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Decisione

12.2004.181

arbitrato internazionale - ricevibilità del ricorso per nullità?

10 novembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

3. Va

preliminarmente disattesa l'obiezione di RI 1 nel senso che la domanda di controparte

è intempestiva perché formulata prima che alla stessa sia stato assegnato il

termine per presentare le osservazioni al ricorso per nullità.

Indipendentemente dal fatto che una parte può evidentemente intervenire, con

sue domande, sin dal momento che ha conoscenza dell'esistenza della procedura

di ricorso (in concreto a seguito dell'intimazione del decreto 19 ottobre 2004

concedente effetto sospensivo al ricorso) giova ricordare che la carente

competenza di un'autorità giudiziaria a giudicare in una determinata

fattispecie è rilevabile d'ufficio trattandosi di un presupposto processuale.

4. Una

vertenza arbitrale ha carattere internazionale se, al momento della

stipulazione del patto d'arbitrato, almeno una parte non è domiciliata né

dimora in Svizzera (art. 176 LDIP). Quando un simile arbitrato ha la sua sede

in Svizzera sono applicabili le norme del capitolo 12 (art. 176 e segg.) LDIP

sull'arbitrato internazionale che regolano la materia in modo esaustivo, senza

concedere alcuna funzione sussidiaria o completiva alle norme del concordato

intercantonale: in tal modo si distingue l'arbitrato interno da quello internazionale

(Ehrat F., in Comm. di Basilea, Internationales Privatrecht, Basilea

1996, art. 176 LDIP N. 2; Walter/Bosch/Brönnimann, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit

in der Schweiz, Berna 1991, ad art. 176 LDIP, pag. 35).

Nell'arbitrato

internazionale con sede in Svizzera le parti possono tuttavia escludere

l'applicazione delle norme in esame e prevedere la subordinazione della lite

esclusivamente alle disposizioni cantonali in materia d'arbitrato (art. 176

cpv. 2 LDIP), ossia al CIA. Una simile pattuizione è però vincolata a

presupposti rigorosi poiché le parti dell'arbitrato sono allora tenute, nella

forma scritta, sia a sottoporre il processo alle norme intercantonali, sia a

escludere l'applicabilità del capitolo 12 LDIP; nel caso di omissione di una di

queste pattuizioni, restano in vigore le norme della LDIP sull'arbitrato

internazionale (TF 8.1.2001 4P.243/2000; DTF 118 Ib 562 segg.;

116 II 721 segg.; 115 II 391, cons. 2b; Ehrat,

op. cit., ibidem, N. 38; Walter/Bosch /Brönnimann, op. cit., pag. 47 -

49; Vischer F., in Heini / Keller / Siehr / Vischer / Volken,

IPRG Kommentar, Zurigo 1993, ad art. 176, N. 14 e segg.).

5. Nel caso concreto, pacifica la sede

svizzera dell'arbitrato e la natura internazionale della lite dipendente dal

domicilio estero di CO 1, dev'essere osservato che l'accordo delle parti sulla

procedura da applicare di cui al verbale per incombenti del 29 agosto 2002 non

è conforme al dettato dell'art. 176 cpv. 2 LDIP. In particolare, mentre appare

la volontà di sottoporre l'arbitrato alla normativa del CIA (cfr. punto 7 del

citato verbale), è del tutto assente ogni indicazione relativa all'esclusione

del capitolo 12 LDIP. Ne discende la validità delle norme federali sull'arbitrato

internazionale e in particolare dell'art. 191 LDIP che per ogni motivo di

impugnazione (art. 190 cpv. 2 LDIP) designa come unica istanza di ricorso il

Tribunale federale. Ne consegue la carente competenza per materia di questo

giudice, anche perché le parti nemmeno hanno fatto capo alla possibilità loro offerta

dall'art. 191 cpv. 2 LDIP, ovvero di pattuire come istanza unica di ricorso, in

deroga alla norma testé menzionata, il giudice (cantonale) del luogo di sede

del tribunale arbitrale. Accordo che può intervenire anche tacitamente, ossia

in particolare quando la parte resistente accetta la competenza dell'autorità

cantonale a decidere il ricorso contro il lodo (Berti/Schnyder, in Comm.

di Basilea, art. 191 LDIP, N. 5; Heini A., in cit. IPRG Kommentar,

ad art. 191, N. 19 e 20; Jermini C., Die Anfechtung der Schiedssprüche

im internationalen Privatrecht, Zurigo 1997, N. 693): ma – vista la presa di

posizione della resistente – questo non è il caso in concreto.

6. La

descritta carente competenza di questa autorità cantonale comporta la reiezione

del ricorso senza necessità di trasmettere d'ufficio il ricorso al Tribunale

federale senza pregiudizio per la ricorrente (come propugnano Berti/Schnyder,

op. cit., ibidem, N. 6) poiché l'autorità federale lo riterrebbe inammissibile

dal momento che emerge l'intenzione della ricorrente di impugnare il lodo

arbitrale mediante un ricorso per nullità ex art. 36 CIA, senza alcun benché

minimo accenno alla LDIP e la trasmissione sarebbe rifiutata, non essendo

possibile la conversione di un rimedio cantonale in un rimedio del diritto

federale (TF 22.11.2001 4P.255/2001).

7. La

tassa di giudizio e le spese relative a questa procedura ricorsuale irrita sono

a carico di RI 1 che rifonderà alla controparte ripetibili consone all'attività

profusa nella redazione della domanda processuale di incompetenza.

Per i quali motivi

richiamati per le spese

gli art. 147 e seg. CPC e la vigente LTG

dichiara e

pronuncia:

1. Il ricorso per nullità 18 ottobre 2004 di RI 1 nei confronti del

lodo arbitrale 8/22 settembre 2004 dell'arbitro unico avv. __________ AR 1 è

dichiarato irricevibile.

Considerandi

2.

La

tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 550.-),

anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere

a CO 1 l'importo di Fr. 1'000.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

all'arbitro avv. __________ AR 1, __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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