12.2004.193
mancata contestazione di fatture - accettazione tacita? (ricorso respinto dal TF il 27.02.2006 no. 4C.348/2005)
7 settembre 2005Italiano9 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2004.193
Data decisione, Autorità:
07.09.2005, IICCA
Titolo:
mancata contestazione di fatture - accettazione tacita ? (ricorso respinto dal TF il 27.02.2006 no.4C.348/2005)
APPREZZAMENTO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2004.193
Lugano
7 settembre
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.108
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 21
ottobre 2003 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
in materia di contratto d’appalto, con la quale
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di
Fr. 27'738.10 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 1999 e che il Pretore, con
sentenza 15 ottobre 2004, ha integralmente respinto.
Appellante l’attrice la quale, con atto d’appello 8
novembre 2004, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le
domande di petizione mentre la controparte, con osservazioni 3 dicembre 2004,
ne chiede la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
1. AP 1, impresa di pavimentazione stradale, ha eseguito, negli anni dal
1992 al 1998, diversi lavori di allargamento e formazione piazzali e relativa
pavimentazione per AO 1, titolare di un garage.
Tutti
questi lavori sono stati fatturati l’11 novembre 1998 per complessivi Fr.
121'418.10 (Fr. 78'000.- per i lavori 1992, 1993 e 1995, doc. D; Fr. 20’332.50
per lavori come a offerta del febbraio 1997, doc. A; Fr. 17'631.20 per lavori
come a offerta del gennaio 1998, doc. B e Fr. 5'454.40 per lavori del maggio
1998, doc. C).
A
parziale compensazione del suo credito AP 1 ha conteggiato tre fatture di AO 1
relative a forniture di tre autoveicoli, avvenute negli anni 1990 e 1991, per Fr.
73'680 (doc. E, F e G).
AO 1 ha
versato a AP 1, il 20 maggio 1999, l’importo di Fr. 20'000.- con la causale
“acconto per asfalto” (doc. H).
Il 7
maggio 2002, il 15 ottobre 2002 e il 29 novembre 2002 AP 1 ha sollecitato il
versamento del saldo di Fr. 27'738.10 (doc. L, M e N), sempre indicando le sue
fatture, quelle di AO 1 riguardanti la fornitura dei veicoli e l’acconto
versato da quest’ultima. Nel marzo 2003, AP 1 ha fatto spiccare, nei confronti
di AO 1, un precetto esecutivo per l’importo in sofferenza oltre interessi al
5% dal 21 maggio 1999, al quale è stata interposta opposizione (doc. O).
2. Con
la petizione che ci occupa AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento
dell’importo di Fr. 27'738.10 oltre interessi dal 21 maggio 1999.
AO 1 ha
chiesto la reiezione della petizione eccependo la prescrizione del credito
vantato da controparte, invocando che le opere sono state eseguite in modo
difettoso e difforme dalle pattuizioni contrattuali e che le stesse opere non
corrisponderebbero al contestato valore esposto nelle fatture.
3. Con
la sentenza impugnata, il Pretore ha respinto la petizione perché l’attrice non
ha provato il costo delle opere compiute. Afferma che agli atti di causa,
l’istruttoria essendosi limitata all’audizione di un teste che ha semplicemente
confermato la situazione contabile, mancano elementi sufficienti per permettere
la valutazione dell’ammontare della mercede ritenuto che le fatture, semplici
affermazioni di parte, sono prive di efficacia probatoria ed altrettanto vale
per i solleciti di pagamento.
Con
l’appello l’attrice critica le considerazioni della sentenza di primo grado e
chiede l’accoglimento della sua domanda di condanna della controparte, mentre
quest’ultima, con le osservazioni all’appello, ne chiede la reiezione e la
conferma del primo giudizio.
Degli
argomenti delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che
seguono.
4.1. Chi,
come l'attrice, procede per l'incasso di una mercede d'appaltatore, è tenuto,
in base alle regole generali in materia di onere probatorio (art. 8 CC), a
dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto nonché la congruità della
propria pretesa.
L'esistenza
del contratto, ovvero del consenso all'esecuzione delle opere di cui è chiesto
il pagamento, è in concreto incontestata (cfr. pag. 4 di risposta).
La
lite verte invece sull’effettiva esecuzione di tutte le opere e sulla
determinazione della mercede spettante all'attrice mentre non è più in
discussione una loro difettosità, tale argomento essendo stato abbandonato dalla
convenuta con le conclusioni di causa.
Tale
prova può essere fornita con uno qualsiasi dei mezzi di prova previsti dal
codice di rito, o anche per mezzo dell'ammissione totale o parziale della
pretesa da parte del committente nel corso della causa, oppure nella fase
preprocessuale. Contrariamente all'opinione della parte appellata, non vi è
infatti l'imprescindibile necessità dell'allestimento di una perizia
giudiziaria sull'argomento, potendo la prova dell'ammontare del credito per mercedi
essere fornita anche in altro modo.
A
questo proposito, la giurisprudenza di questa Camera, in applicazione del
principio dell'affidamento (art. 2 CC), attribuisce valore probatorio -nel
senso di un'implicita, sostanziale ammissione della pretesa per mercedi- al
comportamento di quel committente che nella fase preprocessuale non adduce
sostanziali contestazioni della fatturazione dell'imprenditore, o addirittura
ne utilizza i conteggi quale base per le sue limitate rettifiche, salvo poi
esigere durante la causa che egli dimostri il compimento e il valore di ogni e
qualsiasi sua prestazione.
