12.2004.184
responsabilità dell'ente pubblico - perenzione delle pretese - decorrenza
20 ottobre 2005Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2004.184
Data decisione, Autorità:
20.10.2005, IICCA
Titolo:
responsabilità dell'ente pubblico - perenzione delle pretese - decorrenza
PERENZIONE
PRESCRIZIONE
RESPONSABILITÀ DI PUBBLICI FUNZIONARI ED IMPIEGATI
art. 60 CO
art. 25 LRESP
Incarto n.
12.2004.184
Lugano
20 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.100
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 13
febbraio 2002 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con la quale l’attrice ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 729'286.- oltre accessori a titolo di risarcimento
del danno e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta ai PE ni 809535 e
809919 dell’UE di Lugano limitatamente a tale importo;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con
decisione 27 settembre 2004, ha respinto per intervenuta perenzione delle
pretese;
appellante l’attrice, che con atto di appello del 19
ottobre 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento
integrale delle domande di petizione;
mentre il convenuto, con osservazioni del 24 novembre
2004, postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
1. La T__________ era proprietaria della particella no 1145 RFD __________,
sul quale sorge lo stabile denominato R__________. In epoca imprecisata, i 24
appartamenti siti nei piani 1 - 4 dello stabile furono concessi in locazione
dalla società AP 1 alla E__________, e, con contratto di locazione 17 gennaio
1997, il Bar __________, sito al pianterreno del medesimo stabile, fu locato ad
una costituenda società anonima di gestione __________ __________.
Autorizzato quale stabile abitativo, rispettivamente quale esercizio
pubblico al pianterreno__________, nel corso degli anni la destinazione dei
locali cambiò e gli appartamenti furono vieppiù locati a giovani donne,
provenienti soprattutto da paesi sudamericani e dall’est europeo, che, entrate
in Svizzera quali turiste, vi soggiornavano per qualche mese, all’unico scopo
di prostituirsi ai clienti acquisiti nel sottostante Bar __________ (sentenza Tribunale
cantonale amministrativo del 25 giugno 2001).
A seguito
di questa situazione, il Municipio __________, rilevato come l’attività svolta
nello stabile era in contrasto con la legislazione in vigore e ritenuta
l’esistenza di una grave minaccia all’ordine ed alla quiete pubblica, con
decisione 20 aprile 2000 ordinò la chiusura del Bar __________ e con decisione 21
aprile 2000 la parziale chiusura della residenza __________, disponendo che, fino
al termine dell’inchiesta, le ragazze avrebbero potuto soggiornare nelle camere
loro locate, proibendo però l’accesso alle camere stesse a estranei e terze
persone, in particolare potenziali clienti. Le decisioni, impugnate da E__________
e A__________, furono confermate con decisione 27 giugno 2000 dal Consiglio di
Stato. Con sentenza 18 agosto 2000, il Tribunale cantonale amministrativo ha
poi accolto il ricorso di E__________, annullando la decisione con la quale il
Municipio __________ aveva vietato agli estranei l’accesso alla residenza __________.
Il Tribunale ritenne che gli inconvenienti connessi con l’attività esercitata
nella Residenza __________ non fossero tali da costituire una minaccia per i
beni di polizia suscettibile di giustificare l’adozione di provvedimenti
fondati sulla clausola generale di polizia, essendo peraltro possibile
l’adozione di altre misure per ripristinare una situazione conforme al diritto.
Nel
frattempo, con decisione 29 maggio 2000, intimata l’8 giugno successivo, il Municipio
__________ aveva ordinato alla T__________ di cessare l’utilizzazione dello
stabile allo scopo di esercitarvi la prostituzione e di ripristinare l’uso
abitativo autorizzato a suo tempo. L’ordine di cessare l’uso dell’immobile
quale postribolo fu confermato dal Consiglio di Stato con decisione 14 febbraio
2001 e confermato anche dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza 25
giugno 2001, con l’indicazione che l’esercizio della prostituzione a titolo professionale
costituiva un cambiamento di destinazione dello stabile, mai autorizzato e in
contrasto con l’uso residenziale a suo tempo ammesso.
Considerandi
2.
Con
petizione 17 gennaio 2002, proposta direttamente in appello, la AP 1, agente
quale cessionaria delle pretese di E__________ e A__________, chiese la
condanna del Comune __________ al risarcimento del danno sofferto a dipendenza
della decisione 21 aprile 2000 con la quale il convenuto aveva ordinato, a
salvaguardia della quiete pubblica, la chiusura immediata della residenza __________,
decisione poi annullata dal Tribunale cantonale amministrativo. Con sentenza 22
gennaio 2002 la petizione fu respinta da questa Camera perché irricevibile.
Trattandosi di causa fondata sulla legge sulla responsabilità civile degli enti
pubblici non erano infatti dati i requisiti per introdurre la stessa
direttamente al Tribunale d’appello ed inoltre mancava un ulteriore
presupposto, e meglio la notifica della pretesa all’ente pubblico ai sensi
dell’art. 19 Lresp.
3.
