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Decisione

12.2004.184

responsabilità dell'ente pubblico - perenzione delle pretese - decorrenza

20 ottobre 2005Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1. La T__________ era proprietaria della particella no 1145 RFD __________,

sul quale sorge lo stabile denominato R__________. In epoca imprecisata, i 24

appartamenti siti nei piani 1 - 4 dello stabile furono concessi in locazione

dalla società AP 1 alla E__________, e, con contratto di locazione 17 gennaio

1997, il Bar __________, sito al pianterreno del medesimo stabile, fu locato ad

una costituenda società anonima di gestione __________ __________.

Autorizzato quale stabile abitativo, rispettivamente quale esercizio

pubblico al pianterreno__________, nel corso degli anni la destinazione dei

locali cambiò e gli appartamenti furono vieppiù locati a giovani donne,

provenienti soprattutto da paesi sudamericani e dall’est europeo, che, entrate

in Svizzera quali turiste, vi soggiornavano per qualche mese, all’unico scopo

di prostituirsi ai clienti acquisiti nel sottostante Bar __________ (sentenza Tribunale

cantonale amministrativo del 25 giugno 2001).

A seguito

di questa situazione, il Municipio __________, rilevato come l’attività svolta

nello stabile era in contrasto con la legislazione in vigore e ritenuta

l’esistenza di una grave minaccia all’ordine ed alla quiete pubblica, con

decisione 20 aprile 2000 ordinò la chiusura del Bar __________ e con decisione 21

aprile 2000 la parziale chiusura della residenza __________, disponendo che, fino

al termine dell’inchiesta, le ragazze avrebbero potuto soggiornare nelle camere

loro locate, proibendo però l’accesso alle camere stesse a estranei e terze

persone, in particolare potenziali clienti. Le decisioni, impugnate da E__________

e A__________, furono confermate con decisione 27 giugno 2000 dal Consiglio di

Stato. Con sentenza 18 agosto 2000, il Tribunale cantonale amministrativo ha

poi accolto il ricorso di E__________, annullando la decisione con la quale il

Municipio __________ aveva vietato agli estranei l’accesso alla residenza __________.

Il Tribunale ritenne che gli inconvenienti connessi con l’attività esercitata

nella Residenza __________ non fossero tali da costituire una minaccia per i

beni di polizia suscettibile di giustificare l’adozione di provvedimenti

fondati sulla clausola generale di polizia, essendo peraltro possibile

l’adozione di altre misure per ripristinare una situazione conforme al diritto.

Nel

frattempo, con decisione 29 maggio 2000, intimata l’8 giugno successivo, il Municipio

__________ aveva ordinato alla T__________ di cessare l’utilizzazione dello

stabile allo scopo di esercitarvi la prostituzione e di ripristinare l’uso

abitativo autorizzato a suo tempo. L’ordine di cessare l’uso dell’immobile

quale postribolo fu confermato dal Consiglio di Stato con decisione 14 febbraio

2001 e confermato anche dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza 25

giugno 2001, con l’indicazione che l’esercizio della prostituzione a titolo professionale

costituiva un cambiamento di destinazione dello stabile, mai autorizzato e in

contrasto con l’uso residenziale a suo tempo ammesso.

Considerandi

2.

Con

petizione 17 gennaio 2002, proposta direttamente in appello, la AP 1, agente

quale cessionaria delle pretese di E__________ e A__________, chiese la

condanna del Comune __________ al risarcimento del danno sofferto a dipendenza

della decisione 21 aprile 2000 con la quale il convenuto aveva ordinato, a

salvaguardia della quiete pubblica, la chiusura immediata della residenza __________,

decisione poi annullata dal Tribunale cantonale amministrativo. Con sentenza 22

gennaio 2002 la petizione fu respinta da questa Camera perché irricevibile.

Trattandosi di causa fondata sulla legge sulla responsabilità civile degli enti

pubblici non erano infatti dati i requisiti per introdurre la stessa

direttamente al Tribunale d’appello ed inoltre mancava un ulteriore

presupposto, e meglio la notifica della pretesa all’ente pubblico ai sensi

dell’art. 19 Lresp.

3.

Con

petizione 13 febbraio 2002 la AP 1 ha chiesto la condanna del Comune __________

al pagamento di fr. 729'286.- e il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta ai PE ni 809535 e 809919 dell’UE di Lugano. L’attrice, agente quale cessionaria delle pretese risarcitorie

della A__________ e della E__________, sostiene che il convenuto, con la sua

decisione 21 aprile 2000 ha causato alle cedenti un danno economico, corrispondente

al mancato guadagno oltre alle spese sopportate per le procedure legali intese a

contestare la decisione poi annullata dal Tribunale cantonale amministrativo.