Proprio
la preminenza del principio dell'affidamento, valido anche in ambito
processuale, preclude infatti al committente la possibilità di revocare in
dubbio senza motivazione oggettiva, ovvero con finalità unicamente
defatigatorie, circostanze attinenti la quantificazione della mercede
dell'appaltatore che risultavano acquisite prima dell'avvio della causa. Non
può, infatti, essere tutelato il comportamento di quel committente che dapprima
poco o nulla eccepisce quo alla fatturazione dell'appaltatore, e che solo in
causa chiede la verifica di ogni elemento costitutivo della pretesa del
fornitore d'opera (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 42; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App. ad art. 90 m. 83 e 88).
4.2. Sulla
base di questi principi la valutazione, nel caso in esame, delle prove
effettuata dal Pretore non può essere condivisa.
Le
contestazioni della convenuta di cui alla risposta di causa – nella quale
vengono sollevate tutte o quasi le eccezioni possibili per contrastare una
pretesa d’appalto (difetti, difformità, non adimpleti contractus, trattenuta
del saldo in attesa della consegna definitiva dell’opera e mancata prova del
valore dell’opera) ma, in definitiva, solo a livello teorico poiché manca
qualsiasi indicazione concreta di qualche difetto, di dove stia la difformità
dell’opera o di cosa manchi ancora per il suo compimento - sono le prime
desumibili dagli atti ed arrivano a cinque anni di distanza dall’emissione
delle fatture e dal pagamento dell’acconto di Fr. 20'000.- e due anni dopo i
primi solleciti. Appare poi anomalo che, a fronte di una situazione dei lavori
appaltati così difforme come la si descrive in risposta, la convenuta, “preso
atto delle inadempienze attoree” (cfr. risposta punto 3), versi un importo di
Fr. 20'000.- con la causale “acconto asfalto” senza preoccuparsi di
puntualizzare, con due semplici righe scritte, la sua posizione. E nemmeno
ritiene utile di riassumere ed esplicitare la sua posizione dopo il
ricevimento, nel maggio, nell’ottobre e nel novembre 2002, di ben tre solleciti
e, nel marzo 2003 di un precetto esecutivo.
La
convenuta non ha quindi mai contestato prima dell’inizio della causa la pretesa
dell’attrice e, a dire il vero, nemmeno l’ha debitamente e seriamente
contestata in causa omettendo di dare indicazioni concrete attorno alla propria
resistenza e di fornire la propria descrizione dei fatti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 78 m. 8).
Il
suo comportamento preprocessuale e processuale, valutato secondo i canoni della
buona fede, porta al convincimento di questa Camera, contrariamente all’assunto
del Pretore, che la pretesa dell’attrice debba essere riconosciuta con gli
interessi di mora al tasso del 5% a far tempo dal 9 dicembre 2002, ultimo
giorno entro il quale l’attrice ha atteso il versamento del capitale (cfr.
sollecito doc. N).
5. La
parte convenuta ha sollevato, in prima sede, l’eccezione di prescrizione senza
però riproporla con le osservazioni all’appello. Non torna conto disquisire
sulla possibilità o meno di esaminare questa eccezione in appello, senza che in
questa procedura ne faccia cenno chi se ne è prevalso, poiché la stessa è
chiaramente infondata. Infatti, indipendentemente da ogni altra considerazione
riguardante la compensazione con fatture precedenti della convenuta e con
l’attribuzione delle stesse al controvalore dei lavori esigibili e scaduti per
primi (art. 87 CO), la prescrizione decennale che la convenuta fa decorrere dal
1992, quando sono stati eseguiti i primi lavori fatturati, è stata interrotta
(art. 135 n. 1 CO) dal versamento dell’acconto di Fr. 20'000.-, avvenuto nel
maggio 1999, ed ha ricominciato, da quel momento, nuovamente a decorrere (art.
137 cpv. 1 CO).
6. L’accoglimento
dell’appello e la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere le domande
di petizione impongono di addebitare spese e ripetibili di prima e seconda
istanza alla parte convenuta ed appellata.
Per i quali motivi
visti, per le spese,
gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 8 novembre 2004 di AP 1, __________ è accolto e di conseguenza
la sentenza 15 ottobre 2004 della Pretura di Mendrisio-Nord è così riformata:
1. La
petizione 21 ottobre 2003 è accolta e di conseguenza AO 1, __________ è condannata
a pagare a AP 1 __________ l’importo di Fr. 27'738.10 oltre interessi al 5% dal
9 dicembre 2002.
§ Limitatamente
all’importo di cui sopra è respinta, in via definitiva,
l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio.
2. Le
spese di Fr. 110.- e la tassa di giustizia di Fr. 700.- sono a carico della
convenuta, la quale rifonderà all’attrice Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello in complessivi Fr. 500.- (tassa
di giudizio Fr. 450.- ed esborsi di cancelleria Fr. 50.-), già anticipati
dall’appellante, sono a carico della parte appellata che rifonderà a
controparte Fr. 1'000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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