12.2004.191
nomina dell'ufficio di revisione alla società che ne è priva - mancato anticipo al revisore - scioglimento della società
2 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2004.191
Data decisione, Autorità:
02.11.2005, IICCA
Titolo:
nomina dell'ufficio di revisione alla società che ne è priva - mancato anticipo al revisore - scioglimento della società
REVISORE O UFFICIO DI REVISIONE
SOCIETÀ ANONIMA
art. 727f CO
Incarto n.
12.2004.191
Lugano
2 novembre 2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.87
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 20
ottobre 2004 da
AO 1
contro
AP 1
con cui
l’istante ha chiesto lo scioglimento della società convenuta per impossibilità
di nominare l’organo di revisione, domanda accolta dal Pretore con sentenza 22
ottobre 2004;
appellante
la convenuta che, con atto 29 ottobre 2004, formula “Istanza d’annullamento”
del giudizio impugnato;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
decisione 22 settembre 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, in
accoglimento dell'istanza 15 aprile 2003 dell'AO 1 volta ad ottenere giusta
l'art. 727f CO la nomina di un ufficio di revisione per la AP 1, ha provveduto
a nominare quale suo revisore il signor __________ ed ha nel contempo assegnato
alla società un termine di 20 giorni per versare l'anticipo per l'onorario di
quest'ultimo, con la comminatoria che il mancato versamento nei termini avrebbe
comportato la facoltà dell’AO 1 di Locarno di chiedere la liquidazione
d’ufficio della società.
Considerandi
2.
Preso
atto del mancato versamento nel termine, il 20 ottobre 2004, AO 1 ha postulato
lo scioglimento della AP 1.
Con
decreto 22 ottobre 2004 il Pretore, costatata l’impossibilità di nominare
l’organo di revisione, ha dichiarato lo scioglimento della AP 1, ordinandone la
liquidazione in via di fallimento.
3.
LaAP
1, con atto 29 ottobre 2004 ha formulato istanza di annullamento della sentenza
22.
ottobre 2004 del Pretore, sostenendo di aver omesso il pagamento dell’anticipo
delle spese per una dimenticanza e allegando di non aver ricevuto alcuna
diffida di pagamento.
AO 1 non ha
inoltrato osservazioni.
4.
AP
1, con lo scritto 29 ottobre 2004 al Tribunale d’appello dichiara: “con la
presente inoltriamo istanza di annullamento della sentenza del Pretore...”. Una
domanda del genere sarebbe di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio
riformatorio, non cassatorio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 1 ad art. 307 CPC e n. 8 ad art 309 CPC). Dai motivi dell'appello è
tuttavia possibile desumere che l’appellante postula la modifica del giudizio
del Pretore nel senso di respingere la domanda di sciogliere la società.
Ancorché al limite, il gravame può dunque essere esaminato nel merito.
5.
Giusta
l'art. 727f CO l'ufficiale del registro di commercio, se apprende che la
società anonima non dispone di un ufficio di revisione, le assegna un termine
per ripristinare la situazione legale (cpv. 1), ritenuto che, trascorso
infruttuosamente tale termine, il giudice, su richiesta dell'ufficiale,
provvede a nominarle un ufficio di revisione per un esercizio, decidendo
secondo il proprio libero apprezzamento (cpv. 2). Il legislatore federale non
ha tuttavia indicato come ci si debba comportare nei confronti della società
renitente, che impedisce la nomina dell'ufficio di revisione designato dal
giudice, in particolare omettendo di anticiparne l'onorario: ritenuta l’esistenza
di una lacuna della legge (Koch,
Die Aktiengesellschaft ohne Revisionsstelle - Ein Tatbestand des
handelsregisterrechtlichen Zwangsverfahrens, in Annuario del Registro di
Commercio 1998 p. 151; ZR 95 n. 42 consid. 3.1, ZR 96 n. 41 consid. III.2c),
la giurisprudenza l’ha colmata nel senso che, in un caso del genere, in
analogia con l'art. 625 cpv. 2 CO oppure con l'art. 2
cpv. 2 Disp. fin. Titolo XXVI del CO (ZR 95 n. 42 consid. 3.2; ZR 96 n. 41
consid. III.3b; Koch, op. cit.,
p. 151 s.), il giudice poteva senz'altro decretare lo scioglimento della
società (SZW 2000, pag. 287 e giurisprudenza ivi citata; Camponovo, Keine Konkurseröffnung wegen
fehlender Revisionsstelle, in: Der Schweizer Treuhänder 1996, p. 772; critico Koch, op. cit., p. 151 e segg.).
6.
Nel
caso concreto l’appellante ammette di non aver provveduto al versamento
dell’anticipo delle spese del revisore per una dimenticanza, sostenendo di non
aver ricevuto nessuna diffida in merito al mancato pagamento.
Al
proposito si rileva che la decisione 22 settembre 2004 era chiara e non dava
adito a incertezze di sorta, poiché il Pretore ha assegnato alla AP 1 un
termine di 20 giorni per versare l’anticipo dell’onorario del revisore,
rendendola altresì attenta che in caso di mancato pagamento dell’anticipo AO 1
era legittimato a chiedere la liquidazione d’ufficio della società. Tale decisione
non lasciava quindi spazio all’ipotesi che al mancato pagamento nel termine
sarebbe ancora seguita una diffida di pagamento, né l’appellante indica qualche
motivo a sostegno di quest’eventualità. Vero è che in precedenza essa è riuscita
a trascinare la questione, evitando per circa 20 mesi di procedere a
ripristinare la situazione legale, omettendo di dar seguito in tutto questo
tempo agli ordini impartitile. Ciò non è però ovviamente un motivo per ritenere
di poter continuare a ignorare i termini assegnati dalle autorità, segnatamente
dal giudice per conformarsi alla legislazione vigente.
Di
conseguenza, il termine per versare l’anticipo essendo trascorso infruttuoso, a
ragione il Pretore ha ordinato la scioglimento della società.
In merito
alle modalità di liquidazione imposte dal Pretore - che, ordinandole la
liquidazione in via di fallimento ha applicato la prassi, invero non
indiscussa, adottata da altri cantoni - non è stata sollevata alcuna censura,
sicché neppure è necessario esaminare la questione.
Di
conseguenza l’appello, infondato, dev’essere respinto. Le spese seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
1.
L’appello 29 ottobre 2004 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 200.-
sono
poste a carico dell’appellante.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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