in essere tra le parti durante le stagioni 1998 e 1999 si inseriva in
accordo più ampio, stipulato nella forma orale, prevedente da una parte la
cessione all¿attore delle attività sull¿alpe di __________
e sulla prealpe di __________, con il suo subingresso quale conduttore nei
contratti d¿affitto con il __________ di __________ e con i privati, e
dall¿altra il versamento al convenuto di fr. 120'000.- quale prezzo per
l¿avviamento, per lo sfruttamento dei suoi prati per un periodo di sei anni e
per l¿inventario. La trattenuta degli importi reclamati dall¿attore sarebbe
quindi stata fatta di comune accordo, essendone stata prevista la deduzione dal
prezzo pattuito per la cessione. L¿attore avrebbe però rotto unilateralmente e
in modo arbitrario il contratto, e ciò a soli 10 giorni dalla data prevista per
il carico dell¿alpe nella stagione 2000, causando un ingente danno - valutato
in fr. 45¿000.- - al convenuto che, riconosciuta la pretesa di controparte
limitatamente a fr. 25'000.- - pari agli importi trattenuti sulle liquidazioni
1998 e 1999 nell¿ambito della cessione dell¿attività - in via riconvenzionale
ne chiede la condanna al pagamento della rimanenza, vale a dire di fr.
20'000.-.
4. Con
replica e risposta riconvenzionale l¿attore ha confermato le domande di
petizione e, pur non formulando domande di giudizio in merito all¿azione
riconvenzionale, egli ne contesta la base fattuale. Ribadito che, diversamente
da quanto sostenuto dalla controparte, la collaborazione per gli anni 1998 e
1999 era regolata da singoli e separati accordi, contesta l¿esistenza di
vincoli per il 2000, rilevando in particolare che, malgrado le trattative intercorse,
le parti non avevano concluso alcun accordo in merito alla cessione
dell¿attività sugli alpi di __________ e __________, ciò non da ultimo a causa
delle insostenibili pretese avanzate dal convenuto il quale, già inadempiente
negli accordi relativi agli anni precedenti, avrebbe inserito nelle trattative nuove,
inaccettabili richieste.
Con la
duplica il convenuto ha confermato le domande di risposta e riconvenzione.
Con le
conclusioni entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande chiedendo
la reiezione di quelle della parte avversa.
5. Con
sentenza 8 settembre 2004 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente
all¿importo di fr. 25'000.-, respingendo invece la domanda riconvenzionale. Il
primo giudice ha avantutto accertato che le parti avevano pattuito, seppure
solo oralmente, l¿alienazione dei diritti di gestione degli alpi, che avrebbero
dovuto essere acquistati al prezzo di fr. 120'000.- dall¿attore, il quale
avrebbe dovuto riprendere definitivamente l¿attività nel 2000, per gli anni
1998 e 1999 egli potendosi ancora avvalere della collaborazione del convenuto.
Il Pretore ha poi considerato inadempiente il convenuto perché non aveva fatto
fronte al proprio obbligo di presentare l¿attore quale suo subentrante ai
proprietari dei terreni ed al __________ di __________. Ha però poi rilevato
che la mancanza di una regolare messa in mora da parte dell¿attore rendeva
intempestiva la rescissione del contratto da esso attuata. Il primo giudice ha
nondimeno ritenuto che la questione non rivestiva particolare importanza poiché
la disdetta era comunque stata accettata dal convenuto. Ciò premesso, egli ha considerato
che la rescissione del contratto comportava l¿obbligo delle parti di restituire
le rispettive prestazioni. Ha quindi ammesso la pretesa dell¿attore limitatamente
a fr. 25'000.-, pari agli importi che il convenuto aveva riconosciuto di aver
trattenuto dalle liquidazioni, respingendola per la rimanenza perché non
sufficientemente liquida. Il Pretore ha poi respinto le pretese risarcitorie
fatte valere in via riconvenzionale perché mancava la prova del danno.
6. Con
appello 28 settembre 2004 il convenuto chiede di riformare la sentenza
impugnata nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda
riconvenzionale, argomentando che il primo giudice avrebbe ritenuto a torto non
dimostrato il danno fatto valere in via riconvenzionale.
Con
osservazioni 28 gennaio 2005 l¿appellato postula la reiezione del gravame,
riproponendo altresì le proprie contestazioni in merito all¿esistenza di un
contratto tra le parti relativo alla cessione dell¿attività di cui trattasi.
Considerato
in diritto: 7. Il
Pretore ha accertato l¿esistenza di un contratto tra AP 1 e AO 1, relativo alla
cessione dell¿attività sull¿alpe di __________ e sulla prealpe di __________,
riconoscendo quindi di principio l¿obbligo dell¿attore di risarcire il danno
per averlo intempestivamente rescisso, ma ha in seguito negato il risarcimento
per mancanza di prova del danno. L¿appellante censura la sentenza, argomentando
che l¿ammontare del danno risulterebbe in modo sufficiente dall¿istruttoria di
causa.
L¿appellato,
come già in prima sede, con le proprie osservazioni ripropone la contestazione
relativa al fondamento dell¿obbligo risarcitorio, censurando la decisione di
prima istanza nella misura in cui il Pretore ha ritenuto che le parti avessero
stipulato un accordo in merito alla cessione dell¿attività. Sarà quindi
necessario esaminare avantutto se le parti abbiano concluso il contestato
negozio.