Con
petizione 13 febbraio 2002 la AP 1 ha chiesto la condanna del Comune __________
al pagamento di fr. 729'286.- e il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta ai PE ni 809535 e 809919 dell’UE di Lugano. L’attrice, agente quale cessionaria delle pretese risarcitorie
della A__________ e della E__________, sostiene che il convenuto, con la sua
decisione 21 aprile 2000 ha causato alle cedenti un danno economico, corrispondente
al mancato guadagno oltre alle spese sopportate per le procedure legali intese a
contestare la decisione poi annullata dal Tribunale cantonale amministrativo.
Il danno subito dalla E__________ ammonterebbe a fr. 255'198,70 pari ai mancati
introiti da locazione per il periodo di quattro mesi, tenuto conto di un
incasso medio di fr. 765'596.05 calcolato sugli anni 1997, 1998 e 1999. Per la
A__________ il danno sarebbe di fr. 378'837,30, pari al mancato guadagno per il
periodo di quattro mesi, tenuto conto di un incasso medio relativo agli anni
1998.
e 1999 di fr. 1'136'511,95. A questi importi aggiunge poi le spese legali di
fr. 95'200.- dello studio legale __________ patrocinatore della E__________
nella procedura amministrativa (già dedotto l’importo di fr. 1’500.- incassati
quali ripetibili).
4.
Con
risposta 24 maggio 2002 il Comune __________ ha chiesto la reiezione della
petizione. Per quanto di rilevanza in questa sede, il convenuto ha avantutto
sollevato l’eccezione di perenzione della pretesa, atteso che le parti
danneggiate avrebbero omesso di notificarla nel termine di un anno da che
ebbero conoscenza del danno, come prescritto dall’art. 19 cpv. 1 LResp. A mente
del convenuto E__________ e A__________ avrebbero avuto conoscenza del preteso
danno con l’intimazione della sentenza 18 agosto 2000 del Tribunale cantonale amministrativo, momento
dal quale avrebbe pure iniziato a decorrere il termine annuale per la notifica.
La notifica del 23 gennaio 2002 sarebbe quindi tardiva perché successiva di
oltre due anni a quel momento. Per quanto concerne poi i vari passi intrapresi
dai danneggiati, rileva che, nella misura in cui si volessero considerare quale
notifica i precetti esecutivi, la causa sarebbe tardiva perché inoltrata quando
il termine di 6 mesi per promuoverla già era scaduto. Neppure la causa
intentata direttamente in appello avrebbe quale effetto la salvaguardia del
termine, essendo stata introdotta oltre un anno dopo la conoscenza del danno.
5.
Con
gli allegati di replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive
domande.
Dopo
l’udienza preliminare, l’istruttoria è stata limitata agli atti necessari per
decidere l’eccezione di perenzione della pretesa. Con le conclusioni, parte
convenuta ha confermato l’eccezione, mentre l’attrice ne ha chiesto le
reiezione.
6.
Con
sentenza 27 settembre 2004 il Pretore, ammessa l’eccezione di perenzione, ha
respinto la petizione.
7.
Con
l’appello che ci occupa, l’attrice chiede la riforma del giudizio del Pretore
nel senso di accogliere integralmente la petizione.
Con
osservazioni 24 novembre 2004 l’appellato chiede in via principale che
l’appello sia dichiarato irricevibile, in via subordinata che sia respinto.
Considerato
in diritto: 8. L’art.
61.
CO dispone che le leggi cantonali e federali possono derogare alle
disposizioni degli art. 41 seg. CO sull’obbligo di risarcimento o di
riparazione dei danni causati da pubblici funzionari o impiegati nell’esercizio
delle loro attribuzioni ufficiali. Il Cantone Ticino ha disciplinato
legislativamente la responsabilità dell’ente pubblico per il danno cagionato
illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle pubbliche
funzioni con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli
agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (Lresp).
La Lresp prevede l'adempimento, da parte di chi vuole ottenere un
risarcimento dall'ente pubblico, di precisi atti formali da compiersi entro
termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la perenzione della
pretesa. Chi pretende il risarcimento del danno deve, prima di promuovere
l'azione giudiziaria, notificare la propria pretesa (art. 19 cpv. 1 Lresp) nel
termine di un anno dal giorno in cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1
Lresp) e l'ente pubblico deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il
silenzio vale quale risposta negativa (art. 19 cpv. 2 Lresp). L'azione
giudiziaria del danneggiato deve poi essere promossa entro sei mesi dalla
risposta dell'autorità (art. 25 cpv. 2 Lresp). In analogia con i criteri
sviluppati in applicazione dell’art. 60 cpv. 1 CO in tema di prescrizione dell’azione
di riparazione, il termine di perenzione comincia a decorrere da quando il
creditore conosce l'esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da
poter fondare e motivare un'azione giudiziaria (DTF 126 III 163 consid.
3.
c; 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 99, consid. 1c). Poiché la conoscenza
del danno include pure la cognizione della sua estensione, il danneggiato deve essere
in grado di valutare almeno a grandi linee il danno complessivo, e il processo
che lo provoca deve essere concluso. Finché l’evento dannoso è in atto non può
sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di perenzione non
comincia a decorrere (DTF 126 cit.; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3). L'inizio
del termine non risale però al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto
scoprire l'entità del suo credito facendo prova dell'attenzione richiesta dalle
circostanze: ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli
elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch'egli si
informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una
causa (DTF 109 II 435).