Il danno subito dalla E__________ ammonterebbe a fr. 255'198,70 pari ai mancati

introiti da locazione per il periodo di quattro mesi, tenuto conto di un

incasso medio di fr. 765'596.05 calcolato sugli anni 1997, 1998 e 1999. Per la

A__________ il danno sarebbe di fr. 378'837,30, pari al mancato guadagno per il

periodo di quattro mesi, tenuto conto di un incasso medio relativo agli anni

1998.

e 1999 di fr. 1'136'511,95. A questi importi aggiunge poi le spese legali di

fr. 95'200.- dello studio legale __________ patrocinatore della E__________

nella procedura amministrativa (già dedotto l’importo di fr. 1’500.- incassati

quali ripetibili).

4.

Con

risposta 24 maggio 2002 il Comune __________ ha chiesto la reiezione della

petizione. Per quanto di rilevanza in questa sede, il convenuto ha avantutto

sollevato l’eccezione di perenzione della pretesa, atteso che le parti

danneggiate avrebbero omesso di notificarla nel termine di un anno da che

ebbero conoscenza del danno, come prescritto dall’art. 19 cpv. 1 LResp. A mente

del convenuto E__________ e A__________ avrebbero avuto conoscenza del preteso

danno con l’intimazione della sentenza 18 agosto 2000 del Tribunale cantonale amministrativo, momento

dal quale avrebbe pure iniziato a decorrere il termine annuale per la notifica.

La notifica del 23 gennaio 2002 sarebbe quindi tardiva perché successiva di

oltre due anni a quel momento. Per quanto concerne poi i vari passi intrapresi

dai danneggiati, rileva che, nella misura in cui si volessero considerare quale

notifica i precetti esecutivi, la causa sarebbe tardiva perché inoltrata quando

il termine di 6 mesi per promuoverla già era scaduto. Neppure la causa

intentata direttamente in appello avrebbe quale effetto la salvaguardia del

termine, essendo stata introdotta oltre un anno dopo la conoscenza del danno.

5.

Con

gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive

domande.

Dopo

l’udienza preliminare, l’istruttoria è stata limitata agli atti necessari per

decidere l’eccezione di perenzione della pretesa. Con le conclusioni, parte

convenuta ha confermato l’eccezione, mentre l’attrice ne ha chiesto le

reiezione.

6.

Con

sentenza 27 settembre 2004 il Pretore, ammessa l’eccezione di perenzione, ha

respinto la petizione.

7.

Con

l’appello che ci occupa, l’attrice chiede la riforma del giudizio del Pretore

nel senso di accogliere integralmente la petizione.

Con

osservazioni 24 novembre 2004 l’appellato chiede in via principale che

l’appello sia dichiarato irricevibile, in via subordinata che sia respinto.

Considerato

in diritto: 8. L’art.

61.

CO dispone che le leggi cantonali e federali possono derogare alle

disposizioni degli art. 41 seg. CO sull’obbligo di risarcimento o di

riparazione dei danni causati da pubblici funzionari o impiegati nell’esercizio

delle loro attribuzioni ufficiali. Il Cantone Ticino ha disciplinato

legislativamente la responsabilità dell’ente pubblico per il danno cagionato

illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle pubbliche

funzioni con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli

agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (Lresp).

La Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un

risarcimento dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro

termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della

pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere

l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel

termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1

Lresp) e l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il

silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L'azione

giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla

risposta dell'autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri

sviluppati in applicazione dell’art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell’azione

di riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il

creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da

poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 126 III 163 consid.

3.

c; 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 99, consid. 1c). Poiché la conoscenza

del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere

in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo, e il processo

che lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto non può

sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di perenzione non

comincia a decorrere (DTF 126 cit.; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3). L'inizio

del termine non risale però al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto

scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle

circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli

elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si

informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una

causa (DTF 109 II 435).

9.

