12.2004.181
arbitrato internazionale - ricevibilità del ricorso per nullità?
10 novembre 2004Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2004.181
Data decisione, Autorità:
10.11.2004, IICCA
Titolo:
arbitrato internazionale - ricevibilità del ricorso per nullità ?
ARBITRATO INTERNAZIONALE
IMPUGNAZIONE
RICORSO PER NULLITÀ
art. 36 CIA
art. 176 cpv. 2 LDIP
art. 190 cpv. 2 LDIP
art. 191 cpv. 2 LDIP
Incarto n.
12.2004.181
Lugano
10 novembre
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare – quale autorità competente in
materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale
sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 DL concernente l'adesione del Canton Ticino
allo stesso concordato – il ricorso per nullità 18 ottobre 2004 presentato da
RI 1
rappr. dall' RA 1
contro il lodo arbitrale 8/22 settembre 2004
dell'arbitro unico avv. __________ nella vertenza che oppone la ricorrente a
CO 1 rappr. dallo RA 2
chiedente la nullità del lodo in base all'art. 36
lett. f) CIA.
Ed ora sulla competenza dell'autorità giudiziaria
adita che la controparte nel ricorso ha eccepito con domanda processuale 25
ottobre 2004 avversata dalla ricorrente che si è espressa al proposito con
osservazioni 9 novembre 2004.
Letto il lodo arbitrale ed esaminato il relativo
incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto:
1. L'impugnato
lodo arbitrale condanna RI 1 a versare a CO 1 l'importo di
Fr.
155'884.30 con interessi al 5% dal 18 luglio 2002.
Con il
ricorso per nullità 18 ottobre 2004 la ricorrente RI 1 ne chiede la
declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 36 lett. f) CIA, perché arbitrario
siccome fondato su accertamenti di fatto in palese contrasto con gli atti.
2. Con
domanda processuale 25 ottobre 2004 CO 1 chiede che il ricorso sia dichiarato
irricevibile poiché – trattandosi di procedura arbitrale internazionale stante
la sua sede all'estero, in Italia – si applicherebbero alla fattispecie le
norme di cui al Cap. 12 LDIP e non il Concordato intercantonale sull'arbitrato
con la conseguenza che la Camera civile d'appello è incompetente a ricevere e
decidere il ricorso.
RI 1, con
osservazioni 9 novembre 2004, si oppone alla domanda di controparte.
Delle più
ampie motivazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi
che seguono.
Fatti
3. Va
preliminarmente disattesa l'obiezione di RI 1 nel senso che la domanda di controparte
è intempestiva perché formulata prima che alla stessa sia stato assegnato il
termine per presentare le osservazioni al ricorso per nullità.
Indipendentemente dal fatto che una parte può evidentemente intervenire, con
sue domande, sin dal momento che ha conoscenza dell'esistenza della procedura
di ricorso (in concreto a seguito dell'intimazione del decreto 19 ottobre 2004
concedente effetto sospensivo al ricorso) giova ricordare che la carente
competenza di un'autorità giudiziaria a giudicare in una determinata
fattispecie è rilevabile d'ufficio trattandosi di un presupposto processuale.
4. Una
vertenza arbitrale ha carattere internazionale se, al momento della
stipulazione del patto d'arbitrato, almeno una parte non è domiciliata né
dimora in Svizzera (art. 176 LDIP). Quando un simile arbitrato ha la sua sede
in Svizzera sono applicabili le norme del capitolo 12 (art. 176 e segg.) LDIP
sull'arbitrato internazionale che regolano la materia in modo esaustivo, senza
concedere alcuna funzione sussidiaria o completiva alle norme del concordato
intercantonale: in tal modo si distingue l'arbitrato interno da quello internazionale
(Ehrat F., in Comm. di Basilea, Internationales Privatrecht, Basilea
1996, art. 176 LDIP N. 2; Walter/Bosch/Brönnimann, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
in der Schweiz, Berna 1991, ad art. 176 LDIP, pag. 35).