8. Per
l¿art. 1 CO, il contratto si perfeziona quando le parti manifestano
concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà. L¿accordo
deve comprendere tutti i punti essenziali del contratto (art. 2 CO). In caso di
contestazioni, la prova della sua esistenza va portata da chi ne vuol dedurre
un proprio diritto (art. 8 CC).
Dagli atti di causa
risulta che AP 1, intenzionato a cessare la propria attività aveva preso
contatto con vari interessati per la cessione della medesima, in particolare
con AO 1, con il quale erano poi continuate le trattative. AO 1 ha confermato
la propria intenzione di rilevare l¿esercizio degli alpeggi (interrogatorio
formale, verbale 19 settembre 2001), che aveva peraltro dimostrata anche con
fatti concreti, segnatamente affiancando AP 1 nella gestione degli alpi negli
anni 1998 e 1999, che lo avrebbe così introdotto gradualmente in tale attività.
Inoltre come pertinentemente rilevato anche dal primo giudice, l¿attore aveva
fatto alcuni investimenti per migliorare le infrastrutture degli alpeggi e aveva
sottoscritto, accanto a AP 1, alcuni contratti d¿affitto relativi a terreni di
proprietà di privati (doc. 3-7). Non da ultimo, nella primavera del 2000
egli aveva poi allestito una bozza di contratto per la ripresa dell¿azienda.
Questi elementi costituiscono senza dubbio un indizio a favore dell¿esistenza
di un legame contrattuale. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, essi
non sono però sufficienti per poterne inferire l¿esistenza di un contratto già
perfetto, ritenuto che altri importanti elementi inducono a diversa conclusione.
In particolare va rilevato che l¿appellante ha rinnovato i contratti d¿affitto
di alcuni terreni all¿inizio del 1999 e con durata fino al 2006 (doc. 3-7),
indicando se stesso ed AO 1 quali affittuari, ciò però senza far partecipare
alle trattative l¿appellato, il quale avrebbe peraltro voluto concluderli
direttamente a proprio nome (interrogatorio formale AO 1, verbale cit.).
Inoltre, l¿appellato neppure ha potuto subingredire alla controparte nel
contratto d¿affitto dell¿alpe di __________ con il __________ di __________.
L¿appellante sostiene invero di aver agito in questo modo per evitare di dover
procedere mediante concorso pubblico; in tal modo però implicitamente ammette
che il subingresso definitivo dell¿appellato nella gestione dell¿alpe di __________
non era ancora stato abbozzato e tantomeno era cosa scontata, malgrado dalla
pretesa conclusione del contratto verbale fossero passati ormai due anni. Questi
elementi si inseriscono invero meglio in un contesto di trattative in corso per
l¿assunzione dell¿azienda alpestre piuttosto che di un contratto già concluso.
Ma v¿è dell¿altro: le parti non avevano ancora definito la problematica del
contingente lattiero, questione di primaria importanza considerato che solo
l¿attribuzione di un contingente lattiero permette al gestore di un¿azienda di
mettere in commercio latte o suoi derivati (art. 1 OCL) e, non disponendone,
neppure è possibile produrre né vendere formaggio, nel qual caso l¿attività
sull¿alpe non sarebbe redditizia considerato che il guadagno proviene in
massima parte proprio dalla vendita di formaggio. È lo stesso appellante ad
ammettere che la proprietà del contingente lattiero era questione ancora da
definire con il __________ di __________ (duplica pag. 5). Le questioni ancora
da risolvere erano quindi nient¿affatto secondarie, il che induce ad escludere
che le trattative tra le parti fossero già sfociate in un impegno definitivo
comprendente tutti i punti essenziali della transazione. Ciò è confortato anche
dal fatto che la bozza di contratto è stata allestita solo nella primavera del
2000, e non invece già nel 1998 quando, a mente dell¿appellante, il contratto
sarebbe già stato perfetto.
9. Per quanto concerne
la collaborazione durante le stagioni 1998 e 1999, va considerato che per quei
periodi i rapporti tra le parti erano comunque disciplinati da accordi
particolari, regolanti segnatamente il numero di capi di bestiame che ciascuno
portava sugli alpi e la ripartizione di oneri e profitti, accordi messi in atto
senza particolari contestazioni. Questa collaborazione, così come la trattenuta
degli importi reclamati dall¿appellato, non comporta imperativamente
l¿esistenza di un contratto relativo alla ripresa dell¿azienda alpestre, ma è
compatibile anche con l¿esistenza di trattative fatte in prospettiva di una futura
conclusione di un contratto ancora in via di perfezionamento.
Stanti questi elementi
contrastanti, non v¿è alcuna certezza sull¿esistenza di un contratto per
l¿alienazione dei diritti di gestione degli alpi. Di conseguenza è da decidere
a sfavore della parte gravata dell¿onere della prova (art. 8 CC), quindi
dell¿appellante, che su questo contratto fonda le proprie pretese. Seppure per
motivi diversi da quelli illustrati dal Pretore, le domande del convenuto,
fondate sull¿inadempimento contrattuale, devono quindi essere respinte perché
la mancanza di un contratto le priva del loro fondamento e perché nell¿agire
dell¿attore neppure sono ravvisabili gli estremi di una culpa in contrahendo.
Di conseguenza l¿appello
dev¿essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati l¿art. 148 CPC e la TG
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 28 settembre 2004 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese della procedura d¿appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr. 450.-
sono
Considerandi
poste a carico dell¿appellante, con l¿obbligo di rifondere alla controparte Fr.
1¿250.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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