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Decisione

12.2004.18

assegno - accettazione

24 marzo 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 13 giugno 1997 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta AO 1 al

pagamento dell’importo di US$ 197'507,50 oltre accessori, pari alla somma delle

due menzionate fatture, sostenendo che, intervenuto tra le parti un rapporto di

assegno, l’assegnata AO 1 ha accettato gli assegni e di conseguenza essa è ora

obbligata ad onorarli.

Con

risposta 12 dicembre 1997 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della

petizione, contestando di aver accettato gli assegni di cui trattasi.

. C. Con

la decisione impugnata il Pretore, rilevato avantutto che parte nel

procedimento è M__________, una ditta individuale non avendo capacità civile, ha

respinto la petizione, ritenendo che la convenuta non aveva accettato assegni e

che il suo comportamento neppure poteva essere considerato quale atto illecito.

D. Con appello 19 gennaio 2004 l’attrice chiede la riforma del

giudizio di prima istanza nel senso di accogliere integralmente la petizione.

Con

osservazioni 23 febbraio 2004 l’appellata propone la reiezione del gravame,

sollevando l’eccezione di prescrizione, intervenuta in corso di causa, della

pretesa nella misura in cui è fondata sull’atto illecito.

Considerato

in diritto 1.

Mediante l’assegno, l’assegnato viene autorizzato a rimettere, per conto

dell’assegnante, denaro, cartevalori o altre cose fungibili all’assegnatario e

questi a ritirare la cosa a proprio nome (art. 466 CO). L’assegnato che ha

dichiarato senza riserva la sua accettazione all’assegnatario, è obbligato

verso quest’ultimo al pagamento e può opporgli soltanto le eccezioni derivanti

dai loro rapporti personali o dal contenuto dell’assegno, non quelle fondate

sui rapporti con l’assegnante (art. 468 cpv. 1 CO).

L’accettazione

ha per effetto di creare un nuovo debito, definito astratto e fondato sul

rapporto di assegno o di prestazione, direttamente tra l’assegnato e l’assegnatario.

In questo caso l’assegnato non può più opporre a quest’ultimo le eccezioni

derivanti dai rapporti di provvista o di valuta (DTF 124 III 253 cons. 3b, 122 III 237 cons. 1b;121 III 109 cons. 3a; Gautschi, Berner Kommentar, N. 3a ad art. 468 CO).

L’accettazione dell’assegno è una manifestazione di volontà

dell’assegnato, indirizzata all’assegnatario, che non necessita di una forma

particolare e può avvenire per atti concludenti. È però necessario che

l’assegnatario, fondandosi sulla dichiarazione di volontà, possa in buona fede dedurre

dal comportamento dell’assegnato che questi intende impegnarsi nei suoi

confronti (DTF 127 III 553 cons. 2e; 122 III 237 cons. 3b). In caso di

contestazione, l’esistenza di una dichiarazione d’accettazione dell’assegnato incombe

all’assegnatario.

2. Il

Pretore ha negato l’accettazione dell’assegno da parte della convenuta,

rilevando che nella fattispecie concreta, stante il coinvolgimento di due

banche, si è in presenza di una sequenza di bonifici sicché l’accettazione dell’assegno

poteva avvenire solo dalla banca del beneficiario, vale a dire dalla__________

Bank, non invece da AO 1. Inoltre, l’invio delle fotocopie dell’ordine di

pagamento sarebbe da intendere quale informazione dell’assegnatario e non quale

volontà della banca di assumere un impegno specifico.

L’appellante

adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’accettazione

poteva avvenire validamente mediante dichiarazione di AO 1 nei confronti dell’assegnatario.

Inoltre, in mancanza di accettazione attraverso il canale bancario, sarebbe intervenuta

l’accettazione per atti concludenti, mediante la trasmissione senza riserve

dell’ordine di bonifico, rafforzata da successive assicurazioni verbali.

In merito

alle copie degli ordini di pagamento, si rileva innanzitutto che il loro invio

via fax all’appellante era stato concordato da AP 1 e P__________. Come già

illustrato sopra (consid. A), nei precedenti contratti di compravendita P__________

chiedeva a G__________, funzionario della AO 1 che si occupava della gestione

del suo conto, di trasmettere via fax copia dell’ordine di bonifico

regolarmente sottoscritto alla venditrice AP 1, beneficiaria del pagamento.

