12.2004.19
architetto - legittimazione passiva - rappresentanza
19 aprile 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2004.19
Data decisione, Autorità:
19.04.2005, IICCA
Titolo:
architetto - legittimazione passiva - rappresentanza
ARCHITETTO / ARCHITETTI
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
art. 32 CO
Incarto n.
12.2004.19
Lugano
19 aprile 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.46
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 3
giugno 2002 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2 Locarno
contro
AP 1
rappr. dallo RA
1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento dell’importo di Fr. 23'403.80 oltre a interessi al 5% dal 18
febbraio 2002 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. 571782 fatto spiccare dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
il 21/25 marzo 2002;
domande avversate dal convenuto che chiede
preliminarmente la reiezione della petizione per carenza di legittimazione
passiva e nel merito la reiezione della petizione, con protesta di tasse, spese
e ripetibili;
nella quale il Pretore, con decisione del 18 dicembre
2003, ha accolto integralmente la petizione, ha messo a carico del convenuto le
spese processuali e lo ha condannato a rifondere all’attrice l’importo di Fr.
3'500.- a titolo di ripetibili.
Appellante il convenuto con atto del 20 gennaio 2004,
con cui formula, in riforma della sentenza impugnata, che la petizione venga
respinta, con messa a carico di tasse e spese all’attrice e riconoscimento
dell’importo di Fr. 3'500.- in suo favore a titolo di ripetibili, mentre
l’attrice, con osservazioni del 2 marzo 2004, postula la reiezione
dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.
Ritenuto
Fatti
A. Nel
corso del 1999 AO 1(in seguito AO 1), con sede in __________, è stata
contattata e incaricata dall’arch. AP 1 di __________ per l’allestimento di una
relazione geologica e geotecnica in vista dell’ampliamento dell’autosilo __________
in prossimità dell’__________ di __________. Dopo aver inviato il preventivo di
spesa, tale relazione è stata consegnata al mandante il 27 dicembre 1999. Il
giorno successivo, AO 1 ha trasmesso la propria nota d’onorario di Fr.
23'403.80, di cui Fr. 8'616.10 per la consulenza e i calcoli geotecnici effettuati
dallo studio __________ di Zurigo, indirizzandola alla __________.
B. Malgrado
diversi solleciti inviati direttamente all’arch. AP 1, la nota è rimasta senza
seguito e di conseguenza, il 21 marzo 2002, AO 1 ha fatto spiccare nei
confronti dell’arch. AP 1 un precetto esecutivo di Fr. 23'403.80 oltre a interessi
di mora al 5% dal 18 febbraio 2002 (PE n__________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Locarno), al quale il debitore ha interposto opposizione.
Il 15
aprile 2002 l’arch. AP 1 ha inviato uno scritto a AO 1 rammentando che, secondo
quanto concordato con il geologo __________ della AO 1, l’onorario in questione
sarebbe stato pagato solo quando l’opera, a quel momento “congelata in attesa
di sviluppi e di trattative”, sarebbe stata realizzata.
C. Il 3
giugno 2002 AO 1 ha convenuto in giudizio l’arch. __________ dinanzi al
Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo la sua condanna al
pagamento dell’importo di Fr. 23'403.80 oltre a interessi al 5% dal 18 febbraio
2002 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo
di medesimo importo fatto spiccare nei suoi confronti.
Il
convenuto, in risposta, ha preliminarmente contestato la sua legittimazione
passiva, in quanto, a suo dire, egli avrebbe agito unicamente in rappresentanza
e in nome e per conto della società __________, essendo da questa stato
incaricato di realizzare il progetto per l’ampliamento dell’autosilo __________.
Nel merito, il convenuto ha contestato l’esigibilità del credito, dal momento
che le parti avrebbero concordato che i costi della relazione geologica
sarebbero stati onorati solo al momento della realizzazione del nuovo autosilo.
D. Con
sentenza del 18 dicembre 2003 il Pretore ha accolto integralmente la petizione,
condannando il convenuto al pagamento dell’importo di Fr. 23'403.80 oltre che
delle spese processuali e delle ripetibili di Fr. 3’500.- all’attrice.
