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Decisione

12.2004.191

nomina dell'ufficio di revisione alla società che ne è priva - mancato anticipo al revisore - scioglimento della società

2 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2004.191

Data decisione, Autorità:

02.11.2005, IICCA

Titolo:

nomina dell'ufficio di revisione alla società che ne è priva - mancato anticipo al revisore - scioglimento della società

REVISORE O UFFICIO DI REVISIONE

SOCIETÀ ANONIMA

art. 727f CO

Incarto n.

12.2004.191

Lugano

2 novembre 2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.87

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20

ottobre 2004 da

AO 1

contro

AP 1

con cui

l’istante ha chiesto lo scioglimento della società convenuta per impossibilità

di nominare l’organo di revisione, domanda accolta dal Pretore con sentenza 22

ottobre 2004;

appellante

la convenuta che, con atto 29 ottobre 2004, formula “Istanza d’annullamento”

del giudizio impugnato;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con

decisione 22 settembre 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, in

accoglimento dell'istanza 15 aprile 2003 dell'AO 1 volta ad ottenere giusta

l'art. 727f CO la nomina di un ufficio di revisione per la AP 1, ha provveduto

a nominare quale suo revisore il signor __________ ed ha nel contempo assegnato

alla società un termine di 20 giorni per versare l'anticipo per l'onorario di

quest'ultimo, con la comminatoria che il mancato versamento nei termini avrebbe

comportato la facoltà dell’AO 1 di Locarno di chiedere la liquidazione

d’ufficio della società.

Considerandi

2.

Preso

atto del mancato versamento nel termine, il 20 ottobre 2004, AO 1 ha postulato

lo scioglimento della AP 1.

Con

decreto 22 ottobre 2004 il Pretore, costatata l’impossibilità di nominare

l’organo di revisione, ha dichiarato lo scioglimento della AP 1, ordinandone la

liquidazione in via di fallimento.

3.

LaAP

1, con atto 29 ottobre 2004 ha formulato istanza di annullamento della sentenza

22.

ottobre 2004 del Pretore, sostenendo di aver omesso il pagamento dell’anticipo

delle spese per una dimenticanza e allegando di non aver ricevuto alcuna

diffida di pagamento.

AO 1 non ha

inoltrato osservazioni.

4.

AP

1, con lo scritto 29 ottobre 2004 al Tribunale d’appello dichiara: “con la

presente inoltriamo istanza di annullamento della sentenza del Pretore...”. Una

domanda del genere sarebbe di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio

riformatorio, non cassatorio (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 1 ad art. 307 CPC e n. 8 ad art 309 CPC). Dai motivi dell'appello è

tuttavia possibile desumere che l’appellante postula la modifica del giudizio

del Pretore nel senso di respingere la domanda di sciogliere la società.

Ancorché al limite, il gravame può dunque essere esaminato nel merito.

5.

Giusta

l'art. 727f CO l'ufficiale del registro di commercio, se apprende che la

società anonima non dispone di un ufficio di revisione, le assegna un termine

per ripristinare la situazione legale (cpv. 1), ritenuto che, trascorso

infruttuosamente tale termine, il giudice, su richiesta dell'ufficiale,

provvede a nominarle un ufficio di revisione per un esercizio, decidendo

secondo il proprio libero apprezzamento (cpv. 2). Il legislatore federale non

ha tuttavia indicato come ci si debba comportare nei confronti della società

renitente, che impedisce la nomina dell'ufficio di revisione designato dal

giudice, in particolare omettendo di anticiparne l'onorario: ritenuta l’esistenza

di una lacuna della legge (Koch,

Die Aktiengesellschaft ohne Revisionsstelle - Ein Tatbestand des

handelsregisterrechtlichen Zwangsverfahrens, in Annuario del Registro di

Commercio 1998 p. 151; ZR 95 n. 42 consid. 3.1, ZR 96 n. 41 consid. III.2c),

la giurisprudenza l’ha colmata nel senso che, in un caso del genere, in

analogia con l'art. 625 cpv. 2 CO oppure con l'art. 2

cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO (ZR 95 n. 42 consid. 3.2; ZR 96 n. 41

consid. III.3b; Koch, op. cit.,

p. 151 s.), il giudice poteva senz'altro decretare lo scioglimento della

società (SZW 2000, pag. 287 e giurisprudenza ivi citata; Camponovo, Keine Konkurseröffnung wegen

fehlender Revisionsstelle, in: Der Schweizer Treuhänder 1996, p. 772; critico Koch, op. cit., p. 151 e segg.).

6.

Nel

caso concreto l’appellante ammette di non aver provveduto al versamento

dell’anticipo delle spese del revisore per una dimenticanza, sostenendo di non

aver ricevuto nessuna diffida in merito al mancato pagamento.

Al

proposito si rileva che la decisione 22 settembre 2004 era chiara e non dava

adito a incertezze di sorta, poiché il Pretore ha assegnato alla AP 1 un

termine di 20 giorni per versare l’anticipo dell’onorario del revisore,

rendendola altresì attenta che in caso di mancato pagamento dell’anticipo AO 1

era legittimato a chiedere la liquidazione d’ufficio della società. Tale decisione

non lasciava quindi spazio all’ipotesi che al mancato pagamento nel termine

sarebbe ancora seguita una diffida di pagamento, né l’appellante indica qualche

motivo a sostegno di quest’eventualità. Vero è che in precedenza essa è riuscita

a trascinare la questione, evitando per circa 20 mesi di procedere a

ripristinare la situazione legale, omettendo di dar seguito in tutto questo

tempo agli ordini impartitile. Ciò non è però ovviamente un motivo per ritenere

di poter continuare a ignorare i termini assegnati dalle autorità, segnatamente

dal giudice per conformarsi alla legislazione vigente.

Di

conseguenza, il termine per versare l’anticipo essendo trascorso infruttuoso, a

ragione il Pretore ha ordinato la scioglimento della società.

In merito

alle modalità di liquidazione imposte dal Pretore - che, ordinandole la

liquidazione in via di fallimento ha applicato la prassi, invero non

indiscussa, adottata da altri cantoni - non è stata sollevata alcuna censura,

sicché neppure è necessario esaminare la questione.

Di

conseguenza l’appello, infondato, dev’essere respinto. Le spese seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 29 ottobre 2004 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.-

b) spese

fr. 50.-

Totale

fr. 200.-

sono

poste a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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