Successivamente, un funzionario della Banca __________ di Ginevra, presso la

quale i fondi dovevano essere accreditati a beneficio di AP 1, telefonava a F__________

per ottenere conferma dell’esecuzione del bonifico. Questo modo di procedere

era stato adottato per evitare di consegnare la merce prima di avere la

conferma che il pagamento fosse stato effettuato (“pas d’argent, pas de

marchandise”: rogatoria teste __________ risposta alla controdomanda 4). AP 1

non si accontentava quindi di ricevere copia dell’ordine di pagamento, ma,

ricevutala, ne inviava copia alla propria banca __________ affinché questa

potesse controllare l’arrivo dei fondi. Ricevuta conferma del loro arrivo, la

funzionaria preposta informava il titolare della AP 1 che liberava quindi la

merce a favore del cliente __________. Se, come sostiene l’appellante, l’invio

del fax fosse stato considerato quale accettazione dell’assegno, non vi sarebbe

stata necessità alcuna di procedere ad ulteriori verifiche. Tali verifiche

invece s’imponevano e sono effettivamente state fatte perché secondo gli usi

commerciali il semplice invio della copia di un documento s’intende fatto a

mero scopo informativo, mentre non si può dedurne la volontà del mittente di

assumersi un onere specifico (DTF 127 III 553, cons. 2e). Manca poi qualsiasi

indizio che permetta di ritenere che, apponendo il proprio visto sull’ordine di

Considerandi

pagamento, il F__________ avesse in qualche modo inteso vincolare la banca.

Non si

può quindi affermare che con l’invio del fax AO 1 abbia voluto assumersi

obblighi propri.

3.

Per quanto concerne ora i due assegni

di cui trattasi, AO 1 ha proceduto nel solco di quanto fatto in precedenti

occasioni, inviando a AP 1 copia degli ordini di bonifico via fax. AP 1 non ha invece

seguito il precedente schema, omettendo di far intervenire la __________ Bank

di Ginevra per le ulteriori verifiche. Fermo restando che, per i motivi esposti

al punto precedente, il solo invio di copia dell’ordine di pagamento non poteva

essere considerato quale accettazione dell’assegno, resta da esaminare se l’accettazione

sia intervenuta in altro modo. L’appellante sostiene che in occasione di una

richiesta d’informazione telefonica, F__________ avrebbe dato assicurazioni

verbali circa il fatto che gli ordini di cui trattasi sarebbero stati eseguiti,

creando così l’apparenza che la banca si fosse impegnata nel senso di accettare

l’assegno. G__________, impiegato della AP 1, sentito quale teste, ha affermato

di aver telefonato a F__________ il quale gli ha riferito che i pagamenti non

erano ancora stati fatti ma che era in procinto di farli (“qu’il était en train

de les faire”: verbale rogatoria 16 marzo 2001, ad 6). Due testimoni affermano

poi di aver seguito il colloquio tra L__________ e F__________ perché era

inserito l’altoparlante: P__________, a mente del quale F__________ aveva

indicato che il pagamento lo avrebbe fatto “subito”, e C__________ il quale asserisce

di aver udito che F__________ aveva garantito la data dello Swift (verbali

rogatoria 16 marzo 2001, ad 6). Se non che __________ F__________ afferma di

aver sempre parlato unicamente con il titolare della AP 1 ed esclude di aver

mai parlato con L__________. Per i due ordini di pagamento contestati rileva

poi di averne parlato con AP 1 il quale gli aveva chiesto spiegazioni in merito

al mancato arrivo dei pagamenti, al che egli aveva addotto la mancanza di

copertura (verbale 31 maggio 1999, pag. 2). Da queste testimonianze, di segno

opposto, non è possibile ricavare certezze sul contenuto delle informazioni tra

AP 1 e AO 1 Gioverà però rilevare che la data del colloquio telefonico di cui

riferiscono L__________, B__________ e K__________ – e di cui F__________ nega

l’esistenza - si situerebbe tra il 9 ed il 15 ottobre 1995 - essendo avvenuto

durante l’assenza del titolare della AP 1 -, verosimilmente il giorno 11, data

alla quale avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento, oppure nei giorni

successivi, e ciò ritenuto che nelle proprie dichiarazioni scritte (doc. M, N)

- poi confermate in occasione del loro interrogatorio - i testi hanno fatto

riferimento ad entrambe le fatture impagate (I__________ e T__________). In

quei giorni però il conto __________ a carico del quale dovevano essere

eseguiti gli ordini di pagamento, era abbondantemente in rosso: a fronte di un

limite di credito di fr. 300'000.-, il 9 ottobre v’era un passivo di fr. 474'836,51.