9.
Il
Pretore ha dapprima rilevato come il danno di cui è chiesto il risarcimento sia
stato quantificato sulla base degli incassi 1997/1998/1999 per E__________
rispettivamente 1998/1999 per A__________, ad esclusione quindi degli incassi
del 2000. Ha di seguito considerato che il 23 novembre 2000 E__________ era in
possesso dei conti degli anni 1997-1999 e A__________ di quelli degli anni
1998-1999, sicché a quel momento entrambe le società erano in grado di
calcolare il danno poi fatto valere in petizione. Il primo giudice ha
considerato in tal senso sufficiente che i dati fossero noti alla G__________ -
società che, unitamente alla P__________, si occupava della contabilità delle
attrici - poiché, essendo essa loro mandataria, la conoscenza del danno da
parte sua era imputabile anche al mandante. Di conseguenza ha ritenuto che la
notifica del danno del 23 gennaio 2002 era tardiva perché inviata oltre un anno
dopo l’avvenuta conoscenza degli elementi di calcolo del danno.
L’appellante censura la sentenza del Pretore,
sostenendo di aver avuto a disposizione elementi sufficienti per effettuare la
stima dei danni solo dopo aver ricevuto il plico contabile dalla G__________,
quindi solo all’inizio dell’anno 2001, dopo che la tassazione era stata
discussa con l’autorità fiscale e quindi determinato l’imponibile.
Va avantutto rilevato che l’appellante non
contesta l’accertamento del Pretore che le società cedenti erano a conoscenza
dei rispettivi conti societari già nel mese di novembre 2000. Ciò risulta
peraltro dagli incarti fiscali in atti, dai quali si evince che i conti
societari della E__________ relativi agli anni 1997 sono datati 20.4.1999 e quelli
del 1998 e 1999 recano la data 27.10.1999 rispettivamente 23.11.2000. I conti
della A__________ per il 1998 e 1999 sono invece datati 9.11.1999 e 16.11.2000.
I predetti conti societari, firmati in calce dai responsabili della società
erano quindi noti alle cedenti al più tardi il 23 novembre 2000, data alla
quale esse avevano di conseguenza tutti i dati necessari per calcolare il preteso
danno derivante dalle contestate decisioni dell’ente pubblico. Il fatto che
l’imponibile fiscale sia stato definito successivamente non permette una
diversa conclusione. Considerato come la quantificazione del danno sia stata
fatta raffrontando le sole entrate delle due società negli anni 98-99 (A__________)
e 97-99 (E__________), non è dato a comprendere, né l’appellante lo spiega,
quale influsso possa avere l’imponibile fiscale sulle entrate, calcolate al
lordo, e quindi sul danno. Di conseguenza la notifica del danno, fatta con
comunicazione 23 gennaio 2002 è tardiva perché intervenuta quando il temine
annuale dell’art. 25 Lresp già era integralmente trascorso.
Ciò premesso, il fatto che la AP 1 possa aver
ricevuto la documentazione dalla G__________ solo all’inizio del 2001 non
appare rilevante. L’appellante omette infatti di considerare come il termine annuale
dell’art. 25 Lresp ha iniziato a decorrere con la conoscenza del danno da parte
del danneggiato e che, trattandosi di termine di perenzione, lo stesso non può
essere sospeso né prorogato, con la conseguenza che neppure la cessione della
pretesa risarcitoria è suscettibile di modificarne il decorso.
10.
L’appello
essendo infondato nel merito, può rimanere aperta la questione della sua ricevibilità.
Di transenna si osserva comunque che le domande di giudizio formulate
dall’appellante non avrebbero potuto essere accolte perché il Pretore si è
limitato ad istruire l’eccezione di perenzione e la decisione ha definito
unicamente tale aspetto della vertenza, senza neppure entrare nel merito delle
rivendicazioni dell’attrice. Di conseguenza le domande formulate in questa sede
non appaiono proponibili nella misura in cui è chiesto che, in accoglimento
della petizione, il convenuto sia condannato a versare la somma richiesta.
Neppure è
necessario approfondire la questione della validità delle cessioni doc. B e C,
che pure si presta a qualche riflessione. In effetti, la forma scritta,
presupposto per la sua validità (art. 165 CO), deve estendersi a tutti gli
elementi essenziali della dichiarazione, con l’indicazione del debitor
cessus, dell’ammontare del credito e del suo fondamento giuridico (DTF
57.
II 539). Nel caso concreto, a prescindere dall’omessa indicazione del debitor
cessus, manca qualsiasi indicazione circa l’ammontare del credito ceduto, specificato
unicamente quale “...danno economico subito a dipendenza della decisione
municipale 21 aprile 2000...”, senza alcuna precisazione circa il modo di procedere
per quantificare il danno.
Ne discende che l’appello dev’essere
respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
pronuncia: 1. L'appello 19 ottobre 2004 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 4’950.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr. 5’000.-
sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
10’000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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