12.2004.190
indennità per torto morale ai congiunti del leso
30 gennaio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2004.190
Data decisione, Autorità:
30.01.2006, IICCA
Titolo:
indennità per torto morale ai congiunti del leso
RESPONSABILITÀ DI PUBBLICI FUNZIONARI ED IMPIEGATI
RISARCIMENTO PER LESIONE ALLA PERSONALITÀ
TORTO MORALE
art. 47 CO
art. 49 CO
art. 10 LRESP
Incarto n.
12.2004.190
Lugano
30 gennaio
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.110
della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 14 giugno
1999 da
AA 1
AA 2
AA 3
AA 4 CC 1 e per esso ora defunto, gli altri attori, suoi eredi
tutti rappr. da
RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al
pagamento di fr. 381'745.- oltre interessi, somma ridotta in replica, a seguito
del decesso dell’attore CC 1, a fr. 127'098.95 più interessi;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato l’accoglimento
della petizione limitatamente a un importo non superiore a fr. 10'000.-, e che
il Pretore con sentenza 13 ottobre 2004 ha accolto per fr. 53'000.- oltre
interessi;
appellante il convenuto con atto di appello 2 novembre 2004, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione
per fr. 13'000.- più interessi, protestando spese e ripetibili di primo e
secondo grado;
appellanti adesivamente gli attori con allegato 9 dicembre 2004, con
cui chiedono la reiezione del gravame di parte avversa e l’accoglimento del
proprio nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 24 gennaio 2005 postula la
reiezione dell’appello adesivo pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. La
sera del 24 ottobre 1997 l’allora sessantottenne CC 1, che dal 1985 era degente
presso la Clinica __________ di __________, è stato brutalmente aggredito,
mentre, immobilizzato alla vita e ad una caviglia, stava riposando nel suo
letto, da un altro paziente del nosocomio, tale __________, il quale, dopo
essersi svegliato ed essersi sfilato dalla cinghia che lo immobilizzava alla
vita, in preda al delirio lo ha ripetutamente colpito al volto con una radio
portatile e con un pappagallo urinario di plastica, causandogli una commozione
cerebrale, una ferita alla fronte e la rottura del setto nasale (doc. A e T;
cfr. pure la documentazione fotografica doc. H). A seguito delle lesioni
riportate CC 1 è stato ricoverato dapprima all’Ospedale __________ di __________
e poi all’Ospedale __________ di __________, da cui è stato dimesso il 30
dicembre 1997, quando è stato trasferito presso la Casa __________ per anziani __________
di __________.
2. Con
la petizione in rassegna CC 1, la moglie AA 1 ed i figli AA 2, AA 3 e AA 4,
preso atto delle conclusioni dell’inchiesta disciplinare ordinata dal __________
(doc. 2), che aveva accertato come 2 infermieri, contravvenendo alle disposizioni
impartite, non avessero fissato in modo adeguato, in 5 punti, il paziente __________,
ricoverato poiché manifestava “aggressività per ragioni deliranti” (doc.
A), il quale era così stato in grado di liberarsi, hanno convenuto in lite lo AP
1, con un’azione fondata sulla legge sulla responsabilità degli enti pubblici e
degli agenti pubblici (Lresp.), chiedendone la condanna al pagamento di fr.
381'745.- oltre interessi, somma corrispondente al maggior costo a loro carico
a seguito del ricovero nella casa per anziani (fr. 296'745.-), alle spese
legali preprocessuali (fr. 35'000.-) e ad un’indennità per torto morale (fr.
50'000.-). A seguito del decesso di CC 1, avvenuto il 19 aprile 2000 per cause
che nulla hanno a che vedere con l’incidente del 24 ottobre 1997, le richieste
degli attori sono state ridotte, in sede di replica, a fr. 127'098.95 più
interessi, ritenuto che i maggiori costi per il soggiorno nella casa per
anziani sono stati limitati a fr. 71'185.-, le spese legali preprocessuali a
fr. 5'913.95, mentre per quanto riguarda l’indennità per torto morale,
invariata nel suo quantum, è stato precisato che fr. 8'000.- spettavano
alla moglie, fr. 4'000.- ad ogni figlio e la rimanenza di fr. 30'000.- a tutti
gli attori nella loro qualità di eredi.
3. L’ente
convenuto si è opposto alle richieste attoree, contestando da una parte che il
ricovero di CC 1 presso un altro istituto, frutto in realtà della libera scelta
di costui e dei suoi famigliari, fosse effettivamente necessario, evidenziando dall’altra
che le spese legali preprocessuali, oltre che non provate, non erano
giustificate, e adducendo infine, per quanto riguardava l’indennità per torto
morale, da riconoscersi al solo CC 1 ed ora ai suoi eredi, per il resto non
legittimati a chiedere un importo a titolo individuale, che esso era disposto a
versare a quel titolo una somma da quantificarsi equitativamente dal giudice,
comunque non superiore a fr. 10'000.-.
4. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore, sulla base della testimonianza del dott. __________,
il quale aveva in sostanza negato la necessità, da un punto di vista medico, di
un trasferimento di CC 1 presso un altro istituto e l’adeguatezza della
soluzione proposta a suo tempo di ricollocarlo dapprima presso la Clinica __________,
sia pure in un altro reparto più tranquillo, e in seguito presso il foyer __________,
ha innanzitutto respinto, per mancanza del necessario nesso causale, la pretesa
volta alla rifusione del maggior costo per la degenza presso la casa per
anziani __________. Egli ha per contro ammesso, ritenendole congrue, le
richieste di torto morale formulate dagli attori nella loro qualità di eredi di
CC 1 (fr. 30'000.-) ed a titolo individuale (fr. 8'000.- per la moglie e fr.
4'000.- per ogni figlio), sicché, essendo a suo dire giustificato riconoscere a
loro favore una parte delle spese legali preprocessuali (fr. 3'000.-), la
petizione è stata in definitiva accolta per fr. 53'000.- più interessi.
5. Entrambe
le parti hanno impugnato il giudizio di primo grado.
Con
l’appello principale il convenuto chiede di accogliere la petizione per fr.
13'000.- più interessi, ribadendo che nelle particolari circostanze l’indennità
per torto morale a favore della controparte doveva essere ridotta a fr.
10'000.-.
Con
l’appello adesivo gli attori chiedono invece che la petizione venga accolta
integralmente, asserendo che la domanda di risarcimento del maggior costo della
degenza presso un altro istituto era senz’altro fondata e che di conseguenza
andava pure ammessa, nella sua interezza, la richiesta volta alla rifusione
delle spese legali preprocessuali.
6. Delle
osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame della
rispettiva controparte si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
quo
all’appello adesivo
7. Il
giudizio con cui il Pretore ha respinto la pretesa degli attori, fondata
sull’art. 7 cpv. 1 Lresp., volta al risarcimento dei maggiori oneri, di fr.
71'185.-, derivanti dal fatto che il loro marito rispettivamente padre era stato
in seguito ricoverato presso un’altra casa di cura, può senz’altro essere confermato.
È in effetti per la prima volta solo in questa sede e dunque irritualmente
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; II CCA 29 settembre 2004 inc. n.
12.2003.135, 10 novembre 2005 inc. n. 12.2005.71, 17 novembre 2005 inc. n.
12.2004.125) che essi hanno contestato l’attendibilità del teste dott. __________,
noto specialista della materia, su cui il giudice di prime cure aveva fondato
la sua decisione, tanto più che il fatto che nell’ambito dell’inchiesta
disciplinare (doc. 2) quel testimone, in quanto direttore del settore __________
dell’__________, sia stato formalmente esortato, senza per altro che nei suoi
confronti fossero emerse violazioni ai doveri di servizio e fossero adottate
sanzioni disciplinari, a meglio definire le responsabilità delle singole figure
professionali all’interno dell’__________ e dell’équipe di cura con particolare
riferimento alla questione della contenzione rispettivamente a meglio definire
le procedure delle prescrizioni mediche in particolare riferimento alle
prescrizioni farmacologiche, non è certo tale da metterne in dubbio l’attendibilità.
Non vi è pertanto motivo di dipartirsi dalle sue conclusioni, oggetto dei suoi
accertamenti personali e delle sue valutazioni specialistiche, circa l’idoneità
da un punto di vista medico della soluzione proposta a suo tempo al paziente ed
ai suoi famigliari di ricollocarlo dapprima presso la Clinica __________, sia
pure in un altro reparto, e in seguito presso il foyer che fungeva anche da
casa per anziani per pazienti cronici (verbale p. 6). Ma a prescindere da
quanto precede, va in ogni caso rilevato che gli attori, gravati dell’onere
della prova (art. 8 CC), non sono assolutamente riusciti a provare la necessità
oggettiva, e non solo soggettiva, del trasferimento del loro famigliare in un
altro istituto, tant’é che il dott. __________, cui essi si erano successivamente
rivolti per un parere, senza per altro che egli avesse visitato il paziente, neppure
è stato in grado di confermare il motivo per cui era stato a suo tempo consultato
(verbale p. 3) ed agli atti non sono stati versati altri pareri medici a
sostegno della loro tesi.
8. Confermata
l’infondatezza della pretesa che precede, non è evidentemente possibile
ammettere la richiesta volta alla rifusione integrale delle spese legali
preprocessuali, di fr. 5'913.95, che erano state riconosciute dal primo giudice
solo in ragione di fr. 3'000.- proprio in considerazione del fatto che quella domanda
era risultata infondata.
quo
all’appello principale
9. L’appello
principale ha per oggetto unicamente l’indennità per torto morale di
complessivi fr. 50'000.- riconosciuta, sulla base dell’art. 10 Lresp., agli
attori nella loro qualità di eredi del loro defunto marito rispettivamente
padre (fr. 30'000.-) ed a titolo personale (fr. 20'000.-, di cui fr. 8'000.-
alla moglie e fr. 4'000.- ciascuno per ogni figlio), che il convenuto ha
censurato, siccome eccessiva, ritenendo in particolare giustificata
l’attribuzione di un importo di soli fr. 10'000.-.