Il giorno 11 ottobre, a dipendenza di un’entrata di fr. 104'600.- e di uscite

di fr. 83’5000.- lo stato del conto presentava un saldo negativo di fr.

453'736,51, diminuito a fr. 348'686,51 il giorno 13 ottobre. In siffatta

situazione, pur tenendo conto della possibilità di superare la linea di credito

qualora vi fossero altre coperture (teste __________ __________, verbale 31

maggio 1999 pag. 2), peraltro non note, è perlomeno dubbio che F__________

abbia promesso l’esecuzione immediata degli ordini di pagamento litigiosi. Di

conseguenza, stante l’incongruenza degli elementi probatori non si può ritenere

provata l’accettazione dell’assegno da parte della banca.

4.

Il Pretore

ha negato l’esistenza di un atto illecito nel comportamento di AO 1 argomentando

che l’invio dei fax da parte del funzionario F__________, pur essendo inusuale

non era in contrasto con i regolamenti della banca. L’appellante sostiene per

contro che l’agire della convenuta costituisce un atto illecito, con la

trasmissione senza riserve degli ordini di bonifico via fax AO 1 avendo creato

la falsa apparenza che i bonifici previsti sarebbero stati effettivamente

eseguiti, inducendo l’attrice a spossessarsi della merce.

La tesi

dell’atto illecito va disattesa già perché, come spiegato dalla stessa

appellante in petizione (pag. 3), l’invio a lei di copia degli ordini di

bonifico era stato espressamente concordato tra tutte le parti, sicché essa è

ora malvenuta a sostenere che ciò costituisce un illecito da parte della banca.

Inoltre, come già stabilito in precedenza, non vi sono elementi per ritenere

che, in applicazione del principio dell’affidamento, siffatto invio potesse

essere considerato quale manifestazione di volontà della banca di obbligarsi. Né

peraltro, come visto, AP 1 lo aveva interpretato in tal senso nell’ambito delle

precedenti transazioni. Se, per il fatto che in precedenza le operazioni erano

andate tutte a buon fine, l’appellante ha modificato il proprio modo di

procedere omettendo le ulteriori verifiche e prescindendo dall’informarsi

presso la propria banca circa l’effettiva esecuzione degli ordini di pagamento,

ciò non costituisce motivo che le permetta di mutare la valenza dell’agire di AO

1.

la quale non si è scostata da quanto fatto per le precedenti transazioni.

Anche su

questo punto l’appello va respinto, e di conseguenza l’eccezione di

prescrizione sollevata dall’appellata - ma contestata dall’attrice la quale

afferma di aver sollecitato l’emanazione della sentenza di primo grado il 4

agosto 2003, interrompendo così la prescrizione - può restare indecisa.

5.

L’appellante

contesta l’ammontare della tassa di giustizia, fissata dal Pretore in fr.

10'000.-, sostenendo che la stessa andrebbe fissata in fr. 5'000.- al massimo.

Nella

fissazione della tassa di giustizia la legge concede al giudice un ampio potere

d’apprezzamento, che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di

abuso. Qualora la tassa di giustizia rientri tra i minimi ed i massimi della

tariffa, non è data all’autorità di seconda istanza facoltà di modifica (Cocchi /Trezzini, CPC-TI ad art.

148.

m. 51).

In concreto il valore di

causa è stato indicato dall’attrice in sede di petizione in fr. 290'000.- (US$

197'507,50 al cambio di fr. 1.44 per US$). Per cause di valore litigioso tra

fr. 200'001.- e fr. 500'000.- la LTG prevede una tassa di giustizia da fr.

2'000.- a fr. 10'000.-. È ben vero che, fissandola nel caso concreto in fr.

10'000.-, il Pretore ha applicato il massimo della tariffa, ma è comunque

rimasto nei limiti imposti dalla legge, mentre l’appellante medesima riconosce

che la causa è stata molto laboriosa. Non v’è quindi motivo per procedere ad

una riduzione come richiesto dall’appellante.

6.

Ne

discende che l'appello, integralmente infondato, dev'essere respinto. Le spese

e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi

pronuncia: 1. L'appello

19 gennaio 2004 di AP 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 3’400.-

b) spese fr. 100.-

fr. 3'500.-

sono

posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 7’000.- di

ripetibili.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

T

erzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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