In sunto,
il Pretore ha considerato che il convenuto non aveva dato a riconoscere di
fronte all’attrice di agire in rappresentanza di __________, per cui ha
respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Il giudice di prime
cure ha ritenuto poi come non provata la pattuizione tra le parti di una dilazione
di pagamento, come sostenuto dal convenuto. Le prestazioni fatturate erano
quindi dovute, dal momento che il convenuto nemmeno aveva contestato il lavoro
svolto dall’attrice e la corrispondente nota d’onorario.
E. Avverso
questa decisione il 20 gennaio 2004 l’arch. AP 1 ha presentato appello con cui
chiede di annullare la sentenza dedotta in giudizio e postula in riforma di respingere
integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili della prima e
della seconda istanza.
Dei
motivi si dirà nei considerandi.
Con
osservazioni del 2 marzo 2004 l’appellata condivide per contro le conclusioni
del Pretore e chiede la reiezione dell’appello.
Considerandi
in diritto:
1.
L’appello
è stato presentato tempestivamente (art. 308 cpv. 1 CPC) e la legittimazione
dell’appellante è pacifica. Essendo adempiute anche le altre condizioni
formali, l’appello è quindi ammissibile e può essere esaminato nel merito.
2.1
L’appellante
chiede a questo Tribunale, giusta l’art. 322 lett. b CPC, di assumere quale
prova la testimonianza __________, azionista e responsabile delle questioni
amministrative alla __________, prova che era stata offerta con istanza di
assunzione suppletoria di prove giusta l’art. 192 CPC e rifiutata dal Pretore
con ordinanza del 20 febbraio 2003.
La
richiesta deve essere respinta anche in questa sede. Questo Tribunale non
ritiene utile la prova offerta per il suo convincimento (art. 322 CPC, in
ingresso): come si vedrà in seguito, e come del resto già correttamente
illustrato dal Pretore, il motivo per il quale l’appellante non avrebbe onorato
una fattura di un terzo – lo studio di ingegneria __________ – è irrilevante ai
fini del presente procedimento.
2.2
Si
rileva ancora che lo scritto del 19.01.2004 della __________, Ascona, non può
essere considerato in sede di appello, vigente il divieto di addurre nuove
prove in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
3.
L’appellante
ritiene che egli avrebbe agito esclusivamente in rappresentanza della __________
e non a titolo personale e che di questo fatto sarebbe stata al corrente
l’appellata, dal momento che ha indirizzato la fattura per le proprie
prestazioni direttamente alla società citata. A questo proposito irrilevanti
oltre che contraddittorie sarebbero le affermazioni dell’amministratrice unica
della società, __________ e dei testi __________ e ____________________.
Significativo sarebbe per contro lo scritto di data 19.01.2004 della società __________,
successore in diritto della __________, secondo cui essa avrebbe da tempo
instaurato rapporti con l’appellata per l’allestimento di una relazione
geologica per la nuova edificazione dell’autosilo e vi sarebbe la possibilità
per la società di acquisire i referti tecnici a suo tempo approntati
dall’appellata, oggetto del presente contendere, e di assumerne i relativi
costi.
3.1
Un’obbligazione può
sorgere fra due persone per tramite di una terza la quale agisce in
rappresentanza dell’uno o dell’altro contraente (art. 32 CO). La rappresentanza
diretta presuppone l’adempimento di due requisiti: occorre da una parte che il
rappresentante si sia assunto un obbligo a nome di un’altra persona, e
dall’altra che egli fosse a ciò autorizzato dal rappresentato (art. 33 CO; Watter, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3.a edizione, Basilea 2003, n. 12 e segg. ad
art. 32 e riferimenti). Se al momento della conclusione
del contratto il rappresentante non si è fatto riconoscere come tale, il
rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui
l’altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto
di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava (art.
32.
cpv. 2 CO).
Per
quanto attiene alla facoltà di compiere atti di rappresentanza, siccome quest’ultima
non esige il requisito di una forma speciale, essa può essere conferita
verbalmente o anche tacitamente (Watter,
op. cit., n. 14 e seg. ad art. 33). In altri termini, il rapporto di
rappresentanza può risultare anche da atti concludenti prima, durante e dopo la
conclusione degli accordi fra il terzo e l’asserito rappresentante dell’altro
contraente, in quest’ultimo caso più che di atti di manifestazione di mandato
si parla di ratifica dell’operato del rappresentante da parte della persona nel
cui interesse questi ha agito (art. 38 CO). Basta la ricorrenza di una
“circostanza” sufficiente ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO per ritenere che una
parte contraente non agisce in nome proprio ma in rappresentanza di una terza
persona (Rep. 1971 pag. 83 e 84).