Nell'arbitrato
internazionale con sede in Svizzera le parti possono tuttavia escludere
l'applicazione delle norme in esame e prevedere la subordinazione della lite
esclusivamente alle disposizioni cantonali in materia d'arbitrato (art. 176
cpv. 2 LDIP), ossia al CIA. Una simile pattuizione è però vincolata a
presupposti rigorosi poiché le parti dell'arbitrato sono allora tenute, nella
forma scritta, sia a sottoporre il processo alle norme intercantonali, sia a
escludere l'applicabilità del capitolo 12 LDIP; nel caso di omissione di una di
queste pattuizioni, restano in vigore le norme della LDIP sull'arbitrato
internazionale (TF 8.1.2001 4P.243/2000; DTF 118 Ib 562 segg.;
116 II 721 segg.; 115 II 391, cons. 2b; Ehrat,
op. cit., ibidem, N. 38; Walter/Bosch /Brönnimann, op. cit., pag. 47 -
49; Vischer F., in Heini / Keller / Siehr / Vischer / Volken,
IPRG Kommentar, Zurigo 1993, ad art. 176, N. 14 e segg.).
5. Nel caso concreto, pacifica la sede
svizzera dell'arbitrato e la natura internazionale della lite dipendente dal
domicilio estero di CO 1, dev'essere osservato che l'accordo delle parti sulla
procedura da applicare di cui al verbale per incombenti del 29 agosto 2002 non
è conforme al dettato dell'art. 176 cpv. 2 LDIP. In particolare, mentre appare
la volontà di sottoporre l'arbitrato alla normativa del CIA (cfr. punto 7 del
citato verbale), è del tutto assente ogni indicazione relativa all'esclusione
del capitolo 12 LDIP. Ne discende la validità delle norme federali sull'arbitrato
internazionale e in particolare dell'art. 191 LDIP che per ogni motivo di
impugnazione (art. 190 cpv. 2 LDIP) designa come unica istanza di ricorso il
Tribunale federale. Ne consegue la carente competenza per materia di questo
giudice, anche perché le parti nemmeno hanno fatto capo alla possibilità loro offerta
dall'art. 191 cpv. 2 LDIP, ovvero di pattuire come istanza unica di ricorso, in
deroga alla norma testé menzionata, il giudice (cantonale) del luogo di sede
del tribunale arbitrale. Accordo che può intervenire anche tacitamente, ossia
in particolare quando la parte resistente accetta la competenza dell'autorità
cantonale a decidere il ricorso contro il lodo (Berti/Schnyder, in Comm.
di Basilea, art. 191 LDIP, N. 5; Heini A., in cit. IPRG Kommentar,
ad art. 191, N. 19 e 20; Jermini C., Die Anfechtung der Schiedssprüche
im internationalen Privatrecht, Zurigo 1997, N. 693): ma – vista la presa di
posizione della resistente – questo non è il caso in concreto.
6. La
descritta carente competenza di questa autorità cantonale comporta la reiezione
del ricorso senza necessità di trasmettere d'ufficio il ricorso al Tribunale
federale senza pregiudizio per la ricorrente (come propugnano Berti/Schnyder,
op. cit., ibidem, N. 6) poiché l'autorità federale lo riterrebbe inammissibile
dal momento che emerge l'intenzione della ricorrente di impugnare il lodo
arbitrale mediante un ricorso per nullità ex art. 36 CIA, senza alcun benché
minimo accenno alla LDIP e la trasmissione sarebbe rifiutata, non essendo
possibile la conversione di un rimedio cantonale in un rimedio del diritto
federale (TF 22.11.2001 4P.255/2001).
7. La
tassa di giudizio e le spese relative a questa procedura ricorsuale irrita sono
a carico di RI 1 che rifonderà alla controparte ripetibili consone all'attività
profusa nella redazione della domanda processuale di incompetenza.
Per i quali motivi
richiamati per le spese
gli art. 147 e seg. CPC e la vigente LTG
dichiara e
pronuncia:
1. Il ricorso per nullità 18 ottobre 2004 di RI 1 nei confronti del
lodo arbitrale 8/22 settembre 2004 dell'arbitro unico avv. __________ AR 1 è
dichiarato irricevibile.
Considerandi
2.
La
tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 550.-),
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
a CO 1 l'importo di Fr. 1'000.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
all'arbitro avv. __________ AR 1, __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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