9.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, nel caso concreto non è assolutamente possibile
riconoscere un’indennità per torto morale agli attori nella loro qualità di
congiunti di CC 1. Nonostante il tenore della disposizione di legge possa invero
indurre ad una diversa interpretazione, dai materiali legislativi ed in
particolare dal rapporto della Commissione della legislazione, che aveva
ritenuto di modificare sulla particolare questione il disegno di legge del
Consiglio di Stato, proposta poi fatta propria dal plenum senza discussione (Verbali
del Gran Consiglio, Sessione ordinaria primaverile 1988, Vol. 4, p. 1640),
risulta in effetti che in base alla nuova versione della norma i congiunti
potevano postulare un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione solo in caso
di decesso del danneggiato e non già -come nel caso che ci occupa- per una sua
lesione corporale (Verbali del Gran Consiglio, loc. cit., p. 1701). Ma
in ogni caso, se anche si volesse per analogia far capo ai principi sviluppati
nell’ambito del diritto privato con riferimento agli art. 47 e 49 CO, non si
può sottacere che il riconoscimento di un’indennità a loro favore sarebbe comunque
stata condizionata al fatto che la lesione corporale subita dal loro famigliare
fosse estremamente invalidante e tale da compromettere in modo sensibile e
duraturo la futura qualità di vita di quei congiunti (Brehm, Berner
Kommentar, 3. ed., N. 67 segg. ad art. 49 CO; Hütte/Ducksch, Die
Genugtuung, 3. ed., I/88, ciò che in particolare non è il caso se questi verrà
curato in un istituto, cfr. Hütte/Ducksch, op. cit., I/92), circostanze
queste che nel caso di specie non sono state né addotte né tanto meno provate.
9.2 Nulla
osta per contro al riconoscimento di un’indennità per torto morale a CC 1, e
per esso, ora defunto, ai suoi eredi (Brehm, op. cit., N. 122 segg. ad
art. 47 CO).
Nella
valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento
delle circostanze concrete (genere e gravità del pregiudizio, intensità e
durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa
dell’autore, ecc.). Nel caso di specie occorre evidenziare che i fatti del 24
ottobre 1997 sono stati assai drammatici per CC 1, già solo per le modalità in
cui sono avvenuti, senza che egli, oltretutto incolpevole della situazione,
avesse di fatto avuto la possibilità di difendersi, anche se poi hanno in
definitiva avuto conseguenze fisiche relativamente contenute: in effetti egli
ha sì riportato una commozione cerebrale, la rottura del setto nasale, una
ferita alla fronte ed escoriazioni varie, ma non è mai stato in pericolo di
morte (doc. 5) ed è stato dimesso dopo poco più di 2 mesi di ospedalizzazione,
senza che siano state provate conseguenze di carattere permanente (cfr. inc.
medici rich., in particolare il rapporto 5 novembre 1997 dell’Ospedale __________,
il documento infermieristico di trasferimento 11 dicembre 1997 contenuto nei
fascicoli prodotti dall’Ospedale __________ ed il rapporto 30 dicembre 1997
dell’Ospedale __________ di __________). Alla luce di quanto precede, visto
anche che al convenuto non può essere rimproverato un comportamento doloso ma
solo negligente, l’importo di fr. 30'000.- attribuito dal Pretore a titolo di
indennità per torto morale appare decisamente eccessivo e non può essere
confermato. Tenuto conto delle circostanze evidenziate e preso atto della
giurisprudenza in materia, che in casi analoghi aveva riconosciuto al
danneggiato importi oscillanti tra i fr. 1'000.- ed i fr. 5'000.- (cfr. Hütte/Ducksch,
op. cit., VIII 2001-2002 N. 19 e 22, VIII 2003-2005 N. 17), questa Camera ritiene
di poter confermare l’indennità per torto morale di fr. 10'000.- che il
convenuto si è detto disposto ad attribuire.
conclusione
10. Visto
quanto precede, si ha che, in accoglimento dell’appello principale, la
petizione può essere accolta per fr. 13’000.- più interessi, mentre l’appello
adesivo dev’essere respinto.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello 2 novembre 2004 dello AP 1 è accolto. Di
conseguenza la sentenza 13 ottobre 2004 della Pretura del distretto di
Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. In parziale accoglimento della
petizione lo AP 1 è condannato a pagare a AA 1, AA 2, AA 3 e AA 4, creditori
solidali, la somma di fr. 13'000.- oltre interessi al 5% dal 24 ottobre 1997.
2. La
tassa di giustizia di fr. 2'200.- e le spese di fr. 300.-, anticipate dagli
attori, restano a loro carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico del convenuto,
al quale gli attori rifonderanno fr. 4'000.- per ripetibili ridotte.
Considerandi
II. Le spese inerenti l’appello principale consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 650.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
700.
-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno
alla controparte fr. 1’200.- per ripetibili.
III. L’appello adesivo 9 dicembre 2004 di AA 1, AA 2, AA 3 e AA 4 è
respinto.
IV. Le spese inerenti l’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’250.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
1’300.-
da
anticiparsi dagli appellanti adesivamente, restano a loro carico con l’obbligo
di rifondere alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
V. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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