Come
correttamente rilevato nella sentenza impugnata, giusta l’art. 8 CC colui che
pretende di aver agito quale rappresentante deve come prima cosa provare
d’essere stato incaricato di agire come tale dal terzo che pretende di
rappresentare, sussistendo tuttavia la presunzione in favore della conclusione
di affari in proprio nome e per proprio conto (Zäch, Berner Kommentar, Obligationenrecht, n. 186 ad art.
32).
3.2
In
concreto, già la condizione dell’esistenza della facoltà di rappresentare fa
difetto.
Infatti,
l’amministratrice unica della __________ ha negato di aver dato procura
all’appellante per rappresentarla come pure di aver incaricato direttamente
l’appellata per l’esecu-zione della relazione geologica. Pur non potendo
escludere che il marito dell’amministratrice unica “abbia forse discusso con
qualcuno di qualche affare” per conto della società __________ (cfr. verbale
audizione teste __________), l’amministratrice ha tuttavia confermato in
istruttoria di non avergli mai dato procure, né tantomeno il marito l’avrebbe
informata a seguito della conclusione di un qualsiasi contratto con
l’appellante, per cui nemmeno è ravvisabile in concreto una ratifica a
posteriori del contratto secondo quanto previsto dall’art. 38 CO.
3.3
Per
il resto, dall’istruttoria è emerso che l’appellante non si è fatto riconoscere
quale rappresentante dell’__________. A questo proposito il geologo __________,
azionista di minoranza nonché dipendente dell’attrice e persona che ha trattato
di persona la questione che qui ci occupa con l’appellante, ha negato che quest’ultimo
gli abbia detto di agire in rappresentanza di altre persone, limitandosi
l’appellante ad affermare che si stava occupando di quel grosso complesso
immobiliare (cfr. verbale audizione teste __________, pag. 1).
Del
resto, a prescindere dal fatto che si tratta di rapporti tra il convenuto e
terzi estranei al presente processo, nemmeno le altre persone interessate al
progetto hanno saputo confermare che il convenuto, nei rispettivi rapporti, si
era fatto riconoscere come rappresentante della __________ (cfr. a questo
proposito il verbale del teste avv. __________, il quale ha dichiarato che il
convenuto agiva in nome e per conto di futuri acquirenti confederati e
stranieri e quello del teste __________, il quale afferma che non vi è mai stato
nessun contatto con la __________).
3.4
Certo,
la fattura relativa alla relazione geologica è stata inviata alla __________.
Ciò non può tuttavia bastare per ritenere la società quale debitrice della
stessa: infatti, pur prescindendo dal fatto che l’amministratrice unica non
ricorda di aver mai visto la fattura, si osserva che i successivi richiami
(doc. G, H e I) sono stati inviati direttamente all’appellante il quale mai ha
sollevato obiezioni di nessun genere. Né del resto nella sua presa di posizione
del 15 aprile 2002 (doc. M) susseguente l’invio del precetto esecutivo egli ha
contestato di essere debitore dell’importo richiestogli: egli si limita infatti
a contestare la fattura quanto ai termini e alle condizioni di pagamento. Unicamente
in corso di causa egli ha sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione
passiva. Da questo suo comportamento preprocessuale, valutato secondo i canoni
della buona fede, nonché dalle convergenti prove di cui si è detto sopra, ne
consegue che avendo il convenuto fallito, come era suo onere, nella prova
dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza tra lui e la __________, e non
essendosi fatto riconoscere quale rappresentante di quest’ultima, egli diventa
direttamente debitore della mercede richiesta dall’attrice.
Su questo
punto l’appello è dunque privo di ogni fondamento.
4.
L’appellante
critica inoltre le conclusioni pretorili secondo cui egli non avrebbe
dimostrato che per il pagamento della relazione geologica commissionata
all’appellata fossero state poste delle condizioni temporali, ossia che la
mercede sarebbe divenuta esigibile solo al compimento dell’opera. A mente sua
il giudice di prime cure avrebbe erroneamente apprezzato le dichiarazioni dei
due dipendenti dell’appellata, dichiarazioni che risulterebbero contraddittorie
sotto più aspetti, per cui il peso di entrambe le testimonianze sarebbe
decisamente inferiore a quello attribuitogli dal Pretore. Sostiene a questo
proposito per contro che analogamente a quanto concordato con l’avv. __________,
anche nel caso che ci occupa le parti avrebbero pattuito il pagamento della
mercede solo in caso di realizzazione dell’opera. A torto.