Il

Pretore ha dapprima rilevato come il danno di cui è chiesto il risarcimento sia

stato quantificato sulla base degli incassi 1997/1998/1999 per E__________

rispettivamente 1998/1999 per A__________, ad esclusione quindi degli incassi

del 2000. Ha di seguito considerato che il 23 novembre 2000 E__________ era in

possesso dei conti degli anni 1997-1999 e A__________ di quelli degli anni

1998-1999, sicché a quel momento entrambe le società erano in grado di

calcolare il danno poi fatto valere in petizione. Il primo giudice ha

considerato in tal senso sufficiente che i dati fossero noti alla G__________ -

società che, unitamente alla P__________, si occupava della contabilità delle

attrici - poiché, essendo essa loro mandataria, la conoscenza del danno da

parte sua era imputabile anche al mandante. Di conseguenza ha ritenuto che la

notifica del danno del 23 gennaio 2002 era tardiva perché inviata oltre un anno

dopo l’avvenuta conoscenza degli elementi di calcolo del danno.

L’appellante censura la sentenza del Pretore,

sostenendo di aver avuto a disposizione elementi sufficienti per effettuare la

stima dei danni solo dopo aver ricevuto il plico contabile dalla G__________,

quindi solo all’inizio dell’anno 2001, dopo che la tassazione era stata

discussa con l’autorità fiscale e quindi determinato l’imponibile.

Va avantutto rilevato che l’appellante non

contesta l’accertamento del Pretore che le società cedenti erano a conoscenza

dei rispettivi conti societari già nel mese di novembre 2000. Ciò risulta

peraltro dagli incarti fiscali in atti, dai quali si evince che i conti

societari della E__________ relativi agli anni 1997 sono datati 20.4.1999 e quelli

del 1998 e 1999 recano la data 27.10.1999 rispettivamente 23.11.2000. I conti

della A__________ per il 1998 e 1999 sono invece datati 9.11.1999 e 16.11.2000.

I predetti conti societari, firmati in calce dai responsabili della società

erano quindi noti alle cedenti al più tardi il 23 novembre 2000, data alla

quale esse avevano di conseguenza tutti i dati necessari per calcolare il preteso

danno derivante dalle contestate decisioni dell’ente pubblico. Il fatto che

l’imponibile fiscale sia stato definito successivamente non permette una

diversa conclusione. Considerato come la quantificazione del danno sia stata

fatta raffrontando le sole entrate delle due società negli anni 98-99 (A__________)

e 97-99 (E__________), non è dato a comprendere, né l’appellante lo spiega,

quale influsso possa avere l’imponibile fiscale sulle entrate, calcolate al

lordo, e quindi sul danno. Di conseguenza la notifica del danno, fatta con

comunicazione 23 gennaio 2002 è tardiva perché intervenuta quando il temine

annuale dell’art. 25 Lresp già era integralmente trascorso.

Ciò premesso, il fatto che la AP 1 possa aver

ricevuto la documentazione dalla G__________ solo all’inizio del 2001 non

appare rilevante. L’appellante omette infatti di considerare come il termine annuale

dell’art. 25 Lresp ha iniziato a decorrere con la conoscenza del danno da parte

del danneggiato e che, trattandosi di termine di perenzione, lo stesso non può

essere sospeso né prorogato, con la conseguenza che neppure la cessione della

pretesa risarcitoria è suscettibile di modificarne il decorso.

10.

L’appello

essendo infondato nel merito, può rimanere aperta la questione della sua ricevibilità.

Di transenna si osserva comunque che le domande di giudizio formulate

dall’appellante non avrebbero potuto essere accolte perché il Pretore si è

limitato ad istruire l’eccezione di perenzione e la decisione ha definito

unicamente tale aspetto della vertenza, senza neppure entrare nel merito delle

rivendicazioni dell’attrice. Di conseguenza le domande formulate in questa sede

non appaiono proponibili nella misura in cui è chiesto che, in accoglimento

della petizione, il convenuto sia condannato a versare la somma richiesta.

Neppure è

necessario approfondire la questione della validità delle cessioni doc. B e C,

che pure si presta a qualche riflessione. In effetti, la forma scritta,

presupposto per la sua validità (art. 165 CO), deve estendersi a tutti gli

elementi essenziali della dichiarazione, con l’indicazione del debitor

cessus, dell’ammontare del credito e del suo fondamento giuridico (DTF

57.

II 539). Nel caso concreto, a prescindere dall’omessa indicazione del debitor

cessus, manca qualsiasi indicazione circa l’ammontare del credito ceduto, specificato

unicamente quale “...danno economico subito a dipendenza della decisione

municipale 21 aprile 2000...”, senza alcuna precisazione circa il modo di procedere

per quantificare il danno.

Ne discende che l’appello dev’essere

respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per

i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 19 ottobre 2004 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 4’950.-

b)

spese fr. 50.-

totale fr. 5’000.-

sono

poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.

10’000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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