4.1
Anzitutto
si rileva che l’appellante non contesta l’estensione del lavoro eseguito
dall’attrice né avanza pretese interenti la sua esecuzione né tantomeno la
relativa fattura è stata oggetto di contestazione. Occorre pertanto a questo
punto verificare unicamente se egli possa o no appellarsi alla presunta
condizione secondo cui il pagamento della mercede sarebbe avvenuto solo al
momento della realizzazione del progetto di costruzione e ampliamento
dell’autosilo di __________, come da sempre sostenuto dall’appellante. Su
questo punto l’onere probatorio è a carico dell’appellante stesso, secondo
l’art. 8 CC, rispettivamente la mancata prova di questa condizione andrà a
sfavore della parte alla quale incombeva l’obbligo di provarne l’esistenza.
4.2
Il
teste __________, geologo alle dipendenze dell’appellata, ha affermato che “(…)
il signor AP 1 proponeva di pagare la nostra fattura una volta conclusa
l’opera. Il collega __________ però aveva espresso un’opinione negativa perché
totalmente in contrasto con la nostra prassi (…)”. Dal canto suo, il
geologo __________, che ha trattato in prima persona la questione con
l’appellante ha dichiarato in istruttoria – pur senza delazione di giuramento –
di escludere con certezza di aver concordato il pagamento dell’onorario alla
condizione che l’opera fosse realizzata. Egli ha pure negato che l’appellante
gli abbia formulato simile proposta (cfr. verbale teste __________, pag. 2).
Queste
due testimonianze potrebbero di primo acchito sembrare contraddittorie in
quanto dettate da motivazioni almeno in parte differenti. Tuttavia, esse
concludono concordemente e chiaramente per la mancanza di un accordo circa la
condizione di pagamento della mercede. Le rilevate divergenze non sono atte ad
inficiare, come vorrebbe l’appellante, la corretta conclusione del Pretore, che
ha fondato le ragioni apprezzando tutte le prove secondo il suo libero
convincimento (art. 90 CPC; cfr. anche Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 e
n. 722 ad art. 229). A questo proposito si osserva che qualora l’attendibilità
di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per
l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una
delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata
unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto
testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove. Il
giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo
quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 34 ad art. 90). Evenienza che
non si realizza in concreto.
A titolo abbondanziale
si rileva comunque che quand’anche si volessero ritenere contraddittorie le
testimonianze Pozzorini e Colombi e quindi non rilevanti ai fini della
valutazione delle prove, nulla muterebbe al fatto che l’appellante non ha
saputo dimostrare in modo sufficiente l’esistenza di un accordo circa il
pagamento dell’onorario alla condizione della realizzazione dell’opera: la sola
testimonianza dell’avv. __________, terzo estraneo alla presente fattispecie,
costituirebbe al più un – unico – indizio, nella sua sostanza
tuttavia insufficiente a provare l’asserita condizione di pagamento.
4.3
Né la
testimonianza dell’avv. __________ può portare a conclusioni opposte come vorrebbe
l’appellante: a questo proposito il teste ha infatti dichiarato unicamente che
l’appellante gli ha comunicato di aver “discusso” con le altre persone
coinvolte nel progetto immobiliare del pagamento dei rispettivi onorari al momento
della realizzazione dell’opera, ma non di aver pure “concordato” tale modalità
di pagamento. Vero è invece, come sostenuto dal Pretore, che l’appellante ha
fallito nella prova a lui incombente dell’esistenza di una condizione
sospensiva per il pagamento degli onorari. Anzi, è stato dimostrato il
contrario, ossia la non pattuizione di tale condizione.
5.
Discende
dalle considerazioni sopra esposte che l’appello deve essere integralmente
respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) ed
all’appellata va riconosciuta un’indennità per ripetibili d’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. L'appello
20 gennaio 2004 di Ewald Mühlebach, è respinto.
2. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia Fr. 450.-
b)
spese Fr. 50.-
Fr. 500.-
già
anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico. Egli rifonderà
all’appellata Fr. 1’200.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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